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IL CREDITO AL CONSUMO

13. Nozione

Costituisce credito al consumo la concessione, nell'esercizio di un attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria a favore di un consumatore, cioè di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

L'esercizio del credito a consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi.

14. La disciplina

Alle operazioni di credito al consumo si applica la disciplina generale in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie. Inoltre, per consentire al consumatore la piena conoscenza dell'onere economico del finanziamento, la pubblicità deve in ogni caso indicare il tasso annuale effettivo globale, TAEG, e il relativo periodo di durata.

TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve sempre indicare:

  1. l'ammontare e le modalità del finanziamento;
  2. il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  3. il TAEG;
  4. il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  5. l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
  6. le eventuali garanzie richieste;
  7. le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

Inoltre, l'art. 125 del t.u. bancario prevede che:

  1. Le norme dettate
dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. 3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia

effettuatoinutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del creditoconcesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per laconcessione di credito ai clienti del fornitore.

5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbiaceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

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CAPITOLO QUINDICESIMO: L'INTERMEDIAZIONE MOBILIAREA

A) I servizi d'investimento

1. Le società di intermediazione mobiliare

I servizi d'investimento comprendono una serie di attività che hanno per oggetto valori mobiliari edaltri strumenti finanziari: compravendita degli stessi; collocamento sul mercato di nuove emissioni;gestione di patrimoni mobiliari; raccolta di ordini di acquisto o di vendita. Queste operazioni inpassato erano svolte da una serie di soggetti solo in parte regolamentati e sottoposti a vigilanza(agenti di cambio,

Commissionari di borsa, società fiduciarie, consulenti finanziari, ecc..). Con la riforma del 1991, ispirata dalla duplice finalità di migliorare l'efficienza dei mercati mobiliari e di tutelare gli investitori, viene introdotta una nuova categoria di soggetti a cui spetta l'osvolgimento di queste operazioni: le società di intermediazione mobiliare (Sim).

Nel volgere di pochi anni l'intera materia è stata riformata anche sotto la spinta delle direttive comunitarie di armonizzazione del settore. L'attuale normativa disciplina i servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, vale a dire: le azioni, le obbligazioni e i titoli del debito pubblico, le cambiali finanziarie, strumenti finanziari derivati.

Costituiscono servizi di investimento le seguenti attività quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

  • Negoziazione per conto proprio, cioè l'attività di acquisto e vendita in proprio di strumenti finanziari

svolta nei confronti del pubblico con lo scopo di realizzare una differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

L'esecuzione di ordini per conto dei clienti, cioè l'acquisto e la vendita per conto dei clienti attuata attraverso contratti di commissione con o senza rappresentanza.

Collocamento sul mercato di strumenti finanziari nuovi o già emessi.

Gestione di portafogli.

Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Consulenza personalizzata in materia di investimenti.

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, cioè la gestione di un mercato di strumenti finanziari diverso dai mercati regolamentati.

Le Sim sono costituite esclusivamente in forma di s.p.a. (soggette a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento), sono soggette a revisione contabile obbligatoria e sono sottoposte alla vigilanza della Consob e della Banca d'Italia per assicurarne la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

nonché la sana e prudente gestione. Le sim in crisi sono soggette ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento. Per tutelare i clienti delle sim il relativo esercizio è subordinato all’adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori per il caso di liquidazione coatta dell’intermediario, quale il Fondo nazionale di garanzia, finanziato con i contributi degli intermediari aderenti. 2. Disciplina generale dei servizi di investimento. È stata introdotta una nuova disciplina generale dei servizi di investimento e dei relativi contratti, che prevede che gli intermediari: - Devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. - Devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati (utilizzando comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette e non fuorvianti). - Devono inoltre adottare ogni misura per identificare i conflitti d’interesse che potrebbero insorgere con il
  1. Clienti al dettaglio: sono i clienti non qualificati professionali, per i quali non si presume che possano effettuare da soli una corretta valutazione dei rischi e delle scelte di investimento. Pertanto la Consob prevede obblighi di informazione molto rigorosi e estesi a carico degli intermediari, che dovranno anche valutare che le operazioni consigliate siano adeguate agli obiettivi e alla capacità finanziaria del cliente.
  2. Clienti professionali: sono investitori, che si presumono in possesso del livello di conoscenza e esperienza necessario per comprendere i rischi e le scelte di investimento. Per questi clienti, la Consob prevede obblighi di informazione meno rigorosi rispetto ai clienti al dettaglio.
  3. Controparti qualificate: sono soggetti che operano nel settore finanziario, come banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni, ecc. Per queste controparti, la Consob prevede obblighi di informazione ancora meno rigorosi rispetto ai clienti professionali.

Per comprendere i rischi. Gli obblighi di informazione sono dunque notevolmente ridotti.

Controparti qualificate: sono soggetti individuati dalla legge (banche, intermediari finanziari, ecc...) in possesso di un'elevata esperienza e competenza nel settore finanziario. Nei loro confronti si disapplica quasi per intero la disciplina dei doveri dell'intermediario, fatta eccezione per le norme in tema di conflitto di interessi.

Tutti i contratti relativi ai servizi d'investimento devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (che può essere fatta valere solo dal cliente).

Gli strumenti finanziari ed il denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto da quello dell'intermediario e degli altri clienti; sullo stesso non possono quindi agire i creditori dell'intermediario.

Nell'offerta al pubblico di servizi fuori sede, la Sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori finanziari.

1. L'intermediazione finanziaria

L'intermediazione finanziaria è l'attività svolta da soggetti autorizzati che mettono in contatto gli investitori con gli emittenti di strumenti finanziari. Gli intermediari finanziari possono essere banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, assicurazioni e altri soggetti autorizzati.

2. La promozione e il collocamento a distanza

La promozione e il collocamento a distanza sono consentiti anche senza la presenza contemporanea del cliente e del soggetto offerente. Questo può avvenire tramite televisione, telefono, internet e altre tecniche di comunicazione.

3. La gestione di portafogli

Con la gestione di portafogli, il cliente affida all'intermediario una determinata somma da investire in strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari vengono acquistati e detenuti dall'intermediario in nome e per conto del cliente. Successivamente, vengono gestiti attraverso operazioni di investimento e disinvestimento per incrementare il valore del patrimonio mobiliare.

Secondo la disciplina generale dei servizi di investimento, il contratto

stipulato con un cliente al dettaglio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve specificare gli obiettivi della gestione e il livello di rischio entro il quale il gestore può operare a propria discrezione. Deve inoltre indicare se l'intermediario può utilizzare la "leva finanziaria", se cioè può assumere obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano per importo eccedente il patrimonio affidato in gestione e ciò al fine di evitare che lo stesso resti esposto a perdite non prevedibili. Il cliente può sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e deve poter recedere dal contratto in ogni momento. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo cliente costituisce patrimonio separato da quello dell'impresa d'investimento e degli altri clienti. B) Gli organismi di investimento collettivo 4. Caratteri generali Gli organismi di investimento collettivo

investono in strumenti finanziari o in altre attività

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher masciullifer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Santoro Vittorio.