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1 LE SOCIETÀ

- SS

- SNC

- SAS

tipologie - SPA

- SAPA

- SRL

- Cooperativa

- Mutua assicuratrice 

- Conferimenti dei soci essenziale che tutti facciano un conferimento

caratteristiche - esercizio in comune di un’attività economica

- divisione degli utili - beni

Oggetto del società di persone e SRL - denaro

conferimento - prestazioni lavorative

SPA NO prestazioni

- garanzia per i creditori

Capitale sociale - funzione vincolistica - diritto di voto

- funzione organizzativa - partecipazione agli utili

- indicatore di utili/perdite

- iscritto nell’atto costitutivo

oggetto sociale - attività produttiva

- attività diversa dal godimento dei conferimenti (mero godimento)

(godimento + attività produttiva consentito)

- esercizio in comune

 necessaria attività imprenditoriale - norme della SNC

società fra - solo soci avvocati

professionisti - società fra avvocati - ragione sociale deve contenere nomi e indicazione:

 tipologie - società di mezzi “società fra professionisti”

- società di servizi - iscritta nell’albo degli avvocati

imprenditoriali - NO fallimento

- lucro - oggettivo

- soggettivo

- risparmi di spesa

scopo-fine - mutualistico - maggiore remunerazione

- consortile scopo economico - maggiori ricavi

- minore spesa

(non lucro in senso proprio)

Classificazione

Scopo - lucrative

- mutualistiche 

Natura dell’attività SS e SNC non commerciale

SNC e altre commerciale 2

- pluralità di organi

SI società di capitali - principio di maggioranza

personalità - partecipazione liberamente trasferibile

giuridica - consenso unanime (anche per trasferimento partecip.ne)

NO società di persone - no organi

- potere di amm.ne e rappresentanza al singolo socio

regime di responsabilità - sia patrimonio che soci (snc e ss)

solo alcuni soci (sas e sapa)

(per le obbligazioni sociali) -

- solo patrimonio (spa, srl e cooperative)

2 SOCIETÀ SEMPLICE & SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

 

SS solo attività non commerciale prototipo normativo della società di persone

Società di SNC anche attività commerciale

persone SAS due categorie di soci: - accomandanti

- accomandatari

Costituzione - Nessuna forma particolare (anche verbale per la ss)

atto costitutivo - iscrizione nel RI - pubblicità notizia

- società agricole pubblicità legale (dal 2001)

(dal 1993 anche ss)

- SNC - regolare (iscritta nel RI)

- irregolare (non iscritta nel RI)

- forma - atto pubblico

- scrittura privata autenticata

requisiti atto

costitutivo - dati anagrafici dei soci

SNC regolare - ragione sociale

- contenuto - amministratori e rappresentanti

- sede

- oggetto sociale e durata

vincolo di forma - conferimenti e prestazioni

per la natura dei - norme di ripartizione degli utili

beni conferiti

Società di fatto

Contratto sociale non scritto

 

Disciplina SS se non commerciale

 

Disciplina SNC irregolare se commerciale

Società occulta

Esiste solo nei rapporti interni tra i soci, l’attività è svolta senza spendere il nome della società.

Invalidità della società

- Contratto contrario a norme

nullità - oggetto impossibile o illecito

- motivo comune illecito

Annullabilità - incapacità delle parti

- consenso viziato per errore, violenza o dolo.

 se attività non ancora iniziata: effetto ex-tunc 3

- non si pregiudica l’efficacia degli atti

 se attività è già iniziata: - non si liberano i soci dai conferimenti

- rimangono l’autonomia della società e la responsabilità dei soci

- inizia la liquidazione

Conferimenti 

Obbligo di conferimento essenziale per divenire soci

 

Società di determinazione se non specificato: - conferimenti in denaro

persone non essenziale - in parti uguali tra i soci

- beni in proprietà

Autonomia per le 

entità trasferibili - beni in godimento rischio rimane a carico del socio

- crediti socio risponde per l’insolvenza

Qualunque entità

suscettibile di

valutazione

economica

Socio d’opera

 No salario, ma partecipazione agli utili

 Può essere escluso per “sopravvenuta inidoneità” dagli altri soci

 In liquidazione non ha diritto ad alcun rimborso

Capitale sociale

I soci non possono servirsene

 SS: non richiesta una valutazione iniziale

 SNC: atto costitutivo deve indicarne il valore nominale

 Vietata la ripartizione di utili non realmente conseguiti

 In caso di perdita: NO distribuzione utili finché il CS non è ripristinato

 Riduzione CS: sempre facoltativa nella SNC (creditori possono opporsi entro 3 mesi dalla delibera)

Partecipazione

UTILI / PERDITE diritto di tutti i soci (divieto di patto leonino)

- proporzionale ai conferimenti 

partecipazione - se conferimenti non determinati parti uguali

- ai guadagni = alle perdite

- parte al socio d’opera stabilita dal giudice secondo equità (se non prevista)

SS dall’approvazione rendiconto

SNC dall’ approvazione bilancio d’esercizio - le perdite riducono le singole partecipazioni dei soci

- impediscono la distribuzione degli utili fino al ripristino del CS

Responsabilità - patrimonio sociale (garanzia primaria)

obbligazioni 

societarie - soci SS principio derogabile

SNC principio inderogabile

Scioglimento società rimane la responsabilità per le obbligazioni anteriori allo scioglimento 4

Responsabilità società

I soci sono responsabili tra loro in solido, beneficio di preventiva escussione

ma in via sussidiaria rispetto alla società del patrimonio sociale

SS e SNC irregolare creditore può rivolgersi direttamente al socio, il quale dovrà invocare la

preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni su cui soddisfarsi.

SNC regolare beneficio di escussione opera automaticamente

Creditori personali del socio

Non possono aggredire direttamente il patrimonio sociale

 Non possono compensare debiti verso la società con crediti verso il socio

 Possono rivalersi sugli utili spettanti al socio debitore

 Possono compiere atti conservativi della quota del socio debitore in fase di liquidazione

 

SS e SNC irregolare creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore

SNC regolare creditore non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società

ATTIVITÀ SOCIALE 

Autonomia statutaria principi - responsabilità illimitata e poteri di amm.ne e rappresentanza dei soci

- consenso unanime per modificare il contratto sociale

Amministrazione

Ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.

AMM.NE DISGIUNTIVA

 Ogni socio amministratore può intraprendere le azioni necessarie senza informare gli altri soci

 Diritto di opposizione degli altri soci

 

Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la

c.d. clausola di arbitraggio (decisione a terzi)

AMM.NE CONGIUNTIVA

 deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo

 

necessario il consenso unanime per le operazioni sociali possibilità di prevedere maggioranza

(secondo la partecipazione agli utili)

 potere di agire individualmente in caso di urgenza

 i due tipi di amm.ne possono essere combinati.

Rappresentanza

Amministratori POTERE DI RAPPRESENTANZA (c.d. potere di firma): - agire verso i terzi in nome della società

- anche processuale

(ciascun amministratore in mancanza di diversa disposizione)

Atto costitutivo, può: - riservare rappresentanza legale solo ad alcuni soci amministratori

- limitare il potere di rappresentanza del singolo amministratore

SNC regolare limitazioni opponibili ai terzi (solo se iscritte nel RI)

SNC irregolare limitazioni non opponibili (a meno che non si provi che ne erano a conoscenza)

 

SS limitazioni - originarie opponibili

- successive devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 5

Soci amministratori - Necessario modificare l’atto (unanimità)

Nomina nell’atto costitutivo - giusta causa

REVOCA nomina con atto separato - non necessaria una giusta causa

- sufficiente la maggioranza

POTERI esclusi gli atti che comportano la modificazione del CS

- tenere le scritture contabili e redigere il bilancio d’esercizio

DOVERI - adempimenti pubblicitari (iscrizione nel RI e connessi)

- sanzioni penali in caso di fallimento 

- solidalmente responsabili verso la società obbligo di risarcire i danni a loro imputabili

Soci non amministratori

diritto di ricevere notizie sugli affari sociali

 diritto di consultare i documenti e le scritture contabili della società

 diritto di ottenere il rendiconto

divieto di concorrenza

 incombe su tutti i soci, ma può essere rimosso

Modificazioni dell’atto costitutivo

solo con il consenso unanime (se non pattuito diversamente)

 possibilità di prevedere la libera trasferibilità della quota

 

nella SNC: modificazioni pubblicità legale

 

nella SNC irregolare: modificazioni portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei

metodo decisionale

unanimità modificazioni dello statuto

maggioranza risoluzione conflitti nell’amministrazione disgiunta

(per quote) 

maggioranza esclusione del singolo socio

(per teste)

NB: non è mai consentito alla maggioranza di decidere all’insaputa della minoranza

Scioglimento del singolo rapporto sociale

- morte

cause - recesso

- esclusione 

Non pone fine alla società decisione ai soci superstiti (se ne resta solo uno: 6 mesi per ricostituire la pluralità)

Morte

Soci superstiti - scioglimento anticipato della società - consenso necessario.

possono decidere - continuazione della società con gli eredi - non necessario se c’è una clausola di

(trasferimento quota mortis causa) continuazione della società con gli eredi.

Altra clausola consolidazione - quota acquisita dagli altri soci

- rimborso agli eredi del valore 6

Recesso 

Società - tempo indeterminato recesso libero (preavviso di 3 mesi)

- tempo determinato recesso solo per giusta causa

Esclusione

DI DIRITTO - socio fallito

- socio il cui creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota

- gravi inadempienze

FACOLTATIVA - interdizione, inabilitazione, condanna

- sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento

 deliberata a maggioranza per teste

 effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione (possibilità per il socio di opporsi davanti al tribunale)

 se solo 2 soci: esclusione pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell’altro socio

Scioglimento

- decorso il termine (possibilità di proroga)

- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

CAUSE - volontà dei soci

- il venire meno della pluralità dei soci (per più di 6 mesi)

- altre cause previste dal contratto sociale

cause - fallimento 

specifiche : - provvedimento dell’autorità governativa liquidazione coatta in automatico

SNC

procedimento di liquidazione

1. si apre con lo scioglimento della società

2. nomina liquidatori (consenso unanime in caso di disaccordo: nomina del tribunale)

3. accettazione dei liquidatori prendono il posto degli amministratori (rappresentanza legale)

- pagamento dei creditori: possono chiedere i versamenti

4. definizione dei rapporti da parte dei liquidatori ancora dovuti ai soci e le somme ulteriormente necessarie.

- divieti: - nuove operazioni

- ripartire il patrimonio tra i soci finché i creditori

non sono stati tutti pagati.

5. Saldo finale destinato al rimborso dei conferimenti eventuale eccedenza distribuita ai soci (pro-quota)

6. Chiusura del procedimento - SS nessuna regola specifica

- SNC redazione di un bilancio finale e di un piano di riparto

 

7. (nelle SNC) Approvazione bilancio liquidatori liberati termine del procedimento

Estinzione società

SS e SNC (IR) : con la chiusura della liquidazione - società si estingue

SNC : liquidatori devono chiedere la cancellazione dal RI: - creditori insoddisfatti possono agire contro

soci (e liquidatori se c’è loro colpa o dolo) 7

Fallimento della società estinta

 

SNC possono essere dichiarate fallite entro non comporta il fallimento dei singoli soci

1 anno dalla cancellazione dal RI (se è decorso un anno)

SNC (IR) possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo

3 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Stesse norme della SNC, ma: - rispondono pro-quota

- accomandanti - divieto di immistione

due categorie di soci 

- accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente

Costituzione

Iscrizione nel RI

 - soci accomandanti

- nell’atto costitutivo: - soci accomandatari

Indicazione

 - nella ragione sociale - indicazione S.A.S.

- almeno un socio accomandatario

Amministrazione - responsabilità illimitata

Divieto di immistione chi viola il divieto - esposizione al fallimento

 - può essere escluso

 amministrazione solo con procura speciale

Soci accomandanti nomina e revoca degli amm.tori (maggioranza acc.mandanti + unanimità acc.mandatari)

  autorizzazioni e pareri, prestazioni d’opera

- comunicazione bilancio

hanno diritto a: - controllo esattezza bilancio

- approvazione bilancio

Trasferimento partecipazione

Accomandatari - unanimità (tra vivi, mortis causa)

Accomandanti - liberamente (mortis causa)

- maggioranza CS (tra vivi)

Scioglimento  

Se viene meno una categoria di soci per più di 6 mesi se mancano gli accomandatari amministratore

 provvisorio (scelto

Trascorsi i 6 mesi trasformazione in SNC (IR) se ci sono almeno 2 soci tra gli accomandanti)

 Chiusura e cancellazione uguali alla SNC

Società in accomandita irregolare

o No iscrizione nel RI

o Distinzione categorie di soci (divieto di immistione assoluto: nemmeno con procure speciali)

o Stesse regole SNC (IR): - creditori possono chiedere la liquidazione della quota

- soci illimitatamente responsabili possono chiedere l’escussione preventiva del PS 8

4 SOCIETÀ PER AZIONI

Per le obbligazioni risponde solo la società

 Partecipazione sociale rappresentata da azioni

 Personalità giuridica

 Responsabilità limitata dei soci - assemblea

 

Organizzazione corporativa 3 organi: - CDA

 Quote rappresentate da azioni - collegio sindacale

Tipologie - azionisti - imprenditori

SPA di grandi - risparmiatori

dimensioni  maggiore possibilità di abusi

SPA a base - ricorso al pubblico marginale o assente

ristretta - rischio di truffe e danni tutela: investimento indiretto (con intermediari finanziari)

Gruppi di diverse società autonome tra loro che

società partecipano ad uno stesso disegno unitario

Evoluzione disciplina SPA nel tempo

1974: tutela azionisti risparmiatori, creazione di azioni di risparmio, maggiore trasparenza, creazione CONSOB

1998: intermediari finanziari. Emanazione TUF, potenziamento società quotate

2003: semplificazione disciplina e modificazioni statutarie, autonomia statutaria,

nuovi modelli di amm.ne, società unipersonali

Costituzione - atto pubblico 1) programma (dei promotori)

- stipulazione - simultaneamente 2) adesioni (atto pubb. o s.p.a)

atto costitutivo - due procedimenti entro 30 gg, versam. 25%

2 fasi - per pubblica 4 fasi: 3) assemblea costituente:

- iscrizione dell’atto sottoscrizione - atto costitutivo e statuto

costitutivo nel RI - nomina amm.tori e sindaci

acquisto personalità giuridica - partecipazione agli utili

4) stipula atto costitutivo

 

promotori solidalmente responsabili verso i terzi possono riservarsi una - max 10% utili

partecipazione agli utili - per max 5 anni

Atto costitutivo

SPA può costituirsi - per contratto

- per atto unilaterale (dal 2003)

 forma: atto pubblico (pena nullità)

Contenuto:

Soci e promotori Valore crediti e altri conferimenti

 

Denominazione, sede e sedi secondarie (eventuali) benefici fondatori/promotori

 

Oggetto sociale e durata società Norme di ripartizione degli utili

 

Capitale - sottoscritto Numero e nomina - amministratori

 

- versato - componenti del

Numero, valore nominale e collegio sindacale

 modalit&agrav

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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