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CDA)
(c.d. clausole di mero gradimento)
Se c’è il rifiuto da parte della società o il recesso dell’alienante viene
riconosciuta a questo la possibilità di retrocedere le azioni e riottenere
quanto pagato.
Clausole di riscatto: Le azioni possono essere riscattate dalla società al verificarsi di determinati
eventi.
Il valore di rimborso determinato dalla disciplina del recesso; se è la società a
riscattare trova applicazione anche la disciplina dell’acquisto di azioni proprie.
Tali clausole possono essere inserite o tolte con approvazione dell’assemblea straordinaria;
viene riconosciuto il diritto di recesso al socio che non ha concorso all’approvazione della delibera
D. LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI.
5.20 La sottoscrizione.
Sono operazioni pericolose perché minano l’integrità del CS, i diritti amministrativi falsati e il mercato dei titoli per
manovre speculative.
Sono tre le situazioni regolate:
1. La sottoscrizione divieto assoluto: in nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni eccezion
fatta per l’esercizio del diritto di opzione su azioni già detenute
dalla società.
Questo divieto opera sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale sociale
sia in caso di sottoscrizione diretta o indiretta, ossia da parte di terzi per conto della società.
In caso di violazione non c’è nullità, ma chi ha sottoscritto deve liberare le azioni e se c’è stata:
o sottoscrizione diretta: devono essere liberate dagli amministratori o dai soci fondatori/promotori,
salvo che provino di essere esenti da colpe.
o sottoscrizione indiretta: il terzo considerato sottoscrittore per conto proprio, è obbligato al
conferimento e risponde in solido con gli amministratori per la liberazione
dell’azione.
2. Acquisto
3. Altre operazioni 77 Riassunto a cura di Gabriele Pelli
5.21 Acquisto di azioni proprie
Operazione non vietata in modo assoluto, eccezion fatta per la Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile).
Operazione consentita nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 2357 c.c.:
Somme utilizzate non superiori a utili distribuibili e riserve disponibili
Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate
Autorizzazione specifica dell’assemblea ordinaria per l’acquisto delibera non generica
Per le SPA che fanno ricorso al capitale di rischio il valore nominale delle azioni non può essere superiore
a 1/10 del capitale sociale tenendo conto anche delle azioni detenute da società controllate
Ulteriore condizione per le sole SPA quotate consiste che gli acquisti devono essere effettuati secondo le
modalità determinate dalla Consob parità di trattamento
Sanzioni per violazione condizioni:
Gli acquisti restano validi, pur esponendo gli amministratori a sanzioni penali
Le azioni devono essere vendute entro un anno, e c’è l’annullamento in mancanza di tale vendita
Casi speciali di acquisto sottratti alle limitazioni e condizioni dettati in via generale
Riduzione del capitale sociale acquisto in esecuzione di riduzione del capitale sociale attuabile mediante riscatto o
annullamento di azioni (l’acquisto di azioni proprie è attuazione di una riduzione
palese)
Recesso acquisto subordinato solo all’impiego di utili e riserve disponibili finalizzato al rimborso di un socio
recedente
Acquisto a titolo gratuito di azioni interamente liberate
Per effetto di successione universale, o di fusione o di scissione
In occasione di esecuzione forzata per soddisfacimento di un credito della società e che si tratti di azioni interamente
liberate
NB: in questi ultime tre casi è richiesto il rispetto del limite di 1/10 del CS
Regime delle azioni proprie è dettata una disciplina per evitare indebite posizioni di vantaggio di
amministratori e del gruppo di comando:
Diritti sociali sterilizzati
Diritto di voto sospeso, anche se computato ugualmente nel calcolo del
quorum
Diritto agli utili e diritto di opzione (temperato dalla riforma del 2003)
spettano proporzionalmente alle altre azioni
Amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva
autorizzazione dell’assemblea
78 Riassunto a cura di Gabriele Pelli
6. L’ASSEMBLEA
6.1 Gli organi della S.p.a.
Necessaria presenza in ogni SPA di tre distinti organi:
1) Assemblea dei soci organo con funzioni esclusivamente deliberative, determinate dalla legge su atti di
maggior rilievo
2) Organo amministrativo Organo che gestisce l’impresa e con ampi poteri decisionali, composta dagli
amministratori che detengono la rappresentanza legale
3) Organo di controllo interno con funzioni di controllo sull’amministrazione della società
Oggi il Codice civile, in seguito alla riforma del 2003, prevede diversi sistemi di combinazione per quanto riguarda
l’amministrazione e il controllo delle SPA:
a) Sistema tradizionale (unico sistema previsto dal codice 1942):
L’amministrazione e il controllo sono esercitati da due organi distinti nominati entrambi dall’assemblea.
Organo amministrativo unico amministratore o consiglio di amministrazione
Organo di controllo interno collegio sindacale (nel 1942 aveva poteri controllo contabile oggi sottrattogli e
affidato ad organo di controllo esterno)
b) Sistema monistico (di ispirazione anglosassone):
L’amministrazione è esercitata da un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea all’interno del
quale vi è un comitato per il controllo della gestione composto da amministratori che devono essere dotati di
particolari requisiti di indipendenza e professionalità:
o Non esecutivi
o Indipendenti
c) Sistema dualistico (di ispirazione tedesca):
L’amministrazione è esercitata da un consiglio di sorveglianza che è nominato dall’assemblea e che a sua volta
nomina un consiglio di gestione per il controllo.
Il consiglio di sorveglianza viene delegato di ulteriori funzioni che solitamente vengono ad essere esercitate
dall’assemblea nel modello tradizionale.
I componenti dell’organo di amministrazione e di controllo interno sono responsabili, civilmente e penalmente,
della legalità dell’attività sociale e del rispetto da parte dell’assemblea delle norme poste a salvaguardia
dell’integrità del patrimonio sociale.
Tutti gli organi sono necessari e le funzioni a loro attribuite per legge sono in gran parte inderogabili e non
modificabili dall’autonomia statutaria.
Modelli statutari riconosciuta ampia autonomia ai privati nel poter organizzare la struttura dell’organo
amministrativo e l’articolazione delle funzioni in seno ad esso.
Possibilità di scelta tra amministratore unico o pluralità di amministratori; è consentito che l’organo amministrativo
deleghi gran parte dell’attività deliberativa ad uno o più dei suoi membri dando vita alle figure del comitato
esecutivo e degli amministratori delegati. 79 Riassunto a cura di Gabriele Pelli
NB! Dal 2003 il controllo contabile di tutte le SPA è affidato ad un organo esterno quale il revisore o la società di
revisione contabile indipendentemente dal modello prescelto.
NB! se non è disposto diversamente si intende adottato il sistema tradizionale
6.2 Nozione e distinzione
L’assemblea è un organo collegiale formato da tutti i soci e che decide secondo il principio maggioritario sulle
questioni a essa riservate dalla legge o dall’atto costitutivo.
Principio maggioritario le decisioni prese in assemblea a maggioranza, sulla base della maggioranza di capitale,
vincolano tutti i soci anche i dissenzienti o gli assenti
Organo collegiale è composto dalle persone dei soci (o da coloro a cui spetta l’esercizio del diritto di voto)
A seconda dell’oggetto delle delibere distinguiamo in:
Assemblea ordinaria Art. 2364 c.c. = nelle società prive di consiglio di sorveglianza (quindi in quelle con
sistema tradizionale e monastico), l’assemblea ordinaria:
Approva il bilancio
Nomina e revoca amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale, il
soggetto demandato del controllo contabile
Stabilisce il compenso degli amministratori e sindaci se non già stabilito nell’atto
costitutivo
Delibera su responsabilità amministratori e sindaci
Approva il regolamento dei lavori assembleari
Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori ferma in ogni caso la loro responsabilità [delibera c.d. residuale].
Assemblea straordinaria Art. 2365 c.c. : l’assemblea straordinaria delibera:
Sulle modificazioni dello statuto
Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori
Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza
NB: diversi sono i quorum costitutivi e deliberativi per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria, ed è
prevista una seconda convocazione con quorum inferiori sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria
L’attuale disciplina prevede che lo statuto possa attribuire al CDA (all’organo amministrativo) la competenza su
materie per legge riservate all’assemblea straordinaria come, ad esempio:
fusione fra controllante e controllata quando è interamente posseduta o per il 90%
indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza
istituzione e soppressione di sedi secondarie
trasferimento della sede nel territorio nazionale 80 Riassunto a cura di Gabriele Pelli
riduzione del CS in caso di recesso del socio
adeguamento statuto a disposizioni normative.
Esistono due tipi di assemblea:
1. Assemblea generale (dei soci) L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni
ordinarie.
2. Assemblea speciale (di categoria) dei possessori di particolari categorie di azioni alle quali si applica , se non
diversamente previsto:
La disciplina dell’assemblea straordinaria se le azioni speciali non sono quotate
La disciplina dell’assemblea degli azionisti di risparmio se le azioni speciali sono quotate
ATTENZIONE! L’assemblea non decide mai sulla gestione della SPA che è esclusivamente affidata agli
amministratori, al massimo possono rilasciare delibere con valore consultivo sulla gestione.
6.3 Il procedimento assembleare
Il procedimento assembleare si compone di varie fasi: