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CDA)

(c.d. clausole di mero gradimento)

Se c’è il rifiuto da parte della società o il recesso dell’alienante viene

riconosciuta a questo la possibilità di retrocedere le azioni e riottenere

quanto pagato.

 Clausole di riscatto: Le azioni possono essere riscattate dalla società al verificarsi di determinati

eventi.

Il valore di rimborso determinato dalla disciplina del recesso; se è la società a

riscattare trova applicazione anche la disciplina dell’acquisto di azioni proprie.

Tali clausole possono essere inserite o tolte con approvazione dell’assemblea straordinaria;

viene riconosciuto il diritto di recesso al socio che non ha concorso all’approvazione della delibera

D. LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI.

5.20 La sottoscrizione.

Sono operazioni pericolose perché minano l’integrità del CS, i diritti amministrativi falsati e il mercato dei titoli per

manovre speculative.

Sono tre le situazioni regolate:

1. La sottoscrizione divieto assoluto: in nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni eccezion

fatta per l’esercizio del diritto di opzione su azioni già detenute

dalla società.

Questo divieto opera sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale sociale

sia in caso di sottoscrizione diretta o indiretta, ossia da parte di terzi per conto della società.

In caso di violazione non c’è nullità, ma chi ha sottoscritto deve liberare le azioni e se c’è stata:

o sottoscrizione diretta: devono essere liberate dagli amministratori o dai soci fondatori/promotori,

salvo che provino di essere esenti da colpe.

o sottoscrizione indiretta: il terzo considerato sottoscrittore per conto proprio, è obbligato al

conferimento e risponde in solido con gli amministratori per la liberazione

dell’azione.

2. Acquisto

3. Altre operazioni 77 Riassunto a cura di Gabriele Pelli

5.21 Acquisto di azioni proprie

Operazione non vietata in modo assoluto, eccezion fatta per la Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile).

Operazione consentita nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 2357 c.c.:

 Somme utilizzate non superiori a utili distribuibili e riserve disponibili

 Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate

 

Autorizzazione specifica dell’assemblea ordinaria per l’acquisto delibera non generica

 Per le SPA che fanno ricorso al capitale di rischio il valore nominale delle azioni non può essere superiore

a 1/10 del capitale sociale tenendo conto anche delle azioni detenute da società controllate

 Ulteriore condizione per le sole SPA quotate consiste che gli acquisti devono essere effettuati secondo le

modalità determinate dalla Consob parità di trattamento

Sanzioni per violazione condizioni:

 Gli acquisti restano validi, pur esponendo gli amministratori a sanzioni penali

 Le azioni devono essere vendute entro un anno, e c’è l’annullamento in mancanza di tale vendita

Casi speciali di acquisto sottratti alle limitazioni e condizioni dettati in via generale

 

Riduzione del capitale sociale acquisto in esecuzione di riduzione del capitale sociale attuabile mediante riscatto o

annullamento di azioni (l’acquisto di azioni proprie è attuazione di una riduzione

palese)

 

Recesso acquisto subordinato solo all’impiego di utili e riserve disponibili finalizzato al rimborso di un socio

recedente

 Acquisto a titolo gratuito di azioni interamente liberate

 Per effetto di successione universale, o di fusione o di scissione

 In occasione di esecuzione forzata per soddisfacimento di un credito della società e che si tratti di azioni interamente

liberate

NB: in questi ultime tre casi è richiesto il rispetto del limite di 1/10 del CS

Regime delle azioni proprie è dettata una disciplina per evitare indebite posizioni di vantaggio di

amministratori e del gruppo di comando:

 Diritti sociali sterilizzati

 Diritto di voto sospeso, anche se computato ugualmente nel calcolo del

quorum

 Diritto agli utili e diritto di opzione (temperato dalla riforma del 2003)

spettano proporzionalmente alle altre azioni

 Amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva

autorizzazione dell’assemblea

78 Riassunto a cura di Gabriele Pelli

6. L’ASSEMBLEA

6.1 Gli organi della S.p.a.

Necessaria presenza in ogni SPA di tre distinti organi:

1) Assemblea dei soci organo con funzioni esclusivamente deliberative, determinate dalla legge su atti di

maggior rilievo

2) Organo amministrativo Organo che gestisce l’impresa e con ampi poteri decisionali, composta dagli

amministratori che detengono la rappresentanza legale

3) Organo di controllo interno con funzioni di controllo sull’amministrazione della società

Oggi il Codice civile, in seguito alla riforma del 2003, prevede diversi sistemi di combinazione per quanto riguarda

l’amministrazione e il controllo delle SPA:

a) Sistema tradizionale (unico sistema previsto dal codice 1942):

L’amministrazione e il controllo sono esercitati da due organi distinti nominati entrambi dall’assemblea.

Organo amministrativo unico amministratore o consiglio di amministrazione

Organo di controllo interno collegio sindacale (nel 1942 aveva poteri controllo contabile oggi sottrattogli e

affidato ad organo di controllo esterno)

b) Sistema monistico (di ispirazione anglosassone):

L’amministrazione è esercitata da un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea all’interno del

quale vi è un comitato per il controllo della gestione composto da amministratori che devono essere dotati di

particolari requisiti di indipendenza e professionalità:

o Non esecutivi

o Indipendenti

c) Sistema dualistico (di ispirazione tedesca):

L’amministrazione è esercitata da un consiglio di sorveglianza che è nominato dall’assemblea e che a sua volta

nomina un consiglio di gestione per il controllo.

Il consiglio di sorveglianza viene delegato di ulteriori funzioni che solitamente vengono ad essere esercitate

dall’assemblea nel modello tradizionale.

I componenti dell’organo di amministrazione e di controllo interno sono responsabili, civilmente e penalmente,

della legalità dell’attività sociale e del rispetto da parte dell’assemblea delle norme poste a salvaguardia

dell’integrità del patrimonio sociale.

Tutti gli organi sono necessari e le funzioni a loro attribuite per legge sono in gran parte inderogabili e non

modificabili dall’autonomia statutaria.

Modelli statutari riconosciuta ampia autonomia ai privati nel poter organizzare la struttura dell’organo

amministrativo e l’articolazione delle funzioni in seno ad esso.

Possibilità di scelta tra amministratore unico o pluralità di amministratori; è consentito che l’organo amministrativo

deleghi gran parte dell’attività deliberativa ad uno o più dei suoi membri dando vita alle figure del comitato

esecutivo e degli amministratori delegati. 79 Riassunto a cura di Gabriele Pelli

NB! Dal 2003 il controllo contabile di tutte le SPA è affidato ad un organo esterno quale il revisore o la società di

revisione contabile indipendentemente dal modello prescelto.

NB! se non è disposto diversamente si intende adottato il sistema tradizionale

6.2 Nozione e distinzione

L’assemblea è un organo collegiale formato da tutti i soci e che decide secondo il principio maggioritario sulle

questioni a essa riservate dalla legge o dall’atto costitutivo.

Principio maggioritario le decisioni prese in assemblea a maggioranza, sulla base della maggioranza di capitale,

vincolano tutti i soci anche i dissenzienti o gli assenti

Organo collegiale è composto dalle persone dei soci (o da coloro a cui spetta l’esercizio del diritto di voto)

A seconda dell’oggetto delle delibere distinguiamo in:

 

Assemblea ordinaria Art. 2364 c.c. = nelle società prive di consiglio di sorveglianza (quindi in quelle con

sistema tradizionale e monastico), l’assemblea ordinaria:

 Approva il bilancio

 Nomina e revoca amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale, il

soggetto demandato del controllo contabile

 Stabilisce il compenso degli amministratori e sindaci se non già stabilito nell’atto

costitutivo

 Delibera su responsabilità amministratori e sindaci

 Approva il regolamento dei lavori assembleari

 Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sulle autorizzazioni

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli

amministratori ferma in ogni caso la loro responsabilità [delibera c.d. residuale].

 

Assemblea straordinaria Art. 2365 c.c. : l’assemblea straordinaria delibera:

 Sulle modificazioni dello statuto

 Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori

 Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

NB: diversi sono i quorum costitutivi e deliberativi per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria, ed è

prevista una seconda convocazione con quorum inferiori sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria

L’attuale disciplina prevede che lo statuto possa attribuire al CDA (all’organo amministrativo) la competenza su

materie per legge riservate all’assemblea straordinaria come, ad esempio:

 fusione fra controllante e controllata quando è interamente posseduta o per il 90%

 indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza

 istituzione e soppressione di sedi secondarie

 trasferimento della sede nel territorio nazionale 80 Riassunto a cura di Gabriele Pelli

 riduzione del CS in caso di recesso del socio

 adeguamento statuto a disposizioni normative.

Esistono due tipi di assemblea: 

1. Assemblea generale (dei soci) L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni

ordinarie.

2. Assemblea speciale (di categoria) dei possessori di particolari categorie di azioni alle quali si applica , se non

diversamente previsto:

 La disciplina dell’assemblea straordinaria se le azioni speciali non sono quotate

 La disciplina dell’assemblea degli azionisti di risparmio se le azioni speciali sono quotate

ATTENZIONE! L’assemblea non decide mai sulla gestione della SPA che è esclusivamente affidata agli

amministratori, al massimo possono rilasciare delibere con valore consultivo sulla gestione.

6.3 Il procedimento assembleare

Il procedimento assembleare si compone di varie fasi:

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A.A. 2013-2014
126 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fenix91s di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Ghezzi Federico.