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DIFFERENZE TRA SRL E SPA:

1. Ruolo del socio (nella fase costitutiva e nella fase esecutiva)

2. Amministrazione

3. Controllo

4. Strumenti di tutela

5. Conferimenti effettuabili

6. Finanziamenti

1-A) IL RUOLO DEL SOCIO NELLA FASE COSTITUTIVA (SOCI FONDATORI)

Nella srl maggiore autonomia negoziale rispetto alla spa. I soci possono modulare il contratto di società in

base alle loro specifiche esigenze anche grazie alla prevalenza di norme dispositive.

Nelle spa è possibile che i soci inseriscano i loro accordi non nel contratto di società ma in patti parasociali

(che vincolano solo i soci parte) con efficacia solo obbligatoria e non reale. Nelle srl, le pattuizioni dei soci

confluiscono direttamente nell’atto costitutivo assumendo efficacia reale. Non sono disciplinati i patti

parasociali.

Atto costitutivo di SRL (atto pubblico) (non ammessa stipulazione per pubblica sottoscrizione):

 Generalità dei soci, denominazione (libera, ma con indicazione SRL) e sede sociale

 Oggetto sociale

 Ammontare del CS sottoscritto e versato, i conferimenti e la quota di partecipazione di ciascuno

o Le quote non sono titoli di credito (azioni) e non hanno uguale valore. È unica e

proporzionale al conferimento (derogabile)

 Norme relative all’amministrazione e al controllo

 Eventuali altre previsioni:

 Durata

 Clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni

 Diritti particolari (2468): amministrativi o patrimoniali, al singolo socio e non legati alla

quota. Per la loro modifica è necessaria unanimità. Es: diritto di un socio di nominare gli

amministratori

 SRL unipersonale: possibile dal 2003, con stessa disciplina della SPA unipersonale. Quindi:

o L’unico socio risponde in solido con coloro che hanno agito per le operazioni compiute in nome

della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese;

o I conferimenti devono essere sempre integralmente versati al momento della sottoscrizione;

o Regime di pubblicità e trasparenza molto ampio.

La violazione di tale disciplina impedisce che operi la responsabilità limitata dell’unico socio. 4

Nella spa rilevanza centrale dell’azione che può assumere diverse configurazione mediante la creazione di

diverse categorie. Nelle srl rilevanza del singolo socio e delle sue caratteristiche personali, è possibile

creare diritti particolari ma non è possibile creare diverse categorie di quote o quote senza diritto di voto.

 Le quote sociali: non possono essere rappresentate da azioni. Il capitale della Srl è diviso in parti in

base al numero di soci, ciascun socio è titolare di un’unica quota di partecipazione. Solitamente hanno

diverso ammontare perché dipendono dal capitale sottoscritto da ognuno.

 L’atto costitutivo può determinare il valore delle partecipazioni in misura non proporzionale ai

conferimenti, purchè il valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del

capitale sociale.

 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla quota posseduta. L’atto costitutivo può però

prevedere l’attribuzione a singoli soci di diritti particolari riguardanti l’amministrazione o la

distribuzione degli utili. Diritti particolari possono (salva diversa previsione) essere modificati solo

all’unanimità. Seguono la persona del socio, non la quota.

 L’acquisto di quote ulteriori, determina solo incremento della quota originaria, che resta unica. Salvo

che non si tratti di quote che attribuiscono diritti o obblighi diversi.

 La quota è però divisibile (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo). Le quote non possono

essere rappresentate da titoli di credito e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico.

 La quota ha un proprio valore patrimoniale ed è per legge oggetto unitario di diritti, bene immateriale.

 Il trasferimento delle quote: per legge libero, per atto fra vivi e per successione mortis causa. L’atto

costitutivo però può limitare ed escludere del tutto il trasferimento. Può prevedere anche clausole di

mero gradimento (la loro previsione determina causa di recesso inderogabile). Possono essere previste

anche clausole di prelazione o di riscatto. L’atto cost. può stabilire che il recesso può non essere

esercitato per un massimo di due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione.

 I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata autenticata o da documento

informatico con firma digitale, che devono essere depositati entro 30gg nel registro delle imprese. Il

trasferimento è valido per le parti con il semplice consenso, ha effetto vs la società con l’iscrizione.

 Se la quota trasferita non è interamente liberata, l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i

versamenti ancora dovuti fino a 3 anni dall’iscrizione del trasferimento.

 La quota può costituire oggetto di pegno, usufrutto e sequestro; anche di espropriazione da parte dei

creditori personali del socio, con vendita forzata o assegnazione al creditore procedente. Anche in caso

di fallimento del socio. Ma se la quota non è interamente liberata, la vendita è priva di effetto se la

società presenta entro 10gg un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

 La Srl non può mai acquistare proprie quote, accettarle in garanzia, accordare prestiti o garanzie per il

loro acquisto o per la loro sottoscrizione. 5

1-B) IL RUOLO DEL SOCIO NELLA FASE ESECUTIVA

I soci possono avere diversi interessi, e per questo si distinguono due categorie principali: i soci

risparmiatori hanno puramente interesse patrimoniale (dividendi e valore finanziario della partecipazione)

e sono previsti solo nella spa; i soci imprenditori hanno anche interesse partecipativo.

Nella spa l’intervento del socio sul fronte partecipativo è del tutto limitato, la partecipazione avviene con

l’esercizio del diritto di voto in assemblea (solo chi ce l’ha), e comunque la competenza assembleare è

priva del potere gestorio, mentre per le altre materie dipende dal modello scelto e dal tipo di assemblea.

Nella srl il socio partecipa attivamente alla vita della società e ha possibilità di incidere sulla gestione. È

socio imprenditore con interesse partecipativo.

 Art. 2479: l’assemblea è unica ed è esaltata l’autonomia negoziale. I soci fondatori decidono le

competenze assembleari, e possono essere previste anche decisioni che attengono alla gestione, con

eccezione alla competenza in materia di bilancio che resta agli amministratori

 Nel silenzio dell’atto costitutivo i soci (1/3 CS) o amministratori possono sempre rimettere alcuni

argomenti all’assemblea (anche di gestione). La decisione assembleare è però vincolante per gli

amministratori, che possono opporsi solo se rilevano che essa sia illegittima.

 Competenze inderogabili dei soci: approvazione del bilancio e distribuzione utili; nomina e revoca

amministratori e sindaci (se previsti); modifiche atto costitutivo; operazioni modificative dell’oggetto

sociale (atti di gestione) o rilevante modificazione dei diritti dei soci

 L’assemblea delibera sempre sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulle decisioni che comportano

una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, sulla riduzione del capitale per perdite

obbligatoria. È necessaria assemblea anche quando sia richiesto da uno o più amministratori o da

almeno 1/3 del CS.

 Formalità per la convocazione meno stringenti rispetto alla Spa (basta raccomandata).

 Possono intervenire in assemblea tutti i soci, che possono anche farsi rappresentare liberamente

se l’atto costitutivo non lo vieta. L’unico obbligo è che le deleghe devono essere rilasciate per

iscritto e devono essere conservate dalla società.

 Il voto dei soci vale in proporzione alla loro partecipazione. Maggioranze elevate (ma derogabili):

o Assemblea ordinaria: costitutivo almeno la metà del CS; deliberativo maggioranza assoluta

del capitale presente

o Decisioni più importanti: delibera con almeno la metà del CS

o Totalitaria: tutto il CS + amministratori e sindaci (anche solo informati). Delibera solo su

argomenti per cui nessuno dei presenti si oppone.

 Il legislatore incentiva la partecipazione del socio permettendo anche di derogare al principio della

collegialità, l’atto costitutivo può infatti prevedere che le decisioni siano adottate mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (non per le decisioni più

importanti, cioè modifica atto costitutivo o modificazioni oggetto sociale). Salvo diversa previsione, le

decisioni sono adottate con almeno la metà del CS favorevole. La società deve però conservare i

documenti e rendere chiaro come viene espresso il voto dei soci nel caso di possibili impugnazioni. 6

Il maggior coinvolgimento dei soci nelle decisioni anche gestionali comporta anche una sua maggiore

responsabilità (maggiori poteri = maggiori responsabilità). Responsabilità da voto ex 2476 per i soci che

determinano quell’atto: responsabilità risarcitoria per il socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato

il compimento di atti dannosi (esempio: Soci che amministrano in forza di diritti particolari; Soci chiamati ad

autorizzare atti di gestione)

 Serve il dolo? È sufficiente accettare il rischio del danno. Se il socio è persona giuridica? Valutare

l’intenzionalità del socio accertandola in capo all’organo che li rappresenta in assemblea (amm.).

 Responsabilità risarcitoria, può presentare timore di fuga dal tipo SRL, ma non è successo nei fatti.

2) AMMINISTRAZIONE

Nella spa di norma gli amministratori scelti fra soggetti terzi, diversi dai soci. La gestione spetta

esclusivamente a loro. Sono nominati per 3 anni, rinnovabili. Specifica disciplina sulla revoca.

Dal 2003 possibilità di scegliere fra 3 diversi modelli organizzativi per andare incontro alle esigenze degli

operatori e competizione fra ordinamenti ed evitare costi di transazione:

a) Nel sistema tradizionale la gestione spetta unicamente agli amministratori. Amministratore

unico o CDA (con presidente e possibilità di deleghe, non per tutte le competenze). Se

attribuita una delega, il CDA può impartire direttive ed avocare a se l’atto o la competenza. Gli

AD devono costantemente informare il CDA sugli atti e in generale sull’andamento degli affari.

La responsabilità dei delegati può essere estesa ai deleganti per culpa in vigilando.

b) Sistema monistico: gestione agli amministratori (comitato di gestione) all’interno del quale

viene creato comitato di controllo. Gestione al CDA (

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A.A. 2013-2014
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Daccò Alessandra.