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TUTTI I CRITERI VANNO ACCERTATI IN BASE AD INDICI ESTERIORI E OGGETTIVI

 (l’eventuale lucro soggettivo dell’imprenditore non rileva).

ILLICEITA’ DELL’IMPRESA: in caso di illiceità dell’impresa i soggetti sono in ogni caso

identificati come imprenditore per la tutela dei terzi creditori ignari: nell’impresa

illecita, nella quale mancano le autorizzazioni o concessioni governative, si applicano

tutte le tutele (sia positive che negative) all’imprenditore; nell’impresa immorale, nella

quale l’oggetto o l’oggetto è lecito ma si persegue un disegno criminoso, si applicano

solo le tutele negative (fallimento) e non anche quelle positive (concorrenza sleale o

protezione dei segni distintivi).

IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI: per pura scelta governativa (art. 2238

c.c.) il libero professionista, che presta la sua opera intellettuale con carattere

strettamente personale (oppure impieghi sostituti o ausiliari per la prestazione della

sua opera intellettuale, art. 2238.2 c.c.), non è imprenditore a meno che “l’esercizio

della professione costituisca elemento di una attività organizzata in forma di impresa”

(es. il farmacista è imprenditore perché si relaziona con il pubblico tramite contratti di

compravendita e non di prestazione di opera intellettuale).

CRITERI DI DISTINZIONE DELL’IMPRENDITORE:

a. OGGETTO: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale

(art. 2195 c.c.)

b. DIMENSIONE: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e imprenditore

medio-grande;

c. NATURA PERSONALE: impresa individuale; impresa sociale e impresa

pubblica.

STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE: norme sull’azienda e segni distintivi;

concorrenza e consorzi; concorrenza e mercato.

2

STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE (integrativo di quello generale):

norme su iscrizione nel registro delle imprese (con pubblicità legale); rappresentanza

commerciale; scritture contabili; fallimento e procedure concorsuali.

CAPITOLO 2: LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

OGGETTO: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: differenza  valore

o negativo della definizione di imprenditore agricolo (se non rientra in quello agricolo

allora sarà commerciale) e applicabilità di una normativa meno rigorosa di quella

dell’imprenditore commerciale (si applica lo statuto generale del lavoratore, ma dal

2001 tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese con

funzione di pubblicità legale).

1) Imprenditore agricolo:

art. 2135 c.c.: 1.“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” 2.

“Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le

attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o

possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. 3. Si

intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione

del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge.

A) ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI: - coltivazione del fondo 

cura o sviluppo di un - selvicoltura  CICLO

BIOLOGICO

(cura del bosco per ric. i prodotti) (animale o

vegetale)

- allevamento di animali  (o fase necessaria

del ciclo stesso)

+ animali da cortile, acquacultura e ittico

(No agricoli: estrazione legname disgiunta alla coltivazione del bosco, acquisto di

animali al solo scopo di rivenderli)

B) ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE: - manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti agricoli

3

- fornitura di beni e servizi mediante

utilizzazione di attrezzature utilizzate

nell’attività agricola

 CRITERIO UNICO: PREVALENZA DEI

PRODOTTI AGRICOLI

2) Imprenditore commerciale:

art. 2195 c.c.: 1. “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese

gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di

beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3)

un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o

assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.” 2. “ Le disposizioni della

legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non

risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le

esercitano.”

1. ATTIVITA’ INDUSTRIALE (produzione di beni o servizi ‘non agricoli’)

2. ATTIVITA’ INTERMEDIARIA (circolazione di beni o servizi ‘non agricoli’)

3. ATTIVITA’ DI TRASPORTO PER TERRA ACQUA O ARIA (rientra nell’1. perché

è un servizio)

4. ATTIVITA’ BANCARIA (rientra nel 2. perché il denaro circola) O

ASSICURATIVA (rientra nell’1. perché è un servizio)

5. ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI (agenzia, mediazione, deposito,

commissione, spedizione, pubblicità commerciale, marketing).

IMPRESA CIVILE: per tutte quelle imprese dubbie (es. pubblici spettacoli, agenzie

matrimoniali, investigative o di collocamento di domestici) sono commerciali se non

rientrano in quelle agricole.

DIMENSIONE: piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande  valore negativo

o della definizione di piccolo imprenditore (se non è piccolo allora viene identificato

come medio-grande) e si applica lo statuto generale dell’imprenditore (no scritture

contabili, fallimento o procedure concorsuali, ma si iscrizione nel registro delle

imprese con pubblicità notizia)

1) Piccolo imprenditore:

- DEFINIZIONE DEL CODICE CIVILE: Art. 2083 c.c.: 1. “Sono piccoli imprenditori i

coltivatori del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che esercitano

un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia”.

CRITERIO UNICO: PREVALENZA DEL L’APPORTO LAVORATIVO

 PERSONALE E/O FAMILIARE (prevalenza che va intesa in senso

qualitativo-funzionale e non meramente quantitativo di difficile identificazione

però).

- DEFINIZIONE DATA DALLA LEGGE FALLIMENTARE (D.LGS. 5/2006): in

precedenza alla riforma del 2006 i requisiti erano esclusivamente monetari

(minimo imponibile – 480.000 L – e capitale investito non superiore a 900.000) e

le società commerciali non potevano esserlo (tranne quella artigiana), ma la

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definizione non corrispondeva a quella del codice civile e creava confusione.

Questi due requisiti vennero meno (abolizione dell’imposta sulla Ricchezza Mobile

e introduzione IRPEF e i 900.000 L erano diventati inidonei a causa della

svalutazione monetaria).

Art. 1 Legge Fallimentare (d.lgs. 5/2006): 1. “Sono soggetti alle disposizioni

sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano

un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori”. 2. “Ai

fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti di un’attività

commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente: a)

hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a

300.000 Euro; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi

calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata

inferiore per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 200.000 Euro.”

3. “I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati

ogni tre anni con DM Giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel

periodo di riferimento”.

OGGI: sono piccoli imprenditori coloro che abbiano contestualmente degli

 investimenti inferiori a 300.000 Euro e ricavi lordi inferiori a 200.000 Euro:

questa definizione riguarda solo l’assoggettamento a fallimento.

• LEGGE FALLIMENTARE: riguarda solo l’esclusione dal fallimento

• CODICE CIVILE: riguarda l’esclusione da della restante parte dello

statuto dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese,

scritture contabili).

IMPRESE ARTIGIANE: la legge del 443/1985 (che regola solo i criteri per

l’emanazione delle provvidenze a favore dell’artigianato che devono seguire le

Regioni e non l’esonero dal fallimento o dall’applicazione dello statuto

dell’imprenditore), ha modificato la disciplina dell’esclusione dell’impresa o

società artigiana dal poter essere considerata impresa o società commerciale e

quindi sottrarsi all’applicazione dello Statuto dell’Imprenditore Commerciale

(anche se è stata imposta l’iscrizione al registro delle imprese artigiane con

funzione di pubblicità costitutiva):

a) l’oggetto di impresa può essere costituito da qualsiasi attività di

produzione di beni o prestazioni di servizi;

b) l’artigiano deve in misura prevalente il suo lavoro, anche manuale, nel

processo produttivo (non sugli altri fattori produttivi come previsto dal 2083

c.c.)

c) per le società possono essere in forma cooperativa, snc, srl uni o

pluripersonale e sas.

L’IMPRENDITORE O LA SOCIETA’ ARTIGIANA POTRA’ DUNQUE FALLIRE SE

 NON RISPETTA I REQUISITI DELLA L. FALL. E POTRA’ ESSERE

ESONERATA DALL’APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE

COMMERCIALE SE RISPETTA I REQUISITI DEL 2083 C.C.

IMPRESA FAMILIARE: Art. 230-bis c.c.: 1. “Salve che sia configurabile un

diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo o

nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione

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patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai

beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine

all’avviamento, in pr

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danyxx89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Bianchi Paolo.