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Diritto commerciale volume I

Introduzione

Imprenditore: soggetto che esercita professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione di beni o servizi.

Economia di mercato:

  • Libertà dei privati nell’organizzazione e scelta dell’attività professionale
  • Coesistenza di più operatori (pubblici e privati)
  • Libertà di competizione economica → coordinate alla realizzazione del benessere collettivo

Statuto professionale degli imprenditori: diritti ed obblighi diversi da quelli riconosciuti a chi non è imprenditore.

Diritto commerciale (storia)

Diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa (non solo commerciali):

a) Inizialmente:

  • Diritto speciale (formalmente: si basa su diversi principi e regole – facilità negli scambi e tutela del credito - e sostanzialmente: si occupa della sola attività mercantile)
  • Tende all’uniformità internazionale
  • Nasce dalle Corporazioni di arti e mestieri e dagli usi mercantili (ius mercatorum) del Basso Medioevo (periodo dei comuni, fine feudalesimo)
  • Non un diritto di classe, in quanto volto a garantire più l’interesse generale che del gruppo, ma incentrato sulla figura del commerciante

b) Dal 1882:

  • Diritto nazionale, ma sempre diverso da quello civile e riportato in un codice di commercio (prevalenza del codice del commercio sul codice civile)
  • Diritto oggettivo: incentrato sugli atti di commercio e non più sulla figura del commerciante
  • Passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale

c) Dal 1942:

  • Unificazione dei codici civile e commerciale in un solo codice civile, ma il diritto commerciale rimane un diritto privato speciale
  • Si ritorna all’impostazione soggettivistica della figura dell’imprenditore commerciale
  • Definizione unitaria di imprenditore che racchiude l’impresa agricola, artigiana e pubblica (prima distinte)
  • Unificazione degli atti patrimoniali: non più diritto delle obbligazioni diverso dal diritto dei contratti commerciali (commercializzazione del diritto privato; nascita di un ordinamento sovranazionale europeo)

Capitolo I: L’imprenditore

Art. 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”:

1. Attività

Serie di atti coordinati alla produzione di beni o servizi (irrilevanza della natura del bene o servizio, ma no mero godimento che devono essere accompagnate dall’organizzazione e dalla professionalità, come ad esempio le società holding).

Destinazione al pubblico e impresa in proprio: essendo basata su criteri oggettivi reali l’effettiva destinazione al pubblico dei prodotti o servizi dell’imprenditore non rileva (auto sostentamento e costruttore in economia sono imprenditori se sussistono i requisiti oggettivi).

2. Organizzazione

Coordinazione e controllo di un apparato produttivo stabile e complesso formato da fattori produttivi (capitale e lavoro), configurabile anche senza l’ausilio di collaboratori che con l’utilizzo di fattori produttivi non materiali (capitale finanziario od opere di ingegno).

Impresa e lavoro autonomo: il lavoratore è autonomo quando manca il requisito della eteroorganizzazione: cioè l’effettivo utilizzo di lavoro o capitali altrui ed utilizza semplicemente fattori produttivi strettamente necessari all’esplicazione della propria attività lavorativa.

3. Economicità

Utilizzo del metodo economico che mira alla copertura dei costi con ricavi e ad assicurare autosufficienza economica.

Economicità e scopo di lucro: stando alle varie fattispecie imprenditoriali (società cooperative - scopo mutualistico-, imprese sociali - divieto di distribuzione utili a soci o amministratori-; impresa pubblica - richiesta la sola economicità -) il requisito essenziale e sufficiente dell’impresa è il pareggio dei costi con i ricavi e non per forza la presenza di un profitto.

4. Professionalità

Esercizio abituale e non occasionale, che non deve per forza essere prolungato o continuato nel tempo.

Tutti i criteri vanno accertati in base ad indici esteriori e oggettivi (l’eventuale lucro soggettivo dell’imprenditore non rileva).

Illiceità dell’impresa

In caso di illiceità dell’impresa i soggetti sono in ogni caso identificati come imprenditore per la tutela dei terzi creditori ignari: nell’impresa illecita, nella quale mancano le autorizzazioni o concessioni governative, si applicano tutte le tutele (sia positive che negative) all’imprenditore; nell’impresa immorale, nella quale l’oggetto o l’ogge

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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