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TUTTI I CRITERI VANNO ACCERTATI IN BASE AD INDICI ESTERIORI E OGGETTIVI
(l’eventuale lucro soggettivo dell’imprenditore non rileva).
ILLICEITA’ DELL’IMPRESA: in caso di illiceità dell’impresa i soggetti sono in ogni caso
identificati come imprenditore per la tutela dei terzi creditori ignari: nell’impresa
illecita, nella quale mancano le autorizzazioni o concessioni governative, si applicano
tutte le tutele (sia positive che negative) all’imprenditore; nell’impresa immorale, nella
quale l’oggetto o l’oggetto è lecito ma si persegue un disegno criminoso, si applicano
solo le tutele negative (fallimento) e non anche quelle positive (concorrenza sleale o
protezione dei segni distintivi).
IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI: per pura scelta governativa (art. 2238
c.c.) il libero professionista, che presta la sua opera intellettuale con carattere
strettamente personale (oppure impieghi sostituti o ausiliari per la prestazione della
sua opera intellettuale, art. 2238.2 c.c.), non è imprenditore a meno che “l’esercizio
della professione costituisca elemento di una attività organizzata in forma di impresa”
(es. il farmacista è imprenditore perché si relaziona con il pubblico tramite contratti di
compravendita e non di prestazione di opera intellettuale).
CRITERI DI DISTINZIONE DELL’IMPRENDITORE:
a. OGGETTO: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale
(art. 2195 c.c.)
b. DIMENSIONE: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e imprenditore
medio-grande;
c. NATURA PERSONALE: impresa individuale; impresa sociale e impresa
pubblica.
STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE: norme sull’azienda e segni distintivi;
concorrenza e consorzi; concorrenza e mercato.
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STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE (integrativo di quello generale):
norme su iscrizione nel registro delle imprese (con pubblicità legale); rappresentanza
commerciale; scritture contabili; fallimento e procedure concorsuali.
CAPITOLO 2: LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
OGGETTO: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: differenza valore
o negativo della definizione di imprenditore agricolo (se non rientra in quello agricolo
allora sarà commerciale) e applicabilità di una normativa meno rigorosa di quella
dell’imprenditore commerciale (si applica lo statuto generale del lavoratore, ma dal
2001 tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese con
funzione di pubblicità legale).
1) Imprenditore agricolo:
art. 2135 c.c.: 1.“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” 2.
“Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. 3. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge.
A) ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI: - coltivazione del fondo
cura o sviluppo di un - selvicoltura CICLO
BIOLOGICO
(cura del bosco per ric. i prodotti) (animale o
vegetale)
- allevamento di animali (o fase necessaria
del ciclo stesso)
+ animali da cortile, acquacultura e ittico
(No agricoli: estrazione legname disgiunta alla coltivazione del bosco, acquisto di
animali al solo scopo di rivenderli)
B) ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE: - manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli
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- fornitura di beni e servizi mediante
utilizzazione di attrezzature utilizzate
nell’attività agricola
CRITERIO UNICO: PREVALENZA DEI
PRODOTTI AGRICOLI
2) Imprenditore commerciale:
art. 2195 c.c.: 1. “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3)
un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o
assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.” 2. “ Le disposizioni della
legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano.”
1. ATTIVITA’ INDUSTRIALE (produzione di beni o servizi ‘non agricoli’)
2. ATTIVITA’ INTERMEDIARIA (circolazione di beni o servizi ‘non agricoli’)
3. ATTIVITA’ DI TRASPORTO PER TERRA ACQUA O ARIA (rientra nell’1. perché
è un servizio)
4. ATTIVITA’ BANCARIA (rientra nel 2. perché il denaro circola) O
ASSICURATIVA (rientra nell’1. perché è un servizio)
5. ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI (agenzia, mediazione, deposito,
commissione, spedizione, pubblicità commerciale, marketing).
IMPRESA CIVILE: per tutte quelle imprese dubbie (es. pubblici spettacoli, agenzie
matrimoniali, investigative o di collocamento di domestici) sono commerciali se non
rientrano in quelle agricole.
DIMENSIONE: piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande valore negativo
o della definizione di piccolo imprenditore (se non è piccolo allora viene identificato
come medio-grande) e si applica lo statuto generale dell’imprenditore (no scritture
contabili, fallimento o procedure concorsuali, ma si iscrizione nel registro delle
imprese con pubblicità notizia)
1) Piccolo imprenditore:
- DEFINIZIONE DEL CODICE CIVILE: Art. 2083 c.c.: 1. “Sono piccoli imprenditori i
coltivatori del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia”.
CRITERIO UNICO: PREVALENZA DEL L’APPORTO LAVORATIVO
PERSONALE E/O FAMILIARE (prevalenza che va intesa in senso
qualitativo-funzionale e non meramente quantitativo di difficile identificazione
però).
- DEFINIZIONE DATA DALLA LEGGE FALLIMENTARE (D.LGS. 5/2006): in
precedenza alla riforma del 2006 i requisiti erano esclusivamente monetari
(minimo imponibile – 480.000 L – e capitale investito non superiore a 900.000) e
le società commerciali non potevano esserlo (tranne quella artigiana), ma la
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definizione non corrispondeva a quella del codice civile e creava confusione.
Questi due requisiti vennero meno (abolizione dell’imposta sulla Ricchezza Mobile
e introduzione IRPEF e i 900.000 L erano diventati inidonei a causa della
svalutazione monetaria).
Art. 1 Legge Fallimentare (d.lgs. 5/2006): 1. “Sono soggetti alle disposizioni
sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori”. 2. “Ai
fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti di un’attività
commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente: a)
hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a
300.000 Euro; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi
calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 200.000 Euro.”
3. “I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati
ogni tre anni con DM Giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel
periodo di riferimento”.
OGGI: sono piccoli imprenditori coloro che abbiano contestualmente degli
investimenti inferiori a 300.000 Euro e ricavi lordi inferiori a 200.000 Euro:
questa definizione riguarda solo l’assoggettamento a fallimento.
• LEGGE FALLIMENTARE: riguarda solo l’esclusione dal fallimento
• CODICE CIVILE: riguarda l’esclusione da della restante parte dello
statuto dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese,
scritture contabili).
IMPRESE ARTIGIANE: la legge del 443/1985 (che regola solo i criteri per
l’emanazione delle provvidenze a favore dell’artigianato che devono seguire le
Regioni e non l’esonero dal fallimento o dall’applicazione dello statuto
dell’imprenditore), ha modificato la disciplina dell’esclusione dell’impresa o
società artigiana dal poter essere considerata impresa o società commerciale e
quindi sottrarsi all’applicazione dello Statuto dell’Imprenditore Commerciale
(anche se è stata imposta l’iscrizione al registro delle imprese artigiane con
funzione di pubblicità costitutiva):
a) l’oggetto di impresa può essere costituito da qualsiasi attività di
produzione di beni o prestazioni di servizi;
b) l’artigiano deve in misura prevalente il suo lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo (non sugli altri fattori produttivi come previsto dal 2083
c.c.)
c) per le società possono essere in forma cooperativa, snc, srl uni o
pluripersonale e sas.
L’IMPRENDITORE O LA SOCIETA’ ARTIGIANA POTRA’ DUNQUE FALLIRE SE
NON RISPETTA I REQUISITI DELLA L. FALL. E POTRA’ ESSERE
ESONERATA DALL’APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE SE RISPETTA I REQUISITI DEL 2083 C.C.
IMPRESA FAMILIARE: Art. 230-bis c.c.: 1. “Salve che sia configurabile un
diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo o
nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
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patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai
beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine
all’avviamento, in pr