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NOMINA E CESSAZIONE DELLA CARICA
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ordinaria salvo i primi che sono
nominati nell’atto costitutivo. Tale nomina non può essere fatta per più di 3 anni e sono
rieleggibili, salvo diverse disposizioni. La cessazione può aversi per scadenza del temine,
revoca da parte dell’assemblea (risarcimento se senza giusta causa), dimissioni,
decadenza e morte.
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Se vengono a mancare uno o più amministratori nel corso dell’esercizio il c.d.a provvederà
alla loro sostituzione con una delibera che dovrà essere approvata dal collegio sindacale,
sempre che sia rimasta in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario
quelli rimasti devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione di quelli
mancanti.
POTERE DI RAPPRESENTANZA
Gli amministratori hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi ed in
giudizio. In presenza di un c.d.a tale potere spetta a quelli indicati nell’atto costitutivo, se
sono più di uno va indicato se operano congiuntamente o disgiuntamente.
Gli amministratori possono conferire tramite procura poteri rappresentativi ai dipendenti e
ai direttori generali per categorie di atti o singoli affari.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori rispondono del loro operato verso:
- la società: gli amministratori devono adempiere i dovere ad essi importi da legge e
statuto con diligenza professionale. La responsabilità degli amministratori è solidale a
mano che non si tratti di funzioni affidate in modo specifico (se sapevano ma non hanno
fatto nulla rispondono tutti ugualmente). Il legislatore permette di sottrarsi agli
amministratori esenti da colpa che abbiano fatto annotare il proprio dissenso nel libro
delle adunanze e deliberazioni del c.d.a dandone comunicazione al presidente del
collegio sindacale;
- verso i creditori sociali: sono responsabili per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale responsabilità nasce solo se le
perdite non si sarebbero verificate se gli amministratori avessero adempiuto ai loro
doveri rettamente;
- verso i singoli soci o terzi: sono responsabili per i danni arrecati direttamente a costoro
nell’esercizio delle loro finzioni, quindi l’oggetto di tutela è il patrimonio personale del
socio o di terzi
DIRETTORI GENERALI. AMMINISTRATORI DI FATTO
Il direttore generale rappresenta il vertice della piramide organizzativa aziendale,
gerarchicamente p un dipendente subordinato agli amministratori. L’amministratore di fatto
è un soggetto privo di investitura che si inserisce nella direzione dell’impresa
condizionandone le scelte (azionista di comando).
SISTEMA DUALISTICO
La funzione di amministrazione è svolta dal consiglio di gestione affiancato durante le
deliberazioni da un consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta in esclusiva la
gestione dell’impresa con l’obiettivo di attuare l’oggetto sociale. Può inoltre convocare
l’assemblea, impugnare le delibere annullabili e compere le funzioni attribuitegli dallo
stato. Tali attribuzioni possono essere delegate a uno o più membri. Dev’essere formato
dal almeno 2 componenti per un periodo non superiore a 3 esercizi. La nomina spetta al
consiglio di sorveglianza. La revoca può avvenire anche senza giusta causa, salvo
risarcimento.
SISTEMA MONISTICO
Non è possibile affidare l’amministrazione ad un amministratore unico, viene eliminato il
collegio sindacale e sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione nominato dal
consiglio di amministrazione al suo interno.
ORGANO DI CONTROLLO
Nel sistema tradizionale è presente il collegio sindacale al quale è affidata la funzione di
controllo sull’amministrazione. E’ un controllo che riguarda la regolarità degli atti ed il loro
rispetto di legge e statuto. Nel sistema monistico e dualistico tale funzione è esercitata nel
primo dal comitato per il controllo e nel secondo dal consiglio di sorveglianza.
COLLEGIO SINDACALE (SISTEMA TRADIZIONALE)
Il collegio è composto da 3 o 5 membri effettivi e due sindaci supplementari. I primi sono
nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea ordinaria. I sindaci durano 3
anni e sono rieleggibili. Decade il sindaco che non assiste all’assemblea senza motivo o
diserta due riunioni nello stesso esercizio sociale o due riunioni del collegio.
Nomina e cessazione vanno iscritte nel registro delle imprese entro 30 giorni. In caso di
morte, rinuncia o decadenza subentrano i supplementi in ordine di età e restano in carica
fino alla prossima assemblea che dovrà nominare i sindaci necessari. I sindaci devono
avere particolari requisiti di onorabilità e di indipendenza di posizione. Due sindaci devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La cancellazione da tale
registro comporta la decadenza dell’ufficio di sindaco. La loro carica è revocabile solo per
giusta causa. I sindaci sono obbligati ad informare l’assemblea, prima dell’accettazione, di
eventuali incarichi di amministrazione svolti in altre società.
DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO
Il collegio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e redigere processo verbale che
viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Le
delibere sono prese a maggioranza assoluta. Il quorum costitutivo è dato dalla
maggioranza dei sindaci nominati, quello deliberativo dalla maggioranza assoluta dei
presenti.
- funzione di controllo: vigila sull’osservanza della legge e statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo. E’ un controllo
quindi di legalità. I sindaci possono segnalare agli amministratori e all’assemblea la
pericolosità economica di certe operazioni, possono esporre il loro dissenso ed
impugnare le decisioni non prese in conformità di legge o statuto. Il collegio può anche
compiere la revisione legale dei conti, solo nelle società che non sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato o enti di interesse pubblico;
- funzione di amministrazione: al collegio spettano altresì funzioni di amministrazione
attiva e poteri ordinatori. Quanto all’amministrazione attiva il collegio può convocare
l’assemblea se obbligatoria e non convocata dagli amministratori, convocare
l’assemblea in caso di inerzia degli amministratori per ridurre il capitale sociale,
compiere atti di ordinaria amministrazione se cessata la carica di tutti gli amministratori
ed effettuare le pubblicazioni prescritte dalla legge quando non vi provvedono gli
amministratori. Sotto il profilo ordinatorio il collegio può convocare l’assemblea qualora
ravvisi fatti censurabili e gravi a cui bisogna provvedere e presentare denuncia al
tribunale per gravi irregolarità compiute dagli amministratori;
- responsabilità: i sindaci devono compiere i loro doveri con professionalità e diligenza
richieste dalla natura dell’incarico. La loro responsabilità si divide in responsabilità
esclusiva dei sindaci, quando il danno è imputabile a loro inadempimenti, e
responsabilità solidale con gli amministratori per atti o omissioni da questi compiuti
qualora il danno si sarebbe evitato con la loro vigilanza.
SISTEMA DUALISTICO (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)
La funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza, il quale è costituito da
almeno 3 membri, i primi nominati nell’atto costitutivo poi dall’assemblea. Essi sono
revocabili anche senza giusta causa, restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
Almeno un membro va scelto tra i revisori. Il consiglio ha funzioni di vigilanza e
responsabilità come il collegio sindacale, funzioni dell’assemblea ordinaria e ulteriori
compiti di alta amministrazione (piani industriali, operazioni strategiche).
SISTEMA MONISTICO (COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE)
Esso è nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno ed è composto da
amministratori che non svolgono funzioni gestionali. Il comitato svolge funzioni di vigilanza
e ulteriori compiti affidatigli dal c.d.a.
CONTROLLI ESTERNI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nelle s.p.a e in accomandita per azioni la revisione è affidata ad un soggetto esterno
purché iscritto al registro dei revisori. Per le società quotate la revisione è affidata ad un
revisore legale o ad una società di revisione.
conferimento dell’incarico: l’assemblea conferisce l’incarico su proposta dell’organo di
a) controllo con rispettivo pagamento al revisore o alla società di revisione. L’incarico
dura 3 anni;
revoca del revisore: l’assemblea può revocare l’incarico conferendolo ad un altro
b) revisore. Il revisore deve informare il ministro dell’economia in ordine alla revoca/
dimissioni/risoluzione fornendo adeguate spiegazioni;
indipendenza: il revisore dovrà astenersi qualora sussistano relazioni finanziarie tra lui
c) e società che compromettano la revisione legale. Ministro dell’economia e consob
vigilano sulla revisione. Entrambi possono richiedere la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di documenti, eseguire ispezioni;
responsabilità del revisore: i revisori sono responsabili in solido tra loro e con gli
d) amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei soci e di terzi
per l’inadempimento dei loro doveri;
revisione legale delle società quotate: al fine di garantire l’indipendenza dei soggetti
e) incaricati in questo caso la durata dell’incarico è fissata a 9 anni per le società di
revisione e 7 per i revisori legali. L’incarico non può essere rinnovato o riconforto se
non dopo 3 esercizi. Essi devono pubblicare annualmente sul proprio sito (entro 3
mesi dalla fine di ogni esercizio) una relazione di trasparenza che deve contenere:
forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo, sistema di controllo interno
della qualità con l’ultima data del controllo, gli entri di interesse pubblico i cui bilanci
sono oggetto di revisione legale, le misure che garantiscono l’indipendenza del
revisore dalla società.
DENUNCIA AL TRIBUNALE
Il legislatore ha elaborato controllo esterni che garantiscano il corretto funzionamento
dell’ente. Tale attività è svolta dal tribunale. I soci che possiedano almeno 1/10 del capitale
possono richiedere il controllo giudiziario sull’ent