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NOMINA E CESSAZIONE DELLA CARICA

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea ordinaria salvo i primi che sono

nominati nell’atto costitutivo. Tale nomina non può essere fatta per più di 3 anni e sono

rieleggibili, salvo diverse disposizioni. La cessazione può aversi per scadenza del temine,

revoca da parte dell’assemblea (risarcimento se senza giusta causa), dimissioni,

decadenza e morte.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare uno o più amministratori nel corso dell’esercizio il c.d.a provvederà

alla loro sostituzione con una delibera che dovrà essere approvata dal collegio sindacale,

sempre che sia rimasta in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario

quelli rimasti devono convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione di quelli

mancanti.

POTERE DI RAPPRESENTANZA

Gli amministratori hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi ed in

giudizio. In presenza di un c.d.a tale potere spetta a quelli indicati nell’atto costitutivo, se

sono più di uno va indicato se operano congiuntamente o disgiuntamente.

Gli amministratori possono conferire tramite procura poteri rappresentativi ai dipendenti e

ai direttori generali per categorie di atti o singoli affari.

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori rispondono del loro operato verso:

- la società: gli amministratori devono adempiere i dovere ad essi importi da legge e

statuto con diligenza professionale. La responsabilità degli amministratori è solidale a

mano che non si tratti di funzioni affidate in modo specifico (se sapevano ma non hanno

fatto nulla rispondono tutti ugualmente). Il legislatore permette di sottrarsi agli

amministratori esenti da colpa che abbiano fatto annotare il proprio dissenso nel libro

delle adunanze e deliberazioni del c.d.a dandone comunicazione al presidente del

collegio sindacale;

- verso i creditori sociali: sono responsabili per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale responsabilità nasce solo se le

perdite non si sarebbero verificate se gli amministratori avessero adempiuto ai loro

doveri rettamente;

- verso i singoli soci o terzi: sono responsabili per i danni arrecati direttamente a costoro

nell’esercizio delle loro finzioni, quindi l’oggetto di tutela è il patrimonio personale del

socio o di terzi

DIRETTORI GENERALI. AMMINISTRATORI DI FATTO

Il direttore generale rappresenta il vertice della piramide organizzativa aziendale,

gerarchicamente p un dipendente subordinato agli amministratori. L’amministratore di fatto

è un soggetto privo di investitura che si inserisce nella direzione dell’impresa

condizionandone le scelte (azionista di comando).

SISTEMA DUALISTICO

La funzione di amministrazione è svolta dal consiglio di gestione affiancato durante le

deliberazioni da un consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta in esclusiva la

gestione dell’impresa con l’obiettivo di attuare l’oggetto sociale. Può inoltre convocare

l’assemblea, impugnare le delibere annullabili e compere le funzioni attribuitegli dallo

stato. Tali attribuzioni possono essere delegate a uno o più membri. Dev’essere formato

dal almeno 2 componenti per un periodo non superiore a 3 esercizi. La nomina spetta al

consiglio di sorveglianza. La revoca può avvenire anche senza giusta causa, salvo

risarcimento.

SISTEMA MONISTICO

Non è possibile affidare l’amministrazione ad un amministratore unico, viene eliminato il

collegio sindacale e sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione nominato dal

consiglio di amministrazione al suo interno.

ORGANO DI CONTROLLO

Nel sistema tradizionale è presente il collegio sindacale al quale è affidata la funzione di

controllo sull’amministrazione. E’ un controllo che riguarda la regolarità degli atti ed il loro

rispetto di legge e statuto. Nel sistema monistico e dualistico tale funzione è esercitata nel

primo dal comitato per il controllo e nel secondo dal consiglio di sorveglianza.

COLLEGIO SINDACALE (SISTEMA TRADIZIONALE)

Il collegio è composto da 3 o 5 membri effettivi e due sindaci supplementari. I primi sono

nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea ordinaria. I sindaci durano 3

anni e sono rieleggibili. Decade il sindaco che non assiste all’assemblea senza motivo o

diserta due riunioni nello stesso esercizio sociale o due riunioni del collegio.

Nomina e cessazione vanno iscritte nel registro delle imprese entro 30 giorni. In caso di

morte, rinuncia o decadenza subentrano i supplementi in ordine di età e restano in carica

fino alla prossima assemblea che dovrà nominare i sindaci necessari. I sindaci devono

avere particolari requisiti di onorabilità e di indipendenza di posizione. Due sindaci devono

essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La cancellazione da tale

registro comporta la decadenza dell’ufficio di sindaco. La loro carica è revocabile solo per

giusta causa. I sindaci sono obbligati ad informare l’assemblea, prima dell’accettazione, di

eventuali incarichi di amministrazione svolti in altre società.

DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO

Il collegio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e redigere processo verbale che

viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Le

delibere sono prese a maggioranza assoluta. Il quorum costitutivo è dato dalla

maggioranza dei sindaci nominati, quello deliberativo dalla maggioranza assoluta dei

presenti.

- funzione di controllo: vigila sull’osservanza della legge e statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo. E’ un controllo

quindi di legalità. I sindaci possono segnalare agli amministratori e all’assemblea la

pericolosità economica di certe operazioni, possono esporre il loro dissenso ed

impugnare le decisioni non prese in conformità di legge o statuto. Il collegio può anche

compiere la revisione legale dei conti, solo nelle società che non sono tenute alla

redazione del bilancio consolidato o enti di interesse pubblico;

- funzione di amministrazione: al collegio spettano altresì funzioni di amministrazione

attiva e poteri ordinatori. Quanto all’amministrazione attiva il collegio può convocare

l’assemblea se obbligatoria e non convocata dagli amministratori, convocare

l’assemblea in caso di inerzia degli amministratori per ridurre il capitale sociale,

compiere atti di ordinaria amministrazione se cessata la carica di tutti gli amministratori

ed effettuare le pubblicazioni prescritte dalla legge quando non vi provvedono gli

amministratori. Sotto il profilo ordinatorio il collegio può convocare l’assemblea qualora

ravvisi fatti censurabili e gravi a cui bisogna provvedere e presentare denuncia al

tribunale per gravi irregolarità compiute dagli amministratori;

- responsabilità: i sindaci devono compiere i loro doveri con professionalità e diligenza

richieste dalla natura dell’incarico. La loro responsabilità si divide in responsabilità

esclusiva dei sindaci, quando il danno è imputabile a loro inadempimenti, e

responsabilità solidale con gli amministratori per atti o omissioni da questi compiuti

qualora il danno si sarebbe evitato con la loro vigilanza.

SISTEMA DUALISTICO (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)

La funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza, il quale è costituito da

almeno 3 membri, i primi nominati nell’atto costitutivo poi dall’assemblea. Essi sono

revocabili anche senza giusta causa, restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Almeno un membro va scelto tra i revisori. Il consiglio ha funzioni di vigilanza e

responsabilità come il collegio sindacale, funzioni dell’assemblea ordinaria e ulteriori

compiti di alta amministrazione (piani industriali, operazioni strategiche).

SISTEMA MONISTICO (COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE)

Esso è nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno ed è composto da

amministratori che non svolgono funzioni gestionali. Il comitato svolge funzioni di vigilanza

e ulteriori compiti affidatigli dal c.d.a.

CONTROLLI ESTERNI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nelle s.p.a e in accomandita per azioni la revisione è affidata ad un soggetto esterno

purché iscritto al registro dei revisori. Per le società quotate la revisione è affidata ad un

revisore legale o ad una società di revisione.

conferimento dell’incarico: l’assemblea conferisce l’incarico su proposta dell’organo di

a) controllo con rispettivo pagamento al revisore o alla società di revisione. L’incarico

dura 3 anni;

revoca del revisore: l’assemblea può revocare l’incarico conferendolo ad un altro

b) revisore. Il revisore deve informare il ministro dell’economia in ordine alla revoca/

dimissioni/risoluzione fornendo adeguate spiegazioni;

indipendenza: il revisore dovrà astenersi qualora sussistano relazioni finanziarie tra lui

c) e società che compromettano la revisione legale. Ministro dell’economia e consob

vigilano sulla revisione. Entrambi possono richiedere la comunicazione di dati e notizie

e la trasmissione di documenti, eseguire ispezioni;

responsabilità del revisore: i revisori sono responsabili in solido tra loro e con gli

d) amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei soci e di terzi

per l’inadempimento dei loro doveri;

revisione legale delle società quotate: al fine di garantire l’indipendenza dei soggetti

e) incaricati in questo caso la durata dell’incarico è fissata a 9 anni per le società di

revisione e 7 per i revisori legali. L’incarico non può essere rinnovato o riconforto se

non dopo 3 esercizi. Essi devono pubblicare annualmente sul proprio sito (entro 3

mesi dalla fine di ogni esercizio) una relazione di trasparenza che deve contenere:

forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo, sistema di controllo interno

della qualità con l’ultima data del controllo, gli entri di interesse pubblico i cui bilanci

sono oggetto di revisione legale, le misure che garantiscono l’indipendenza del

revisore dalla società.

DENUNCIA AL TRIBUNALE

Il legislatore ha elaborato controllo esterni che garantiscano il corretto funzionamento

dell’ente. Tale attività è svolta dal tribunale. I soci che possiedano almeno 1/10 del capitale

possono richiedere il controllo giudiziario sull’ent

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteobranchini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.