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Il diritto di opzione e l'aumento nominale del capitale sociale
Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuove emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni già possedute. Esistono casi di esclusione del diritto di opzione in presenza di situazioni oggettive rispondenti a un concreto interesse della società: quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura; quando l'interesse della società lo esige; quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.
L'aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale è posto in essere dall'assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve o gli altri fondi iscritti al bilancio in quanto disponibili (non determina perciò alcun incremento del capitale sociale).
capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può più disporre a favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto. Può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante l'emissione di nuove azioni (devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle già possedute). La riduzione del capitale sociale. La riduzione reale Anche la riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione dia luogo o meno ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti. La riduzione reale è un'operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo svolgimento dell'attività d'impresa. Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di centoventimila.euro;l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nei novantagiorni che seguono l'iscrizione della delibera i creditori sociali possono farvi opposizione, dato che l'esecuzione della stessa può pregiudicare la loro posizione. La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo di versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. Le modalità di riduzione prescelte devono inoltre assicurare la parità di trattamento degli azionisti. La riduzione del capitale sociale per perdite Il patrimonio netto della società può scendere, per effetto delle perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. Si tratta in questo caso di una riduzione puramente nominale, dato che non comporta riduzione del patrimonio sociale; quest'ultima si è infatti già verificata per effetto delle perdite subite dalla.società. La società non è obbligata a ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita dello stesso non sia superiore a un terzo (es. se il capitale sociale nominale è 300, finché il patrimonio netto non scende sotto 200 per effetto delle perdite, la riduzione è facoltativa). La società può ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter distribuire gli utili successivamente conseguiti; distribuzione altrimenti vietata fin quando le perdite non siano state colmate.
La riduzione del capitale sociale diventa obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo per effetto delle perdite. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea straordinaria per prendere gli opportuni provvedimenti. L'assemblea non è tenuta di decidere l'immediata riduzione del capitale sociale, ma può anche limitarsi a rinviare le perdite (se entro l'esercizio successivo la perdita
nonrisulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate). Nel caso in cui il capitale sociale scenda al di sotto del minimo legale, la disciplina non consente di attendere i risultati dell'esercizio successivo per prendere provvedimenti. Capitolo ventesimo. Le obbligazioni Nozione e tipologia La s.p.a. può emettere obbligazioni (strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico). Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo (sono titoli di massa). I titoli obbligazionari documentano quindi un credito verso la società. Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio e quindi di compartecipe ai risultati dell'attività d'impresa, l'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società e ilDiritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi)
L'obbligazionista ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi), svincolata dai risultati economici della società finanziata.
Diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato
L'obbligazionista ha diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita. L'azionista ha diritto al rimborso del suo apporto in sede di liquidazione, sempre che residui un attivo netto dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori, compresi gli obbligazionisti.
Tipi speciali di obbligazioni
Vi sono tipi speciali di obbligazioni che la pratica societaria ha creato e continua a creare, per incentivare la propensione dei risparmiatori verso tali forme di investimento:
- Le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente.
- Le obbligazioni indicizzate, che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario.
- Le obbligazioni convertibili in azioni, che...
Comune degli obbligazionisti. Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti. Tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi, in particolare: esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.
Capitolo ventunesimo. Lo scioglimento della s.p.a.
Le cause di scioglimento
La s.p.a. si scioglie ed entra in stato di liquidazione con il verificarsi di una delle seguenti cause:
- il decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo (può essere tuttavia prorogato);
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (sempre che quest'ultima abbia carattere assoluto o definitivo);
- l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;
- la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo.
legale;-la delibera dell'assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci, o all'impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni senza ridurre il capitale sociale.