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L'AMMISSIONE AL CONCORDATO

La procedura di concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore, presentata con ricorso al tribunale competente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La domanda è pubblicata d'ufficio nel registro delle imprese ed è trasmessa al pubblico entro due giorni dal Ministero.

Se il debitore è una società o altro soggetto collettivo, la presentazione della domanda di concordato avviene con verbale redatto da un notaio. La decisione di accedere al concordato è decisa dagli amministratori, i quali sono solo tenuti ad informare i soci della loro decisione sull'andamento della procedura, senza però che i soci possano opporsi. La decisione di accedere al concordato è pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento i soci non possono più revocare gli amministratori.

La domanda completa della proposta deve essere corredata dagli stessi allegati richiesti per il concordato.

per la domanda di liquidazione giudiziale. Deve anche essere accompagnata da un "piano di concordato", contenente la descrizione dettagliata della proposta e delle modalità e dei tempi di adempimento. Il piano deve esporre in modo analitico i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, con indicazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. La proposta e gli allegati devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista scelto dal debitore. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. A partire dalla riforma del 2012, però, il debitore può presentare anche una "domanda di concordato preventivo" con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano, e il relativo piano industriale, con indicazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

l'attestazione "concordato incompleta", e gli altri allegati richiesti. Contestualmente, il debitore poi può chiedere al tribunale di disporre le misure, in particolare, può idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti del concordato=cautelari e protettive domandare che sia inibito ai creditori l'avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive individuali. Con la domanda di perciò, il debitore mira ad ottenere un lasso di tempo per predisporre il concordato in bianco, piano al riparo dalle aggressioni patrimoniali dei creditori. Quando viene presentata una domanda incompleta, il tribunale concede un termine compreso fra 30 e 60 gg (prorogabile per giustificati motivi). Infine, il tribunale nomina un commissario giudiziale con compiti di vigilanza e il commissario può anche prestare attività consulenziale in favore delle parti per agevolare la negoziazione di un piano di concordato in continuità aziendale. il tribunale svolge un

controlloricevuta la domanda della proposta e degli allegati,
Istruttoria=preliminare volto ad accertare se ricorrono i presupposti di legge per l'ammissione alla procedura. Il codice prevede che in sede di ammissione al concordato il tribunale debba verificare anche la fattibilità della proposta, ma solo nei limiti di un giudizio di non manifesta inadeguatezza: il piano di concordato non deve essere inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati; mentre liquidatorio il piano in continuità non deve essere inidoneo alla soddisfazione dei creditori.
aziendale- il tribunale deve acquisire il parere del commissario giudiziale e sentire le parti.
Prima di pronunziarsi parti.
- Se l'accertamento ha esito negativo, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, ma può concedere al debitore un termine non superiore a 15gg per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Decreto di ammissione= se invece ritiene ammissibile la proposta, il tribunaledichiara aperta la . Con lo stesso provvedimento il tribunale designa gli organi della : - , cui è devoluta la direzione della procedura; - , che svolge funzioni di vigilanza e controllo; - . Sempre col decreto di ammissione il tribunale determina la data iniziale e finale del voto dei creditori e fissa la somma che ritiene necessaria come acconto sulle spese della procedura. Il decreto di ammissione è revocabile da parte del tribunale qualora il accerti che il debitore ha intenzionalmente rappresentato in modo infedele la propria situazione patrimoniale. Quando revoca l'ammissione al concordato, il tribunale può pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La presentazione della domanda di concordato incide sulla posizione del debitore e dei creditori anteriori. Il debitore deve

Attenersi al principio generale di buona fede e correttezza, che implica fra l'altro:

  1. Il dovere di trasparenza, veritiero, nel senso che deve illustrare la propria situazione in modo completo
  2. Il dovere di assumere tutte le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura

A differenza che nella liquidazione giudiziale, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e il potere di gestione in quanto può continuare l'esercizio dell'impresa. Subisce però una limitazione e può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (spossessamento attenuato). Per gli atti di straordinaria amministrazione è invece necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa se risulta che l'atto è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il tribunale può autorizzare il debitore a pagare determinati crediti.

anteriori alla presentazione della domanda (crediti per prestazioni di beni e servizi, retribuzioni dei lavoratori…). Questi pagamenti costituiscono un aderoga al principio della par condicio creditorum, e sono perciò consentiti dalla legge solo in presenza di alcune condizioni:
  1. Che un professionista in possesso dei requisiti per l’asseverazione del piano di concordato attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa;
  2. Oppure che i pagamenti siano effettuati con nuove risorse finanziarie.
Possono invece essere pagati senza autorizzazione i crediti prededucibili che vengono a scadenza durante la procedura. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e i pagamenti compiuti senza l’autorizzazione sono “inefficaci” nei confronti dei creditori anteriori al concordato ed espongono l’imprenditore alla revoca dell’ammissione al concordato. Gli effetti per i creditori anteriori sono in

Larga parte coincidenti con quelli propriEffetti per i creditori della liquidazione giudiziale. Se il debitore ne fa richiesta nella domanda di concordato,

Divieto di azioni esecutive individuali: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore. Oggi la protezione dai creditori non scatta più automaticamente ma richiede una specifica istanza del debitore ed è sottoposta ad una valutazione del tribunale. Il tribunale determina anche la durata del divieto di azioni esecutive individuali e per lo stesso periodo restano sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze.

L'apertura del concordato preventivo non incide sui rapporti contrattuali in corso,

Contratti pendenti: dato che l'imprenditore conserva il potere di amministrare il suo patrimonio. Sono inefficaci i patti contrari e proseguono anche i contratti pubblici, sia pure con alcune cautele.

I creditori interessati dalle misure protettive.

quando è prevista la continuità aziendale, necessari per la continuazione della gestione non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti dell'impresa per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda. Il debitore può tuttavia chiedere di essere autorizzato a sciogliere i contratti pendenti che non siano coerenti con le previsioni del piano e non risultino funzionali alla sua esecuzione. fino al termine massimo di Può inoltre essere autorizzata la sospensione dei medesimi rapporti 30gg. La domanda deve essere notificata all'altro contraente che può opporsi entro 7gg. Nel corso della fase di autorizzazione, l'altro contraente non può esigere la prestazione dovuta. hanno effetto dalla notificazione all'altro contraente del  La sospensione o lo scioglimento La controparte, che subisce la sospensione o lo scioglimento del provvedimento autorizzativo. diritto ad un indennizzo contratto, ha

equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento. La richiesta di sospensione e scioglimento non può avere ad oggetto rapporti di lavoro subordinato, né alcuni tipi di contratto indicati dalla legge. Se viene sciolto un contratto di leasing da parte dell'utilizzatore, trova applicazione una disciplina analoga a quella introdotta nel 2017 per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Regole speciali sono inoltre previste in caso di scioglimento di un finanziamento bancario "autoliquidante".

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:

Intervenuta l'ammissione alla procedura, il procedimento di concordato preventivo si articola in due fasi:

  1. L'approvazione della proposta da parte dei creditori;
  2. La successiva omologazione del concordato da parte del tribunale.

Nel concordato preventivo manca un accertamento giudiziario dello stato passivo. Il commissario giudiziale provvede perciò a verificare l'elenco presentato dal

  1. debitoreapportando di sua iniziativa le necessarie rettifiche.
  2. Sulla base di tale elenco con il invia commissario ai creditori un avviso contenente la proposta del debitorepiano concordatario e l’indicazione della data iniziale e finale del voto.
  3. Con lo stesso avviso, i creditori sono invitati ad indicare al commissario un indirizzo di posta elettronica dove ricevere le successive comunicazioni. In mancanza di tali comunicazioni sarannocertificataeseguite nei loro confronti mediante deposito in cancelleria.
  4. Allo stesso tempo, ed una il commissario redige l’inventario del patrimonio del debitorerelazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato.
  5. La relazione va e comunicata in via telematica ai creditori almeno 45gg depositata in cancelleriadella data iniziale stabilita per il voto.
  6. prima L’attuale disciplina consente ai creditori che ra
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.