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PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale (attivo patrimoniale iniziale) della società che diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Nelle società semplici è del tutto assente la disciplina del capitale sociale, né è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti; ciò si spiega col fatto che essendo una società destinata esclusivamente all'esercizio di attività non commerciale, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio.

Nelle società in nome collettivo vi è invece una disciplina del capitale sociale (seppur frammentaria). È prescritto che l'atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore ad esso attribuito e il modo di valutazione.

consentendo di determinare l'ammontare del capitale sociale nominale. Non è dettata alcuna disciplina per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro che è rimessa alla volontà delle parti. Tale lacuna si riflette nell'applicazione di due norme a tutela dell'integrità del capitale sociale: 1) Divieto di ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (fittizi) e, in caso si verifichi una perdita, divieto di ripartizione di utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto nella misura corrispondente. (art. 2203) 2) Divieto di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall'obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale. (art. 2306) PARTECIPAZIONE A UTILI E PERDITE Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli utili e alle perdite della società. Essi godono della massima libertà nella determinazione della

parte spettante a ciascuno e non è particolarmente necessario che l'atto costitutivo partecipazione sia proporzionale ai conferimenti. Solitamente è stabilito dal contratto ma se non dispone nulla a riguardo vengono applicati i seguenti criteri legali di ripartizione:

  1. Se il contratto non dispone nulla, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti
  2. Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti, le parti si presumono uguali
  3. Se è determinata solo la parte spettante a ciascuno nei guadagni, si presume che la partecipazione sia di egual misure nelle perdite (e viceversa)

Il solo limite posto all'autonomia privata (valido per tutte le società lucrative) è rappresentato dal divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Però è possibile nell'atto costitutivo

escludere in parte un socio da utili e/o perdite,perdite (art 2265). manon totalmente.

DETERMINAZIONE DI UTILI E PERDITE

il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione di un

Nella società semplice

rendiconto predisposto annualmente dai soci amministratori, salvo che il contratto stabilisca un termine

diverso. Solo nelle s.s. è possibile escludere i soci dalle obbligazioni sociali, non nelle s.n.c.

invece il documento destinato all'accertamento degli utili e delle perdite è

Nella società in nome collettivo

un vero e proprio bilancio di esercizio, predisposto dai soci amministratori e approvato a maggioranza.

Gli utili sono percepiti dopo l'approvazione del bilancio

Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendola

proporzionalmente, con la conseguenza che in sede di liquidazione della società il socio si vedrà

rimborsare una somma inferiore rispetto al

valore originario del capitale conferito3. Divieto di distribuzione degli utili fino alla reintegrazione del capitale sociale.

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il proprio patrimonio che costituisce perciò la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società.

N.B.: Garanzia primaria, ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci.

Nella società semplice, la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile: la responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere esclusa o limitata da un apposito patto sociale, il quale è opponibile ai terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.

Nella società in nome collettivo,

La responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile, quindi l'eventuale patto di responsabilità personale non può essere esclusa o limitata con effetti verso i terzi. Il contrario è valido ed efficace tra i soci, ma non ha effetto nei confronti dei terzi (non è opponibile).

In entrambi i tipi di società la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori rispetto all'acquisto della qualità di socio.

Inoltre lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o reclusione, non fa venir meno le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tale eventi, che devono essere però portati a conoscenza di terzi con mezzi idonei, altrimenti lo scioglimento non è opponibile a terzi che lo hanno senza colpa.

ignorato.
In entrambi i tipi di società i creditori hanno più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società ed il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. Responsabilità della società e responsabilità dei soci non sono sullo stesso piano autonomia patrimoniale delle società di persone. I soci sono responsabili in solido tra loro, ma non sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di escussione del patrimonio sociale: i creditori sociali sono tenuti a soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci. Tale beneficio opera diversamente:
• Nella s.s. e nella s.n.c irregolare: il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile il quale deve chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Ilbeneficio di escussione operaquindi in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare dove non provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente e agevolmente aggredibili dal creditore. Nella s.n.c.: il beneficio di escussione opera automaticamente, è quindi più intenso; i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale con azione esecutiva. Riassumendo la responsabilità dei soci è: 1. Personale 2. Illimitata 3. Solidale, con azione di regresso in proporzione alla partecipazione alle perdite 4. Sussidiaria: beneficio di preventiva escussione (nelle snc) 5. Estesa ai nuovi soci 6. Permanente per gli ex soci per le obbligazioni anteriori al verificarsi della causa di scioglimento. Deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Quest'ultima In mancanza è inopponibile ai terzi che hanno senza colpa ignorato lo.

scioglimento.CREDITORI PERSONALI DEI SOCI

Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed è intangibile da parte dei creditori di questi ultimi autonomia patrimoniale delle società di persone. Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi, né può compensare il suo credito verso il socio con il debito che quest'ultimo eventualmente ha verso la società, perché in tal modo il creditore finirebbe col soddisfarsi sul patrimonio della stessa.

Il creditore personale può, in entrambe le società:

  1. Soddisfare il suo credito sugli utili spettanti al socio suo debitore (art. 2270)
  2. Compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore nella liquidazione della società

Nella s.s. e nella s.n.c. irregolare: il creditore personale del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore se prova che

società, a meno che non sia diversamente stabilito nello statuto sociale. L'amministrazione può essere esercitata da uno o più soci, che possono essere nominati amministratori o amministratori delegati. Gli amministratori hanno il compito di prendere decisioni per conto della società, gestire le attività quotidiane, rappresentare la società nei confronti di terzi e adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Gli amministratori devono agire nell'interesse della società e dei suoi soci, evitando conflitti di interesse e comportamenti negligenti o fraudolenti. Devono inoltre tenere una contabilità accurata e presentare regolarmente relazioni finanziarie e contabili ai soci. Gli amministratori possono essere revocati dai soci in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dallo statuto sociale. In caso di revoca, gli amministratori devono consegnare tutti i documenti e i beni della società al nuovo amministratore designato. L'amministrazione della società è un compito di grande responsabilità e richiede competenze specifiche nel settore di attività della società. Gli amministratori devono essere diligenti, onesti e professionali nel loro operato, al fine di garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo della società.società. Il rapporto che lega amministratore e società è contrattuale. L'atto costitutivo può però prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, dando così luogo alla contrapposizione tra soci amministratori e non. I "modelli" di amministrazione: - Amministrazione disgiuntiva (art. 2257): se il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione il modello legale dell'amministrazione disgiuntiva. Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o parere degli altri amministratori, né informarli preventivamente. L'ampio potere individuale è temperato dal diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori che paralizza il potere del singolo prima che l'operazione sia stata compiuta.

Conflitto: decidono tutti i soci (amministratori e non) a maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..