Di persone: società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice
La categoria delle società di persone è costituita da:
- Società semplice può esercitare solo attività NON commerciale, quindi può essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole. È il prototipo normativo delle società di persone ma la sua diffusione è scarsa.
- Società in nome collettivo può essere utilizzata per l’esercizio di attività commerciale e non commerciale. È sempre soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. È necessaria una scelta specifica di questo tipo di attività solo se l’attività da esercitare non è commerciale.
- Società in accomandita semplice è caratterizzata da due categorie di soci:
- Soci accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- Soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. Deve sempre essere specificatamente scelta dalle parti.
Il contratto
Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Anche per le società semplici oggi è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese avente efficacia di pubblicità legale. La costituzione della società semplice resta però improntata alla massima semplicità formale e sostanziale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente o risultare da comportamenti concludenti (società di fatto) ed è modificabile soltanto con il consenso di tutti i soci (unanimità), salvo patto contrario.
Per le società in nome collettivo, ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Per questo tipo di società è previsto un contenuto minimo (art. 2295): generalità dei soci, ragione sociale, sede società, soci che hanno amministrazione e rappresentanza, conferimenti di ciascun socio, norme ripartizioni utili e durata.
La mancanza dell’atto scritto
Società di fatto: Per la determinazione di una società di persone non è necessario l’atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto. Se l’attività esercitata non è commerciale, la società di fatto è regolata dalle norme della società semplice. Se l’attività è commerciale, è regolata dalle norme della società in nome collettivo irregolare (cioè costituita senza le formali regolarità) con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente delle obbligazioni sociali.
È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo (società di fatto) o perché, avendolo redatto, non hanno provveduto alla sua registrazione (società irregolare in senso proprio). Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. Il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti i soci, sia di quelli noti al momento della dichiarazione del fallimento, sia di quelli occulti, cioè coloro la cui esistenza viene scoperta successivamente.
Società occulta
È società occulta la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno, così per comune accordo l’attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società quindi non viene esteriorizzata; nei rapporti esterni l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che operano spendendo il proprio nome al fine di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore, cioè di evitare che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento. Se l’esistenza della società occulta viene scoperta, i terzi possono invocare la responsabilità della stessa purché provino l’esistenza del contratto di società non esteriorizzata.
I conferimenti
Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. La determinazione del conferimento dovuto da ciascun socio non è condizione essenziale per la valida costituzione della società di persone quindi nel caso in cui esso non sia determinato si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale, salvo patto contrario.
Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Vi è una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro:
- Conferimento di beni in natura: tra cui i beni in proprietà dei quali la garanzia dovuta al socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio si impegna a trasferire questo bene con la determinata forma; fino a che non è trascritto che la proprietà è passata, il socio è ancora proprietario; se il conferimento è per godimento e il bene perisce, allora il socio deve rimediare.
- Conferimento di crediti: il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società.
- Conferimento di servizi: nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. È il cosiddetto socio d’opera che non va confuso col socio che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con la società. Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Il socio d’opera rischia di lavorare invano, come il socio che ha apportato capitale rischia di non ricevere alcun corrispettivo per l’uso sociale del proprio denaro. Sul socio d’opera grava anche il rischio dell’impossibilità di svolgimento della prestazione anche per causa a lui non imputabile. È un socio un po’ penalizzato. Il valore della prestazione d’opera non è imputato al capitale sociale, perché è un valore troppo mutevole.
Patrimonio e capitale sociale
I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale (attivo patrimoniale iniziale) della società che diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Nelle società semplici è del tutto assente la disciplina del capitale sociale, né è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti; ciò si spiega col fatto che essendo una società di persone, non c'è bisogno di una formalizzazione stringente.
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Schemi società di persone - diritto commerciale
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