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Diritto commerciale - la Legge 6 maggio 2004, n. 129 Pag. 1
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Indici delle leggi

Legge 6 maggio 2004, n. 129 "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004

Art. 1. (Definizioni)

  1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato di autore, know-how, brevetti, assistenza in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
  2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
contratto di affiliazione commerciale si intende: a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa almomento della stipula del contratto di affiliazione commerciale; una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche; per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni ed contrassegnati dal nome dell'affiliante. Art. 2 (Ambito di applicazione della legge) definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità,

allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.(Forma e contenuto del contratto)

  1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. L'affiliante deve aver sperimentato
  2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale sul mercato la propria formula commerciale.
  3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
  4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
    • l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
    • e l'eventuale
indicazione di un incasso b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, minimo da realizzare da parte dell'affiliato; l'ambito di eventuale esclusiva c) territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; fornito dall'affiliante all'affiliato; d) la specifica del know-how dell'apporto di da parte dell'affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento know-how le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e f) commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4.(Obblighi dell'affiliante) 1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto daprincipali dati relativi all’affiliante,
a) tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiestadell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della suaattività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
l’indicazione dei marchib) utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione odel deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietàdegli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazionec)commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti venditadirettidell'affiliante;l'indicazionee) della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativaubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso siaavvenuto da meno di tre anni;f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi neiconfronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema diaffiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nelrispetto delle vigenti norme sulla privacy. del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f)informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive,da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite leinformazioni che, in relazione a quanto

previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere operato esclusivamente all'estero.

fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano

Art. 5.(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Art. 6.(Obblighi precontrattuali di comportamento)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione

del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 7.(Conciliazione)

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DDanti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Angelone Marco.