Decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2004, n. 37, S.O.
Capo III - Disposizioni correttive del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
Recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003
1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- All'articolo 2325-bis, primo comma, del codice civile la parola: «capo» è sostituita dalla parola: «titolo»;
- All'articolo 2325-bis, secondo comma, del codice civile le parole: «Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni» sono sostituite dalle parole: «Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni»;
- All'articolo 2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato» ed al numero 11) dopo la parola «sindaci» sono inserite le parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza»;
- All'articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole: «i membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole: «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza»;
- All'articolo 2344, primo comma, del codice civile le parole: «della loro partecipazione» sono sostituite dalle parole «alla loro partecipazione» e le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati»;
- All'articolo 2349, secondo comma, del codice civile dopo le parole: «assegnazione ai» sono inserite le parole: «prestatori di lavoro» e dopo le parole: «diritti patrimoniali o» sono inserite le parole: «anche di»;
- All'articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: «l'eventuali» sono sostituite dalle parole: «le eventuali»;
- All'articolo 2354, primo comma, del codice civile la parola: «stabiliscano» è sostituita dalla parola: «stabiliscono»;
- All'articolo 2357-quater, primo comma, del codice civile le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle parole: «secondo comma»;
- All'articolo 2362, primo comma, del codice civile dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
- All'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
- All'articolo 2369, quinto comma, del codice civile, in fine, le parole: «e l'emissione di azioni privilegiate» sono sostituite dalle parole: «e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.»;
- All'articolo 2377 del codice civile, è inserito il seguente primo comma: «Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti»;
- All'articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- Al secondo comma, primo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: «terzo comma»;
- Al quinto comma, primo periodo, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle parole: «quarto comma».