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OPERE DELL'INGEGNO E INVENZIONI INDUSTRIALI (CAP. 7)

Le opere dell'ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. In particolare, le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, regolato dagli art. 2575-2583 c.c. e dalla legge n. 633/1941. Le invenzioni industriali possono formare a loro volta oggetto, a seconda dello specifico contenuto: a) del brevetto per invenzioni industriali; b) del brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli. Istituti regolati dagli art. 2584-2591 c.c. e dal codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005).

1. Diritto d'autore

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche qualunque ne sia il modo e la

forma di espressione: romanzi, poesie, trattati scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri, sculture, banche dati e così via. Unica condizione affinché un'opera possa essere sia tutelata è che essa abbia carattere creativo, presenti cioè un minimo di originalità oggettiva e rispetta a preesistenti opere dello stesso genere. Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera (art.6); non è invece necessario che l'opera sia stata divulgata. Ad esempio, il romanziere è tutelato nel momento in cui fissa le proprie idee su carta o su un registratore. È prevista, inoltre, la registrazione dell'opera nel registro pubblico generale delle opere protette e per quelle cinematografiche nello speciale registro tenuto a cura della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e degli Editori), ma tali registrazioni non hanno carattere costitutivo. Il diritto d'autore gode di una tutela di una

tutela sia morale che patrimoniale: si distingue perciò tra diritto morale e diritto patrimoniale d'autore.

  • Diritto morale (art.20)
  • L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera, di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro atto che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Può inoltre ritirare l'opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali. Questi diritti, in quanto disposti a tutela della personalità dell'autore, sono irrinunciabili e inalienabili.

  • Diritto patrimoniale (art. 12)
  • L'autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Il diritto patrimoniale d'autore si estingue in settanta anni dopo la morte dell'autore. Tale diritto è

Il diritto d'autore è liberamente trasferibile, unitariamente o nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte. I contratti specificamente previsti e normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno sono:

  1. Contratto di edizione con esso l'autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore, a sua volta, si obbliga a stampare, a mettere in commercio l'opera e a corrispondere all'autore il compenso pattuito. La durata del contratto non può eccedere i venti anni. (art. 122)
  2. Contratto di rappresentazione con esso l'autore cede il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tale fine (drammatiche, coreografiche, musicali..) o di eseguire in pubblico una composizione musicale.

In generale, il diritto d'autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative.

pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che possono andare dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di un'opera altrui (plagio-contraffazione) alla lesione di singole manifestazioni del diritto d'autore.

2. Le invenzioni industriali

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni e servizi.

Si ha l'acquisto del diritto di utilizzazione economica attraverso la concessione del corrispondente brevetto. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior rilievo tecnologico, che possono essere distinte in tre grandi categorie:

  1. Invenzioni di prodotto: hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale (es. una macchina o un composto chimico)
  2. Invenzioni di procedimento: possono consistere in un nuovo metodo di

produzione di beni già noti (es. un nuovo processo di lavorazione)

Invenzioni derivate sono invenzioni che derivano da una precedente invenzione. A tal proposito distinguiamo in:

  • Invenzioni di combinazione: si hanno quando la nuova invenzione consiste nell'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti
  • Invenzioni di perfezionamento: si hanno quando si migliorano e modificano invenzioni precedenti
  • Invenzioni di traslazione: si hanno quando si introduce una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composizione di sostanze già utilizzate

ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 45 del Codice della proprietà industriale, non sono considerate come invenzioni:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore
  3. le presentazioni di informazioni

Pertanto non può formare oggetto di brevetto ciò

che già esiste in natura e l'uomo si limita a percepire. Non sono inoltre considerati come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale e non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. REQUISITI Affinché le invenzioni possano formare oggetto di brevetto devono rispondere a determinati requisiti di validità (liceità, novità, attività inventiva e applicazione industriale). È nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica, ovvero tutto ciò che sia comunque accessibile al pubblico. L'invenzione inoltre, implica attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. È invenzione anche un piccolo progresso tecnico, purché

nonconseguibile da un tecnico medio del ramo, facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze. L’invenzione è infine considerata atta ad avere applicazione industriale se il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Le conoscenze non sfruttabili industrialmente rimangono quindi non brevettabili.

IL BREVETTO

Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio brevetti, sulla base di una domanda corredata, a pena di nullità, dalla descrizione dell’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto (rivendicazione, art.52).

Il brevetto per invenzioni industriali dura venti anni dalla data di deposito della domanda e non è rinnovabile alla sua scadenza. Ai sensi

degli art. 62 e 63 ritroviamo rispettivamente il diritto morale e patrimoniale del titolare di un brevetto, quest'ultimo alienabile e trasmissibile. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio italiano. L'esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l'importazione dei prodotti cui l'invenzione si riferisce. Peraltro, l'esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato. Perciò chi ha acquistato il prodotto messo in commercio dal titolare o con il suo consenso può liberamente rivenderlo. Il brevetto è inoltre trasferibile sia fra vivi che mortis causa. Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia e lo stesso può anche formare oggetto di esecuzione forzata e di espropriazione per pubblica utilità. Il titolare del brevetto può, altresì,

concedere la licenza d'uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario. L'invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali. Il titolare del brevetto può esercitare ad esempio, un'azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l'invenzione.

Art. 64 - Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione

clusivo, dell'invenzione, fermo restando il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore e a ricevere una remunerazione equa e adeguata.

Onell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, unequo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione, fermo restando il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore e a ricevere una remunerazione equa e adeguata.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rositadigioia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Gimigliano Gabriella.