IL DIRITTO COMMERCIALE E LE SUE FONTI
Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che
ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa.
Le principali fonti del diritto commerciale sono:
ART. 41 COSTITUZIONE
- ART. 101 e ss. TFUE
Codice Civile, Legge
fallimente, Legge ANTI-TRUST,
Codice del Consumo, Codice
della Proprietà Industriale,
Legge sul diritto d'autore
REGOLAMENTI E DIRETTIVE EUROPEE
USI E CONSUETUDINI
1. ART. 41 della Costituzione e ART. 101 e ss. del TFUE:
La Costituzione italiana riconosce ai sensi degli articoli 41 e 42
Cost. la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica e
perciò inserisce il nostro Paese fra quelli che prescelgono un
modello di sviluppo economico basato sull’economia di
mercato, modello che presuppone: a) la libertà dei privati di
svolgere attività d’impresa e b) la libertà di competizione
economica.
ART.41 COST.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
L’art. 41 tutela indirettamente anche il diritto alla concorrenza,
prevedendo infatti che tutti abbiano la libertà di avviare
un’attività economica. Prima del 1990, tuttavia, la disciplina
della concorrenza era regolata nel dettaglio dagli art. 101 e ss.
del TFUE che vietavano tutti gli accordi tra imprese. La prima
legge nazionale in merito alla disciplina della concorrenza
arriverà solo nel 1990 con la legge n° 287 anche nota come
LEGGE ANTI-TRUST o legge anti-monopolistica.
2. IL CODICE CIVILE E I SUOI “SATELLITI”
3. REGOLAMENTI E DIRETTIVE EUROPEE
Mentre i regolamenti hanno un’efficacia immediata, l’efficacia
delle direttive è vincolata alla loro trasposizione in leggi
nazionali.
4. USI E CONSUETUDINI
IMPRENDITORE E ATTIVITA’ D’IMPRESA (CAP.1)
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in
base a tre criteri:
a) l’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione tra:
- imprenditore commerciale
- imprenditore agricolo
b) la dimensione dell’impresa, che determina la distinzione tra:
- piccolo imprenditore
- imprenditore medio-grande
c) la natura del soggetto che esercita attività d’impresa che
determina la distinzione tra:
- impresa individuale
- società
- impresa pubblica
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base
comune, ovvero lo statuto generale dell’imprenditore che
comprende:
• la disciplina dell’azienda (art.2555-2562)
• la disciplina dei segni distintivi (art.2563-2574)
• la disciplina della concorrenza e di consorzi (art.2595-2620)
Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della
concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990.
Nozione generale di imprenditore e caratteristiche dell’attività
d’impresa
Art. 2082
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.
L’elemento qualificante del soggetto economico come imprenditore
è l’esercizio di un’attività. L’impresa, quindi, è un’attività (serie di
atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’, in
breve, attività produttiva.
Irrilevante è, invece, la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati
ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.
Non è certamente impresa l’attività di mero godimento; l’attività
cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Classico
è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti
concedendoli in locazione. Nel caso in cui, però, il proprietario di
immobili adibisse l’immobile ad albergo, pensione o residence, allora
in tal caso si avrebbe attività d’impresa poiché avremmo la
produzione e lo scambio di beni e servizi.
Affinchè un’attività d’impresa si ritenuta tale quest’ultima deve
essere caratterizzata da tre elementi:
• organizzazione
Per organizzazione si intende l’impiego coordinato di fattori
produttivi (capitale e/o lavoro altrui).
È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni
lavorative. Si pensi, ad esempio, ad una gioielleria gestita dal solo
titolare o alle imprese produttrici di servizi automatizzati.
L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di
soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale.
Ma i lavoratori autonomi sono considerati imprenditori?
Se vi è la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro
questa non potrà essere considerata organizzazione di tipo
imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione
deve negarsi anche l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Quindi i
lavoratori autonomi restano esclusi dalla categoria degli imprenditori
fin quando si limiteranno ad utilizzare mezzi materiali strumentali
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Se invece avessimo ad esempio un medico che gestisce una clinica
privata nella quale opera o un professore titolare di una scuola
privata nella quale insegna, in tal caso entrambi i soggetti sarebbero
riconducibili alla categoria dell’imprenditore e assoggettati alla sua
disciplina.
• professionalità
per professionalità si intende l’esercizio abituale e non occasionale di
una data attività produttiva.
Non è imprenditore chi compie un’isolata operazione d’acquisto e di
successiva rivendita di merci.
La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia
svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività
stagionali (es. stabilimenti balneari, impianti sciistici), ad esempio, è
sufficiente il costante ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze
proprie di quel dato tipo di attività.
Impresa si può, infine, avere anche quando si opera per il
compimento di un “unico affare”, se questo comporta il compimento
di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo
complesso. Così, è imprenditore il costruttore di un singolo edificio e
anche chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e
rivendere i singoli appartamenti.
• economicità
Per economicità si intende che un’impresa è condotta con metodo
economico, ovvero secondo modalità che consentano quantomeno
la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza
economica.
Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono
erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, tale cioè da far escludere
oggettivamente la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
Affinchè l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che
essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di
conseguire un guadagno o profitto personale (scopo di lucro).
L’impresa pubblica, l’impresa cooperativa e l’impresa sociale sono
considerate attività economiche purchè operino con metodo
economico: remunerazione dei costi con i ricavi.
L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE (CAP.3)
Criterio fattuale
L’individuazione del soggetto a cui è applicabile la disciplina
dell’attività d’impresa non solleva problemi quando gli atti d’impresa
sono compiuti direttamente dall’interessato o da un terzo che agisce
come suo rappresentante. In breve, un soggetto economico diventa
imprenditore nel momento in cui esercita concretamente un’attività
produttiva che sia caratterizzata da: professionalità, organizzazione,
economicità.
Criterio della spendita del nome
È infatti principio generale del nostro ordinamento che gli effetti
degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato
validamente speso nel compimento dei singoli atti dell’attività
Criterio sostanziale
Esiste un altro criterio di imputazione giuridica secondo il quale
acquista la qualità d’imprenditore il soggetto che fornisce il capitale e
si appropria degli utili, ovvero il soggetto titolare dell’interesse
economico.
Tuttavia, nel nostro ordinamento è il principio formale della spendita
del nome, e non quello sostanziale, che domina l’imputazione dei
singoli atti giuridici e dei loro effetti.
Vantaggi e svantaggi del criterio formale
Il principale vantaggio del criterio formale è che l’imprenditore è
facilmente individuabile, per cui se si scegliesse il criterio sostanziale
verrebbe meno il principio di affidamento dei creditori (i quali ad
esempio potrebbero decidere di effettuare delle ricerche
sull’imprenditore, facilmente identificabile dal registro delle imprese,
e decidere di affidarsi a lui) mentre tra gli svantaggi ritroviamo il
fenomeno del prestanome o dell’imprenditore palese.
Tale fenomeno si verifica quando il soggetto che spende il proprio
nome nel compimento dei singoli atti d’impresa e gestisce
effettivamente l’attività, si scinde in due distinte figure: da un lato vi
è un prestanome o imprenditore palese, ovvero un soggetto che
“presta” unicamente il proprio nome, e dall’altro abbiamo un
soggetto che poi di fatto gestisce l’impresa, il cosiddetto
imprenditore indiretto o occulto.
Questo modo di operare non desta particolari problemi fin quando
gli affari prosperano e i creditori sono regolarmente pagati
dall’imprenditore palese. Ne solleva invece di ben gravi quando gli
affari vanno male ed il soggetto utilizzato dall’imprenditore occulto o
“dominus” sia una persona fisica nullatenente o una società per
azioni con capitale irrisorio (cd. società di comodo). Quindi, data
l’insufficienza del relativo patrimonio, i creditori potranno ricavare
ben poco dal fallimento del prestanome, con la conseguenza che il
rischio d’impresa non sarà sopportato dal reale dominus, ma è da
questi trasferito, attraverso lo schermo dell’imprenditore palese, sui
creditori. Quali i rimedi? L’art. 147, 5° comma, delle Legge
fallimentare recita che qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di
un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è riferita ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, allora il
tribunale dichiarerà anche il fallimento del medesimo.
INIZIO DELL’IMPRESA
Come ho precedentemente citato nel criterio fattuale, la qualità di
imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio
dell’attività d’impresa. Non è invece sufficiente l’intenzione di dare
inizio all’attività, anche se manifestata con la richiesta delle eventuali
autorizzazioni amministrative necessarie o con l’iscrizione in albi o
registri. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è
condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della
qualità d’imprenditore, a meno che non si tratti di una società di
capitali.
È da tener presente poi che l’effettivo inizio dell’attività d’impresa è
spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione (es.
acquisto di macchinari e attrezzature). Da qui il problema se si
diventa imprenditori già durante la fase di organizzazione. La risposta
è affermativa dato che anche l’attività di organizzazione di
un’impresa è attività indirizzata ad un fine produttivo. Anche gli atti
di organizzazione faranno perciò acquistare la qualità di
imprenditore quando, per il loro numero e/o per la loro
significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile
orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo.
Perciò, un singolo atto di organizzazione non sarà di regola
sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore.
FINE DELL’IMPRESA
L’art. 10 della legge fallimentare dispone che
“gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati
falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro
l’anno successivo.”
L’attuale dato normativo induce ad affermare che oggi la
cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria
affinchè l’imprenditore individuale o collettivo benefici del termine
annuale per la dichiarazione di fallimento, ma non è sufficiente. Essa
si deve accompagnare anche all’effettiva cessazione dell’attività, che
si ha quando la disgregazione del complesso aziendale (fase di
liquidazione) arriva ad una fase così avanzata da far sì che nessuna
attività produttiva possa essere esercitata.
CAPACITA’ E IMPRESA
La capacità all’esercizio dell’attività d’impresa si acquista con la piena
capacità di agire, e quindi al compimento del diciottesimo anno di
età, e si può perdere in seguito a interdizione o inabilitazione.
E’ fatto divieto di esercizio di impresa commerciale per coloro che
esercitano determinati uffici o professioni (es. impiegati dello stato,
avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto
della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni
amministrative.
Tornando alla tutela degli incapaci, in nessun caso è consentito
l’inizio di una nuova attività d’impresa in nome e nell’interesse del
minore, dell’inabilitato e dell’interdetto. È pertanto consentita solo la
continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale preesistente,
attraverso dei tutori/ rappresentanti, purchè sia autorizzata dal
tribunale.
Diversamente dagli altri incapaci, il minore emancipato può essere
autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa
commerciale, in quanto, con l’autorizzazione dal tribunale, il minore
emancipato acquista la piena capacità di agire. Può quindi esercitare
l’impresa senza l’assistenza di un curatore e può compiere da solo gli
atti che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei
all’esercizio dell’impresa.
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI (CAP.2)
L’imprenditore agricolo
Art. 2135 comma 1
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.”
Dall’articolo si evince come le attività agricole possano essere
distinte in:
• attività agricole essenziali
• attività agricole per connessione
L’art 2135 comma 2 esplica quali sono le attività agricole essenziali,
recitando:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine”
Le attività agricole essenziali sono dunque:
a) coltivazione del fondo
b) selvicoltura
c) allevamento di animali
In base a questa nozione si deve perciò ritenere che la produzione di
specie vegetali e animali è sempre qualificabile giuridicamente come
attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che
prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi
prodotti. Ne consegue che rientrano nella nozione di coltivazione del
fondo anche l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la
floricultura. Per allevamento di animali si deve intendere invece non
solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli
(carne, latte, uova), ma anche ad esempio gli allevamenti di cavalli da
corsa, di animali da pelliccia e l’attività cinotecnica. Infine, il termine
“animali” fa sì che venga qualificata come impresa agricola essenziale
non solo l’allevamento di animali tradizionalmente allevati (bovini,
suini, ovini), ma anche l’allevamento di animali da cortile (polli,
conigli) e l’acquacoltura.
L’art.2135 comma 3 recita, invece, che:
“Si intendono comunque connesse:
a) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola
essenziale (coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di
animali)
b) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge”
Sia le attività al punto a)
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