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ART.2502 “DECISONE IN ORDINE ALLA FUSIONE”

La fusione è decisa da ciascuna società partecipante all’operazione mediante l’approvazione del

relativo progetto. Tale progetto deve essere identico per tutte le società.

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, lì approvazione avviene:

-SOCIETÁ DI PERSONEà Consenso della maggioranza dei soci determinato secondo la

partecipazione agli utili (Recesso previsto per socio dissenziente, lo Statuto può prevedere

l’unanimità). à

-SOCIETÁ DI CAPIATALI Secondo le norme previste per la modifica dell’atto costitutivo o

dello Statuto (Non valida l’unanimità). Se attraverso la fusione la società revoca lo stato di

liquidazione anche la seconda delibera richiedono la maggioranza rafforzata.

MAGGIORANZA RAFFORZATA: (ECCEZIONI)

1. Nel caso due società, fondendosi, modifichino l’oggetto sociale

2. Quando una delle due società si trasforma

3. Nel caso in cui la società con la fusione trasferisca la sede all’estero

RECESSO:

-Società di personeà possono recedere tutti soci che non abbiano dato consenso alla fusione

(dissenzienti, astenuti, assenti)

-Società di capitalià non è presente una normativa specifica, si guarda alle disposizioni generali sul

recesso. 11

Nelle S.p.A e nelle S.r.l.à Il recesso può essere legale o convenzionale, viene garantito perché la

fusione determina una modifica dell’atto costitutivo e/o dell’oggetto sociale.

l diritto viene riservato ai soci che non hanno concorso alle decisioni riguardanti:

- modifica clausola oggetto sociale

- trasformazione società

- trasferimento sede sociale all’estero

- revoca stato di liquidazione

- eliminazione una o più cause di recesso previste dallo Statuto

- modifiche dello Statuto riguardanti diritti di voto o partecipazione

MODIFICHE PROGETTO DI FUSIONE:

Le modifiche vengono proposte dai soci ma poste in essere dagli amministratori. Esistono alcuni

limiti riguardati le modifiche di tale progetto:

1. Le modifiche non devono incidere sui diritti dei soci o di terzi

2. Non devono riguardare il perimetro oggettivo della fusione

3. Modifiche dell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione

4. L’assemblea può modificare il rapporto di cambio, non modificando i criteri ma chiedendo di

tener conto del fatto che il calcolo è stato fatto su una situazione patrimoniale non aggiornata.

Le modifiche del progetto di fusione devono essere approvate da tutte le società.

FASI PUBBLICITARIE FUSIONE: (*)

1. Pubblicazione del progetto

2. Pubblicazione delibera di fusione

3. Pubblicazione nel registro delle imprese dell’atto di fusione

Tra la delibera e l’atto intercorre un intervallo di tempo che serve a garantire la tutela dei creditori.

(60 giorni)

ART.2502-BIS “DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE”

Se la delibera di fusione ha la forma di verbale dell’assemblea deve essere depositata nel registro

delle imprese insieme ai seguenti documenti (Progetto di fusione, Situazione patrimoniale, Bilanci

ultimi 3 esercizi). Per le delibere di s.s., s.a.s. e s.n.c. che ha la forma di contratto deve essere

sottoposto a controllo notarile prima del deposito presso il registro delle imprese. 12

ART.2503 “OPPOSIZIONE DEI CREDITORI”

La fusione può essere attuata solo trascorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste

dall’art.2502-bis. (*) (ATTO DI FUSIONE)

L’opposizione dei creditori può essere effettuata unicamente dai creditori sorti anteriormente alla

pubblicazione nel registro delle imprese del progetto di fusione.

Ci son alcuni casi in cui l’opposizione dei creditori può venir meno:

- Quando i creditori che avrebbero questo diritto vi rinunciano. (Se vi sono alcuni dissenzienti

devono essere pagati per liberarmi del vincolo)

- Se l’esperto, comune a tutte le società, riporta nella propria relazione che la fusione non modifica i

diritti dei creditori, questi ultimi non hanno il diritto di fare opposizione. (Non vi è pregiudizio nei

confronti dei diritti dei creditori)

I creditori per opporsi devono dimostrare che la fusione sia la causa di un pregiudizio nei loro

confronti; il tribunale può acconsentire alla fusione, anche in caso di opposizione, quando ritenga

infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o vi è la prestazione di un’idonea garanzia da

parte della società.

ART.2503-BIS “OBBLIGAZIONISTI”

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione, salvo

che la fusione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

Se quest’assemblea, a maggioranza, approva la fusione il diritto di opposizione del singolo

obbligazionista viene meno.

Se, invece, l’assemblea si opponesse alla fusione è come se tutti gli obbligazionisti si opponessero

alla fusione.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILIà Ai possessori di questo tipo di obbligazioni deve essere data

la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 90

giorni prima dell’iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine

di 30 giorni dalla data dell’avviso.

Nel caso in cui le obbligazioni venissero convertite occorre sommare al rapporto di cambio

azioni/quote anche quello delle obbligazioni convertibili. La conversione può avvenire sia

antecedentemente che contestualmente alla fusione, ci sono tuttavia alcuni regolamenti del prestito

obbligazionario che vietano di convertire le obbligazioni prima della finestra tempora prevista da

tale articolo.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione

devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la

modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

NON È POSSIBILE trasformare obbligazioni convertibili in obbligazioni non convertibili con la

maggioranza dell’assemblea degli obbligazionisti, è necessaria l’unanimità. 13

ART.2504 “ATTO DI FUSIONE”

È un atto pubblico, redatto da un notaio che svolge la funzione di controllo di legittimità. L’atto di

fusione, una volta iscritto, è inamovibile. (NON PUÓ ESSERE INVALIDATO)

à

PUBBLICITÁ Deve essere depositato per l’iscrizione, nell’ufficio del registro delle imprese,

entro 30 giorni da quando è stato stipulato. Viene iscritto dal notaio, ma se egli non provvede deve

essere iscritto dagli amministratori della società risultante dalla fusione.

La sede del registro delle imprese è quella dove hanno sede tutte le società partecipanti alla fusione

e la società risultante dalla fusione.

L’atto di fusione è significativamente diverso rispetto alla delibera e al progetto di fusione in quanto

questi ultimi hanno rilevanza unicamente endo-societaria. L’atto è firmato dagli amministratori di

tutte le società partecipanti a tale operazione, essi non hanno nessuna discrezionalità nel

modificarne il contenuto o nell’inserirvi clausole che non siano state approvate dalle delibere

assembleari.

Se l’atto viene iscritto prima della scadenza del termine prevista per l’opposizione dei creditori può

essere fatto valere unicamente il diritto risarcitorio.

La fusione ha efficacia dall’iscrizione dell’atto di fusione all’interno del registro delle imprese, tale

efficacia, tuttavia, è subordinata al trascorrere del termine di 60 giorni.

In caso di incorporazione può essere stabilita una data successiva.

ART.2504-BIS “EFFETTI DELLA FUSIONE”

La società risultante dalla fusione assume diritti ed obblighi delle società, partecipanti

all’operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione, infatti, non comporta alcuna interruzione di giudizio. (Stessa regola della

trasformazione)à CONTINUITÀ DEI RAPPORTI GIURIDICI

AVANZI E DISAVANZI DI FUSIONE

Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti

dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione. Ci possono essere due casi, dalla fusione

emerge: à

1. AVANZO Deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle

società partecipanti alla fusione o, per differenza ad avviamento.

à

2. DISAVANZO Esso è iscritto in apposita voce in PN o, quando si prevedono risultati negativi,

in una voce dei fondi per rischi ed oneri. 14

AVANZI E DISAVANZI DA CONCAMBIO

Questa situazione si verifica quando l’aumento del capitale deliberato dall’incorporante, con

l’emissione di azioni o quote a favore dei soci dell’incorporata, sia maggiore della % di PN

dell’incorporata.

ART.2504-TER “DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI O QUOTE”

La società che risulta dalla fusione/incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di

quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di

interposta persona, dalle società medesime.

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle

società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta

persona, dalle società medesime.

Cosa succede se le azioni di B, che va a fondersi, sono detenute dalla società stessa?

Non è possibile assegnare nulla in cambio delle azioni proprie perché non rappresentano delle poste

attive reali, spariscono con la fusione. (Stessa cosa se incorporo una società partecipata)

ART.2504-QUATER “INVALIDITÁ DELLA FUSIONE”

Una volta intervenuto l’effetto della fusione, con l’iscrizione dell’atto di fusione mediante le

modalità indicate, l’invalidità dell’atto non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto di

risarcimento del danno, eventualmente provocato dalla fusione, nei confronti di soci o terzi.

ART.2505 “INCOROPORAZIONE DI SOCIETÁ INTERAMENTE POSSEDUTE”

In questo caso non sono presenti problemi di:

- Rapporto di cambio

- Modalità di assegnazione azioni/quote

- Conflitti tra soci

- Data del momento in cui le azioni/quote partecipano agli utili

Vi è un’unica modifica a livello patrimoniale della società incorporante, il suo PN aumenterà e

quello dell’incorporata andrà

Dettagli
A.A. 2018-2019
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Edoardo_Maritano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Aiello Marco.