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Nel caso di recesso di socio-amministratore, può recedere la società e mantenere la carica di
amministratore? Problema configurabilità di amministratore soggetto terzo
Cause di esclusione: di diritto (si verificano automaticamente, consistono nella dichiarazione di fallimento
del socio, vi è la necessità di liquidare i beni per soddisfare i creditori, tra questi vi è anche la quota di
partecipazione della società, il curatore fallimentare prende la quota e va escluso il socio dalla società, lo
stesso meccanismo si verifica quando la liquidazione della quota è richiesta dal creditore personale del
socio, in questa circostanza il socio è escluso di diritto) o facoltative (i soci decidono di escludere uno di
loro in caso di gravi inadempimenti)
Le dimissioni
L’amministratore nominato in atto costitutivo (volontà di stabilità), l’amministratore in questione è
vincolato e deve sapere che non potrà tirarsi indietro o resta comunque libero di dimettersi?
L’amministratore anche se nominato nel contratto sociale può rassegnare le dimissioni anche senza giusta
causa e può essere tenuto a risarcire i danni alla società, deve comunque dare un congruo preavviso in
modo che la società possa trovare un sostituto.
La morte
Causa oggettiva. La qualità di socio e di amministratore si trasferiscono agli eredi? Nelle società di persone,
quando decede un socio a responsabilità illimitata, non può conseguire il subingresso degli eredi
(l’assunzione della responsabilità impone che il soggetto presti il proprio consenso), gli eredi devono dare il
loro consenso. Per modificare la compagine sociale serve anche il consenso dei soci e la modifica del
contratto sociale (diritto di veto, unanimità da parte dei soci superstiti), il consenso può essere dato in via
preventiva (potendo prevedere nel contratto sociale delle cosiddette clausole di continuazione o di
consolidazione). Si discute se l’erede possa accettare l’eredità con beneficio d’inventario (tutti i beni tranne
la quota che lo renderebbe illimitatamente responsabile), serve nel momento in cui si verifica il decesso il
consenso dell’erede (deve poter valutare la convenienza del subentro nella compagine sociale).
L’assunzione della qualità di socio non implica che essi diventino amministratori, anche se il socio defunto
lo era, viene trasferita la qualità di socio e non di amministratore, dev’essere espressa la facoltà da parte
degli atri soci.
Perdita della capacità d’agire
Dichiarazione di fallimento: la sentenza è costitutiva della perdita della capacità di agire
Interdizione o inabilitazione: la perdita della carica di amministratore si ha solo nel momento in cui
la sentenza passa in giudicato (è una sentenza appellabile)
Ulteriori ipotesi: scadenza del termine (inusuale nelle società di persone poiché il mandato è a tempo
indeterminato), scioglimento della società, principio “simul stabunt simul cadent (questo meccanismo che
vige nelle società di persone che adottano il modello di amministrazione congiuntivo è stato anche
trasportato nelle società per azioni, perché si verifichi i soci devono espressamente prevederlo nello
statuto, al venir meno di un amministratore cade tutto il collegio e bisogna rinominare tutto il plenum; non
si applica in caso di amministrazione disgiuntiva).
Peculiarità nelle Sas
Il problema si pone per gli amministratori nominati con atto separato: l’amministratore può essere
revocato solo con unanimità di consensi degli accomandatari e, la decisione va approvata a maggioranza
del capitale sottoscritto dagli accomandanti. Per eludere questa disciplina (art. 2319) potrebbero simulare
un’esclusione, in presenza di gravi irregolarità; seguono il procedimento più semplice. Quando entrano in
conflitto queste discipline, quale si applica? È necessaria la tutela dell’amministratore, la cassazione
prevede che serva un preavviso e che prevalga la regola della revoca di cui all’art. 2319.
Cause di cessazione dall’incarico di amministratore nelle società per azioni
1. Scadenza del termine: l’incarico, per legge, dura tre esercizi, gli amministratori sono rieleggibili, i tre
esercizi non coincidono con i tre anni solari ma durano in carica fino all’approvazione dell’ultimo
bilancio. Il periodo può allungarsi per effetto della prorogatio, quindi finché non vengono nominati i
nuovi amministratori (non può esistere una società senza consiglio di amministrazione). La regola è
che scadano tutti in simultanea ma non è inderogabile, i meccanismi di sostituzione ci fanno capire
che non è necessaria una scadenza simultanea (cooptazione: gli amministratori nominati per
riempire il collegio attraverso la cooptazione restano in carica finché non subentrano i nuovi, la
scadenza è allineata con quella degli amministratori nominati per prima)
2. Revoca: il soggetto che ha nominato gli amministratori è colui che ha la facoltà di revocarli
(tradizionale e monistico, nel dualistico sono nominati dal consiglio di sorveglianza), vi sono però
delle eccezioni:
a. Amministratori nominati dallo Stato o da Enti Pubblici
b. Amministratori nominati da possessori di strumenti finanziari partecipativi:
c. Tribunale: il tribunale può intervenire nella gestione in caso di gravi irregolarità (art. 2409),
non può agire d’ufficio, vengono sostituiti gli amministratori con un commissario giudiziario
d. Revoca automatica: senza una decisione espressa in tal senso da parte dell’assemblea,
viene convocata per decidere sulla responsabilità degli amministratori, tuttavia quando i
soci vengono chiamati ad esprimersi sulla responsabilità, se all’esito della votazione risulta
che più di ⅕ ha votato a favore si provoca di diritto anche la revoca dello stesso, è una
revoca incidentale (vi è un consenso così alto che vuol dire che è venuto meno il rapporto
di fiducia)
Nella società per azioni non è mai richiesta la giusta causa per revocare l’amministratore (ad nutum), salvo
il risarcimento del danno. La giusta causa può essere oggettiva (per esempio la legge introduce nuovi
requisiti di eleggibilità non previsti al momento della nomina) o soggettiva (dipendente
dall’amministratore). Il consiglio di amministrazione è spesso articolato, attraverso la delega si possono
creare delle figure che non sono tutte sullo stesso piano (con delega o senza delega), l’organizzazione
interna è decisa dagli amministratori stessi. La revoca della delega o attribuzione di poteri al comitato
esecutivo è effettuata da chi effettua la nomina, per il presidente invece la decisione di revoca è decisa a
maggioranza o all’unanimità del consiglio, la revoca all’amministratore delegato spetta al soggetto o al
plenum del consiglio. La revoca è libera ma vi è sempre la questione del risarcimento del danno (vi è o
meno giusta causa), la revoca della delega non comporta mai il risarcimento del danno anche se non vi è
giusta causa. L’amministratore è sempre libero di esercitare le proprie dimissioni, il problema si pone nel
caso del risarcimento in caso di mancanza di giusta causa. Vi sono però dei vincoli di forma (le dimissioni
vanno sempre date per iscritto e non per fatti concludenti) e di efficacia (se resta in carica la maggioranza
degli amministratori nominati dall’assemblea le dimissioni sono immediate, se quelli che restano ancora in
carica rappresentano la maggioranza di quelli nominati dall’assemblea si applica la prorogatio). Le
dimissioni vanno esercitate per iscritto e non serve altro (procedura recettizia). Il fenomeno delle dimissioni
in bianco: la legittimità di questa pratica non è ammissibile, la società facendosi firmare prima le dimissioni
supera il problema della giusta causa e del risarcimento del danno.
La decadenza: viene meno l’amministratore se subentra una causa di decadenza di tipo legale o prevista
dallo statuto.
Seguono le altre ipotesi: morte, fusione, scissione, trasformazione, scioglimento della società (importante è
il regime di continuità, non si estende però anche alle cariche sociali).
Clausole statutarie: cade uno cadono tutti, questo meccanismo di revoca a catena segue ad una precisa
clausola statutaria (requisiti di professionalità adeguati).
Sapa
L’incarico di amministrazione è a tempo indeterminato, la prima conseguenza è che gli amministratori non
possono cessare per decorso del termine. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci accomandatari
pertanto in caso di recesso del socio (o di esclusione) il rapporto sociale si chiude questo comporta anche la
perdita della carica di amministratore. Per revocare l’amministratore abbiamo un meccanismo complicato:
la revoca dev’essere decisa dagli altri amministratori accomandatari della società e la decisione va
approvata dall’assemblea straordinaria (non si può verificare la revoca automatica a seguito dell’azione
sociale di responsabilità). Si vuole garantire continuità nella gestione, vi sono anche dei dubbi sulla
compatibilità della cooptazione e della prorogatio.
Società a responsabilità limitata
La morte dell’amministratore prevede che alcuni soci abbiano diritti particolari, tipo il diritto di
amministrare la società, l’erede che acquisisce la quota non diventa amministratore (è un diritto alla
persona e non un diritto acquisito attraverso la quota). Le altre cause sono disciplinate in modo univoco agli
altri tipi societari analizzati.
L’amministratore non è necessariamente socio, è frequente però che le persone scelte come
amministratori siano soci. Se si perde la qualità di socio si perde anche la carica di amministratore.
L’esclusione avviene nei casi previsti dallo statuto, sono sempre ammesse le cause di recesso: il socio esce
dalla compagine sociale ma non necessariamente perde anche la qualità di amministratore. Capita che
siano presenti negli statuti le clausole cade uno cadono tutti.
La revoca
Disciplinata dall’art. 2476, ogni socio può chiedere la revoca dell’amministratore anche senza giusta causa.
Serve come filtro una valutazione preventiva del tribunale? Non è replicato il potere del tribunale di
revocare gli amministratori quando sussistono gravi irregolarità nella gestione. L’amministratore può
sempre essere revocato ma anche in caso di gravi irregolarità l’amministrazione va affidata ad un
amministratore di nomina assembleare (non inderogabile). La revoca