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“I
consorzio e non può essere utilizzato per pagare debiti dei consorziati :
contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono
il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono
chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non
possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.” autonomia
patrimoniale: il fondo non può essere utilizzato per pagare i debiti dei
consorziati. il consorzio è quindi persona giuridica con autonomia patrimoniale.
“Per le obbligazioni assunte in nome
Art. 2615: Responsabilità verso i terzi
del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far
valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.”
Art. 2615 bis: Situazione patrimoniale consorzio ogni anno deve presentare
il
“Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone
un bilancio
che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale
osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la
depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.”
Alla luce di ciò possiamo notare come questa forma di consorzio non sia molto
diversa dalla società consortile.
Il contratto di rete da molti è stato considerato come se fosse una forma di
consorzio 2.0, la disciplina del contratto di rete è spesso carente rispetto a
quella del consorzio.
Lezione 3
Il contratto di rete è stato previsto per la prima volta dal nostro legislatore
con decreto legge n5 del 2009, poi convertito, modificato più volte (7 volte
nell’arco di 4 anni). Dal 2012 (ultima modifica) ad oggi non ha più subito
modifiche ed è uno strumento che ha una relativa stabilità normativa, aspetto
molto importante in quanto per un imprenditore avere delle regole stabili, che
non cambino con frequenza è un elemento di forte vantaggio. L’uso
dell’espressione contratto di rete non era nuova nel nostro ordinamento, già si
parlava di reti ma solo da un punto di vista economico: rete come aggregazione
economica tra imprese, come meccanismo di collaborazioni ma al di fuori di
uno schema giuridico prestabilito. La rete come modalità di esercizio di attività
di impresa aggregata è un concetto esistente già da molto tempo es. anche le
corporazioni medioevali in fondo erano una forma di rete.
Il contratto di rete è stato introdotto dal legislatore sul presupposto che le
piccole medie imprese italiane avessero bisogno di uno strumento flessibile,
moderno, efficiente per crescere non in modo individuale ma facendo gruppo,
condividendo. con il contratto di rete più
Art. 3 comma 4 ter (in poi) definizione:
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa, la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune, a
collaborare.
Giuridicamente parlando, cos’è il contratto i rete? Tra i primi interpreti della
norma si sono contrapposte 2 tesi: una è quella sostenuta dal “padre” del
contratto di rete e sostiene che la figura del contratto di rete sia
semplicemente una previsione che indica una finalità che può essere
perseguita utilizzando strumenti che sono ad oggi già presenti nel nostro
ordinamento: egli sostiene cioè che il comma 4 ter non abbia introdotto una
figura nuova, un contratto nuovo diverso da quelli già esistenti ma ha
semplicemente stabilito che più imprenditori possono puntare a questi obiettivi
di cooperazione e aggregazione utilizzando quei normali strumenti che fino ad
oggi si potevano utilizzare per esercitare attività d’impresa: es. la spa ha come
scopo esercitare un attività lucrativa oppure può essere un’impresa sociale o
un’impresa mista (benefit), la norma che stiamo esaminando va ad aggiungere
a queste categorie quella della spa reticolare ossia potremmo utilizzare il
modello della spa per perseguire l’obiettivo che non è quello lucrativo egoistico
o sociale altruistico o misto ma un obiettivo che è quello di accrescere la
capacità innovativa e la competitività sul mercato. Questa teoria viene definita
trans-tipicità:
teoria della l’obiettivo indicato dalla norma può essere
realizzato utilizzando tipi differenti (srl, spa, cooperativa ecc.).
tipicità
L’altra tesi è quella della e sostiene che questa norma preveda
semplicemente un nuovo tipo di contratto, diverso da quelli già esistenti e
quindi diverso ad esempio dal contratto di società, di cooperativa, dalle altre
forme di collaborazione (franchising) e di consorzio.
Se si scegli la prima tesi (trans-tipicità) ci troviamo in una situazione per certi
versi più complessa e per certi versi più semplice: più complessa perché non
abbiamo un modello solo, il contratto di rete, ma più modelli di contratto in cui
riverso la finalità della rete (più modelli con la finalità della rete); allo steso
tempo è una tesi che semplifica perché uso un modello già noto nel nostro
sistema (es. spa) di cui già conosco le regole applicabili e lo vado ad utilizzare
per una finalità diversa vantaggio è che gli imprenditori si trovano a poter
il
utilizzare un modello con regole già note per raggiungere finalità diverse.
Se si segue la tesi della tipicità (contratto nuovo) abbiamo una situazione
opposta a quella descritta sopra: abbiamo un modello/tipo solo (il contratto di
rete) ma il punto di difficoltà è che non abbiamo delle regole note da utilizzare.
Tale tesi semplifica perché abbiamo un contratto nuovo e quindi ci
confrontiamo con un modello solo ma è un modello di cui non sappiamo le
regole e che può essere fonte di timore per gli imprenditori che non hanno la
possibilità di rifarsi ad un sistema di norme o regole già conosciute.
Oggi la tesi prevalente è quella della tipicità, non per un motivo di preferenza
legata a vantaggi o efficienza, ma per scelta fatta dalla legge.
La tesi della trans-tipicità va in contrasto con l’art 3 comma 4 ter che parla di
contratto di rete come un contratto nuovo o ancora, la lettera d dello stesso
articolo dice che “il contratto deve indicare la durata, le modalità di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause di recesso, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento
contratti plurilaterali
totale o parziale dei con comunione di scopo” è una
classica norma suppletiva perché mantiene ferme queste regole se non è
diversamente stabilito; nel momento in cui fa riferimento alle regole in materia
contratti plurilaterali
di scioglimento dei il legislatore ci fa capire che sta
pensando ad un modello diverso dalle società perché se fosse stata una norma
applicabile alle società non ci sarebbe stato bisogno di prevedere questa
regola: per lo scioglimento di società ci sono le norme sulla liquidazione o sul
recesso dei soci o sull’esclusione, il fatto che abbia sentito il bisogno di stabilire
questa regola ci fa capire che il legislatore non stava pensando al modello
trans-tipico, non sta facendo riferimento a uno schema che si poteva riversare
in una società perché altrimenti non avrebbe inserito una regola apposita per
disciplinare una aspetto che la legge già disciplina per le società.
L’impostazione data del legislatore è quindi quella della tipicità. Questo
comporta un grosso problema cioè quale disciplina si applica al contratto di
rete visto che non possiamo applicare nessun set di regole già esistente?
Il sistema è il seguente: al contratto di rete si applicano le regole previste
dall’art. 3, dove vi sia una lacuna in questa legge bisognerà andare a cercare
nel nostro sistema (codice, altre leggi) un principio applicabile. Qualora non si
dovesse individuare una norma applicabile, ci si dovrà rivolgere ad un giudice.
Che tipo di contratto è quello di rete? Caratteristiche del contratto di rete:
contratti di impresa
1. è un contratto che fa parte dei e che quindi può
essere stipulato solo da imprenditori: imprenditore è colui che esercita
professionalmente l’attività economica ma possiamo intenderlo in modo più
ampio: ad esempio anche un ente pubblico che esercita attività di impresa
può stipulare un contratto di rete, non lo può fare invece l’ente pubblico che
non svolga attività di impresa: l’università ad esempio come ente non fa
attività di impresa e non può quindi stipulare un contratto di rete con
imprese (al massimo l’università potrebbe partecipare in uno spin-off: si
creare una società veicolo, che fa attività di impresa, partecipata
dall’università la quale in questo caso potrebbe entrare in una rete); ai
professionisti (anche se qui la norma lo esclude perché parla solo di
imprenditori) in base alla legge sulla concorrenza di agosto è permesso di
utilizzare le reti; nella rete non possono partecipare i consumatori ossia
coloro che acquistano beni e servizi per fini personali;
plurilaterale
2. è un contratto : almeno due o più di due. Se a partecipare ad
una rete sono più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (riconducibili
quindi ad uno stesso soggetto) ci troviamo al confine del concetto di
contratto di rete: nei primi anni di applicazione di questa norma, quando chi
partecipava ad una rete otteneva una serie di benefici economici (sconti
fiscali ecc.), sono state create tantissime reti all’interno di gruppi al fine di
sfruttare l’occasione di avere un contributo più che di perseguire uno scopo
effettivo; nessuno ha mai messo in discussione che quelle reti fossero
valide, lecite. Oggi chi crea reti non è soggetto a benefici economici per cui
non vengono più create reti all’interno del gruppo come avveniva in
passato;
3. è un contratto che ha uno scopo comune ossia è un contratto con
comunione di scopo :
i contratti nel nostro ordinamento si distinguono in due categorie quelli
sinallagmatici (/a prestazioni corrispettive: ciascuna delle due parti è
obbligata a fare una prestazione nei confronti dell’altra) e quelli con
comunione di scopo (le parti non sono obbligate le une verso le altre a delle
prestazioni ma sono tutte obbligate per uno scopo comune (es. più co