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Estratto del documento

“I

consorzio e non può essere utilizzato per pagare debiti dei consorziati :

contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono

il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono

chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non

possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.” autonomia

patrimoniale: il fondo non può essere utilizzato per pagare i debiti dei

consorziati. il consorzio è quindi persona giuridica con autonomia patrimoniale.

“Per le obbligazioni assunte in nome

Art. 2615: Responsabilità verso i terzi 

del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far

valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.”

Art. 2615 bis: Situazione patrimoniale consorzio ogni anno deve presentare

il

“Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone

un bilancio 

che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale

osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la

depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.”

Alla luce di ciò possiamo notare come questa forma di consorzio non sia molto

diversa dalla società consortile.

Il contratto di rete da molti è stato considerato come se fosse una forma di

consorzio 2.0, la disciplina del contratto di rete è spesso carente rispetto a

quella del consorzio.

Lezione 3

Il contratto di rete è stato previsto per la prima volta dal nostro legislatore

con decreto legge n5 del 2009, poi convertito, modificato più volte (7 volte

nell’arco di 4 anni). Dal 2012 (ultima modifica) ad oggi non ha più subito

modifiche ed è uno strumento che ha una relativa stabilità normativa, aspetto

molto importante in quanto per un imprenditore avere delle regole stabili, che

non cambino con frequenza è un elemento di forte vantaggio. L’uso

dell’espressione contratto di rete non era nuova nel nostro ordinamento, già si

parlava di reti ma solo da un punto di vista economico: rete come aggregazione

economica tra imprese, come meccanismo di collaborazioni ma al di fuori di

uno schema giuridico prestabilito. La rete come modalità di esercizio di attività

di impresa aggregata è un concetto esistente già da molto tempo es. anche le

corporazioni medioevali in fondo erano una forma di rete.

Il contratto di rete è stato introdotto dal legislatore sul presupposto che le

piccole medie imprese italiane avessero bisogno di uno strumento flessibile,

moderno, efficiente per crescere non in modo individuale ma facendo gruppo,

condividendo. con il contratto di rete più

Art. 3 comma 4 ter (in poi) definizione:

imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e

collettivamente, la propria capacità innovativa, la propria competitività sul

mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune, a

collaborare.

Giuridicamente parlando, cos’è il contratto i rete? Tra i primi interpreti della

norma si sono contrapposte 2 tesi: una è quella sostenuta dal “padre” del

contratto di rete e sostiene che la figura del contratto di rete sia

semplicemente una previsione che indica una finalità che può essere

perseguita utilizzando strumenti che sono ad oggi già presenti nel nostro

ordinamento: egli sostiene cioè che il comma 4 ter non abbia introdotto una

figura nuova, un contratto nuovo diverso da quelli già esistenti ma ha

semplicemente stabilito che più imprenditori possono puntare a questi obiettivi

di cooperazione e aggregazione utilizzando quei normali strumenti che fino ad

oggi si potevano utilizzare per esercitare attività d’impresa: es. la spa ha come

scopo esercitare un attività lucrativa oppure può essere un’impresa sociale o

un’impresa mista (benefit), la norma che stiamo esaminando va ad aggiungere

a queste categorie quella della spa reticolare ossia potremmo utilizzare il

modello della spa per perseguire l’obiettivo che non è quello lucrativo egoistico

o sociale altruistico o misto ma un obiettivo che è quello di accrescere la

capacità innovativa e la competitività sul mercato. Questa teoria viene definita

trans-tipicità:

teoria della l’obiettivo indicato dalla norma può essere

realizzato utilizzando tipi differenti (srl, spa, cooperativa ecc.).

tipicità

L’altra tesi è quella della e sostiene che questa norma preveda

semplicemente un nuovo tipo di contratto, diverso da quelli già esistenti e

quindi diverso ad esempio dal contratto di società, di cooperativa, dalle altre

forme di collaborazione (franchising) e di consorzio.

Se si scegli la prima tesi (trans-tipicità) ci troviamo in una situazione per certi

versi più complessa e per certi versi più semplice: più complessa perché non

abbiamo un modello solo, il contratto di rete, ma più modelli di contratto in cui

riverso la finalità della rete (più modelli con la finalità della rete); allo steso

tempo è una tesi che semplifica perché uso un modello già noto nel nostro

sistema (es. spa) di cui già conosco le regole applicabili e lo vado ad utilizzare

per una finalità diversa vantaggio è che gli imprenditori si trovano a poter

il

utilizzare un modello con regole già note per raggiungere finalità diverse.

Se si segue la tesi della tipicità (contratto nuovo) abbiamo una situazione

opposta a quella descritta sopra: abbiamo un modello/tipo solo (il contratto di

rete) ma il punto di difficoltà è che non abbiamo delle regole note da utilizzare.

Tale tesi semplifica perché abbiamo un contratto nuovo e quindi ci

confrontiamo con un modello solo ma è un modello di cui non sappiamo le

regole e che può essere fonte di timore per gli imprenditori che non hanno la

possibilità di rifarsi ad un sistema di norme o regole già conosciute.

Oggi la tesi prevalente è quella della tipicità, non per un motivo di preferenza

legata a vantaggi o efficienza, ma per scelta fatta dalla legge.

La tesi della trans-tipicità va in contrasto con l’art 3 comma 4 ter che parla di

contratto di rete come un contratto nuovo o ancora, la lettera d dello stesso

articolo dice che “il contratto deve indicare la durata, le modalità di adesione di

altri imprenditori e, se pattuite, le cause di recesso, ferma restando in ogni

caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento

contratti plurilaterali

totale o parziale dei con comunione di scopo” è una

classica norma suppletiva perché mantiene ferme queste regole se non è

diversamente stabilito; nel momento in cui fa riferimento alle regole in materia

contratti plurilaterali

di scioglimento dei il legislatore ci fa capire che sta

pensando ad un modello diverso dalle società perché se fosse stata una norma

applicabile alle società non ci sarebbe stato bisogno di prevedere questa

regola: per lo scioglimento di società ci sono le norme sulla liquidazione o sul

recesso dei soci o sull’esclusione, il fatto che abbia sentito il bisogno di stabilire

questa regola ci fa capire che il legislatore non stava pensando al modello

trans-tipico, non sta facendo riferimento a uno schema che si poteva riversare

in una società perché altrimenti non avrebbe inserito una regola apposita per

disciplinare una aspetto che la legge già disciplina per le società.

L’impostazione data del legislatore è quindi quella della tipicità. Questo

comporta un grosso problema cioè quale disciplina si applica al contratto di

rete visto che non possiamo applicare nessun set di regole già esistente?

Il sistema è il seguente: al contratto di rete si applicano le regole previste

dall’art. 3, dove vi sia una lacuna in questa legge bisognerà andare a cercare

nel nostro sistema (codice, altre leggi) un principio applicabile. Qualora non si

dovesse individuare una norma applicabile, ci si dovrà rivolgere ad un giudice.

Che tipo di contratto è quello di rete? Caratteristiche del contratto di rete:

contratti di impresa

1. è un contratto che fa parte dei e che quindi può

essere stipulato solo da imprenditori: imprenditore è colui che esercita

professionalmente l’attività economica ma possiamo intenderlo in modo più

ampio: ad esempio anche un ente pubblico che esercita attività di impresa

può stipulare un contratto di rete, non lo può fare invece l’ente pubblico che

non svolga attività di impresa: l’università ad esempio come ente non fa

attività di impresa e non può quindi stipulare un contratto di rete con

imprese (al massimo l’università potrebbe partecipare in uno spin-off: si

creare una società veicolo, che fa attività di impresa, partecipata

dall’università la quale in questo caso potrebbe entrare in una rete); ai

professionisti (anche se qui la norma lo esclude perché parla solo di

imprenditori) in base alla legge sulla concorrenza di agosto è permesso di

utilizzare le reti; nella rete non possono partecipare i consumatori ossia

coloro che acquistano beni e servizi per fini personali;

plurilaterale

2. è un contratto : almeno due o più di due. Se a partecipare ad

una rete sono più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (riconducibili

quindi ad uno stesso soggetto) ci troviamo al confine del concetto di

contratto di rete: nei primi anni di applicazione di questa norma, quando chi

partecipava ad una rete otteneva una serie di benefici economici (sconti

fiscali ecc.), sono state create tantissime reti all’interno di gruppi al fine di

sfruttare l’occasione di avere un contributo più che di perseguire uno scopo

effettivo; nessuno ha mai messo in discussione che quelle reti fossero

valide, lecite. Oggi chi crea reti non è soggetto a benefici economici per cui

non vengono più create reti all’interno del gruppo come avveniva in

passato;

3. è un contratto che ha uno scopo comune ossia è un contratto con

comunione di scopo :

i contratti nel nostro ordinamento si distinguono in due categorie quelli

sinallagmatici (/a prestazioni corrispettive: ciascuna delle due parti è

obbligata a fare una prestazione nei confronti dell’altra) e quelli con

comunione di scopo (le parti non sono obbligate le une verso le altre a delle

prestazioni ma sono tutte obbligate per uno scopo comune (es. più co

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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher petaccina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cerrato Stefano.