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Estratto del documento

àE’

praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o

in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagna marittima

separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri

comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima

pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci .

Inserito inseguito a molti casi in cui i consumatori citavano in giudizio le compagnie

marittime. Le principali compagnie marittime, in particolare alcuni traghetti per la Sardegna,

reclamizzavano un presso per il solo passaggio sul traghetto oppure persona+auto a un prezzo

che non era quello reale in quanto bisognava aggiungere tasse varie. Obbligo a fare una

pubblicità corretta.

Art. 23 Elenco di situazioni in cui sono considerate ingannevoli determinate pratiche

à

commerciali.

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere

firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente

senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione

di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche

commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un

organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni

dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;

e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare

l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per ritenere che

non sara' in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei

prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'

ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e

al prezzo offerti;

f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo

di tempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con

l'intenzione di promuovere un altro prodotto. (intenzione di dirottare verso un

altro prodotto…..è doloso)

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile solo per un

periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni particolari per un

periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e

privare i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una

decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il

professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una

lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista

e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,

senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo

(assistenza post vendita nella lingua del

impegno a concludere l'operazione;

consumatore. Ma il consumatore compra un prodotto su internet da negozio con sede a

torino che ti garantisce centro di assistenza a torino…ma in realta non esiste e devo

andare a dublino per ricevere l’assistenza)

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la

(magari è merce di contrabbando importata

vendita del prodotto e' lecita;

clandestinamente. Anche il consumatore puo essere condannato per reato in questo caso)

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica

propria dell'offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e

successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di

comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione

siano stati sostenuti dal professionista senza che cio' emerga dai contenuti o da

immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la

portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia

se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in

modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,

contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere

piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della

possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di

altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di

prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di

cessare l'attivita' o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla

sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare

malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla

possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto

a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o

promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente

(metto in piedi una grande pubblicità e faccio un concorso a premi dicendo

ragionevole;

che chi troverà la medaglietta d’oro nella confezione…in realtà tot. In realtà la medaglietta

d’oro non esiste)

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore

deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per

(ti

rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

dico che è gratis ma non è vero)

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di

pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver

gia' ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il

professionista non agisce nel quadro della sua attivita'

commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,

contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-

vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro

diverso da quello in cui e' venduto il prodotto .

Art. 24 CdC à

E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,

tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie,

coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o

e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del

consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad

indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe

altrimenti preso.

Si aumenta il livello di aggressività. Pratiche commerciali aggressive.

Con la forza o la minaccia induco il consumatore ad acquistare. Esempio: ci sono

produttori di beni alimentari che fanno la pubblicità dicendo che ti portano a casa

una confezione di tot a casa. Il consumatore non considera la pubblicità ma gli

arriva comunque a casa. A questo punto il consumatore dato che ce l’ha già a casa

paga. Altre volte invece i consumatori rimandano indietro a spese del consumatore

la confezione. Il consumatore ha il diritto di rispedirlo indietro a spese del

consumatore.

Quando ci sono queste pratiche aggressive,

Art. 25 CdC ( ) Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del

à

presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito

condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o

circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del

(molte imprese

consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

funebri sfruttano la loro forza di persuasione nei confronti di gente debole. Convincono i

parenti del fatto che il defunto avrebbe voluto la bara più costosi. Colpevolizzano i parenti di

essere avari e non voler spendere tanto per la bara. )

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal

professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali,

compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o

(disdetta di un telefono ]isso.)

rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia

(ti faccio causa perché non puoi recedere)

manifestamente temeraria o infondata.

Sono pratiche commerciali aggressive.

Art. 26 CdC à

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali

commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti

del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche'

nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge

nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono,

via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a

distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate

dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale,

fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di

risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire

documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti

per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di

rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un

(caso diffuso: quando<

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Publisher
A.A. 2015-2016
85 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Clio91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Grosso Patrizia.