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Diritto commerciale

Fonti di studio

Per l'azienda: GALGANO, L'imprenditore - le società, edizione compatta - Bologna, ultima edizione (solo il capitolo dedicato all'azienda).

Per i beni immateriali e la concorrenza: VANZETTI - DI CATALDO, Il diritto industriale, Giuffrè, Milano, ultima edizione.

Per la pubblicità: scaricare il Codice di Autodisciplina dal sito www.iap.it, usare un Codice Civile aggiornato per consultare le norme del CPI (Codice di Proprietà Industriale) e gli articoli del dlgs. 145/2007.

Esame orale

Ricevimento il martedì alle 11 al secondo piano

L'imprenditore

L'imprenditore: art 2082 codice civile

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Questo soggetto ha intenzione di svolgere tale attività come lavoro, come attività che gli procuri reddito. Attività in cui magari non produce ma offre dei servizi. Questa attività deve produrre un reddito. Potrebbe essere fatta da un soggetto per produrre qualcosa per sé e la propria famiglia, ma non sarebbe di tipo economico, se invece la faccio per rivendere allora sono un imprenditore. L’imprenditore non può sapere se effettivamente avrà un guadagno, nei periodi di crisi è ancora più difficoltoso. L’attività dell’imprenditore può anche essere stagionale.

Piccolo imprenditore

Piccolo imprenditore: art. 2083

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  • Coltivazione del fondo, quindi il contadino. La coltivazione del fondo non è solo legata al terreno, ma anche all’acqua.
  • Piccoli commercianti: coloro che hanno un piccolo negozio, con un’attività svolta dallo stesso soggetto o dai familiari.
  • Artigiani sono coloro che trasformano determinate materie prime in manufatti che vengono poi venduti.

La situazione dell’imprenditore agricolo la troviamo definita nella norma art 2135: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Anche l’agriturismo può essere considerata un’attività connessa all’attività agricola.

Differenze tra imprenditore commerciale e piccolo imprenditore

L'imprenditore commerciale fallisce, quello piccolo no. L'imprenditore commerciale deve redigere dei libri obbligatori, il piccolo no, può avere interessi a tenerli se vuole usufruire di alcune forme di finanziamento come ad esempio quelli comunitari.

Marchi

Marchio disciplinato da pochissime regole sul codice civile.

Perché si verifica il marchio? Perché all’interno dell’azienda marchi e brevetti sono elementi di maggiore valore economico. Quindi più marchi e brevetti più l’azienda vale. Ci interessano perché l’azienda si può vendere e trasferire. Se l’impresa va male e fallisce fra i beni messi all’asta per ripianare i debiti marchi e brevetti potranno permettere di farlo.

Art 2561 ci detta delle regole importanti

Art 2569 Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Non necessariamente chi registra un marchio è un imprenditore, può essere anche un inventore che trova un imprenditore interessato a quel marchio distintivo e lo acquista. Il titolare del segno distintivo lo può usare in esclusiva, lo possono usare altri solo se dato in licenza o venduto.

Art.2570 si parla dei marchi collettivi, se ne hanno molto nel settore agroalimentare. È un marchio con caratteristiche speciali, invece che essere il segno distintivo di un unico soggetto può comprendere altri imprenditori. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. Chi può chiederlo? I consorzi, società e enti che per ottenerlo devono prima predisporre un regolamento che indica le condizioni alle quali gli imprenditori di quell’area geografica possono ottenere quel marchio. L’ente che lo ottiene deve far rispettare tale regolamento e sottoporre gli imprenditori a controlli. Con il marchio collettivo si aggiunge qualità al prodotto e viene venduto ad un prezzo superiore al consumatore che si fida del marchio. Ovviamente non è solo nel settore alimentare ma ad esempio anche nel cuoio (marchio vera pelle).

Art 2571 Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Non registrare il marchio porta ad una minore difesa. Per continuare ad usarlo deve dimostrare su quali prodotti è stato utilizzato e in che ambito territoriale, se riuscirà a dimostrarlo potrà continuare ad usarlo su quei prodotti e in quel ristretto ambito territoriale. Come può essere trasferito il marchio? Prima della riforma poteva essere trasferito solo con l’azienda, ora è un bene a se stante.

Art 2573 Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda. Mettiamo che il marchio sia stato registrato per più categorie merceologiche e decido di venderne una, bisogna prestare attenzione a non creare confusione nel consumatore e controllare che sia utilizzato bene. (Es. marchio di moda che vende il marchio per produrre profumi, deve controllare che questi rispecchino la qualità che il consumatore si aspetta da quel marchio).

Decreto legislativo del 2005

Nel 2005 il legislatore ha sentito la necessità di unire tutte le norme delle leggi separate su marchi e brevetti. Tutte le vecchie e nuove norme, si è creato un codice sulla proprietà intellettuale e industriale.

Art. 7 del cod. sulla prop. industriale Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Ci sono stati dei tentativi di registrare anche i profumi, ma non hanno avuto successo.

Art 12 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Ad esempio: Ferrero con il mon Chèri, la pubblicità ha fatto sì che il consumatore italiano capisse come si pronuncia alla francese. Se qualcuno producesse un cioccolatino e lo chiamasse monkeri e venisse venduto con la stessa confezione, il consumatore si confonderebbe? Sì.

Spesso l’ufficio brevetti non fa ricerca su se siano presenti marchi simili registrati in precedenza, deve essere chi vuole registrare il marchio a dover andare a fare una ricerca di novità, andando o all’ufficio marchi e chiedendo di fare una ricerca sui marchi o assumendo qualcuno che faccia la ricerca.
b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

ES. Armani Jeans, al momento della registrazione del marchio era uscito che c’era un sig. Armani che fa cuscinetti per auto che aveva in precedenza registrato un marchio simile a quello che voleva Armani.
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici. Tutte queste situazioni fanno sì che si ricerchi un altro marchio. Il segno distintivo deve essere tale da far sì che chi lo vede impresso possa distinguere prodotto e servizio di un produttore da quello di un altro.

Art. 131. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. All’interno di un marchio, soprattutto se collettivo, si può mettere un’indicazione geografica, ma non se ne ha l’uso esclusivo. È importante avere questo tipo di indicazione per difendere il consumatore.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva. Fenomeno della volgarizzazione del marchio. Timberland ha fatto una politica massiccia per distinguere il marchio dalle imitazioni. Se non si fa nulla è facile che il nome del marchio diventi di uso comune per indicare quel tipo di prodotto.

Regole di carattere generale

Ci sono regole di carattere generale che dobbiamo osservare se vogliamo ottenere tutela al di là dei confini nazionali. Questo per quanto riguarda il nome. Per quanto riguarda il ritratto (qualunque cosa che faccia capire in modo facile al potenziale consumatore che sono io a raccomandare quel prodotto) che dichiarazione devo fare per consentire l’utilizzo il mio ritratto? C’è da compilare una dichiarazione. Bisogna però prestare attenzione che la propria immagine non sia abbinata a prodotti che la svalutino.

Art 8 cod. prop. Industriale:
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all’articolo 21, comma 1 (1).
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Art 10 codice civile: Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Art 14 codice proprietà industriale:
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; Tutti i segni che dovrebbero evocare un’origine geografica che potrebbe suggerire al potenziale cliente che quel prodotto ha un valore superiore.
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore (una validità molto lunga rispetto altre forme di diritto di proprietà, perché dura per tutta la vita dell’autore, poi quando muore dura ancora per 70 anni a favore dei suoi aventi diritto), di proprietà industriale (registrazione per modelli o disegni) o altro diritto esclusivo di terzi. Il marchio d'impresa decade:
2. a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per si può ingannare il pubblico prodotti o servizi per i quali è registrato; (non riguardo alla provenienza, alla qualità, alla natura ecc.)
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; (variazioni nella normativa che ha determinato la contrarietà al buon costume di quel segno, cambia da periodo storico all’altro perché la moralità cambia nel tempo)
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

Effetti della registrazione

Art. 151. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di retroattiva e serve perché se nel periodo in scadenza della registrazione precedente (è cui la commissione ha valutato la richiesta c’è stato qualcuno che ha sottoposto la stessa domanda o ha prodotto qualcosa con il mio segno distintivo posso correre in giudizio, serve per non perdere un diritto di tutela).
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda (se viene concesso di rinnovarlo dopo la scadenza ci salvo il caso di rinuncia del titolare. sarà una prosecuzione, la convenienza sul se rinnovarlo o meno è a giudizio del titolare. Quando lo rinnovo può darsi che voglia aggiornarlo ad es. il marchio Coca-Cola nel tempo ha subito delle leggere modifiche).
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale. Ogni volta che registriamo il marchio dobbiamo indicare a qualche categoria merceologica fa riferimento quel marchio. Fanno eccezione i marchi diventati celebri che ottengono una protezione oltre alla categoria merceologica di riferimento. Protezione temporanea per esposizioni nazionali o internazionali, il marchio non è ancora registrato perché l’esposizione mi serve per verificare l’effetto sul potenziale consumatore. Se vi sono più marchi simili viene dato un diritto di priorità.

Art 18: Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio di...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Clio91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Grosso Patrizia.
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