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àE’
praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o
in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagna marittima
separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri
comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci .
Inserito inseguito a molti casi in cui i consumatori citavano in giudizio le compagnie
marittime. Le principali compagnie marittime, in particolare alcuni traghetti per la Sardegna,
reclamizzavano un presso per il solo passaggio sul traghetto oppure persona+auto a un prezzo
che non era quello reale in quanto bisognava aggiungere tasse varie. Obbligo a fare una
pubblicità corretta.
Art. 23 Elenco di situazioni in cui sono considerate ingannevoli determinate pratiche
à
commerciali.
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere
firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita' o un marchio equivalente
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione
di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un
organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per ritenere che
non sara' in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei
prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della pubblicita' fatta del prodotto e
al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo
di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con
l'intenzione di promuovere un altro prodotto. (intenzione di dirottare verso un
altro prodotto…..è doloso)
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara' disponibile solo per un
periodo molto limitato o che sara' disponibile solo a condizioni particolari per un
periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e
privare i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una
lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista
e' stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,
senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo
(assistenza post vendita nella lingua del
impegno a concludere l'operazione;
consumatore. Ma il consumatore compra un prodotto su internet da negozio con sede a
torino che ti garantisce centro di assistenza a torino…ma in realta non esiste e devo
andare a dublino per ricevere l’assistenza)
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la
(magari è merce di contrabbando importata
vendita del prodotto e' lecita;
clandestinamente. Anche il consumatore puo essere condannato per reato in questo caso)
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica
propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione
siano stati sostenuti dal professionista senza che cio' emerga dai contenuti o da
immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia
se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere
piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della
possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di
altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di
prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di
cessare l'attivita' o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla
sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare
malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla
possibilita' di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto
a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente
(metto in piedi una grande pubblicità e faccio un concorso a premi dicendo
ragionevole;
che chi troverà la medaglietta d’oro nella confezione…in realtà tot. In realtà la medaglietta
d’oro non esiste)
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore
deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per
(ti
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
dico che è gratis ma non è vero)
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver
gia' ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il
professionista non agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,
contrariamente al vero, come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-
vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro
diverso da quello in cui e' venduto il prodotto .
Art. 24 CdC à
E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie,
coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o
e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
Si aumenta il livello di aggressività. Pratiche commerciali aggressive.
Con la forza o la minaccia induco il consumatore ad acquistare. Esempio: ci sono
produttori di beni alimentari che fanno la pubblicità dicendo che ti portano a casa
una confezione di tot a casa. Il consumatore non considera la pubblicità ma gli
arriva comunque a casa. A questo punto il consumatore dato che ce l’ha già a casa
paga. Altre volte invece i consumatori rimandano indietro a spese del consumatore
la confezione. Il consumatore ha il diritto di rispedirlo indietro a spese del
consumatore.
Quando ci sono queste pratiche aggressive,
Art. 25 CdC ( ) Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del
à
presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o
circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del
(molte imprese
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
funebri sfruttano la loro forza di persuasione nei confronti di gente debole. Convincono i
parenti del fatto che il defunto avrebbe voluto la bara più costosi. Colpevolizzano i parenti di
essere avari e non voler spendere tanto per la bara. )
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali,
compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o
(disdetta di un telefono ]isso.)
rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia
(ti faccio causa perché non puoi recedere)
manifestamente temeraria o infondata.
Sono pratiche commerciali aggressive.
Art. 26 CdC à
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali
commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti
del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche'
nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge
nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono,
via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a
distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale,
fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire
documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti
per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di
rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un
(caso diffuso: quando<