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SOCIETÀ COMUNIONE

i beni servono per l’esercizio dell’attività è l’attività che svolge un ruolo servente nei confronti dei beni

Contratto /atto unilaterale situazione giuridica, non contratto

il singolo socio non può servirsi liberamente delle cose ciascun comproprietario può servirsi delle cose comuni per appartenenti al patrimonio per fini diversi a quelli suoi scopi personali, purchè non impedisca agli altri di farne dell’attività sociale parimenti uso

il socio non può provocare a sua discrezione lo scioglimento ogni membro della comunione può provocarne lo scioglimento della società

i creditori personali del socio non possono aggredire i creditori personali del comproprietario possono aggredire direttamente il patrimonio sociale direttamente la cosa comune nei limiti della sua quota personale

Art. 2248 :Le società di mero godimento non sono considerate società, ma sono sottoposte

alle norme sullacomunione dei beni (un esempio tipico è la società immobiliare di comodo, il cui patrimonio è costituitointeramente da immobili da dare in locazione).Le società si possono classificare in diversi modi:commerciali o non commerciali: tutte le società sono considerate commerciali, ad eccezione della società semplice, che può solo essere agricoladi capitali: le prime sono la S.P.A., la S.R.L. e la S.A.P.A., le cui principali caratteristiche sono: organizzazione di tipo corporativo, con la presenza di organi come assemblea dei soci, CDA, o collegio sindacaleil socio non amministra, ma ha solo il potere di concorrere con il suo voto alla scelta di chio amministra e controllafunzionamento secondo il principio maggioritarioo la quota di un socio è liberamente trasferibileo. di persone: sono S.S., S.N.C. e S.A.S., e si caratterizzano per:semplicità di organizzazione, perché i soci sono ancheamministratorio funzionano in base al principio dell'unanimità la quota di un socio è trasferibile solo con parere unanime degli altri socioregime di responsabilità dei soci: - S.S.: è possibile limitare la responsabilità di chi non ha agito in nome e per conto della società - S.N.C.: tutti i soci sono sempre illimitatamente responsabili - S.A.S. e S.A.P.A.: c'è sempre una categoria di soci illimitatamente responsabile (accomandatario) - S.R.L. e S.P.A.: tutti i soci sono sempre limitatamente responsabili Nella scelta del tipo sociale, le parti hanno libera scelta, con l'unico vincolo dell'impossibilità di scegliere la S.S. per scopi commerciali; se i soci non decidono che tipologia adottare, la legge presume che in caso di oggetto societario non di tipo commerciale, essa sia una S.S., mentre, in caso contrario, si presume la S.N.C. (vale il principio della tipicità, previsto dalla legge). Non si può

creare una società atipica (al di fuori di queste fattispecie), ma è concesso caratterizzarela società inserendo dei patti parasociali: 18- accordi che si pongono a fianco del contratto, e che hanno validità meramente obbligatoria (se gli impegni non vengono rispettati, il trasgressore dovrà solo risarcire il danno).

I soci si possono mettere d'accordo come voteranno in assemblea (sindacato di voto), mentre se è un patto di prelazione sulla vendita di una quota societaria viene inserito in un patto parasociale (sindacato di blocco che limita quindi la circolazione delle azioni).

Questi patti hanno efficacia meramente obbligatoria quindi se non vengono rispettati, la vendita ha efficacia, e chi ha trasgredito deve risarcire i danni; se la clausola fosse invece stata inserita nell'atto costitutivo della società, il terzo non sarebbe diventato socio, perché sarebbe stato suo dovere essere a conoscenza della situazione.

consultando il registro imprese.

Esempio:Tizio, Caio e Staminchia inseriscono nell' atto sociale un diritto di prelazione.Successivamente tizio vende la quota a Rossi senza offrirla prima ai soci.La vendita è valida? NO se la clausola è inserita nell' atto costitutivo è considerata conosciuta a tutti (pubblicità dichiarativa) e quindi la vendita risulta invalida.

S.S - S.N.C.L'atto costitutivo non è sottoposto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beniconferiti; dato questo presupposto, esse possono anche nascere tramite comportamento concludentenel senso che le persone si comportano come dei soci : società di fatto.Società di questo tipo possono anche essere occulte, cioè tenute nascoste agli occhi dei terzi, quindiall' esterno sembra un imprenditore individuale.

n.b. la società occulta deve essere necessariamente di fatto? No, l atto posso tenerlo nascosto.Società simili

possono nascere da atto scritto, che però non viene depositato, e molte volte nascono di fatto; in questa fattispecie, quando il nome della società andrebbe espresso, ciò non avviene. Opposto delle occulte sono le società apparenti, che appaiono cioè agli occhi dei terzi ma in realtà non esistono all'interno (due imprenditori si muovono all'unisono in modo tale da sembrare in società, quando in realtà non lo sono). La legge, per tutelare i creditori d'impresa, permette il fallimento delle società occulte, ma non di quelle apparenti, perché non esistono materialmente, ma obbliga comunque gli individui che creano questo affidamento nei terzi a risponderne. I soci occulti di società palese falliscono assieme alla società; la differenza tra soci occulti di società palese e società occulta non è solo quantitativa (numero di soci occulti), ma anche qualitativa (per i primi viene

Spesso il nome della società, nel secondo caso no). Per modificare il contratto di società, di regola occorre il consenso di tutti i soci. In materia di invalidità della società, si deve distinguere tra:

  • società non ancora operativa: si applicano le regole del diritto privato su nullità e annullabilità del contratto
  • società già operativa: l'art. 2232 (riguardante le società di capitali ma, ad eccezione del comma 1, valido anche per le società di persone) dice che:
  1. la nullità della società non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della stessa dopo l'iscrizione nel registro.
  2. i soci non sono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti finché i creditori sociali non siano stati pagati.
  3. la nullità non può essere dichiarata se la causa di nullità è stata eliminata per effetto di una modifica dell'atto costitutivo (es.

da oggetto illecito a lecito)-4) la sentenza che dichiara la nullità nomina anche i liquidatori (equiparata dunque ad un scioglimento, perché non "travolge" il passato permettendo la tutela di eventuali creditori). La nullità opera ex tunc cioè retroattivamente e ex nunc che vuol dire per il futuro e non travolge gli atti già compiuti. I soci devono eseguire i conferimenti determinati nel contratto; se in esso manca la specificazione dei vari importi, i soci sono obbligati a conferire in parti uguali quanto necessario (stabilito ex ante) per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Inoltre i soci non possono essere obbligati a nuovi esborsi durante la vita della società. Il conferimento (2254) di un bene può essere: - di proprietà (si applicheranno le norme su vendita e rischio di perimento della cosa) - di godimento (si applicheranno quelle sulla locazione e rischio di perimento del bene gravante sul socio conferente). In una

società è anche possibile il conferimento di un credito; in questo caso il conferente deve garantire la solvibilità del debitore (pro solvendo), cioè il socio conferente dovrà rispondere nei confronti della società dell'eventuale insolvenza del debitore nei limiti del valore del suo conferimento (es. credito di 100 ma partecipazione di 80). È possibile inoltre conferire servizi (socio d'opera); in questo caso, gli altri soci possono escludere il socio d'opera causa sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita. In caso di liquidazione, il socio d'opera partecipa alla ripartizione dell'attivo rimanente dopo che agli altri soci è stato rimborsato il valore nominale del loro conferimento (questo perché è difficile quantificare il valore del conferimento del socio d'opera). In mancanza di un accordo tra i soci, il socio d'opera partecipa agli utili nella misura determinata.dal giudice secondo equità. Per quanto riguarda la tutela del capitale (ciò riguarda solo la S.N.C., perché nella S.S. non ci sono regole volte a fare in modo che il patrimonio netto sia almeno uguale al capitale sociale), vi sono tre regole: - nell'atto costitutivo occorre indicare valore e metodo di valutazione dei conferimenti - c'è il divieto di distribuire utili non realmente conseguiti (fittizi) che non corrispondono a una effettiva eccedenza del PN rispetto al CS. - gli amministratori non possono rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o liberarli dall'obbligo di eseguirli se non riducendo il capitale, e a questo i creditori possono opporsi (vengono a conoscenza di tali provvedimenti tramite il registro imprese, trattasi dunque di pubblicità costitutiva). Riguardo alla partecipazione agli utili e alle perdite c'è una ampia libertà, l'unico limite è il divieto di stipula di un patto leonino.

Il testo fornito riguarda la disposizione di un socio che si esclude dalle perdite e/o gli altri dai profitti. Si afferma che un patto del genere è nullo e che di conseguenza i profitti e le perdite verranno divisi conformemente alle disposizioni di legge. Solo nel caso in cui la partecipazione del socio abbia come condizione la stipula del patto leonino, l'intera società sarà nulla.

Se il contratto non prevede come dividere i profitti e le perdite, la loro ripartizione sarà proporzionata ai conferimenti come stabilito dal Codice Civile. In alcuni casi estremi, non sarà neppure possibile fare affidamento su questa regola. In tali casi:

  • Se il valore dei conferimenti non è stato determinato, si divide in parti uguali perché si presume che i soci abbiano conferito in parti uguali.
  • Se è stata determinata solo la partecipazione ai profitti, i soci dovranno partecipare nella stessa misura alle perdite (e viceversa).
  • Se si tratta di un socio d'opera,
È il giudice a stabilire le sue partecipazioni secondo equità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher reduski di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.