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3)LE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE RESTRITTIVE
DELLA CONCORRENZA:
Le concentrazioni si realizzano quando c’è una modifica duratura del
controllo, ovvero quando imprese precedentemente indipendenti
vengono assoggettate ad un potere di direzione unitaria. Si realizzano
con:
- fusioni societarie;
- acquisti di partecipazioni;
- trasferimenti di aziende.
A causa di obiettivi di efficienza il legislatore anti-trust interviene
solo quando si superano le soglie di fatturato; queste sono fissate a
diversi livelli dal legislatore nazionale e dall’ordinamento europeo. Il
superamento del livello fissato dal legislatore europeo esclude
l’applicazione della normativa italiana e viceversa. La commissione e
l'AGCM esercitano i loro poteri sanzionatori con le pene pecuniarie
(ammende); hanno inoltre potere inibitori e di ripristino della
concorrenza. Può anche essere richiesto da qualsiasi danneggiato,
anche indiretto. Il procedimento giurisdizionale di applicazione del
diritto antitrust si svolge davanti ai giudici dei paesi membri.
Capitolo 12: i diritti di proprietà industriale
Profili generali
La “proprietà industriale” è un termine utilizzato nel codice della
proprietà industriale: questo protegge un insieme di fattori che si
caratterizzano in beni immateriali.
Una prima fattispecie di beni immateriali è costituita dai segni
distintivi dell’impresa. È necessario, infatti, che l’uso di un
determinato segno venga riferito dal pubblico ad un singolo
imprenditore.
Deve avere quindi una capacità distintiva, che è perciò il primo
requisito di tutela: è vietato l’utilizzo di segni anche solo simili da
parte di imprenditori diversi per evitare di indurre il pubblico a
credere erroneamente che segni simili sono dello stesso
imprenditore. Diversamente, però, segni simili o identici possono
essere usati da imprenditori diversi se svolgono attività differenti,
che i consumatori quindi non possono ricondurre allo stesso
imprenditore; c’è quindi una relatività merceologica della tutela.
Nel caso in cui i segni siano privi di carattere distintivo, ad esempio,
nomi generici e descrittivi, dell’attività (es: lavanderia), questi
possono essere usati da tutti gli imprenditori.
Una seconda fattispecie di beni immateriali è costituita dai risultati
dell’attività di ricerca:
- brevetto d'invenzione
- modelli di utilità ecc…
Questi competono il divieto per i terzi di utilizzare soluzioni tecniche
e le caratteristiche del design brevettate o registrate come modelli.
Vengono precluse le strategie imitative che favoriscono
l’abbassamento dei prezzi e viene favorito l’arricchimento della
diversificazione del prodotto, con nuove soluzioni tecniche ed
estetiche. Si crea così un’offerta più diversificante e con più ampie
opportunità di scelta per gli acquirenti.
Il titolare ha il potere di scegliere le modalità di utilizzazione del bene
materiale protetto, eventualmente consentendone lo sfruttamento a
terzi con la conclusione di contratti di licenze.
Alla proprietà industriale si affianca la proprietà intellettuale, che
in senso restrittivo comprende risultati immateriali derivanti dal
lavoro nel settore delle arti, della musica, dello spettacolo ecc… questi
sono protetti dalla disciplina dei diritti d’autore.
Le azioni di difesa della proprietà industriale sono le seguenti:
- strumenti di prevenzione: quali l’inibitoria della fabbricazione,
dell’uso e del commercio delle case costituenti violazione del diritto.
- strumenti di rimozione degli effetti del comportamento
illecito: quali il ritiro dal commercio o la distruzione dei beni
realizzati in violazione del diritto
- risarcimento del danno.
Il codice della proprietà industriale dedica molte norme ai diritti
titolati: questi sono protetti grazie alla fattispecie costitutiva che si
perfeziona con un procedimento di registrazione o brevettazione,
presso un Pubblico Ufficio chiamato Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi. La registrazione e la brevettazione può avvenire anche
presso uffici internazionali ed europei per estendere gli effetti oltre i
confini del Paese.
Il codice civile invece detta per i diritti titolati poche norme non
rilevanti, si dedica di più ai diritti non titolati, ovvero i diritti su
ditta, insegna e marchio non registrato che sorgono per effetto
dell’uso indipendentemente della registrazione o della brevettazione.
Capitolo 13: I segni distintivi
L’art. 2563 stabilisce che l’imprenditore ha l’uso esclusivo della
ditta da lui prescelta, questo contraddistingue l’imprenditore nella
propria attività d’affari. In questo senso può essere assimilato al
marchio, la differenza sta nel fatto che per il marchio la funzione
serve per l’imputabilità delle responsabilità della qualità di un
prodotto o servizio.
Per la ditta, invece, la funzione distintiva serve per l'imputabilità
della responsabilità dell’organizzazione aziendale.
La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell’imprenditore, quindi deve essere formata da espressioni letterali
e non da disegni: questo si fa per tutelare l’impresa dei terzi che
attraverso la ditta identificano il titolare dell’attività (teoria
soggettiva della ditta). In realtà nell’economia moderna è sempre
maggiore l’interesse che la ditta identifichi non un soggetto, ma
un’organizzazione imprenditoriale (teoria oggettiva della ditta).
La ditta priva di nome o sigla si dice ditta irregolare, non è iscrivibile
nel registro delle imprese ed è tutelabile con le discipline della
concorrenza sleale.
La ditta deve avere delle qualità:
- deve avere il requisito della NOVITÀ: cioè diversificarsi dalle altre
ditte; nel caso di conflitto tra ditte, questa deve essere integrata o
modificata per differenziarla. Questo processo è relativo al luogo o
alla tipologia di attività svolte (imprese con oggetto diverso possono
essere identificate da ditte uguali o simili poiché non ingannano il
pubblico).
- deve avere CAPACITÀ DISTINTIVA, ovvero la capacità del segno
di identificare la responsabilità di scelte riferibili ad un solo
imprenditore.
Il codice civile dedica all’insegna l’art. 2568; questa è usata
all’ingresso dei locali/stabilimenti/ delle imprese ed assume una
funzione distintiva della responsabilità di un'organizzazione
aziendale fiscalmente collocata in un certo luogo.
L’insegna può essere formata da espressioni letterali, disegni ecc…
non deve necessariamente contenere il cognome o la sigla
dell’imprenditore. Se è uguale o simile ad un’ altra insegna va’
modificata per non creare confusione (sempre relativamente al luogo
o all’oggetto). La protezione dell’insegna è come per la ditta: è legata
alla disciplina della concorrenza sleale (la quale tutela anche ragione
e denominazione sociale).
Il MARCHIO è il segno distintivo utilizzato mediante apposizione
materiale sul prodotto, ci sono anche le categorie dei marchi di
servizio che non sono materialmente opponibili sul bene; sono
infatti utilizzati i tipicamente nell’abbigliamento del personale
dell’impresa, all’ingresso dei locali, sui mezzi di produzione ecc…
il marchio può essere utilizzato per:
● Tipologie di prodotti estremamente diversificati: marchio generale
(esempio: Volkswagen).
● tipologie di prodotti caratterizzate da precise caratteristiche
merceologiche: marchio speciale (esempio: Coca-Cola).
Per quanto riguarda la composizione del marchio si distingue tra:
1. Marchi denominati (parole)
2. Marchi figurativi (disegni)
3. Marchi misti (parole e disegni)
Il marchio deve intendersi protetto non solo nella funzione essenziale
distintiva tradizionale, ma anche in quella di garanzia qualitativa,
comunicazione, investimento e pubblicità. Il marchio è l’unico segno
distintivo per cui c’è un apposito procedimento amministrativo di
registrazione ed è caratterizzato da efficacia costitutiva nella
protezione. Tuttavia protegge anche i marchi che non sono stati
oggetto di registrazione ovvero i marchi non registrati.
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad
usarlo nei limiti in cui se ne è valso. Il sistema di protezione dei
marchi non registrati si fonda sulla disciplina della concorrenza
sleale.
La tutela del marchio registrato richiede la presenza di vari requisiti,
la cui mancanza può essere causa di nullità della registrazione.
Ci sono degli impedimenti assoluti alla registrazione:
1. Il primo è la presenza di segni costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono. C’è quindi assenza del
requisito di capacità distintiva; questa assenza può essere
sanata se prima della proposizione della domanda o
dell'eccezione della nullità il segno ha acquistato carattere
distintivo. (secondary meaning)
2. Il secondo sono i marchi di forma, questo si estende però
anche all’assenza di requisito per le trame di tessuto, odori e
profumi, musiche e suoni. ( non può essere marchio
rispettivamente di tessuto, profumi, musiche e suoni)
3. Altri impedimenti sono dati dalla decettività e dall’ illiceità,
ovvero il divieto di registrare i segni idonei ad ingannare il
pubblico ad esempio sulla provenienza geografica, sulla natura
o qualità dei servizi. Nonché per i segni contrari alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume.
Ci sono anche degli impedimenti relativi alla registrazione,
sono dei requisiti a tutela di interessi individuali, precisamente di chi
vanti diritti anteriori in conflitto con la registrazione. La mancanza di
questi è causa di nullità della registrazione, che può essere fatta
valere solo dai titolari dei diritti anteriori, per questo si parla di
“impedimenti relativi”. La categoria più importante deriva
dall’esistenza di diritti di terzi su segni distintivi anteriori in conflitto
con il marchio registrato (che fa venire meno il requisito della
nullità).
Le tipologie di assenza di nullità possono essere classificate in
relazione alle diverse tipologie di segni in conflitto:
● La prima tipologia sono i segni distintivi registrati con efficacia
anteriore; l’anteriorità va valutata in relaz