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Estratto del documento

3)LE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE RESTRITTIVE

DELLA CONCORRENZA:

Le concentrazioni si realizzano quando c’è una modifica duratura del

controllo, ovvero quando imprese precedentemente indipendenti

vengono assoggettate ad un potere di direzione unitaria. Si realizzano

con:

- fusioni societarie;

- acquisti di partecipazioni;

- trasferimenti di aziende.

A causa di obiettivi di efficienza il legislatore anti-trust interviene

solo quando si superano le soglie di fatturato; queste sono fissate a

diversi livelli dal legislatore nazionale e dall’ordinamento europeo. Il

superamento del livello fissato dal legislatore europeo esclude

l’applicazione della normativa italiana e viceversa. La commissione e

l'AGCM esercitano i loro poteri sanzionatori con le pene pecuniarie

(ammende); hanno inoltre potere inibitori e di ripristino della

concorrenza. Può anche essere richiesto da qualsiasi danneggiato,

anche indiretto. Il procedimento giurisdizionale di applicazione del

diritto antitrust si svolge davanti ai giudici dei paesi membri.

Capitolo 12: i diritti di proprietà industriale

Profili generali

La “proprietà industriale” è un termine utilizzato nel codice della

proprietà industriale: questo protegge un insieme di fattori che si

caratterizzano in beni immateriali.

Una prima fattispecie di beni immateriali è costituita dai segni

distintivi dell’impresa. È necessario, infatti, che l’uso di un

determinato segno venga riferito dal pubblico ad un singolo

imprenditore.

Deve avere quindi una capacità distintiva, che è perciò il primo

requisito di tutela: è vietato l’utilizzo di segni anche solo simili da

parte di imprenditori diversi per evitare di indurre il pubblico a

credere erroneamente che segni simili sono dello stesso

imprenditore. Diversamente, però, segni simili o identici possono

essere usati da imprenditori diversi se svolgono attività differenti,

che i consumatori quindi non possono ricondurre allo stesso

imprenditore; c’è quindi una relatività merceologica della tutela.

Nel caso in cui i segni siano privi di carattere distintivo, ad esempio,

nomi generici e descrittivi, dell’attività (es: lavanderia), questi

possono essere usati da tutti gli imprenditori.

Una seconda fattispecie di beni immateriali è costituita dai risultati

dell’attività di ricerca:

- brevetto d'invenzione

- modelli di utilità ecc…

Questi competono il divieto per i terzi di utilizzare soluzioni tecniche

e le caratteristiche del design brevettate o registrate come modelli.

Vengono precluse le strategie imitative che favoriscono

l’abbassamento dei prezzi e viene favorito l’arricchimento della

diversificazione del prodotto, con nuove soluzioni tecniche ed

estetiche. Si crea così un’offerta più diversificante e con più ampie

opportunità di scelta per gli acquirenti.

Il titolare ha il potere di scegliere le modalità di utilizzazione del bene

materiale protetto, eventualmente consentendone lo sfruttamento a

terzi con la conclusione di contratti di licenze.

Alla proprietà industriale si affianca la proprietà intellettuale, che

in senso restrittivo comprende risultati immateriali derivanti dal

lavoro nel settore delle arti, della musica, dello spettacolo ecc… questi

sono protetti dalla disciplina dei diritti d’autore.

Le azioni di difesa della proprietà industriale sono le seguenti:

- strumenti di prevenzione: quali l’inibitoria della fabbricazione,

dell’uso e del commercio delle case costituenti violazione del diritto.

- strumenti di rimozione degli effetti del comportamento

illecito: quali il ritiro dal commercio o la distruzione dei beni

realizzati in violazione del diritto

- risarcimento del danno.

Il codice della proprietà industriale dedica molte norme ai diritti

titolati: questi sono protetti grazie alla fattispecie costitutiva che si

perfeziona con un procedimento di registrazione o brevettazione,

presso un Pubblico Ufficio chiamato Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi. La registrazione e la brevettazione può avvenire anche

presso uffici internazionali ed europei per estendere gli effetti oltre i

confini del Paese.

Il codice civile invece detta per i diritti titolati poche norme non

rilevanti, si dedica di più ai diritti non titolati, ovvero i diritti su

ditta, insegna e marchio non registrato che sorgono per effetto

dell’uso indipendentemente della registrazione o della brevettazione.

Capitolo 13: I segni distintivi

L’art. 2563 stabilisce che l’imprenditore ha l’uso esclusivo della

ditta da lui prescelta, questo contraddistingue l’imprenditore nella

propria attività d’affari. In questo senso può essere assimilato al

marchio, la differenza sta nel fatto che per il marchio la funzione

serve per l’imputabilità delle responsabilità della qualità di un

prodotto o servizio.

Per la ditta, invece, la funzione distintiva serve per l'imputabilità

della responsabilità dell’organizzazione aziendale.

La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla

dell’imprenditore, quindi deve essere formata da espressioni letterali

e non da disegni: questo si fa per tutelare l’impresa dei terzi che

attraverso la ditta identificano il titolare dell’attività (teoria

soggettiva della ditta). In realtà nell’economia moderna è sempre

maggiore l’interesse che la ditta identifichi non un soggetto, ma

un’organizzazione imprenditoriale (teoria oggettiva della ditta).

La ditta priva di nome o sigla si dice ditta irregolare, non è iscrivibile

nel registro delle imprese ed è tutelabile con le discipline della

concorrenza sleale.

La ditta deve avere delle qualità:

- deve avere il requisito della NOVITÀ: cioè diversificarsi dalle altre

ditte; nel caso di conflitto tra ditte, questa deve essere integrata o

modificata per differenziarla. Questo processo è relativo al luogo o

alla tipologia di attività svolte (imprese con oggetto diverso possono

essere identificate da ditte uguali o simili poiché non ingannano il

pubblico).

- deve avere CAPACITÀ DISTINTIVA, ovvero la capacità del segno

di identificare la responsabilità di scelte riferibili ad un solo

imprenditore.

Il codice civile dedica all’insegna l’art. 2568; questa è usata

all’ingresso dei locali/stabilimenti/ delle imprese ed assume una

funzione distintiva della responsabilità di un'organizzazione

aziendale fiscalmente collocata in un certo luogo.

L’insegna può essere formata da espressioni letterali, disegni ecc…

non deve necessariamente contenere il cognome o la sigla

dell’imprenditore. Se è uguale o simile ad un’ altra insegna va’

modificata per non creare confusione (sempre relativamente al luogo

o all’oggetto). La protezione dell’insegna è come per la ditta: è legata

alla disciplina della concorrenza sleale (la quale tutela anche ragione

e denominazione sociale).

Il MARCHIO è il segno distintivo utilizzato mediante apposizione

materiale sul prodotto, ci sono anche le categorie dei marchi di

servizio che non sono materialmente opponibili sul bene; sono

infatti utilizzati i tipicamente nell’abbigliamento del personale

dell’impresa, all’ingresso dei locali, sui mezzi di produzione ecc…

il marchio può essere utilizzato per:

● Tipologie di prodotti estremamente diversificati: marchio generale

(esempio: Volkswagen).

● tipologie di prodotti caratterizzate da precise caratteristiche

merceologiche: marchio speciale (esempio: Coca-Cola).

Per quanto riguarda la composizione del marchio si distingue tra:

1. Marchi denominati (parole)

2. Marchi figurativi (disegni)

3. Marchi misti (parole e disegni)

Il marchio deve intendersi protetto non solo nella funzione essenziale

distintiva tradizionale, ma anche in quella di garanzia qualitativa,

comunicazione, investimento e pubblicità. Il marchio è l’unico segno

distintivo per cui c’è un apposito procedimento amministrativo di

registrazione ed è caratterizzato da efficacia costitutiva nella

protezione. Tuttavia protegge anche i marchi che non sono stati

oggetto di registrazione ovvero i marchi non registrati.

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad

usarlo nei limiti in cui se ne è valso. Il sistema di protezione dei

marchi non registrati si fonda sulla disciplina della concorrenza

sleale.

La tutela del marchio registrato richiede la presenza di vari requisiti,

la cui mancanza può essere causa di nullità della registrazione.

Ci sono degli impedimenti assoluti alla registrazione:

1. Il primo è la presenza di segni costituiti esclusivamente dalle

denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni

descrittive che ad essi si riferiscono. C’è quindi assenza del

requisito di capacità distintiva; questa assenza può essere

sanata se prima della proposizione della domanda o

dell'eccezione della nullità il segno ha acquistato carattere

distintivo. (secondary meaning)

2. Il secondo sono i marchi di forma, questo si estende però

anche all’assenza di requisito per le trame di tessuto, odori e

profumi, musiche e suoni. ( non può essere marchio

rispettivamente di tessuto, profumi, musiche e suoni)

3. Altri impedimenti sono dati dalla decettività e dall’ illiceità,

ovvero il divieto di registrare i segni idonei ad ingannare il

pubblico ad esempio sulla provenienza geografica, sulla natura

o qualità dei servizi. Nonché per i segni contrari alla legge,

all’ordine pubblico o al buon costume.

Ci sono anche degli impedimenti relativi alla registrazione,

sono dei requisiti a tutela di interessi individuali, precisamente di chi

vanti diritti anteriori in conflitto con la registrazione. La mancanza di

questi è causa di nullità della registrazione, che può essere fatta

valere solo dai titolari dei diritti anteriori, per questo si parla di

“impedimenti relativi”. La categoria più importante deriva

dall’esistenza di diritti di terzi su segni distintivi anteriori in conflitto

con il marchio registrato (che fa venire meno il requisito della

nullità).

Le tipologie di assenza di nullità possono essere classificate in

relazione alle diverse tipologie di segni in conflitto:

● La prima tipologia sono i segni distintivi registrati con efficacia

anteriore; l’anteriorità va valutata in relaz

Dettagli
A.A. 2025-2026
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.frasca27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tedeschi Claudia.