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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La funzione amministrativa:

L'ordinamento societario delle SPA, prevede tre sistemi alternativi di amministrazione e

controllo:

1. tradizionale

2. dualistico

3. monistico

Generalmente parlando, ci riferiamo al sistema tradizionale. In esso, agli amministratori spetta

in modo esclusivo la gestione dell'impresa, compiendo essi le operazioni necessarie per

l'attuazione dell'oggetto sociale. La competenza degli amministratori (ART 2380bis), che

possono essere anche non soci, è generale ed esclusiva; mentre speciale è quella dell'assemblea,

la quale li nomina, ma non può in alcun modo condizionarli, perciò che attiene alla gestione

dell'impresa, in quanto gli amministratori operano per i soci, ma anche per i terzi. L'assemblea

nella quale sono rappresentati gli interessi dei soci, può solo revocare gli amministratori e agire

contro di essi in responsabilità. La funzione amministrativa è attribuita agli amministratori dalla

legge e non da un mandato dei soci, dunque non sono mandatari dei soci. L'amministratore

autonomo c'è solo in SPA, se sono più di uno = consiglio di amministrazione. Lo statuto può

prevedere se mettere numeri secchi, che poi diventano vincoli per l'assemblea, o lasciare

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indefinito, per evitare ciò (meccanismo a forchetta, flessibilità per assemblea).

Nomina, cessazione e remunerazione degli amministratori

I primi amministratori sono nominati dallo statuto (ART 2383), che ne stabilisce il numero e

può anche riservare la nomina di un amministratore indipendente, con funzioni di vigilanza sul

perseguimento dell'interesse sociale da parte degli altri amministratori. Successivamente è

l'assemblea a nominare tutti gli amministratori; lo statuto però può stabilire norme particolari

per la nomina (ES voto per lista), per tutelare anche le minoranze. Lo statuto però, non può

aumentare i quorum deliberativi previsti dalla legge per la nomina e la revoca, ma può ridurli.

La durata dell'incarico di amministratore non può superare i tre esercizi; questo scade alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativa all'ultimo esercizio della loro

carica; tuttavia sono rieleggibili. Entro 30 giorni dalla loro nomina devono richiedere

l'iscrizione nel registro delle imprese. Il cc prevede che non possono essere nominati

amministratori, o se lo sono decadono:

• l'interdetto

• l'inabilitato

• il fallito

• chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione

• i titolari di cariche negli organi gestionali o di sorveglianza in società concorrenti

Lo statuto può prevedere ulteriori requisiti, di:

• onorabilità: ES obbligo di fedina pena pulita

• professionalità: ES amministratori tutti avvocati

• indipendenza: ES devono essere di giudizio autonomo

Se le funzioni amministrative sono svolte da soggetti non legittimamente investiti della

qualifica, si parla di amministratori di fatto, ossia di colui il quale gestisce, indirettamente

l'impresa sociale, attraverso gli amministratori in carica.

La carica degli amministratori cessa per:

• revoca dall'assemblea: in qualunque tempo, ma in mancanza di giusta causa gli

amministratori hanno diritto al risarcimento dei danni; non possono essere revocati gli

amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici

• revoca da parte del tribunale

• rinuncia (comunicata per iscritto, produce effetto immediato solo se rimane in carica la

maggioranza degli amm; altrimenti con i nuovi amm)

• scadenza del termine (restano in carica fino all'accettazione dei nuovi amm)

• morte

• decadenza per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità

• iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori

• altre cause previste dallo statuto

La cessazione è soggetta ad iscrizione entro 30 giorni nel registro delle imprese, a cura del

collegio sindacale. E' possibile anche la sostituzione degli amministratori nel corso

dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da quelli nominati in assemblea.

Possono essere sostituiti, se vengono a mancare, da amministratori cooptati, che restano in

carica fino alla successiva assemblea, che può confermarli o nominarne altri. Se viene meno la

maggioranza, si convoca l'assemblea per la nuova nomina. Stessa cosa se nello statuto vi è una

clausola in base alla quale se cessa l'incarico di taluni amministratori, decade l'intero consiglio.

Se cessano tutti o l'amm unico, sarà il collegio sindacale a convocare d'urgenza l'assemblea.

La remunerazione degli amministratori è regolata dagli ART 2364 (assemblea determina il

compenso) e ART 2389 (i compensi sono stabiliti nell'atto di nomina o dall'assemblea). I

compensi possono essere costituiti da:

• partecipazione agli utili

• azioni di futura emissione (stock options)

Per gli amministratori di speciali (amm delegato TUF) cariche, è il consiglio a decidere. 61

L'articolazione del consiglio di amministrazione

Se l'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico, su di esso si accentrano i

poteri di gestione e rappresentanza che egli eserciterà sotto il controllo del collegio sindacale,

ed eventualmente dal revisore legale dei conti. Se invece l'organo è pluripersonale il consiglio

di amministrazione sceglie il presidente tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto

l'assemblea. Il presidente convoca il consiglio, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno, si

preoccupa che tutte le informazioni vengano fornite a tutti correttamente ecc.. L'esercizio della

funzione amministrativa attraverso il consiglio di amministrazione, può richiedere una

determinata articolazione dell'organo, volta a rendere più efficiente la divisione del lavoro; ciò

anche in ragione della difficoltà per il consiglio, riunirsi con particolare frequenza. Se lo statuto

o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle proprie

attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni componenti stessi del consiglio di

amministrazione, oppure da uno o più amministratori delegati. Così si avranno gli

amministratori deleganti, non esecutivi, lontani dalla gestione operativa, con funzioni di

valutazione nel merito delle scelte di gestione e vigilanza sui delegati; e gli amministratori

delegati, che si pongono al vertice della struttura aziendale e che sono direttamente coinvolti

nella gestione dell'impresa sociale. E' legittimo anche il fenomeno delle deleghe di fatto, dove

vi è ripartizione interna anche senza autorizzazione statutaria o assembleare.

Quanto alle funzioni, gli amministratori devono curare l'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile della società; mentre i sindaci devono vigilare sull'adeguatezza e il loro concreto

funzionamento. Tra i deleganti e i delegati ci devono essere degli obblighi informativi, infatti i

delegati devono informare i deleganti su:

• generale andamento della gestione

• sulla sua prevedibile evoluzione

• sulle operazioni di maggiore rilievo

I deleganti devono:

• valutare sulla base delle info, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile

• esaminare, quando sono elaborati, i piani strategici e finanziari della società

• valutare il generale andamento della gestione

I deleganti hanno l'obbligo di agire in modo informato, quindi, se ritengono di dover chiedere

qualcosa, possono richiedere le informazioni ai delegati. Se l'amministratore delegante si

accorge di un artifizio che nasconde il delegato, la sua responsabilità viene meno, ma se gli

indizi c'erano il responsabile è lui, poiché:

1. organi delegati, curano al decisione

2. consiglio deleganti, valuta sulla base di quello che il delegato ha deciso, VALUTA NEL

MERITO LA DECISIONE

3. collegio sindacale, vigila, VIGILA SUL METODO, gestorio decisionale del delegato e

della valutazione del consiglio

Competenze non delegabili: bilancio, aumento o riduzione del capitale, fusione; più deleghe si

danno, più il consiglio vede le cose da lontano

Il potere di rappresentanza

Con ciò descritto finora, si è trattato del potere degli amministratori interno alla società; ma

affinché gli atti di amministrazione vengano eseguiti nei confronti di terzi, e siano imputati alla

società, serve il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società assume obblighi e

acquista diritti. Ai sensi dell'ART 2384, sono lo statuto o la nomina degli amministratori a

stabilire chi di essi abbia la rappresentanza, la quale deve poi essere espressa nel registro,

quando si iscrivono gli amministratori. Siccome il potere di rappresentanza è generale, tutti gli

atti che ne derivano, sono vincolanti per la società. La rappresentanza può sollevare una

contrapposizione di interessi tra società e terzi, quando intervengono limiti o vicende che la

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condizionano, e che quindi possono mettere in dubbio la vincolatività per gli atti compiuti dal

rappresentante. Un primo problema attiene alla cause di nullità o annullabilità degli

amministratori che hanno la rappresentanza della società; queste non sono opponibili ai terzi,

nel senso che la società non può sottrarsi al vincolo assunto, salvo che provi che i terzi ne erano

a conoscenza. Un secondo problema emerge quando lo statuto o l'atto di nomina, contengono

limitazioni al potere di rappresentanza; queste non sono opponibili ai terzi, salvo che la società

dimostri che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (exceptio doli). Quindi

tutti gli atti compiuti in queste circostanze sono comunque validi, secondo il principio di tutela

dell'affidamento dei terzi in buona fede. Nemmeno gli atti estranei all'oggetto sociale possono

essere opponibili ai terzi senza prove. Un terzo problema si ha quando vi è dissociazione tra

potere gestorio e potere deliberativo, quando cioè la rappresentanza degli amministratori sia

limitata da una preventiva attività deliberativa di un altro organo sociale (organi competenti);

può dunque accadere che la volontà esteriorizzata non sia conforme alla delibera del consiglio

di amministrazione che ha deciso di compiere l'atto, oppure che tale delibera manchi o presenti

dei vizi. Il problema si ha nel momento in cui bisogna capire se gli atti compiuti dal

rappresentante sprovvisto dei poteri di gestione, vincoli o no la società. Pare prevalere

l'inopponibilità ai terzi

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A.A. 2017-2018
141 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vatican di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.