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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La funzione amministrativa:
L'ordinamento societario delle SPA, prevede tre sistemi alternativi di amministrazione e
controllo:
1. tradizionale
2. dualistico
3. monistico
Generalmente parlando, ci riferiamo al sistema tradizionale. In esso, agli amministratori spetta
in modo esclusivo la gestione dell'impresa, compiendo essi le operazioni necessarie per
l'attuazione dell'oggetto sociale. La competenza degli amministratori (ART 2380bis), che
possono essere anche non soci, è generale ed esclusiva; mentre speciale è quella dell'assemblea,
la quale li nomina, ma non può in alcun modo condizionarli, perciò che attiene alla gestione
dell'impresa, in quanto gli amministratori operano per i soci, ma anche per i terzi. L'assemblea
nella quale sono rappresentati gli interessi dei soci, può solo revocare gli amministratori e agire
contro di essi in responsabilità. La funzione amministrativa è attribuita agli amministratori dalla
legge e non da un mandato dei soci, dunque non sono mandatari dei soci. L'amministratore
autonomo c'è solo in SPA, se sono più di uno = consiglio di amministrazione. Lo statuto può
prevedere se mettere numeri secchi, che poi diventano vincoli per l'assemblea, o lasciare
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indefinito, per evitare ciò (meccanismo a forchetta, flessibilità per assemblea).
Nomina, cessazione e remunerazione degli amministratori
I primi amministratori sono nominati dallo statuto (ART 2383), che ne stabilisce il numero e
può anche riservare la nomina di un amministratore indipendente, con funzioni di vigilanza sul
perseguimento dell'interesse sociale da parte degli altri amministratori. Successivamente è
l'assemblea a nominare tutti gli amministratori; lo statuto però può stabilire norme particolari
per la nomina (ES voto per lista), per tutelare anche le minoranze. Lo statuto però, non può
aumentare i quorum deliberativi previsti dalla legge per la nomina e la revoca, ma può ridurli.
La durata dell'incarico di amministratore non può superare i tre esercizi; questo scade alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativa all'ultimo esercizio della loro
carica; tuttavia sono rieleggibili. Entro 30 giorni dalla loro nomina devono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese. Il cc prevede che non possono essere nominati
amministratori, o se lo sono decadono:
• l'interdetto
• l'inabilitato
• il fallito
• chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione
• i titolari di cariche negli organi gestionali o di sorveglianza in società concorrenti
Lo statuto può prevedere ulteriori requisiti, di:
• onorabilità: ES obbligo di fedina pena pulita
• professionalità: ES amministratori tutti avvocati
• indipendenza: ES devono essere di giudizio autonomo
Se le funzioni amministrative sono svolte da soggetti non legittimamente investiti della
qualifica, si parla di amministratori di fatto, ossia di colui il quale gestisce, indirettamente
l'impresa sociale, attraverso gli amministratori in carica.
La carica degli amministratori cessa per:
• revoca dall'assemblea: in qualunque tempo, ma in mancanza di giusta causa gli
amministratori hanno diritto al risarcimento dei danni; non possono essere revocati gli
amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici
• revoca da parte del tribunale
• rinuncia (comunicata per iscritto, produce effetto immediato solo se rimane in carica la
maggioranza degli amm; altrimenti con i nuovi amm)
• scadenza del termine (restano in carica fino all'accettazione dei nuovi amm)
• morte
• decadenza per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità
• iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori
• altre cause previste dallo statuto
La cessazione è soggetta ad iscrizione entro 30 giorni nel registro delle imprese, a cura del
collegio sindacale. E' possibile anche la sostituzione degli amministratori nel corso
dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da quelli nominati in assemblea.
Possono essere sostituiti, se vengono a mancare, da amministratori cooptati, che restano in
carica fino alla successiva assemblea, che può confermarli o nominarne altri. Se viene meno la
maggioranza, si convoca l'assemblea per la nuova nomina. Stessa cosa se nello statuto vi è una
clausola in base alla quale se cessa l'incarico di taluni amministratori, decade l'intero consiglio.
Se cessano tutti o l'amm unico, sarà il collegio sindacale a convocare d'urgenza l'assemblea.
La remunerazione degli amministratori è regolata dagli ART 2364 (assemblea determina il
compenso) e ART 2389 (i compensi sono stabiliti nell'atto di nomina o dall'assemblea). I
compensi possono essere costituiti da:
• partecipazione agli utili
• azioni di futura emissione (stock options)
Per gli amministratori di speciali (amm delegato TUF) cariche, è il consiglio a decidere. 61
L'articolazione del consiglio di amministrazione
Se l'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico, su di esso si accentrano i
poteri di gestione e rappresentanza che egli eserciterà sotto il controllo del collegio sindacale,
ed eventualmente dal revisore legale dei conti. Se invece l'organo è pluripersonale il consiglio
di amministrazione sceglie il presidente tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea. Il presidente convoca il consiglio, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno, si
preoccupa che tutte le informazioni vengano fornite a tutti correttamente ecc.. L'esercizio della
funzione amministrativa attraverso il consiglio di amministrazione, può richiedere una
determinata articolazione dell'organo, volta a rendere più efficiente la divisione del lavoro; ciò
anche in ragione della difficoltà per il consiglio, riunirsi con particolare frequenza. Se lo statuto
o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni componenti stessi del consiglio di
amministrazione, oppure da uno o più amministratori delegati. Così si avranno gli
amministratori deleganti, non esecutivi, lontani dalla gestione operativa, con funzioni di
valutazione nel merito delle scelte di gestione e vigilanza sui delegati; e gli amministratori
delegati, che si pongono al vertice della struttura aziendale e che sono direttamente coinvolti
nella gestione dell'impresa sociale. E' legittimo anche il fenomeno delle deleghe di fatto, dove
vi è ripartizione interna anche senza autorizzazione statutaria o assembleare.
Quanto alle funzioni, gli amministratori devono curare l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società; mentre i sindaci devono vigilare sull'adeguatezza e il loro concreto
funzionamento. Tra i deleganti e i delegati ci devono essere degli obblighi informativi, infatti i
delegati devono informare i deleganti su:
• generale andamento della gestione
• sulla sua prevedibile evoluzione
• sulle operazioni di maggiore rilievo
I deleganti devono:
• valutare sulla base delle info, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile
• esaminare, quando sono elaborati, i piani strategici e finanziari della società
• valutare il generale andamento della gestione
I deleganti hanno l'obbligo di agire in modo informato, quindi, se ritengono di dover chiedere
qualcosa, possono richiedere le informazioni ai delegati. Se l'amministratore delegante si
accorge di un artifizio che nasconde il delegato, la sua responsabilità viene meno, ma se gli
indizi c'erano il responsabile è lui, poiché:
1. organi delegati, curano al decisione
2. consiglio deleganti, valuta sulla base di quello che il delegato ha deciso, VALUTA NEL
MERITO LA DECISIONE
3. collegio sindacale, vigila, VIGILA SUL METODO, gestorio decisionale del delegato e
della valutazione del consiglio
Competenze non delegabili: bilancio, aumento o riduzione del capitale, fusione; più deleghe si
danno, più il consiglio vede le cose da lontano
Il potere di rappresentanza
Con ciò descritto finora, si è trattato del potere degli amministratori interno alla società; ma
affinché gli atti di amministrazione vengano eseguiti nei confronti di terzi, e siano imputati alla
società, serve il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società assume obblighi e
acquista diritti. Ai sensi dell'ART 2384, sono lo statuto o la nomina degli amministratori a
stabilire chi di essi abbia la rappresentanza, la quale deve poi essere espressa nel registro,
quando si iscrivono gli amministratori. Siccome il potere di rappresentanza è generale, tutti gli
atti che ne derivano, sono vincolanti per la società. La rappresentanza può sollevare una
contrapposizione di interessi tra società e terzi, quando intervengono limiti o vicende che la
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condizionano, e che quindi possono mettere in dubbio la vincolatività per gli atti compiuti dal
rappresentante. Un primo problema attiene alla cause di nullità o annullabilità degli
amministratori che hanno la rappresentanza della società; queste non sono opponibili ai terzi,
nel senso che la società non può sottrarsi al vincolo assunto, salvo che provi che i terzi ne erano
a conoscenza. Un secondo problema emerge quando lo statuto o l'atto di nomina, contengono
limitazioni al potere di rappresentanza; queste non sono opponibili ai terzi, salvo che la società
dimostri che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (exceptio doli). Quindi
tutti gli atti compiuti in queste circostanze sono comunque validi, secondo il principio di tutela
dell'affidamento dei terzi in buona fede. Nemmeno gli atti estranei all'oggetto sociale possono
essere opponibili ai terzi senza prove. Un terzo problema si ha quando vi è dissociazione tra
potere gestorio e potere deliberativo, quando cioè la rappresentanza degli amministratori sia
limitata da una preventiva attività deliberativa di un altro organo sociale (organi competenti);
può dunque accadere che la volontà esteriorizzata non sia conforme alla delibera del consiglio
di amministrazione che ha deciso di compiere l'atto, oppure che tale delibera manchi o presenti
dei vizi. Il problema si ha nel momento in cui bisogna capire se gli atti compiuti dal
rappresentante sprovvisto dei poteri di gestione, vincoli o no la società. Pare prevalere
l'inopponibilità ai terzi