Diritto dell'economia: prima parte per primo esonero
Capitolo 1 - L'imprenditore
Il sistema legislativo
Il legislatore dà una definizione generale dell'imprenditore nell’art. 2082 cod. civ. Il codice civile distingue però diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- Oggetto dell'impresa: determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
- Dimensione dell’impresa: in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande.
- Natura del soggetto che esercita l'impresa: determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, che è lo statuto generale dell’imprenditore: esso comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990.
La nozione generale di imprenditore
L’art. 2082 cod. civ. dà la nozione generale di imprenditore: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Questa nozione traccia la linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo. L’art. 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. L’impresa è:
- Attività: serie coordinata di atti.
- Caratterizzata da uno specifico scopo: produzione o scambio di beni e servizi.
- Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento: organizzazione, economicità, professionalità.
È controverso se siano altresì indispensabili:
- La liceità dell’attività svolta.
- L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (c.d. scopo di lucro).
- La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
L'attività produttiva
L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti; non è però impresa l’attività di mero godimento, l’attività cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego del proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento e di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi; perciò, gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare un’attività, possono dar vita ad impresa se ricorrono gli ulteriori requisiti dell’organizzazione e della professionalità.
È infine opinione prevalente che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita. Ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali, non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale. Vero è soltanto che chi svolge un’attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.
L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo
Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di capitale e lavoro propri e/o altrui. Normale e tipico è che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali. Visto che ciò è normale, resta da vedere ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa.
È ormai pacifico che è imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. L’organizzazione imprenditoriale può anche essere organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili; i mezzi materiali possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui.
Dunque, la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale, e in mancanza di un minimo di “eteroorganizzazione” (cioè un minimo di organizzazione del lavoro altrui o di capitale) deve negarsi l’esistenza di impresa. Un minimo di eteroorganizzazione è pur sempre necessario per aversi impresa, sia pure piccola; in mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
Economicità dell'attività e scopo di lucro
Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico: cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”.
Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche da scopo di lucro (intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale). La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica; ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. E l’impresa pubblica è sì tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto.
Analoghe considerazioni possono essere ripetute per il settore delle imprese private, con riferimento alle società cooperative la cui attività di impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico e non da scopo lucrativo. Particolarmente significativa è poi la recente disciplina delle imprese sociali, alle quali è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Nel contempo, però, si richiede pur sempre che esse svolgano “un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
L’impresa pubblica, l’impresa cooperativa, l’impresa sociale dimostrano perciò che requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
La professionalità
L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzione. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.
La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale. È quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. Impresa si può, infine, avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
Se è vero che di regola le imprese operano per il mercato (destinano cioè allo scambio i beni o servizi prodotti), non può senz’altro escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (c.d. impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo.
Impresa e professioni intellettuali
I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. L’art. 2238 stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.
Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non è mai imprenditore. I professionisti non sono imprenditori “per libera scelta” del legislatore; scelta ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare per le stesse uno specifico statuto: potere disciplinare degli ordini professionali, divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali, esecuzione personale della prestazione, particolare criterio di determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
In questo contesto di diversità si inserisce anche l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore.
Capitolo 2 - Le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: il ruolo della distinzione
Imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività.
L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve perciò a definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore e l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale.
L'imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali
Il testo originario dell’art. 2135 stabiliva che “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali.
L’attuale formulazione dell’art. 2135 ribadisce “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Subito specifica però che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali di intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
La produzione di specie vegetali e animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.
Si possono far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Inoltre danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni “fuori terra” di ortaggi e frutta. La selvicoltura deve essere concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
Il criterio del ciclo biologico porta a riconoscere che costituisce attività agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando questo come mero sedimento dell’azienda di allevamento (allevamenti in batteria). Per allevamento di animali si deve intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, potendosi oggi far rientrare nella nozione di allevamento di animali anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, nonché l’attività cinotecnica.
Ancora, la sostituzione del termine “bestiame” con quello più ampio di “animali” permette di qualificare come impresa agricola essenziale anche l’allevamento di animali da cortile e l’acquacoltura.
Infine, all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico: vale a dire, l’imprenditore che esercita “l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci”, nonché le attività a queste connesse.
Le attività agricole per connessione
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. L’attuale nozione di imprenditore agricolo realizza un significativo ampliamento rispetto a quella previgente, che le individuava in:
- Quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
- Tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l’allevamento del bestiame, per le quali, in mancanza di specificazione legislativa, si riteneva che le stesse dovessero rivestire carattere accessorio.
Questa distinzione oggi scompare in quanto, in base al 3° comma dell’art. 2135, si intendono comunque connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali; sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Quindi, un’attività intrinsecamente commerciale si può qualificare come agricola per connessione quando concorrono due condizioni necessarie:
- Connessione soggettiva: è necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche, coerente con quella connessa. Con uno strappo al criterio della connessione soggettiva, la qualifica di imprenditori agricoli è estesa alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- Connessione oggettiva fra le due attività: non si richiede più che le attività di trasformazione e/o alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, né che le attività connesse diverse fa queste ultime abbiano carattere accessorio. Entrambi questi criteri sono infatti sostituiti da quello della prevalenza: è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
L'imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di attività, elencate dall’art. 2195:
- “Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi” (industria).
- “Attività intermediaria nella circolazione dei beni” (commercio).
- “Attività di trasporto” per terra, per acqua o per aria, sia di persone che di cose (trasporti).
- “Attività bancaria o assicurativa” (banche e assicurazioni). L’impresa bancaria, in particolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito.
- “Altre attività ausiliarie delle precedenti”.
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