Contratti di assicurazione e mercato finanziario
Si tratta di società per azioni che sono debitamente autorizzate e, oltre a queste, le società di mutua assicurazione. Dovete comprendere la particolare rilevanza e delicatezza del settore assicurativo, cosa che è intuitiva l’irrilevanza. Questo perché il ciclo è invertito: le entrate precedono gli indennizzi. Le imprese di assicurazione raccolgono premi di assicurazioni e successivamente, ed eventualmente, procedono a elargire indennizzi a favore degli assicurati.
Non è altro che l’assunzione dei rischi relativamente a un patrimonio della persona dell’assicurato e il vantaggio dell’assicurazione risiede nel mancato verificarsi dell’evento.
La funzione delle imprese di assicurazione
Oggi, la funzione attuale delle imprese d’assicurazione è la distribuzione dei rischi tra i vari partecipanti. Ma, al di là di queste connotazioni, andiamo a guardare la nozione del contratto di assicurazione che ritroviamo nell’articolo 1882: l’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a ribalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Prestazione e aleatorietà
Questa è la definizione e si evince che la prestazione dell’assicurazione è incerta, sia nell’an, nel se si verifica, che nel quantum. Si potrebbe dire che questa è una prestazione aleatoria; in realtà, non è aleatoria proprio perché svolta dalle imprese sulla base di un calcolo statistico relativamente alle probabilità del verificarsi dell’evenienza del rischio su un numero elevato di contratti. Ecco perché c’è una forte ripartizione dei rischi.
Quindi, il premio, sotto questo aspetto, è la prestazione dell’assicurato che dipende dalla probabilità statistica del rischio in modo da garantire agli assicurati il pagamento dell’indennizzo. Questo ci fa capire che il settore assicurativo ha una rilevanza pubblicistica. Ecco perché la legge impone un controllo pubblico, in modo tale che l’esercizio della ditta rifletta alcune regole di corretta amministrazione e che sostanzialmente le notevoli liquidità, che le imprese dispongono sulla base della stipulazione dei contratti, siano investiti secondo regole di prudenza. Il controllo e la sorveglianza erano attribuiti fino al 2013 a un ente chiamato Isvap, adesso si chiama Ivas. Tutti i compiti sono passati all’Ivas.
Regolamentazione del settore
Sostanzialmente, l’assicurazione è collegata non solo alla disciplina del codice civile ma anche al codice delle assicurazioni private, codice piuttosto corposo, che prevede sostanzialmente le regole e le condizioni per lo svolgimento dell’attività. Quello della preventiva autorizzazione.
Non deve l’impresa svolgere attività al di fuori di quella assicurativa, salvo quelle strumentali o connesse. È prevista una disciplina della limitazione dell’acquisizione delle partecipazioni e la tenuta di una particolare procedura delle annotazioni contabili. Una procedura che segna un po’ i caratteri generali.
Contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione ha forma scritta, ad probationem, come indicato nell’articolo 1888: il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Ora, anche la stipulazione di questi contratti è riservata agli agenti di assicurazione iscritti in appositi albi. È necessario però distinguere che, dal momento in cui si stipula il contratto, non è detto che si stipuli in nome proprio perché lo si può stipulare anche in nome altrui. L’interessato può ratificarne, se il contraente non ne ha potere, il contratto anche alla scadenza o al verificarsi del sinistro.
Assicurazione per conto altrui
Ancora più importante è la norma che prevede l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Per conto altrui è chiaramente la persona che è identificata nel contratto, mentre per conto di chi spetta sono identificati nel contratto alcuni parametri oggettivi che permetteranno in futuro di individuare il beneficiario. In questo caso, il contraente deve adempiere agli obblighi derivati dal contratto; colui che stipula quindi il contratto dovrà adempiere agli obblighi per il pagamento del premio, salvo quelli che per loro natura non possono essere svolti se non dall’interessato. Questa tipologia di stipulazione di contratto per conto di chi spetta ci trova di fronte a uno sdoppiamento della persona del contraente e del beneficiario.
Rilevanza del rischio
L’elemento del contratto di assicurazione è la sussistenza del rischio. Un evento futuro e incerto, il rischio. L’importanza di questo emerge dalla stessa disciplina laddove prevede che il contratto è nullo se il rischio ha cessato di esistere o non è mai esistito prima della conclusione del contratto. Non solo, ma c’è la possibilità che il rischio venga meno dopo e in questo caso il contratto si scioglie se, dopo la conclusione del contratto, il rischio cessa d’esistere, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia stata comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
La disciplina è prevista nell’ipotesi di aggravamento del rischio rimando al codice...
Dichiarazioni inesatte e reticenze
È però interessante notare la norma sulle dichiarazioni inesatte e reticenze perché le dichiarazioni che il contraente fa relativamente a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non l’avrebbe dato relativamente a determinate condizioni se avesse conosciuto il vero stato della cosa, sono causa di annullamento del contratto. Quindi si tratta di annullabilità del contratto a un'unica condizione: che il contraente abbia agito con dolo o colpa grave. Invece, se agisce senza dolo o colpa grave, cioè se ci sono dichiarazioni inesatte o reticenze senza colpa grave, non sono causa di annullabilità, ma l’assicurazione ha il diritto di recedere dal contratto mediante dichiarazione da parte dell’assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza.
Il premio e il principio indennitario
Ci sono altre disposizioni che invece riguardano il premio, come per esempio il mancato pagamento del premio. Io salterei un po’ tutta questa parte per concentrarci sulla grande summa divisio nell’ambito di contratti di assicurazioni contro danni e sulla vita.
L’assicurazione contro danni si regge sul principio indennitario. Il principio indennitario lo ritroviamo, principio che sostanzialmente per il quale l’interessato non può lucrare una somma superiore all’effettivo danno subito. L’assicurazione è tenuta, come indicato nell’articolo 1905, a risarcire il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto. Anzi, addirittura risponde del profitto sperato il lucro... solo se si è espressamente obbligato.
Altri aspetti del principio indennitario
Il principio indennitario lo ritroviamo anche in altre norme, come per esempio il valore della cosa assicurata nell’accertare il danno. Non si può attribuire alle cose danneggiate un valore superiore a quelle che avevano al tempo del sinistro. Nonché nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, cioè se per il medesimo rischio, esempio rischio di incendio in un determinato edificio, sono contratti di assicurazione presso diversi assicuratori, l’assicurato deve aver garantito un’assicurazione a ciascun assicuratore. Ma soprattutto l’assicurato, questo lo dispone il terzo comma del 1910, può chiedere a ciascun assicuratore un’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Un’altra ipotesi potrebbe essere quella della coassicurazione. Un esempio è la medesima assicurazione o assicurazione relativa alle stesse cose che è ripartita a più assicuratori per quote determinate. In questo caso, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata in proporzione alla rispettiva quota anche se uno il contratto. Questo va collegato tra l’altro al discorso più generale relativamente alla riassicurazione.
Obblighi dell'assicurato
Interessante è andare ad analizzare i due obblighi che l’assicurato è tenuto, e sono particolarmente importanti:
- Obbligo di avviso
- Obbligo di salvataggio
Obbligo di avviso è quello per il quale l’assicurato deve dare obbligo di avviso all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Naturalmente non sarà necessario se l’agente interviene entro questo termine alle operazioni di salvataggio o di conservazione del sinistro.
In effetti, l’altro obbligo è quello per il quale l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno. Se il mio palazzo o fondo subisce un incendio, devo chiamare i vigili del fuoco. In questo caso, le spese fatte dall’assicurato sono spese a carico dell’assicuratore chiaramente in proporzione del valore dell’assicurato. Unitamente però con il danno, anche se l’ammontare superi la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le cose sono state fatte inconsideratamente, cioè spese fatte sconsiderate per quanto concerne il salvataggio.
Badate l’assicuratore risponde anche dei danni eventualmente provocati proprio dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che provi che tali mezzi siano stati adoperati inconsideratamente. Nel primo caso, pensate al valore assicurato su gioielli o beni di valore elevato assicurati contro il furto: un ladro me li ruba, io per inseguire il ladro affitto un elicottero. Chiaramente le spese dell’inseguimento non possono essere messe a carico dell’assicuratore.
Nel caso dell’ipotesi dell’incendio si adoperano mezzi del tutto inconsulti, utilizzo sconsiderato o in maniera maldestra. In questo caso non sono dovute le spese.
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