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RIASSICURAZIONE
Interessante è andare ad analizzare i due obblighi che l’assicurato è tenuto, e sono
particolarmente importanti:
Obbligo di avviso
1. Obbligo di salvataggio
2.
Obbligo di avviso quello per il quale l’assicurato deve dare obbligo di avviso
all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza,
naturalmente non sarà necessario se l’agente interviene entro questo termine alle
operazioni di salvataggio o di conservazione del sinistro. ( o constatazione vedi min 17
In effetti l’altro obbligo quello per il quale l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare
il danno. Se il mio palazzo o fondo subisce un incendio devo chiamare i vigili del fuoco. In
questo caso le spese fatte dall’assicurato sono spese a carico dell’assicuratore
chiaramente in proporzione del valore dell’assicurato.
Unitamente però con il danno anche se l’ammontare superi la somma assicurata e anche
se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le cose sono state fatte
inconsideramente , cioè spese fatte sconsiderate per quanto concerne il salvataggio
Badate l’assicuratore risponde anche dei danni eventualmente provocati proprio
dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro salvo che provi che tali mezzi
siano stati adoperati inconsideratamente.
Nel primo caso pensate al valore assicurato su gioielli o beni di valore elevato assicurati
contro il furto, un ladro me li ruba io per inseguire il ladro affitto un elicottero. Chiaramente
le spese dell’inseguimento non possono essere messe a carico dell’assicurato.. (dice
assicurato ma penso assicuratore, riascolta min 19
Nel caso dell’ipotesi dell’incendio si adoperano mezzi del tutto inconsulti , utilizzo
sconsiderato o in maniera maldestra in questo caso non sono dovute le spese.
Che cosa succede in caso di inadempimento di quest’obbligo, l’assicurato che
dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso del salvataggio perde il proprio diritto di
indennità. Questo nel caso doloso.
Nel caso invece che l’omissione sia colposasi è verificato il sinistro e per trascuratezza e
negligenza non avviso, in questo caso l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
Importante poi il diritto della surrogazione dell’assicuratore. L’assicuratore che ha pagato
l’indennità a questo punto è surrogato nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Ipotizziamo che il mio fondo è stato incendiato dal vicino malevolo nei miei confronti a
questo punto io che sono assicurato mi becco la somma dell’assicurazione, l’assicuratore
si surrogherà nei miei diritti contro il terzo responsabile. Però c’è un limite, salvo il caso di
dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli
ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da
domestici.
Questo a maggior tutela dell’assicurato.
Una particolare assicurazione sulla responsabilità civile, fermo restando che questi esempi
valgono per tutte le assicurazioni mentre particolare è la disciplina della responsabilità
civile.
L’assicuratoer è obbligato a tenere indenne di quanto questi deve pagare ad un terzo..
cioè io sono obbligato nella responsabilità civile in quanto mi assicuro che cosa, assicuro il
rischio che io possa essere chiamato a rispondere verso terzi. Esempio sono proprietario
di un edificio e sono responsabile dei danni che possono essere provocati in
conseguenza del mio dovere di custode che eccede al diritto di proprietà. Se ad esempio
dall’edificio cade un masso e provoca danno a un passante, per tutti gli eventi in cui posso
essere responsabile verso terzi è possibile stipulare quest’assicurazione civile in questo
caso l’assicurato è tenuto a tenere indenne l’assicurato in conseguenza del fatto che deve
pagare ad un terzo. Naturalmente sono esclusi i danni derivanti da atti dolosi, quindi è
soltanto per colpa.
L’assicurare ha propria facoltà di pagare direttamente a un terzo danneggiato ed è
obbligato al pagametno diretto se l’assicurato lo richiede. Però attenzione perché in effetti
l’obbligo di avviso e l’obbligo di salvataggio vincolano anche sull’assicurazione per la
responsabilità civile nel senso che non potrà aderire ad ogni richiesta anche la più folle, e
quindi in questo caso sarà tenuto a resistere ad un’azione di responsabilità senza
fondamento.
Naturalmente queste spese ( per….. dell’azione dell’assicurato) sono a carico
dell’assicuratore nei limiti però precisa la legge di un quarto della somma assicurata.
Importante è stabilire che l’assicurazione civile implica una facoltà a livello processuale
che è l’onere di chiamare in causa l’assicuratore cioè io responsabile civile se mi voglio
salvaguardare e se voglio far condannare la mia assicurazione direttamente ho l’onere di
chiamare in causa l’assicuratore affinchè il giudicato possa valere e si estenda nei
confronti dell’assicuratore e il giudicato possa valre in maniera diretta o indiretta nei suoi
confronti.
Importante perché vige come regola generale la chiamata in causa , l’assicurazione vale
cioè solo indirettamente. Mentre per l’assicurazione sui sinistri automobilistici invece vige
la regola esattamente opposta cioè a livello processuale c’ è una litis consortio per ragioni
di opportunità previsto dalla legge a tutela di chi è stato danneggiato dal sinistro
automobilistico il quale può agire direttamente nei confronti dell’assicurato e
dell’assicuratore azione quindi diretta.
Mentre nel caso della normale e comune responsabilità civile si tratta di un’azione
indiretta, io danneggiato posso agire solo contro il danneggiante, cioè l’assicurato il quale
abbiamo detto ha la facoltà di chiamare in causa l’assicuratore.
L’assicurazione sulla vita invece si tratta di una tipologia di assicurazione che abbiamo
visto già nella nozione capitale o rendita o diritto al capitale o rendita al verificarsi di un
evento quale morte dell’assicurato o di un terzo, la sopravvivenza dell’assicurato o di un
terzo. In questo caso non si regge certaente sul principio indennitario.
Va riscontrato una disciplina sussiste per il caso di cambiamento di professione, in
sostanza questo si presume già dal principio in generale di assicurazione, se io dalla
professione di avvocato divento minatore è chiaro che c’è un aggravamento del rischio e
in questo caso vale la regola del 1898
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio e in questo caso l’assicuratore potrà recedere dal contratto.
C’è una disciplina anche per il mancato pagamento dei premi, importante probabilmente
però la disciplina del riscatto della polizza. Le polizze devono regolare i diritti di riscatto o
riduzioni della somma in modo che l’assicurato sia in grado di riconoscere quale sarebbe il
valore di riscatto o riduzione dell’assicurazione.
Risoluzione del contratto cioè il diritto di riavere la quota dei premi versati, la riduzione
invece è una somma che … diciamo una riduzione si rivendica quando nel contratto sono
previste ipotesi che appunto danno luogo a questo diritto di riduzione della somma
desiderata a favore dell’assicuratore in questo caso si mantiene in vita il contratto non
come nel riscatto e c’è soltanto una riduzione proporzionale della somma
Detto questo io lascio il campo dell’assicurazione per dedicarci a un tema un po’ spinoso
per il quale è importante prestare un po’ attenzione per dei concetti non proprio facilissimi
mercato immobiliare
del , un segmento del mercato finanziario nel quale vengono
scambiati valori mobiliari e svolte tutte le attività relative al mercato mobiliare.
Cosa si intende per valore mobiliare, in un’accezione pregiuridica perché la legge detta
anche una definizione del valore mobiliare, tradizionalmente si intendono tutti i prodotti
finanziari destinati alla circolazione.
Quindi il dato saliente per intendere il valore mobiliare è la loro NEGOZIATIVITà.
Nella distinzione tra azioni e obbligazioni, che sono differenti dal punto di vista del
contenuto del rapporto ,i diritti dell’azionista sono differenti da quelli dell’obbligazionista,
però entrambe le categorie possono essere utilizzate nel settore mobiliare per la loro
attitudine alla circolazione.
Abbiamo quindi il mercato finanziario si caratterizza… il mercato mobiliare è un segmento
del mercato finanziario laddove nel mercato finanziario ricomprendiamo anche il mercato
bancario e il mercato assicurativo e quindi abbiamo appunto, il mercato mobiliare che si
caratterizza per la sussistenza di questi prodotti destinati alla circolazione . mentre quando
parliamo di mercato bancario e assicurativo si lasciano definire sulla base del contenuto
dei relativi prodotti
Accanto a questa definizione abbiamo molteplici distinzioni quando parliamo di mercato
Abbiamo un mercato primario in quanto sono offerti nuovi prodotti mobiliari,
mercato secondario quando abbiamo la negoziazione di prodotti già esistenti
mercato dei diritti pubblici , mercati regolamentati etc etc, mercati regolamentati sono
quelli che sono soggetti ad una disciplina speciale.
Ora in ogni mercato si incontrano domanda e offerta. Se abbiamo il mercato del caffè, è
ovvio che termine mercato ha una valenza polisemica, dobbiamo capire come fanno a
incontrarsi domanda e offerta di prodotti destinati alla circolazione.
Potremmo immaginare che questa domanda e offerta si incrocino spontaneamente, ipotesi
possibile ma non realistica, proprio perché difficile la coincidenza naturale tra le
propensioni dei risparmiatori e le esigenze degli operatori che ricercano un risparmio per
la loro attività
Non è neppure possibile se non c’è una raccolta di una grande quantità di risparmio, non è
neppure possibile un’adeguata diversificazione di investimenti cioè se ci si appella solo a
un limitatissimo segmento del mercato con i risparmiatori se un’impresa raccoglie risparmi
di soli pochi risparmiatori è chiaro che non potrà neppure procedere a diversificare i rischi .
Allora tutte queste ragioni rendono conto della nascita e dello sviluppo degli intermediari
mobiliari,