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IMPRENDITORE CIVILE
Chi aliena dietro corrispettivo beni propri (attività di scambio, non attività intermediaria nello scambio).
Non esiste giuridicamente.
PICCOLO IMPRENDITORE art 2083
Coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti; coloro che esercitano un’attività professionale
organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o dei componenti della famiglia.
Criterio generale della nozione: prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale (non è piccolo impr il gioielliere
che investe ingenti capitali non avvalendosi di collaboratori).
Statuto generale dell’imprenditore:
- Disciplina dell’azienda art 2555 2568 cc
- Disciplina di segni distintivi art 2563 2574
- Disciplina della concorrenza e dei consorzi art 2595 2620
- Norme sparse in materia di contratti art 1368, 1510, 1722
- Disciplina a tutela della concorrenza e del mercato: l.n. 287/1990.
IMPRESA PUBBLICA: formalmente ha due configurazioni:
impresa – organo: esercitata direttamente dallo stato. Ha autonomia gestionale ma è priva di distinta
personalità giuridica. Esempio: imprese municipalizzate per gas acqua ecc, l’imprenditore è il comune e
l’impresa rappresenta solo un aspetto della sua complessa attività.
Ente pubblico economico: ha propria personalità giuridica ed ha come scopo l’esercizio di un’attività
economica (zecca dello stato).
Privatizzazione formale (forma giuridica) e sostanziale (cambio del proprietario) dell’attività dell’impresa
(telecom da ente pubblico a spa). L’attività che esercitano è sempre societaria; se lo stato ha la
partecipazione maggioritaria, è un’impresa pubblica.
Impresa: commerciale-agricola; pubblica-privata; piccola/medio-grande; individuale-collettiva.
Statuto dell’imprenditore commerciale: figura più rilevante. 2082 e 2085 impr comm; 2082 e 2135 impr
agricolo.
- Iscrizione nel registro delle imprese – pubblicità: 2188-2202 cc
- Rappresentanza commerciale: 2203-2213 cc
- Scritture contabili: 2214-2220
- Fallimento e altre procedure concorsuali: r.d. 16marzo 1942 n267.
RATIO e FUNZIONE della PUBBLICITA’ LEGALE: sistema che da informazioni utili e indispensabili per
l’impresa. Nelle relazioni d’affari è necessario disporre con facilità di atti o fatti delle imprese medesime
(elementi identificativi, struttura organizzativa).
Registro delle imprese: il cc stabilisce cosa si deve scrivere nella camera di commercio di ogni
provincia; previsto dal cc del 1942 ma attuato solo tra il 1993-1994. Fino al 1993 fu assolto dalle
cancellerie tribunali; adesso c’è un registro in ogni cdc.
È tenuto su base provinciale dalle camere di commercio (organizzazione; conservatore, vigilanza
giudiziaria). Natura del controllo; regolarità formale: esistenza e veridicità atti o non validità atti.
Prevede una sezione ordinaria, dove non sono iscritti gli imprenditori agricoli.
Prevede quattro sezioni speciali:
- Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplice.
- Società tra avvocati.
- Legami di gruppo.
- Impresa sociale.
Atti da registrare: principi di tassatività (art 2196-2198, 2200, art 18, dpr n581/1995). Iscrizione d’ufficio
(2190): se l’imprenditore non iscrive atti o fatti c’è l’iscrizione d’ufficio, con sanzioni per l’inosservanza
delle iscrizioni.
A chi compete dire se un atto è valido o no?
Nel registro delle imprese non bisogna scrivere le spa. Prima bisogna capire la ragione socio-
economica. La pubblicità serve a rendere opponibile quell’atto che, dato che è scritto, deve essere
conosciuto dagli altri. Gli atti scritti non sono opponibili.
Effetti dell’iscrizione:
- Efficacia di mera iscrizione
- Efficacia dichiarativa: il fatto è opponibile a terzi (art 2193)
- Efficacia costitutiva (spa esiste quando iscritta): se non iscritta nel registro è una società
semplice (art 2297,2317).
- Decorrenza degli effetti: immediata (2193) nel momento stesso in cui lo scrivo, esso risulta attivo;
decorsi 15gg per le società di capitale (2448).
Rappresentanza nel diritto comune (art 1387 ss)
A è proprietario ed ha un rappresentante B che vende la sua proprietà; la vendita è valida se B ha una
procura per vendere. Se B fosse un falso procuratore e C comprasse, il legislatore da priorità ad A e un
risarcimento a C.
Procura: quando un soggetto conferisce ad un altro il potere di agire per conto suo. Conta la personalità
giuridica. Atto interno della rappresentanza.
Persona giuridica: entità diversa dalla persona fisica che compie atti come personalità giuridica.
Rappresentanza commerciale (1400, 2203-2213)
Il commesso di un negozio rappresenta l’azienda per cui lavora; nel diritto privato il potere di
rappresentanza era dato da una procura che non è prevista nel diritto commerciale. Nel diritto
commerciale la procura non legittima il rappresentante ma ne limita i poteri che esso ha solo per la
posizione che occupa.
Figure di ausiliari dell’imprenditore:
- institore (art 2203-2208): alterego dell’imprenditore, direttore generale dell’impresa. Può
compiere tutte le attività dell’impresa salvo l’alienazione dei beni immobili, se non autorizzato. È
predisposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale ( o di una seconda sede, o di un
ramo). Se il contratto non ha la procura è inefficace. Il falso procuratore deve risarcire il terzo.
- Procuratore (2209): compiono atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti
ad essa.
- Commessi (2210-2213): ausiliari più bassi che possono compiere solo atti in cui sono incaricati,
spesso a contatto con la clientela (mansioni esecutive o materiali). Possono o no attribuire sconti.
SCRITTURE CONTABILI
Documenti che contengono la rappresentazione quantitativa e/o monetaria dei singoli atti d’impresa,
della situazione del patrimonio e del risultato economico dell’attività svolta. Obbligatori sono il libro
giornale e il libro degli inventari.
Efficacia probatoria (2709-2711): i terzi che vogliono utilizzare le scritture di libro giornale per andar
contro all’imprenditore in giudizio, devono utilizzarle nella loro interezza, non si possono scindere. Se
fosse l’imprenditore ad usarle dovrebbero essere scritte correttamente, complete, e possono far prova
solo tra imprenditori.
L’imprenditore commerciale e privato è soggetto a FALLIMENTO: deve essere in stato di insolvenza,
cioè quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente al pagamento, può essere dichiarato
fallito per la chiusura dei locali dell’impresa. Con il fallimento si liquida l’attivo rimanente dell’impresa e si
pagano i creditori.
Si passa dall’impresa individuale a quella societaria.
Figure soggettive di esercizio dell’impresa: individui e società; enti di diritto privato non societario
(associazioni, fondazioni); uffici privati (tutele, amministrazioni); enti pubblici.
Si riconosce unanimemente l’applicabilità della disciplina dell’impresa agli enti privati o pubblici non
societari che tengono un comportamento conforme all’art 2082.
La fattispecie società (2247 contratto di società pubblica)
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividere l’utile. C’è scopo lucrativo, che può essere oggettivo o
soggettivo.
Fatti costitutivi, da cui un ente si può originare: normalmente nasce sempre da contratto, accordo fra le
parti.
Legge: società legali, da non confondere con le così dette società legificate, di fonte contrattuale, per le
quali, successivamente alla loro costituzione, è stato predisposto uno statuto legale più o meno difforme
da quello comune.
Deliberazione di scissione (art 2506).
Atto unilaterale di individuo o ente; art 2328, 2463: modalità per isolare il patrimonio aziendale
dell’imprenditore individuale dal residuo suo patrimonio, o per articolare in figure soggettive distinte
iniziative concorsuali.
Elementi costitutivi: conferimenti; esercizio in comune di attività economica (scopo-mezzo); scopo
(scopo-fine).
Conferimenti: capitale sociale e patrimonio; apporti che consentono all’attività di funzionare. Ogni bene
o servizio suscettibile di valutazione economica (2342) può essere conferito in proprietà o in godimento.
Le prestazioni d’opera o di servizi sono ammesse solo nelle srl e nelle società di persone)
Patrimonio sociale: il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fa capo alla società: subisce
continue modificazioni in relazione alle vicende economiche. Il patrimoni netto è la differenza positiva tra
attività e passività. Capitale sociale: entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti dei
soci.
La società è anche un ente ed è un contratto sui generis perché ha contratti interni ed esterni.
Se si scioglie la società, a chi viene destinato l’attivo? Ai creditori per primi, poi ai soci.
Posizione dei soci conferenti come residual claimants.
Esercizio in comune dell’attività economica: non è potere di gestione in comune (perché nelle
società di persone i soci possono non essere amministratori e nelle società di capitali gli amministratori
sono espressione della maggioranza) ma vuol dire programmazione in comune di un risultato e della sua
destinazione con imputazione all’ente; l’attività deve essere funzionale al risultato programmato.
Scopo, o causa; scopo sociale e tipologie organizzative. Perché ci si associa in società e ci si
organizza?
Lucrativo: lucro oggetto, scopo di realizzarlo; lucro soggettivo, quando lo divido tra chi ha partecipato
all’iniziativa.
Mutualistico (società cooperative): consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che troverebbero sul mercato. Gestione di
servizio in favore dei soci.
Consortile (società consortili): si elimina, nel processo di produzione e/o distribuzione, l’intermediazione
di altri imprenditori. Migliorare l’efficienza e la capacità di profitto delle rispettive preesistenti imprese:
riduzione costi di produzione e aumento dei ricavi delle rispettive imprese.
Ideale o altruistico (impresa sociale): incompatibile col lucro soggettivo, il risultato non è destinato ai soci
ma a terzi, oppure viene riutilizzato. Etero destinazione dei risultati: i