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Nicolò Bovinelli – Diritto commerciale

L'impresa nella costituzione

Il diritto commerciale è sottoposto alle regole presenti nella costituzione, 2 pilastri che regolano l'impresa:

  • Art. 41 ➔ Libertà di iniziativa economica e i suoi limiti: libertà di creare imprese e di competere con gli altri imprenditori (economia di mercato). Sono poste alcune limitazioni in modo che tale libertà non contesti gli interessi generali (es. emissioni dell’azienda).
  • Art. 42 ➔ Riconoscimento e tutela della proprietà privata e i suoi limiti: la libertà di iniziativa di fonda sul concetto di proprietà privata ma con alcuni limiti (es. nazionalizzazione).

Altri articoli che non hanno trovato una reale realizzazione:

  • Art. 44 ➔ PMI agricola: esprime la necessità di tutelare e promuovere la piccola-media impresa. È l’unica forma di impresa contemplata nella costituzione.
  • Art. 45.1 ➔ Cooperazione: tratta le imprese con valore sociale che sono l’unica forma di imprese necessariamente democratica (ad ogni persona corrisponde un voto).
  • Art. 45.2 ➔ Artigianato: per tutelare le imprese minori.
  • Art. 46 ➔ Riguarda la collaborazione dei lavoratori nella gestione dell’impresa (inutilizzato).
  • Art. 47 ➔ Attività bancarie e finanziarie: devono essere sottoposte a normative più complesse poiché devono proteggere un interesse generale molto importante.

L'impresa secondo il Codice Civile

Vi sono diverse nozioni di impresa, ognuna delle quali determina il perimetro di applicazione della disciplina. La definizione generale di impresa è contenuta nell’articolo 2082 del CC, altre nozioni sono contenute nel diritto comunitario dell’UE e nelle specifiche leggi italiane:

  • Generale (2082)
  • Piccolo imprenditore (2083)
  • Imprenditore commerciale (2195)
  • Imprenditore agricolo (2135)

Per capire che area disciplinare applicare bisogna prendere la fattispecie corretta e confrontarla con quella astratta (generale) svolgendo quindi un’azione di qualificazione. La nozione di impresa è una nozione a “geometria variabile” che cambia in funzione della disciplina che deve trovare applicazione.

Altre discipline:

  • Statuto Generale (2555-2562 ecc..)
  • Statuto dell’imprenditore commerciale non piccolo (2188-2202 ecc…)
  • Statuto dell’imprenditore agricolo (2136-2139)

Criteri di distinzione per imprese e imprenditori

  • Oggetto dell’attività ➔ commerciale, agricola o civile
  • Dimensione dell’impresa ➔ piccola o non piccola
  • Natura dell’imprenditore ➔ persona fisica o ente, soggetto privato o pubblico ecc…

L’impresa quale attività produttiva triplicemente qualificata

Arte 2082 CC ➔ “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. L’articolo definisce l’imprenditore per definire l’impresa, la definisce sotto due punti di vista:

  • Funzionale ➔ il fine dell’esercizio è l’attività produttiva
  • Organizzativo ➔ le modalità di esercizio dell’attività (economica, organizzata, funzionale)

Un’attività è qualificabile come impresa se è:

  • Un’attività ➔ insieme di atti/comportamenti volti ad uno stesso scopo
  • Produttiva ➔ l’attività deve produrre ricchezza e perseguire un determinato obiettivo sociale, questo si contrappone al concetto di attività di mero godimento dove non c’è produzione di ricchezza.
  • Professionale ➔ è abituale e stabile, non occasionale (come può essere invece la vendita di un numero finito di oggetti). Cioè non comporta obbligo di esclusività (più attività), continuità o pluralità di risultati.
  • Organizzata ➔ l’organizzazione definisce l’attività sul piano dei mezzi per svolgerla. Qui si distingue l’autorganizzazione (lavoratore autonomo) e l’etero-organizzazione dove l’attività ha una struttura organizzativa (imprenditore). Art. 2222 CC ➔ autorganizzazione.
  • Economica ➔ definisce l’attività sul piano delle modalità per svolgerla, deve essere svolta nel rispetto del (pareggio di bilancio con equilibrio economico e finanziario).

Non sono comprese in questa nozione le “attività erogative (che non coprono i costi con i ricavi). E per essere imprenditore non è necessario avere scopo di lucro. (aziende pubbliche).

Impresa per conto proprio: attività la cui produzione non è destinata al mercato (es. ai familiari)

L’impresa illecita

Bisogna distinguere tra illiceità degli atti e illiceità dell’attività:

  • Impresa Illegale ➔ impresa legittima ma esercitata contro le condizioni richieste dalla legge (contra lex)
  • Impresa Immorale ➔ in sé illegittima (es. prostituzione)
  • Impresa Mafiosa ➔ impresa lecita ma esercitata con intenti criminosi (es. pizzeria per riciclare denaro), in questo caso non si applicano le norme a tutela dell’imprenditore ma quelle a tutela dei creditori.

Le imprese e le professioni intellettuali (2230)

Prestazioni di ovvero opere che hanno contenuto intellettuale e la cui esecuzione è dotata di personalità (es. artisti, docenti, medici, commercialisti). Possono essere:

  • Protette: per esercitare serve essere iscritti ad un registro, regolate dalla propria disciplina.
  • Non protette: non hanno una disciplina specifica e fanno riferimento al codice civile.

Differenza tra imprenditore e professionista intellettuale: un medico che gestisce una clinica appartiene alla prima categoria, un medico che invece lavora in una clinica curando i pazienti appartiene alla seconda.

Contratto d’opera intellettuale ➔ caratterizzato da un minimo di intellettualità e un minimo di personalità.

La nozione comunitaria di impresa (diritto UE)

Art 49.2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ➔ ciascun cittadino dell’UE ha libertà di stabilirsi in qualunque Stato dell’UE.

Art. 101.1 ➔ disciplina gli accordi tra le imprese sulla concorrenza; “Sono vietati tutti gli accordi o associazioni che possano pregiudicare il commercio tra stati membri”.

La legge 287 del 1990 impone l’interpretazione delle norme contenute in essa in base ai principi dell’ordinamento delle comunità Europee. È sempre più crescente la rilevanza della nozione legale di impresa derivante dall’Unione Europea.

La nozione comunitaria ruota attorno al concetto di attività economica e di mercato di riferimento. Un’attività economica è un’impresa se offre beni o servizi su un determinato mercato, non lo è se è svolta secondo il principio di solidarietà (con prestazioni erogate non proporzionali ai contributi ricevuti es. INAIL) o se è un’attività amministrativa (svolta con l’esercizio di poteri pubblici).

L’attività economica può essere svolta senza scopo di lucro.

Società ➔ “società di diritto civile o commerciale e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato”. Per l’Ue la società è un sottoinsieme di impresa.

Rapporto tra nozione del Codice Civile e quella del diritto UE

  • Attività economica occasionale: sì (UE), no (CC) perché vi è il requisito della professionalità.
  • Attività economica esercitata con il solo lavoro del titolare: sì (UE), no (CC, viene qualificato come lavoratore autonomo).
  • Attività intellettuale: sì (UE), no (CC).
  • Attività rispettosa almeno del metodo lucrativo: sì (UE, perché rispettando solo il metodo economico si hanno comportamenti che sono irrilevanti per la concorrenza), no (CC).

Metodo lucrativo: organizzo i fattori produttivi per avere alla fine ricavi maggiori dei costi (con gli utili che vengono reinvestiti). Diverso dal metodo economico (i ricavi devono almeno coprire i costi) e dallo scopo di lucro (gli utili vengono “intascati”).

L’impresa agricola

Dal 1942 al 2001 la nozione di Imprenditore agricolo era:

Art. 2135.1: “È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di bestiame e le attività connesse: quelle attività volte al trasferimento o all’alienazione (connessione soggettiva) dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio (connessione oggettiva) normale dell’agricoltura”.

Dal 2001 ad oggi (allargamento della nozione):

  • 2135.1 ➔ Non si parla più di bestiame ma di animali, quindi di un insieme più ampio rispetto alla definizione precedente.
  • 2135.2 ➔ il fondo non è più un fattore produttivo essenziale ma eventuale (basta la potenzialità, es. si può coltivare nel cotone), l’essenza è la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico (se compro una mucca e la rivendo sono un imprenditore agricolo).
  • 135.3 ➔ Ampliamento delle attività connesse, sono considerate tali tutte le attività manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti dall’attività agricola essenziale. Anche l’attività di agriturismo è ora considerata agricola.

È possibile derogare la connessione soggettiva (attività svolte) quando l’imprenditore è parte di una cooperativa.

Imprenditore agricolo secondo l’UE: chi produce prodotti agricoli (contenuti in un elenco).

L’impresa commerciale

Art. 2195 CC ➔ gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano una o più attività elencate in questo articolo:

  • Un’attività di carattere industriale per la produzione di beni o servizi;
  • Un’attività di carattere intermediario nella circolazione dei beni;
  • Un’attività di trasporto via terra/acqua/aria (riconducibile al punto 1);
  • Un’attività bancaria o assicurativa (riconducibile al punto 2, si ha la circolazione di denaro);
  • Attività ausiliarie alle precedenti;

I tratti fondamentali dell’impresa commerciale sono:

  • Industriale ➔ attività di produzione di beni e servizi.
  • Intermediaria ➔ circolazione dei beni.

L’interpretazione di tali requisiti è controversa e vi sono 2 opzioni interpretative:

  1. Prima interpretazione:
    • Industria = attività automatizzata che comprende una trasformazione fisico-tecnica.
    • Intermediarietà = attività di acquisto di una cosa al fine di rivenderla.
  2. Concetto di impresa civile = non ha natura né agricola né commerciale.. ma le imprese civili “non sono ammissibili”, nel senso che non ci sono disposizioni che possano far pensare all’esistenza di imprese diverse da quelle agricole e commerciali. E queste sarebbero assoggettate solo parzialmente al diritto commerciale.
  3. Opinione prevalente:
    • Industria = non agricolo, intermediarietà = scambio. Per questa interpretazione l’impresa commerciale è qualsiasi fenomeno imprenditoriale non agricolo e non esiste l’impresa civile.

La piccola impresa

La nozione di piccola impresa è contenuta nell’art. 2083 ma tale nozione è sempre più irrilevante ed è affiancata dalle nozioni speciali che forniscono altre definizioni.

Es nozione speciale:

  • In materia fallimentare (art. 1.2 della legge e Raccomandazione CE del 2003) ➔ per intraprendere un procedimento fallimentare l’imprenditore deve essere commerciale e quindi non piccolo. Criteri: Attivo annuo minore o uguale a 300.000€, ricavi lordi annui minori o uguali a 200.000€ e Debiti minori o uguali a 500.000€. (legge che disciplina il fallimento per i piccoli commercianti); Onere probatorio: sta all’imprenditore dimostrare di essere piccolo.

Il piccolo imprenditore è considerato tale se il lavoro proprio e familiare è prevalente su altri fattori e quindi se è un fattore essenziale e centrale nel processo produttivo (in senso qualitativo-funzionale). La piccola impresa si caratterizza dal ruolo esecutivo del titolare.

Impresa Artigiana

La legge 443/1985 è una legge quadro che ne stabilisce i principi generali, ma le Regioni possono stabilirne la disciplina. Imprenditore artigiano: chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità (oneri e rischi). Deve lavorare personalmente e in misura prevalente all’interno del processo produttivo.

Vi sono dei limiti dimensionali previsti dall’art. 3 della legge: max di 22 dipendenti per la produzione di serie, e devono essere svolte determinate attività (art. 4).

Impresa artigiana societaria/società artigiana: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale e nell’impresa il lavoro deve essere prevalente rispetto al capitale. Ha la forma di S.r.l pluripersonale.

Chi rispetta i requisiti indicati dalla legge ha diritto ad iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane (art. 5) ma non ha diritto ad essere considerato piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083.

Impresa familiare

Regolata dall’art. 230-bis CC (1975), questa è una disciplina residuale: che regola il rapporto tra imprenditore e dipendente nel caso in cui questo non sia disciplinato in altro modo. Il presupposto applicativo è quindi l’assenza di altri rapporti giuridici.

L’articolo definisce al comma 3 chi può essere considerato “familiare”: ovvero i coniugi, le persone unite civilmente, i parenti entro il terzo grado, gli affini all’imprenditore entro il secondo grado.

Nell’impresa familiare la presenza dei familiari è essenziale, questa tipologia di impresa è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia (1975) con l’intento di tutelare i familiari che lavorano nell’impresa senza una specifica tipologia di contratto.

Non è un’impresa collettiva ma un’impresa individuale quindi rischi, oneri e responsabilità ricadono unicamente sull’imprenditore che è considerato l’unico proprietario dei beni.

Nozione comunitaria di PMI

Raccomandazione CE 361/2003 in vigore dal 2005 ➔ la definizione di PMI non è vincolante per gli Stati membri ma lo è per la UE. Solitamente viene usata dai legislatori nazionali come nozione vincolante per le politiche e i programmi nazionali rivolti alle PMI.

In base alla raccomandazione le PMI si distinguono in (meno di 250 dipendenti, fatturato medio minore o uguale a 50 milioni di €, attivo dello Stato Patrimoniale minore o uguale a 43 milioni di €), (meno di 50 dipendenti, fatturato minore o uguale a 10 milioni, attivo minore o uguale a 10 milioni) e (meno di 10 dipendenti, fatturato minore o uguale a 2 milioni, attivo minore o uguale a 2 milioni).

Diverse nature dell’imprenditore

  • Soggetto di diritto pubblico ➔ enti pubblici o enti pubblici solo nella sostanza (in house pag.5)
  • Soggetto di diritto privato ➔ persona fisica, società, enti del 1° libro del Codice Civile (associazioni, fondazioni, altri enti non profit)

L’impresa pubblica nel codice civile

2093.1 ➔ ente pubblico economico che svolge l’attività di impresa in via principale o esclusiva. Ha l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (dall’art. 2201). È equiparato alle imprese private fatta eccezione dei casi previsti dalla legge; in caso di insolvenza non viene applicato il fallimento dell’ente pubblico economico.

2093.2 ➔ ente pubblico territoriale dello Stato (impresa/organo/ente pubblico non economico) che esercita l’attività in via secondaria o accessoria (es. mensa della scuola comunale).

Privatizzazione:

  • Formale ➔ si passa da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato per mezzo di una legge dello stato, l’ente non è più regolato dalle regole amministrative ma da quelle per l’impresa. Lo stato non incassa denaro.
  • Sostanziale ➔ quando si passa da un ente a controllo pubblico a un ente a controllo privato, lo stato mette sul mercato partecipazioni sociali incassando denaro.

Società di diritto privata a partecipazione pubblica ➔ l’ente pubblico è l’unico socio (es. ENI).

Società a partecipazione pubblica (in mano pubblica)

Gli enti pubblici possono partecipare solo in società che hanno personalità giuridica e che producono beni/servizi strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Vi sono tre diverse discipline per:

  • Società a partecipazione pubblica
  • Società a controllo pubblico
  • Società in house

Impresa-organo o ente pubblico non economico ➔ impresa svolta dallo stato o enti pubblici territoriali in via secondaria o accessoria.

Impresa pubblica nel diritto comunitario (UE)

Il diritto UE ha una rilevanza sempre maggiore nella disciplina dell’impresa pubblica (in materia di concorrenza, aiuti di stato..) e la nozione comunitaria di impresa pubblica è sempre più rilevante rispetto alla nozione del diritto italiano.

È sempre più rilevante nel:

  • Settore delle trasparenza ➔ serve la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Nella definizione prevale la sostanza sulla forma: non è importante la forma ma è importante sapere se i poteri pubblici possono influenzare l’impresa, dal momento in cui l’impresa pubblica è controllata in forma.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thenickx1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cusa Emanuele.
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