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GIRATA AUTENTICATA
possessore del titolo ha diritto di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci e così la legittimazione piena.
b) Si realizza mediante l'annotazione, da parte della società emittente, del nome
TRANSFERT
dell'acquirente sul titolo e sul libro dei soci.
2) soc. non quotate con azioni non rappresentate da titoli: Per la legittimazione fa riferimento
l'iscrizione nel libro dei soci
3)soc. quotate: Non possono emettere titoli azionari e non ci sono titoli cartacei. Ci si affida ad un intermediario, il
quale comunica gli ordini di acquisto e vendita ad una società di gestione. La egittimazione deriva dalle
scritturedell'intermediario. Per poter esercitare il diritto di voto nei consigli l'intermediario rilascia una certificazione
che contiene la legittimazione a votare.
Limiti alla Circolazione
Limiti Convenzionali
Art.2355-bis Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il
trasferimento.
Potrebbero esserci delle clausole che impongono particolari condizioni: prelazione
godimento
Prelazione: sono sempre valide. Nel caso in cui il socio voglia vendere le proprie azioni può farlo, ma deve prima dare
la possibilità agli altri soci di comprare.
Se la prelazione è prevista dallo statuto è molto forte ed è vincolante. Se è prevista da patti parasociali e viene violata,
nei cnfronti della società è comunque valida e il socio dovrà pagare un risarcimento.
Godimento: 1)mero godimento La società o i soci devono statutariamente approvare il
trasferimento dell'azione da un socio ad un terzo. Tale clausola però è valida solo se
prevede, a carico della società o dei soci, l'obbligo di acquistare l'azione o permetta il
diritto di recesso dell'alienante. 2) se è di godimento non mero, è sempre valida.
Limiti mortis causa
Le stesse regole valgono per il trasferimento mortis causa, però si applicano a tutte le clausole.
Limiti legali
I casi più importanti sono quelli:
- delle azioni liberate con conferimenti in natura che, fin quando non sia completa la procedura di controllo della
valutazione, sono inalienabili;
- delle azioni con prestazioni accessorie il cui trasferimento è subordinato al consenso degli amministratori;
- delle azioni di società fiduciarie e di revisione che sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori.
Numerose limitazioni sono poi previste per le società operanti in settori particolari (per esempio, finanziario,
bancario, assicurativo, ecc…) quando la partecipazione oggetto di disposizione sia rilevante.
Diritti derivani dalle azioni
Art.2348 c1 Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
c3 Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
I diritti che derivano dalle azioni si distinguono in patrimoniali e corporativi
1) diritto di partecipazione agli utili, che si concretizza solo dopo la delibera
PATRIMONIALI dell'assemblea
2) diritto alla quota di liquidazione
1) diritto di voto
CORPORATIVI 2) " di ispezionare il libro dei soci
3) " di imugnare le delibere assembleari
L'Art.2347 deinisce l'indivisibilità delle azioni. E' possibile però che le azioni cadano in comunione. Nel caso di
comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il
rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Pegno Usufrutto Sequestro di azioni
Art.2352 D. di voto Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, che deve
agire nell'interesse del socio. D. di opzione Si può esercitare nel caso di un aumento di capitale sociale che può
avvenire gratuitamente, la società ha degli utili che
vanno ad aumentare il capitale sociale distrbuendo
azioni a pagamento, il singolo socio può esercitare
l’opzione, partecipando all’aumento di capitale in misura
proporzionale alla quota posseduta: il socio riceve nuove azioni in
proporzione a quelle che aveva già. Ma 1)Se il socio indugia ad
esercitare il suo diritto di opzione, il creditore pignoratizio o
l'usufruttuario potranno obbligarlo a vendere il suo diritto agli altri soci e poi al
mercato; 2)Se sono richiesti nuovi
conferimenti, nel caso di pegno il socio deve provvedere al versamento
delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in
mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito
dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario
deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al
termine dell’usufrutto.
Le categorie speciali di azioni
Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. La
presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell'organizzazione interna della società, per la
contemporanea presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti.
Diritti patrimoniali
d. agli utili: può essere stabilita la presenza di azioni che attribuiscono una partecipazione particolare
agli utili La misura degli utili può essere correlata ai risultati dell’attività sociale in un
determinato settore. (azioni correlate)
Diritti corporativi
d. di voto: lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto
limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può superare complessivamente la metà del
valore del capitale sociale.
Non si possono emettere azioni a voto plurimo.
1)AZIONI DI RISPARMIO Si tratta di azioni prive del diritto di voto, ma dotate di particolari privilegi patrimoniali.
Sono state introdotte nel '74 per consentire alle società quotate di attirare azionisti interessati solo al profilo
reddituale. Inizialmente la disciplina stabiliva nel dettaglio i contenuti del privilegio stabilendo una misura fissa non
inferiore al 5%.
Esse non hanno avuto molto successo e per questo sono state modificate dall'art.145 TUF il quale rimanda allo statuto
il compito di stabilirne il contenuto e la misura.
Orgnizzazione 1)Assemblea speciale, che delibera sulla nomina/revoca del rappresentante comune, ne determina il
compenso e gli attribuisce un fondo da gestire, 2)Rappresentante comune, che da esecuzione alle delibere
degli azionisti di risparmio, ha la rappresentanza processuale per poter impugnare le deliberazioni dell’assemblea
della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio.
2)AZIONI RISCATTABILI Art.2437-sexies Si tratta di azioni che, se alienate, possono essere riscattate dalla
società o dai singoli soci. Si utilizzano soprattutto nelle società miste o a partecipazione multipla, dove la società o i
soci riscattano le azioni eliminando così il soio che le deteneva.
3)AZIONI DI GODIMENTO Art.2353 Si tratta di azioni che vengono attribuite ai soci le cui azioni sono state
rimborsate a seguito di una riduzione volontaria di capitale, che era esuberante rispetto all'oggetto sociale. La
riduzione può essere fatta riducendo parzialmente le azioni oppure, se ci sono dei soci disponibili, la riduzione viene
fatta a discapito di questi, togliendogli interamente le azioni, ma rimborsandoli poi integralmente. L'assegnazione di
azioni di godimento è diretta quindi a compensare in qualche modo la perdita di aspettativa agli utili.
Per la quota di liquidazione, il socio ne ha diritto, ma solo dopo che sono stati liquidati tutti gli atri soci.
4)AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO Art.2349 Lo statuto può prevedere l'assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro della società, da attuarsi mediante l'assegnazione di utili al capitale e dando ai dipendenti nuove
azioni gratutite di valor corrispondente. Oppure lo statuto potrebbe decidere di assegnare gli utili anche
attraverso strumenti diversi dalle azioni.
LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono un titolo di credito che rappresenta una parte di debito acceso da una società o da un ente
pubblico per finanziarsi. Garantisce all'acquirente il rimborso del capitale più un tasso di interesse. Prima della
riforma del diritto societario, l’emissione di obbligazioni era riconosciuta solamente alle società per azioni e alle
società in accomandita per azioni. Con la riforma del diritto societario è stata riconosciuta anche alle società a
responsabilità limita la possibilità di emettere dei titoli di debito seppure per esse sono previste regole diverse.
-Il rapporto causale è unitario, cioè l'emissione obligazionaria è unitaria:non ce nè una per ogni azionista
-Le obbligazioni sono sempre al portatore.
AZIONI POSTERGATE: il diritto degli azionisti al rimborso del capitale può essere postergato, cioè subordinato alla
sodisfazione dei diritti di altri creditori sociali.
AZIONI PARAMENTRATE: possono esserci delle cedole per il rimborso, anche sorteggiato; oppure si può guardare
all'andamento della società:mi ritorna il capitale, ma per il rimborso degli interessi bisogna guardare l'andamento
dell'impresa.
LIMITI ALL'EMISSIONE
Ci sono due limiti:
1)SOGGETTIVO Solo le S.p.a e S.a.p.a possono emettere obbligazioni
2)OGGETTIVO L'ammontare delleoblligazioni non può superare il doppio della somma di capitale sociale+riserva
legale+riserva disponibile risultanti dall'ultimo bilancio. Il bilancio non deve essere necessariamente quello di
esercizio, ma può anche essere redatto ad hoc.
Ci sono quattro deroghe al limite del doppio:
1)per le società quotate, esse possono sempre emettere obbligazioni
2)per le società aperte, se emettendo obbligazioni ci sono delle eccedenze, queste vengono offerte a investitori
professionisti
3)deroga concessa da autorità governativa, quando ci sono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale
4)quando l'emissione è garantita da ipoteca di 1° grado su immobili di proprietà della società, sino a 2/3 del loro
valore.
Cosa succede se cambia il rapporto tra capitale e obbligazioni ?
Se diminuendo il capitale sociale, la soglia del doppio viene superata: -se si tratt