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Lezione 1: Il diritto commerciale

Il diritto commerciale è una partizione scientifica e didattica del diritto privato, inteso come insieme di norme che regolano i rapporti tra consociati in posizioni (condizioni) di parità. Oggigiorno, il diritto commerciale si rivolge agli stessi soggetti a cui si rivolge il diritto amministrativo.

Esempi di diritto amministrativo e commerciale

ESEMPIO → il diritto amministrativo si rivolge:

  • Ai cittadini, quando regola il permesso di costruire;
  • Alle imprese, quando stabilisce i limiti di emissione delle sostanze inquinanti;
  • Agli enti pubblici, quando disciplina i poteri di un comune.

E così, anche il diritto commerciale, si rivolge agli stessi medesimi destinatari:

  • Ad un cittadino, quando regola la disciplina dell’acquisto dei beni d’impresa;
  • Ad un’impresa, quando disciplina le condizioni di fallibilità;
  • Ad un ente pubblico, quando disciplina l’applicazione a quell’ente pubblico del fallimento.

Differenza tra diritto pubblico e diritto privato

  • Le norme del diritto privato governano (regolano) rapporti paritari; la nozione di potere nel diritto privato è una nozione eccezionale, dove generalmente i soggetti vogliono la costituzione (creazione) di rapporti giuridici che determinano diritti ed obblighi e non c’è nessuna imposizione coattiva di diritti ed obblighi;
  • Invece nel diritto pubblico, le norme e i soggetti che le vogliono fare attuare, si pongono in una posizione di eteronomia (significa ovvero che nel diritto pubblico, vi è l’imposizione coattiva di obblighi, essendo che le norme del diritto pubblico non sono costruite e governate dai privati per i privati, ma servono a regolare delle funzioni sovra-individuali, per il funzionamento di comunità, quali: Stato, comune, provincia ecc.) e quindi, tipico strumento del diritto pubblico è il potere coercibile (ESEMPIO → il potere che ha il comune di bloccare la costruzione di un palazzo).

Fonti del diritto pubblico e privato

  • La Costituzione
  • Le leggi
  • I regolamenti
  • E a cui poi si aggiungono le fonti comunitarie (molto probabilmente riguarda solo il diritto privato).

Perché il diritto commerciale si studia separatamente

Il perché del diritto commerciale si studia in modo separato dal resto delle norme di diritto privato è riconducibile a 3 ragioni:

  1. Partizione didattica, poiché nel corso degli anni, nelle società a capitalismo mature, quindi anche in Italia, vi è stata un enorme stratificazione normativa (ovvero rispetto al presente, in passato vi erano meno norme, infatti i vari libri sia di diritto privato che di commerciale avevano un numero minore di pagine, e si occupavano di questioni meno complesse rispetto ad oggi, infatti non c’erano i mercati finanziari, i gruppi internazionali ecc.).
  2. Questione storica, inizialmente il codice commerciale è stato separato fino al 42 perché le fonti erano diverse. Gli usi commerciali erano diversi da quelli del codice civile. Anche delle semplici norme differenti tra loro.
  3. Internazionalità: il diritto commerciale italiano è molto simile ad altri (di fronte a problemi tendenzialmente simili, ci sono soluzioni tendenzialmente simili) perché nasce nelle fiere dei mercanti di tutta Europa.

Il diritto civile e l'imprenditore

Il diritto civile è un diritto “che è residente”, nel senso che è il diritto che si occupa dell’organizzazione della società stanziata sul territorio, sotto il controllo di uno stato, quindi l’influenza del diritto pubblico “nazionale” sul diritto civile (ovvero le filosofie del diritto pubblico) sono molto più penetranti di quelle del diritto commerciale.

L’imprenditore è il soggetto a cui imputiamo:

  • Le attività
  • Gli effetti (positivi o negativi delle norme)
  • I diritti;
  • Gli obblighi.

L’imprenditore è colui che ha l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese. L’imprenditore è colui che è soggetto al fallimento. Il soggetto nel diritto commerciale è sempre l’imprenditore.

L’impresa è l’attività che svolge il soggetto (dove ovviamente l’attività può essere lecita o illecita, possibile o impossibile, che invece non può essere, poiché non esiste la stessa cosa per l’imprenditore). Obblighi, diritti e doveri non le si possono imputare, poiché vanno imputati ai soggetti.

L'azienda

L’azienda è il complesso di beni e rapporti, strumentali all’esercizio di un’attività d’impresa; beni e rapporti giuridici che servono all’imprenditore per svolgere l’attività d’impresa. (articolo 2555 c.c.).

L’azienda è in diretta connessione con il requisito dell’organizzazione. L’azienda è l’espressione sul piano oggettivo del requisito soggettivo di organizzazione. Quindi, l’imprenditore è il soggetto che può svolgere un’attività d’impresa, e per farlo, si avvale di un’azienda.

Articolo 2082 c.c.

ARTICOLO 2082 c.c. individua in modo generale la fattispecie di imprenditore. La fattispecie è il giudizio ipotetico attraverso cui sono riunite tutte le norme giuridiche; sono sostanzialmente un caso ipotetico, e possono essere riassunte utilizzando questa struttura elementare: “se A .... allora B”. La fattispecie è un calco di un caso reale, depurato di tutte le sue specificità, e viene utilizzato come metro per misurare tutti i futuri accadimenti.

Secondo l'ARTICOLO 2082 c.c., l’imprenditore è colui che professionalmente ed in modo organizzato svolge un’attività economica, secondo delle caratteristiche specifiche, la cui attività economica deve essere rivolta alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi. OPPURE l’imprenditore è colui che professionalmente ed in modo organizzato svolge un’attività economica, secondo delle caratteristiche specifiche, la cui attività economica deve essere rivolta alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi, destinati al mercato.

L’imprenditore può essere qualsiasi soggetto di diritto:

  • Persona fisica, quindi parleremo di impresa individuale (imprenditore individuale)
  • Persona giuridica, quindi parleremo di impresa collettiva se il soggetto che la svolge è un ente collettivo (ente pubblico, società di capitali, società di persone, associazione).

Attività economica

L’attività che l’imprenditore svolge deve essere svolta con metodo economico (principio di economicità), ovvero tendendo per lo meno a pareggiare (coprire) i costi con i ricavi. Questo è ciò che distingue l’attività imprenditoriale dall’attività umanitaria, benefica (non profit) ecc. È impresa solo quella rivolta al mercato (di sbocco), ovviamente lungo tutta la filiera, dalla materie prime, semilavorati, ai prodotti finiti.

L’attività economica deve essere svolta sulla base di alcuni presupposti essenziali:

  • Professionalità (che in questo caso è un requisito dell’attività che viene svolta, e non dell’impresa), vuol dire che non è un problema il soggetto, ma che quell’attività deve essere svolta sulla base di determinati requisiti:
    • Circolare o ISO
  • L’organizzazione, che col passare degli anni subì un fenomeno di dissolvenza, come ad esempio nel caso di un impianto industriale tradizionale, l’organizzazione è tutto (ovvero è fondamentale), e si basa sulle abilità e capacità individuali. Oggi la nozione di organizzazione è scomparsa negli anni, e oggi ha rilevanza solo se collegata a nozioni diverse:
    • Volume di affari
    • Numero di impiegati (forza lavoro)

Statuti e imprenditori

Gli statuti sono un insieme di norme che disciplinano una determinata figura. Lo statuto è un insieme di regole che si applicano a una determinata fattispecie (ovvero ad un caso ben preciso). Adesso partendo dall’articolo 2082 c.c., bisogna vedere se esistono livelli di differenziazioni ulteriori, tipo imprenditore agricolo (articolo 2135 c.c.), e commerciale (articolo 2195 c.c.).

L’imprenditore agricolo è sempre l’imprenditore descritto ai sensi dell’articolo 2082 c.c., ma che svolge la sua attività, occupandosi di un ciclo o di una fase di un ciclo biologico (vegetale o animale), prevalentemente con il proprio lavoro e con quello dei suoi familiari. (Questa definizione è un’innovazione che il legislatore ha introdotto nell’anno 2001).

L’attività agricola, che è quella che caratterizza l’impresa agricola, è un’attività protetta, perché si è sempre considerato strategico, sia da un punto di vista degli stati nazionali sia a livello dei paesi comunitari, mantenere e garantire un minimo di riserva di produzione agricola, e la cosa continuò a perdurare nel tempo. È proprio il settore agricolo quello in cui non c’è concorrenza, ed è tutto disciplinato e regolato da quote nazionali e dalle varie politiche agricole attuate (e dalla politica agricola comunitaria → P.A.C., la quale non si basa sulla libera concorrenza, anzi è scientificamente organizzata attraverso gli aiuti di stato e l’organizzazione amministrativa delle quote di produzione dei singoli paesi (ESEMPIO → il caso “quote latte” di qualche anno fa), Quindi, è stato sempre un settore particolarmente protetto.

Lo statuto dell’imprenditore agricolo (articolo 2135 c.c.) diverge da quello dell’imprenditore commerciale (articolo 2195 c.c.) per 3 motivi:

  1. La sottoposizione o meno alle procedura concorsuali al fallimento;
    • dove l’imprenditore agricolo è sottratto dall’applicazione del fallimento (ovvero non è fallibile). È una differenza che si è tenuta ferma fino alle riforme del 2006-2007 della legge fallimentare.
  2. Gli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
  3. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (obblighi di pubblicità).

Ad oggi non c’è un articolo che disciplina la figura dell’imprenditore commerciale, ecco perché si è solito usare l’articolo 2195 c.c. (“la disciplina delle imprese commerciali – industriali”) che enuncia un articolato elenco di attività:

  • Attività marittime;
  • Attività bancaria;
  • Attività di trasporto;

Quindi si può dire semplicemente che l’impresa agricola è disciplinata dall’articolo 2135 c.c., mentre tutto il resto è impresa commerciale (ovvero è tutto assorbito dalla nozione di imprenditore commerciale), tant’è vero che all’articolo 2135 c.c. al secondo comma, il legislatore ha voluto introdurre, parlando dell’imprenditore agricolo, le cosiddette attività agricole per connessione, poiché era preoccupato della capacità del campo di forza gravitazionale dell’impresa commerciale (che è notevolmente maggiore di quello dell’impresa agricola), ha dovuto specificare quali erano tali attività per connessione, in modo che se vengono svolte da un imprenditore agricolo, perdurano e continuano a restare nel campo della disciplina agricola, anziché quella commerciale.

Le attività per connessione possono essere:

  1. Soggettiva → ovvero l’imprenditore agricolo produce il latte, ma non si limita solamente a produrlo, ma decide anche di avviare il procedimento di sterilizzazione, pastorizzazione e vendita ai singoli consumatori (attraverso l’imbottigliamento). Questo perché l’imprenditore agricolo agisce sui suoi prodotti, viene considerata attività agricola.
  2. Oggettiva → 10 imprenditori che si occupano di viticoltura, si organizzano per conferire le proprie uve ad un consorzio da loro organizzato per produrre il vino, le attività svolte da quest’ultimo verranno disciplinate nella logica dell’impresa agricola (ESEMPIO → “TAVERNELLO”).

Tra i due tipi di imprenditori, vi sono le seguenti differenze (sostanzialmente riguarda l’attività svolta):

  • Qualitative:
    • Agricolo;
    • Commerciale;
  • Quantitative (ha a che fare con il livello dimensionale dell’impresa):
    • Imprenditore piccolo articolo 2083 c.c. → lui ha uno statuto semplificato (ovvero alcuni degli obblighi tipici dell’imprenditore commerciale non ricadono su di lui);
    • Imprenditore medio - grande;

Lezione 2 del 20/02/2018

Ci sono 2 tipi di attività agricole:

  1. Specifica;
  2. Per connessione;

Statuto dell’imprenditore commerciale

Lo statuto dell’imprenditore commerciale, si può riassumere in 3 categorie di oneri o obblighi giuridici:

  1. Sottoposto alla procedura del fallimento (il fallimento regola la fase patologica dell’impresa) e alle altre procedure concorsuali;
  2. Tenuta delle scritture contabili:
    • Libro giornale → è il libro dove vengono registrate in modo cronologico gli accadimenti della vita d’impresa;
    • Libro degli inventari → il libro dove vengono descritti succintamente i cespiti aziendali ad utilità pluriennali;
    • Fascicolo della corrispondenza commerciale → è la raccolta delle fatture, bolle commerciali ecc.
  3. Requisiti di pubblicità (obbligo dell’iscrizione al registro delle imprese, che è un “onere”).

Il requisito più interessante dal punto di vista della tecnica giuridica è l’iscrizione al registro delle imprese; un buon legislatore deve minimizzare l’impatto delle fasi finali catturati da una regola, quindi in questo caso, un buon legislatore differenzia le regole perché il conflitto di interessi è diverso (ESEMPIO → nelle strade di campagna applicherà la precedenza, mentre in città il semaforo).

Nel diritto commerciale, il legislatore fa la stessa cosa, ovvero deve decidere di applicare delle regole che permettono l’allocazione di risorse scarse (regole che minimizzano i costi di un’impresa), ma evitando viceversa che si creino esternalità negative nell’attività d’impresa.

Registro delle imprese

Il registro delle imprese serve a disciplinare i diversi effetti di pubblicità che di volta in volta possono aggravare o agevolare l’attività dell’imprenditore; ciò vuol dire che, quando l’attività d’impresa si sposta da un piano locale e diventa un fenomeno nazionale, se non internazionale addirittura, vi è un problema di informazione/informazioni, ovvero quando per esempio si va a negoziare con una controparte, e non si ha la benché minima idea dell’affidabilità di quest’ultimo in relazione alle promesse che ha svolto o alle credenziali che ha mostrato, e quindi per evitare che io cada in errore, in assenza di norme giuridiche, sarei costretto a contrarre forme di assicurazione e costi di verifica delle informazioni molto alti.

Il registro delle imprese nasce come una enorme banca dati dove tutti gli imprenditori devono auto censirsi, dove compilano un modulo che descrive un certo numero di informazioni e/o aggiornare le informazioni (se magari ci sono state modifiche nel corso degli anni a qualcosa di caratteristico dell’impresa), che potranno essere processate con facilità, ed eventualmente richieste dalla controparte. Tutto ciò abbassa i costi di transizione (ovvero abbassa i costi di ricerca delle informazioni della controparte), poiché, non si dovrà più chiedere a qualcun altro, ma si verificherà direttamente al registro delle imprese, se per esempio:

  • Se Tizio è realmente un imprenditore con sede a ..... ;
  • La sua Partita Iva;
  • Se ha depositato con regolarità i bilanci e le scritture contabili;
  • Qual è il numero dei dipendenti;
  • Quali sono le sue unità produttive;
  • Se Caio che si è presentato come rappresentante di Tizio, si va a verificare se realmente è stato censito per questo ruolo;

Tutto questo serve a capire ad un imprenditore se può realmente costituire un rapporto di fiducia con una sua possibile controparte (ovvero può fare affidamento su di lui), sul rispetto delle prestazioni che sono l’oggetto del contratto e per la loro esecuzione. Il diritto a questo punto cerca di rendere coercibile quella promessa e cerca di rendere affidabile quella promessa per fare abbassare i costi di transazione e far aumentare gli scambi commerciali.

Quindi la prima funzione del registro delle imprese è quella di funzione anagrafica. Solo che col tempo si capì che si poteva potenziare questo strumento (capitale) informativo, infatti l’ordinamento ha individuato (e questo vale per tutti i registri pubblici, ESEMPIO → registro immobiliare, registro delle imprese) delle funzioni della pubblicità diverse:

  • Pubblicità notizia → ESEMPIO → anagrafe, per verificare se realmente quel soggetto è un imprenditore o meno; mero valore anagrafico.
  • Pubblicità dichiarativa → vuol dire nel caso in cui un determinato fatto venga iscritto dall’imprenditore nel registro delle imprese, quel fatto viene “considerato conosciuto dai terzi”. Questo serve quando l’impresa cresce, ha la necessità fisiologica di entrare in contatto con una molteplicità di individui, enti per esempio riguardante una sede secondaria, perché se dovesse mandare una raccomandata ai 2000 clienti che ha, le costerebbe troppo, per assicurarsi l’avvenuta conoscenza di ciò. Il legislatore, dato che nel 1942 aveva in testa di l’agevolazione dell’attività d’impresa, alleggerendola dall’onere informativo, e quindi individua tale strumento per...
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AAValeria di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.
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