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Diritto commerciale

Statuto del piccolo imprenditore e dell'imprenditore agricolo

Gli statuti del piccolo imprenditore e dell'imprenditore agricolo sono di riduzione. Sono esenti da alcune parti. Quello dell’imprenditore commerciale si applicano regole maggiori e più severe. L’imprenditore agricolo è chi esercita attività diretta coltivazione fondo, a silvicoltura, ad allevamento del bestiame ed attività connesse.

In alcuni casi può effettivamente non aver previsto determinate fattispecie che sono però rilevanti, ma che non sono ricomprendibili nella definizione attraverso l’attività interpretativa. La norma generale in alcuni casi può sollevare dei problemi di interpretazione, tanto da fuoriscire dall’attività dell’interprete e che comporta un’incertezza normativa.

La definizione delle fattispecie tipiche non ricomprendeva determinati fatti conseguenti all’evoluzione dell’agricoltura ed al passare del tempo. Di conseguenza il legislatore, quando ha precisato la norma, ha dato una definizione adatta all’evoluzione.

Il secondo comma disciplinava le attività connesse. Si passa da "trasformazione ed alienazione", era troppo concisa e lasciava dubbi/libertà riguardo altre faccende come la manipolazione. In casi di interpretazione estensiva vi era incertezza. Il legislatore ha specificato per definire i confini delle fattispecie di attività agricola. Nello stesso tempo anche nelle attività connesse ha modificato inserendo fattispecie nuove.

Considerazioni sul piccolo imprenditore

Legge quadro artigianato 443/1985 Legge sul coltivatore diretto 203/1982. Il rapporto tra norme codicistiche e leggi speciali è complesso, perché la legge speciale può essere o derogatoria, oppure può essere una legge che specifica alcuni elementi della norma generale. Ma questo non viene specificato dal legislatore.

In alcuni casi, quando il legislatore vuole interpretare una norma dichiara che si tratta di una norma di interpretazione autentica. La legge 443/1985 è una normativa che deroga alla nozione generale dell’artigiano. La norma sulla definizione del coltivatore diretto è invece un criterio di interpretazione di una norma generale (la norma che prevede il coltivatore diretto come piccolo imprenditore).

Come? Nella legge per l’artigianato si fissano dei limiti dimensionali che sono incompatibili con l’art. 2083. Invece l’art. 2083 stabiliva che si tratta di piccolo imprenditore se la maggior parte del lavoro è proprio o familiare.

La conclusione è che la legge speciale non definisce l’artigiano a tutti gli effetti, ma al solo fine di assoggettare quelle figure a determinate norme fiscali, per favorire quelle attività. Ma dal punto di vista civilistico queste non possono essere intese come piccole imprese. Avranno delle agevolazioni fiscali, ma non possono esser considerate piccole imprese. Questo per la tutela dei creditori in caso di insolvenza (fallimento).

Definizione coltivatore diretto

Sono coltivatori diretti chi coltiva il fondo con lavoro proprio o della famiglia, se questo lavoro familiare è almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità del fondo. Se collego questa norma con il 2083 (che dice che è piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo) La definizione di almeno 1/3 non è contraria alla norma, è solamente una specificazione. In questa norma vi è un criterio di miglior specificazione.

Figura dell'imprenditore commerciale

Art. 2195 imprenditore soggetti a registrazione

Sezione seconda: Dell'obbligo di registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • Un'attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. La produzione di questi beni e servizi dev’essere industriale. Industriale si contrappone ad agricolo, quindi i beni e servizi non devono essere agricoli.

Inoltre, secondo la lettura del prof o di altri, si intende che industriale intenda dire non solo non commerciale, ma anche non piccola. Il che significa che ogni impresa non piccola e non agricola, è commerciale.

Attività intermediaria nella circolazione dei beni. Ma l’attività intermediaria è una definizione più ristretta dell’attività di scambio. Allora se il bene vien prodotto e venduta direttamente non si tratta più di un’attività di impresa? Paralogismo logico. Perché se il bene rimanesse al produttore non sarebbe nemmeno un’impresa.

Attività ausiliarie alle precedenti. Queste attività sono quelle di pubblicità, di agenzia, di intermediazione di servizi. Secondo il prof questo problema è stato sopravvalutato, nel senso che queste attività son sempre attività di servizi, e rientrano nel comma 1 di questo articolo. Il legislatore ha introdotto questo comma come norma di chiusura, per non escludere altre attività.

Quindi le attività sono tali, se superano le dimensioni della piccola impresa, altrimenti se le dimensioni sono ridotte si tratta di una normale attività di produzione di servizi.

Statuto impresa commerciale

Statuto positivo, a differenza degli statuti della piccole impresa e di quella agricola che sono statuti di esenzione, quello dell’impresa commerciale contiene specifiche disposizioni.

Il primo elemento è l’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione è una pubblicità, pubblicità dichiarativa. Come detto dal 2193 cc. Sono opponibili ai terzi gli atti iscritti nel registro, ciò significa che l’iscrizione crea una presunzione di conoscenza da parte dei terzi del fatto iscritto. Regola rafforzata a tutela dell’imprenditore, il quale non solo può apporre gli atti iscritti, ma anche gli atti in cui riesce a provare la conoscenza del terzo dei suddetti atti. Ci si riferisce agli atti di rappresentanza.

Institore: soggetto preposto all’esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore (il direttore generale), colui che è investito di un potere generale di rappresentanza per l’impresa. È un onere del terzo verificare le iscrizioni. Ulteriore protezione: a meno che non si provi che il terzo era a conoscenza. Nel registro delle imprese sono iscritti anche atti riguardo alle società, limiti di rappresentanza agli amministratori di società per azioni. In questo caso la protezione della società è meno forte di quella dell’imprenditore individuale. Sono opponibili ai terzi solo se si prova che il terzo era in mala fede e che agiva in danno alla società. Un’opponibilità molto più rigida dell’altra.

Perché? Le società per azioni sono le principali del sistema economico, e quindi vi è un interesse della società alla facilità della circolazione ed alla rapidità della contrazione. (discorso simile alla circolazione dei beni, si tutela il terzo). Si addossa il rischio all’interno dell’imprenditore societario, ovvero l’atto compiuto ha conseguenze all’interno della società, ma il terzo è tranquillo (se è in buona fede).

Il terzo non può opporre l’ignoranza del fatto iscritto. Vi sono dei casi in cui l’iscrizione della società per azioni ha efficacia costitutiva. Solo in alcuni casi.

Art. 2202 l’iscrizione nel registro delle imprese non si applica ai piccoli imprenditori. (fa parte delle esenzioni)

Libri contabili obbligatori

Art. 2214 l’imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale, (operazioni giornalmente riportate) e lo stato patrimoniale (l’inventario, elenco passività ed attività).

Ultimo comma: queste norme non si applicano ai piccoli imprenditori. Art. 2217 queste scritture si chiudono con il bilancio. Cioè? Il libro giornale e quello degli inventari si trasformano nel bilancio in due scritture particolari: stato patrimoniale (fotografia dell’insieme di tutti i beni) ed il conto dei profitti e delle perdite, che formano il bilancio.

Rappresentanza commerciale

2203 e seguenti. 3 figure tipiche:

  • Institore (dipendente con potere di rappresentanza generale, l’alter ego dell’imprenditore, Direttore generale)
  • Procuratori (poteri generali limitati a determinati settori)
  • Commessi (poteri molto ristretti)

Le regole sono in parte derogatorie alle norme civilistiche. Perché non disciplinano rapporti individuali bensì di massa.

Disciplina concorsuale

Sistema originario: alle imprese si applica il fallimento in caso di insolvenza, e le discipline concorsuali non si applicano alle piccole imprese.

Qual è il problema? L’art.1 della legge fallimentare pone come presupposti per l’applicazione del fallimento dei parametri dimensionali correlati al fatturato ed alla dimensione dell’impresa. I presupposti di applicazione della legge fallimentare e l’aver avuto un attivo superiore a 300k, un ricavo superiore a 200k, ed un lordo superiore a 500k. Il risultato è che possono essere escluse le imprese commerciali che non hanno questi parametri, perché se hanno parametri minori non falliscono, e per converso, si può avere una piccola impresa che però supera questi parametri. Magari pur lavorando con il solo lavoro familiare. Questo porta a concludere che la sistematica del codice del 42 ha qualche eccezione, e sul piano dell’applicazione del regime concorsuale ha qualche problemino.

Perché per le micro-insolvenza comporterebbe costi eccessivi per lo stato tutelare i creditori.

Ripartizione tra grandi tipologie di imprese

- Impresa privata, pubblica, mutualistica ed impresa sociale. Le grandi categorie che corrispondono a segmenti economici importanti del nostro sistema.

- Impresa individuale vs impresa collettiva.

- Azienda e sua circolazione.

L’impresa privata è svolta da soggetti privati, può essere commerciale, agricola o piccola impresa. In base alla categoria. All’impresa privata si contrappone l’impresa pubblica, ovvero quella che sia svolta direttamente dallo stato, o da sue articolazioni. (o impresa pubblica, o ente pubblico.)

La terza forma dell’impresa economica da parte dello stato è l’impresa partecipazione statale, ovvero un’impresa privata (di norma una società per azioni), di cui lo stato è un socio maggioritario o totalitario. Ha avuto un ruolo preminente, fino ai tempi della privatizzazione. Questo tipo di impresa nasce come risposto alla crisi del ’29, nel senso che dopo il crollo della borsa. Il rapporto tra banche ed imprese era un rapporto molto stretto, ciò ha comportato che la crisi del sistema bancario ha creato una crisi generalizzata della nostra economia.

La risposta è stata duplice, da un lato nel 36 venne emanata la legge bancaria, che imponeva delle limitazioni sulla partecipazione delle banche con le imprese, e sul profilo generale si utilizzò un modello che aveva una potenziale efficienza, cioè, anziché prevedere un intervento diretto dello stato nell’economia, il modello faceva in modo che questi intervenisse attraverso strumenti privatistici, assoggettando l’intervento statale alle regole privatistiche.

Venne creato l’istituto IRI (istituto ricostruzione industriale, che era un ente pubblico) il quale doveva partecipare nelle imprese con forma giuridica delle società per azioni, più precisamente il sistema si articolò per settori, con una partecipazione di primo piano dell’IRI nelle holding di settore (in società che a loro volta detenevano partecipazioni nel settore industriale.) (vi era il settore dell’industria siderurgica, quello delle comunicazioni, trasporti marittimi, ecc…)

Nel 1957 venne regolarizzato con il ministero delle partecipazioni statali, ed il criterio della economicità come criterio per l’esercizio dell’ente pubblico. Accanto alla partecipazione pubblica vi erano capitali privati, anche se in minor misura. Qual era la potenziale efficienza? entrare in settori pubblici nei quali i capitali privati non avevano sufficienti risorse per farlo. In secondo luogo, l’assoggettare anche l’intervento pubblico economico alle regole privatistiche.

Negli anni ’60 nacque l’ENI (ente nazionale idrocarburi) che allora, dal punto di vista giuridico era un ente pubblico economico. Oltre il 50% del sistema italiano era rappresentato da questo sistema, era un pilastro dell’economia italiana (che veniva difatti definita “mista”; ovvero tripartita, impresa privata, pubblica, e impresa cooperativa).

Questo sistema che aveva delle ottime potenzialità, in realtà poi vi furono delle forti deviazioni rispetto alle finalità istituzionali programmatiche. In altre parole il rispetto del criterio di economicità non venne mai realizzato, e da un lato l’intero sistema venne condizionato dalla politica. (nel senso che le posizioni di vertice nel diritto pubblico economico e nelle società divenne terreno di ripartizione tra i partiti in carica, ed in secondo profilo avvenne il drenaggio delle risorse pubbliche che non si atteneva al principio di economicità, senza tener conto del principio di rispetto di bilancio.)

Per superare questa situazione nel 1994 iniziarono le grandi privatizzazioni, ovvero le partecipazioni dello stato vengono messe sul mercato privato. Società di grandi rilievo divennero società private. (telecom, eni) il risultato è stato quello di ridurre l’intervento pubblico dell’economia, attraverso l’esercizio diretto di attività economiche. Questo ha lo scopo di assoggettare un’ampia gamma di impresa alle regole della concorrenza stabilite dai trattati dell’UE.

Accanto all’impresa privata ed a quella pubblica vi è quella mutualistica. Si tratta di un’impresa esercitata nella forma cooperativa. Convivono lo scopo di lucro e quello di risparmio/opportunità offerto ai soci cooperatori. Hanno origine solidaristica, si tratta di società di muto soccorso di fine 800. Un’impresa in cui i soci si fanno imprenditori di se stessi. (cooperativa di consumo, nel sistema dell’impresa privata un’impresa di distribuzione che persegue il fine di lucro acquista dal produttore primario e rivende ad un prezzo maggiore sul mercato. Questo è il tipico scopo dell’azienda privata. L’impresa cooperativa di consumo ha lo scopo di elidere il profitto dell’intermediazione, ovvero di fornire ai soci della cooperativa quei beni ad un prezzo minore di quello a cui quei beni vengono venduti sul mercato. I soci acquistano dai produttori i prodotti e li offrono ai soci stessi ad un prezzo minore di quello di mercato.

Azienda

Art. 2555 c.c. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. È importante avere una nozione d’azienda, alla quale ricollegare una determinata disciplina. Le vicende che riguardano l’azienda non sono regolate da norme civilistiche, ma da norme speciali. Perché la tipologia di interessi sottesi a queste vicende sono interessi diversi da quelli sottesi al trasferimento di singoli beni in una negoziazione privata.

Destinazione unitaria di una pluralità di beni, ad uno scopo. L’azienda è una universitas. Una pluralità di beni tra loro differenziati si caratterizza come collettività in ragione della destinazione che le viene impressa. Se un’azienda è un complesso di beni ha un avviamento (capacità di attrarre clientela) il valore dell’azienda sarà superiore al solo valore di mercato dei singoli beni. Anche nel bilancio l’avviamento è un bene materiale, che ha valore contabile.

In altro senso l’azienda può essere che in ragione delle vicende dell’impresa è collocata in un’attività economica in crisi. Se ad esempio l’imprenditore è in stato di insolvenza. In questo caso l’impresa ha un valore economico ridotto o addirittura azzerata. Se l’imprenditore non riesce ad avere un ciclo economico positivo.

A fonte delle destinazione unitaria dei beni all’esercizio di un’attività d’impresa, non corrisponde necessariamente una omogeneità di titolo giuridico in forza del quale l’imprenditore dispone dei beni che compongono l’impresa.

Il titolo giuridico in forza del quale l’imprenditore organizza i beni aziendali non è necessariamente un titolo proprietario. L’IMP può essere proprietario del terreno sul quale son collocati gli impianti produttivi, ma il terreno può anche essere utilizzato a titolo d’affitto.

Gli immobili in cui son collocati i locali in cui si esercita non devono per forza essere di proprietà dell’imprenditore, possono anche essere sotto leasing.

Operazione di leas-back (titolo di godimento in un titolo obbligatorio. Vendo il mio immobile a società di leasing per avere liquidità e poi lo ripago pian piano.)

I beni aziendali non sono necessariamente di proprietà dell’imprenditore, ma lui ne dispone in base a titolo di godimento o di proprietà.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher notte25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Montalenti Paolo.
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