Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ PER AZIONI
La società per azioni non è univoca: esistono diverse forme di s.p.a., è uno strumento
molto flessibile che si adatta sia a imprese molto piccole che per grandi multinazionali.
La sola forma base del codice del 1942 non era sufficiente a ricoprire tutte le varie
tipologie. Nel tempo la legislazione si è ammodernata. La legge 216 introduce le prime
regole per le società quotate. Il decreto legislativo TUF disciplina anche gli intermediari
finanziari e gli emittenti, e si introducono regole speciali per le s.p.a. quotate. Nel 2003
il decreto legislativo numero 6 riforma la disciplina delle società di capitali. Il codice
del ’42 viene in questo modo completamente rifatto, e le attuali regole sono differenti.
Esistono tre tipi di modelli di s.p.a.:
• L’s.p.a. “chiusa” che non si rivolge agli investitori del mercato ma l’attività di
impresa è “in famiglia” Esempio: la Ferrero.
• L’s.p.a. “con titoli diffusi” è il modello a metà: non è ancora quotata ma ha un
numero di azionisti maggiore di alcune soglie (migliaia di soci).
• L’s.p.a. quotata vera e propria che emette partecipazioni su un mercato di
borsa. (un numero maggior di 200 azioni, un socio possiede almeno il 5%,
devono redigere il bilancio civilistico lungo..)
Le ultime due sono s.p.a. “aperte”.
Spesso però la mancanza di una legislazione diversificata creava grosse difficoltà
quando una società chiusa voleva passare a una tipologia aperta verso il mercato. La
legislazione simile faceva sottovalutare il passaggio. Si creano quindi discipline diverse
appunto per questa necessità di regole diverse apposta per i diversi modelli.
Nelle società chiuse c’è un rapporto di fiducia tra i soci, perché si conoscono. Nelle
società aperte invece non cerchi nuovi collaboratori, solo nuovi investitori, mentre il
potere rimane in mano ad altri.
La governance
Nelle s.p.a. chiuse non c’è il problema di conflitti tra amministratori e soci, perché,
proprio come nelle società di persone, le figure dei soci e degli amministratori si
sovrappongono.
Nelle s.p.a. aperte invece gli amministratori sono nominati dai soci di maggioranza,
che hanno dei poteri di vigilanza molto forti sul lavoro degli amministratori. L’operato
degli amministratori si ripercuote anche sui soci di minoranza e sui piccoli investitori, e
bisogna quindi proteggerli.
Le società per azioni hanno tre caratteristiche ben definite:
• Ai soci è attribuita la responsabilità limitata: il creditore non potrà mai rivalersi
sul patrimonio personale del socio, che rischia limitatamente al suo
conferimento
• La società gode dell’autonomia patrimoniale: l’s.p.a. è quindi una persona
giuridica con un patrimonio autonomo
• Esiste una struttura corporativa: nelle s.p.a. abbiamo un complesso di regole
per regolamentare organi e procedure all’interno di esse: è molto meno snello
operare rispetto alle società di persone. Ci deve per forza essere un diaframma
tra soci e amministratori, poiché i soci con la responsabilità limitata
opererebbero rischiando molto!
I tre organi della società sono:
1) Organo amministrativo
2) Organo di controllo
3) Organo assembleare
Ogni organo deve tenere una documentazione del suo operato per essere controllato.
Questa divisione in organi serve per la divisione dei ruoli, per la trasparenza, per le
responsabilità limitate e per permettere ai creditori di “potersi fidare” dell’azienda.
Articolo 2380bis: “La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,
i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando
l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione”.
L’assemblea ha il compito principale di informare i soci dell’operato degli
amministratori. Tra soci e amministratori a volte c’è molta distanza: alcune s.p.a.
hanno addirittura un’amministrazione dualistica.
Questo avviene nelle società quotate, in quelle non quotate e più piccole la divisione
in tre organi esiste comunque, ma spesso accade che i soci siano anche
amministratori e siano costretti a fare l’assemblea perché la legge glielo impone. In
casi estremi di società unipersonale l’unico socio che è anche amministratore effettua
l’assemblea da solo.
Costituzione della s.p.a.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.
La S.p.A. può essere unipersonale, quindi al momento della costituzione abbiamo due
opzioni:
• Se viene fondata da due o più soci abbiamo la stipula di un contratto
• Se esiste solo un socio abbiamo un atto unilaterale
Sostanzialmente le regole sono uguali. Ci sono due procedure di costituzione (articolo
2333 e seguenti):
• Costituzione istantanea: prima si crea il gruppo di soci in modo che tutti siano
d’accordo con lo statuto, poi si va dal notaio e si costituisce la società. Tutti i
soggetti devono essere presenti dal notaio, che avrà poi 20 giorni di tempo per
richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese.
• Costituzione per pubblica sottoscrizione: è una modalità desueta, il contrario
della costituzione istantanea. Prima si predispongono gli elementi essenziali
della s.p.a. e il suo termine. Il programma autenticato deve essere depositato
presso il notaio, reso poi pubblico, così che si possano raccogliere le adesioni
dei sottoscrittori (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Bisogna poi versare almeno il 25% dei conferimenti, l’assemblea così delibera
sull’atto costitutivo e nomina gli organi. Solo ora si stipula l’atto.
In tutti e due i casi bisogna avere determinate condizioni:
• La sottoscrizione integrale del capitale sociale pari ad almeno 120'000 euro
• Il versamento dei conferimenti (25% denaro 100% se in natura 100% se socio
unico)
• Bisogna aver soddisfatto eventuali altre autorizzazioni da leggi speciali
I passaggi per poter costituire una s.p.a. sono i seguenti:
1) Redazione dell’atto costitutivo: bisogna predisporre per iscritto l’atto che contiene le
regole della società. Necessita di una forma particolare e cioè quella dell’atto pubblico,
a differenza delle società di persone che possono nascere di fatto. L’atto costitutivo
necessita inoltre di un certo contenuto: non solo le classiche regole, ma anche delle
regole idonee a regolare i rapporti tra i soci. Questo potrebbe essere l’unico momento
in cui tutti i soci sono in accordo tra di loro: successivamente valgono le regole di
maggioranza. È una fase molto importante, bisogna comunque sempre inserire il
nome della società, dei soci, decidere gli amministratori, decidere la durata della
società, dividerla in organi e stabilirne i poteri ecc..
2) La verifica del notaio: la legge obbliga il notaio a effettuare una serie di controlli
sull’atto costitutivo. In passato era un dovere dello stato, poi del tribunale. Nel 2000 si
cambia il procedimento (che era molto lungo) e si obbliga solo il notaio a effettuare
questa verifica. Il notaio controlla su piani diversi:
• Controlla il contenuto dello statuto/atto costitutivo: non deve essere contrario
alla legge. L’atto costitutivo è diverso dallo statuto: il primo è l’atto che
bisogna dare al notaio per la costituzione della società, contiene alcune regole
che disciplinano la società ma non tutte (come minimo quelle previste dalla
legge). Il resto viene regolamentato dallo statuto, che serve soprattutto per
risolvere i conflitti tra soci. Lo statuto e l’atto costitutivo hanno lo stesso
valore, ma lo statuto non è obbligatorio e si può comunque stipulare dopo la
costituzione.
• Verifica il rispetto delle regole sul capitale sociale: serve a protezione dei
creditori e per affidare ai soci la responsabilità limitata. Il capitale minimo
sociale è di 120'000 euro per le S.p.A, che deve essere la somma dei
conferimenti dei vari soci. Il notaio quindi si limita a verificare che il totale dei
conferimenti sia maggiore di 120'000 euro. Se sono stati conferiti dei beni
bisogna fare una perizia di stima: il notaio quindi non controlla l’esistenza del
bene, ma è il socio stesso che porta la perizia. Se il conferimento è in denaro
bisogna depositarlo in banca e portare la ricevuta di deposito. In questo caso
però la sottoscrizione è diversa dal pagamento: infatti non hai ancora fatto
l’atto materiale di conferire, cioè consegnare il denaro all’amministratore. Il
conferimento avviene subito dopo la sottoscrizione. Per chi conferisce denaro
basta che al momento della sottoscrizione abbia versato il 25% della cifra
promessa. Il restante 75% può anche metterlo in seguito, quando la società lo
richiederà. Questo non vale per il conferimento di beni.
• Verifica se sono necessarie altre autorizzazioni: se sono richieste altre
autorizzazioni per l’esercizio di un certo tipo di società allora il notaio dovrà
verificare che le altre autorizzazioni siano arrivate. Si può comunque procedere
ma se queste non arrivano la società non può essere fondata. Ad esempio per
poter fondare una banca hai bisogno dell’autorizzazione della banca d’Italia.
3) Fase successiva alla firma: il notaio successivamente ha l’obbligo a procedere
all’iscrizione nel registro delle imprese. Questo ha come effetto di pubblicità notizia,
dichiarativa e costitutiva. Il codice stabilisce che l’iscrizione nel registro delle imprese
determini la nascita della società, non con la firma del notaio come nelle società di
persone. Il notaio ha 20 giorni di tempo per depositare l’atto dopo la verifica delle
condizioni. Se entro 90 giorni la società non è iscritta allora ai soci possono essere
restituiti i beni.
L’atto costitutivo
Ha un contenuto minimo e tre componenti:
• Storica (tutte le informazioni che non variano)
• Effimera (informazioni che variano più facilmente)
• Duratura (elementi base per organizzare la società, variano con una procedura
complessa)
Questi elementi base sono:
• La denominazione della società
• L’acronimo s.p.a.
• La sede della società e le sedi secondarie
• L’oggetto sociale
&