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SOCIETÀ DI CAPITALI

SOCIETÀ PER AZIONI

La società per azioni non è univoca: esistono diverse forme di s.p.a., è uno strumento

molto flessibile che si adatta sia a imprese molto piccole che per grandi multinazionali.

La sola forma base del codice del 1942 non era sufficiente a ricoprire tutte le varie

tipologie. Nel tempo la legislazione si è ammodernata. La legge 216 introduce le prime

regole per le società quotate. Il decreto legislativo TUF disciplina anche gli intermediari

finanziari e gli emittenti, e si introducono regole speciali per le s.p.a. quotate. Nel 2003

il decreto legislativo numero 6 riforma la disciplina delle società di capitali. Il codice

del ’42 viene in questo modo completamente rifatto, e le attuali regole sono differenti.

Esistono tre tipi di modelli di s.p.a.:

• L’s.p.a. “chiusa” che non si rivolge agli investitori del mercato ma l’attività di

impresa è “in famiglia” Esempio: la Ferrero.

• L’s.p.a. “con titoli diffusi” è il modello a metà: non è ancora quotata ma ha un

numero di azionisti maggiore di alcune soglie (migliaia di soci).

• L’s.p.a. quotata vera e propria che emette partecipazioni su un mercato di

borsa. (un numero maggior di 200 azioni, un socio possiede almeno il 5%,

devono redigere il bilancio civilistico lungo..)

Le ultime due sono s.p.a. “aperte”.

Spesso però la mancanza di una legislazione diversificata creava grosse difficoltà

quando una società chiusa voleva passare a una tipologia aperta verso il mercato. La

legislazione simile faceva sottovalutare il passaggio. Si creano quindi discipline diverse

appunto per questa necessità di regole diverse apposta per i diversi modelli.

Nelle società chiuse c’è un rapporto di fiducia tra i soci, perché si conoscono. Nelle

società aperte invece non cerchi nuovi collaboratori, solo nuovi investitori, mentre il

potere rimane in mano ad altri.

La governance

Nelle s.p.a. chiuse non c’è il problema di conflitti tra amministratori e soci, perché,

proprio come nelle società di persone, le figure dei soci e degli amministratori si

sovrappongono.

Nelle s.p.a. aperte invece gli amministratori sono nominati dai soci di maggioranza,

che hanno dei poteri di vigilanza molto forti sul lavoro degli amministratori. L’operato

degli amministratori si ripercuote anche sui soci di minoranza e sui piccoli investitori, e

bisogna quindi proteggerli.

Le società per azioni hanno tre caratteristiche ben definite:

• Ai soci è attribuita la responsabilità limitata: il creditore non potrà mai rivalersi

sul patrimonio personale del socio, che rischia limitatamente al suo

conferimento

• La società gode dell’autonomia patrimoniale: l’s.p.a. è quindi una persona

giuridica con un patrimonio autonomo

• Esiste una struttura corporativa: nelle s.p.a. abbiamo un complesso di regole

per regolamentare organi e procedure all’interno di esse: è molto meno snello

operare rispetto alle società di persone. Ci deve per forza essere un diaframma

tra soci e amministratori, poiché i soci con la responsabilità limitata

opererebbero rischiando molto!

I tre organi della società sono:

1) Organo amministrativo

2) Organo di controllo

3) Organo assembleare

Ogni organo deve tenere una documentazione del suo operato per essere controllato.

Questa divisione in organi serve per la divisione dei ruoli, per la trasparenza, per le

responsabilità limitate e per permettere ai creditori di “potersi fidare” dell’azienda.

Articolo 2380bis: “La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,

i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando

l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di

amministrazione”.

L’assemblea ha il compito principale di informare i soci dell’operato degli

amministratori. Tra soci e amministratori a volte c’è molta distanza: alcune s.p.a.

hanno addirittura un’amministrazione dualistica.

Questo avviene nelle società quotate, in quelle non quotate e più piccole la divisione

in tre organi esiste comunque, ma spesso accade che i soci siano anche

amministratori e siano costretti a fare l’assemblea perché la legge glielo impone. In

casi estremi di società unipersonale l’unico socio che è anche amministratore effettua

l’assemblea da solo.

Costituzione della s.p.a.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

La S.p.A. può essere unipersonale, quindi al momento della costituzione abbiamo due

opzioni:

• Se viene fondata da due o più soci abbiamo la stipula di un contratto

• Se esiste solo un socio abbiamo un atto unilaterale

Sostanzialmente le regole sono uguali. Ci sono due procedure di costituzione (articolo

2333 e seguenti):

• Costituzione istantanea: prima si crea il gruppo di soci in modo che tutti siano

d’accordo con lo statuto, poi si va dal notaio e si costituisce la società. Tutti i

soggetti devono essere presenti dal notaio, che avrà poi 20 giorni di tempo per

richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese.

• Costituzione per pubblica sottoscrizione: è una modalità desueta, il contrario

della costituzione istantanea. Prima si predispongono gli elementi essenziali

della s.p.a. e il suo termine. Il programma autenticato deve essere depositato

presso il notaio, reso poi pubblico, così che si possano raccogliere le adesioni

dei sottoscrittori (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Bisogna poi versare almeno il 25% dei conferimenti, l’assemblea così delibera

sull’atto costitutivo e nomina gli organi. Solo ora si stipula l’atto.

In tutti e due i casi bisogna avere determinate condizioni:

• La sottoscrizione integrale del capitale sociale pari ad almeno 120'000 euro

• Il versamento dei conferimenti (25% denaro 100% se in natura 100% se socio

unico)

• Bisogna aver soddisfatto eventuali altre autorizzazioni da leggi speciali

I passaggi per poter costituire una s.p.a. sono i seguenti:

1) Redazione dell’atto costitutivo: bisogna predisporre per iscritto l’atto che contiene le

regole della società. Necessita di una forma particolare e cioè quella dell’atto pubblico,

a differenza delle società di persone che possono nascere di fatto. L’atto costitutivo

necessita inoltre di un certo contenuto: non solo le classiche regole, ma anche delle

regole idonee a regolare i rapporti tra i soci. Questo potrebbe essere l’unico momento

in cui tutti i soci sono in accordo tra di loro: successivamente valgono le regole di

maggioranza. È una fase molto importante, bisogna comunque sempre inserire il

nome della società, dei soci, decidere gli amministratori, decidere la durata della

società, dividerla in organi e stabilirne i poteri ecc..

2) La verifica del notaio: la legge obbliga il notaio a effettuare una serie di controlli

sull’atto costitutivo. In passato era un dovere dello stato, poi del tribunale. Nel 2000 si

cambia il procedimento (che era molto lungo) e si obbliga solo il notaio a effettuare

questa verifica. Il notaio controlla su piani diversi:

• Controlla il contenuto dello statuto/atto costitutivo: non deve essere contrario

alla legge. L’atto costitutivo è diverso dallo statuto: il primo è l’atto che

bisogna dare al notaio per la costituzione della società, contiene alcune regole

che disciplinano la società ma non tutte (come minimo quelle previste dalla

legge). Il resto viene regolamentato dallo statuto, che serve soprattutto per

risolvere i conflitti tra soci. Lo statuto e l’atto costitutivo hanno lo stesso

valore, ma lo statuto non è obbligatorio e si può comunque stipulare dopo la

costituzione.

• Verifica il rispetto delle regole sul capitale sociale: serve a protezione dei

creditori e per affidare ai soci la responsabilità limitata. Il capitale minimo

sociale è di 120'000 euro per le S.p.A, che deve essere la somma dei

conferimenti dei vari soci. Il notaio quindi si limita a verificare che il totale dei

conferimenti sia maggiore di 120'000 euro. Se sono stati conferiti dei beni

bisogna fare una perizia di stima: il notaio quindi non controlla l’esistenza del

bene, ma è il socio stesso che porta la perizia. Se il conferimento è in denaro

bisogna depositarlo in banca e portare la ricevuta di deposito. In questo caso

però la sottoscrizione è diversa dal pagamento: infatti non hai ancora fatto

l’atto materiale di conferire, cioè consegnare il denaro all’amministratore. Il

conferimento avviene subito dopo la sottoscrizione. Per chi conferisce denaro

basta che al momento della sottoscrizione abbia versato il 25% della cifra

promessa. Il restante 75% può anche metterlo in seguito, quando la società lo

richiederà. Questo non vale per il conferimento di beni.

• Verifica se sono necessarie altre autorizzazioni: se sono richieste altre

autorizzazioni per l’esercizio di un certo tipo di società allora il notaio dovrà

verificare che le altre autorizzazioni siano arrivate. Si può comunque procedere

ma se queste non arrivano la società non può essere fondata. Ad esempio per

poter fondare una banca hai bisogno dell’autorizzazione della banca d’Italia.

3) Fase successiva alla firma: il notaio successivamente ha l’obbligo a procedere

all’iscrizione nel registro delle imprese. Questo ha come effetto di pubblicità notizia,

dichiarativa e costitutiva. Il codice stabilisce che l’iscrizione nel registro delle imprese

determini la nascita della società, non con la firma del notaio come nelle società di

persone. Il notaio ha 20 giorni di tempo per depositare l’atto dopo la verifica delle

condizioni. Se entro 90 giorni la società non è iscritta allora ai soci possono essere

restituiti i beni.

L’atto costitutivo

Ha un contenuto minimo e tre componenti:

• Storica (tutte le informazioni che non variano)

• Effimera (informazioni che variano più facilmente)

• Duratura (elementi base per organizzare la società, variano con una procedura

complessa)

Questi elementi base sono:

• La denominazione della società

• L’acronimo s.p.a.

• La sede della società e le sedi secondarie

• L’oggetto sociale

&

Dettagli
A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesca.Botta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cerrato Stefano.