Diritto commerciale
Definizioni e concetti chiave
Diritto commerciale in senso oggettivo: insieme delle norme, sistema giuridico (LAW).
Diritto in senso soggettivo: esercizio di una prerogativa dell’individuo (RIGHT).
Diritto commerciale (accezione oggettiva): Complesso di norme commerciali; è il diritto dello scambio; attività intermediaria (tra produttori e consumatori) nella circolazione di beni/servizi.
Esempio: Un intermediario è il rivenditore di un negozio, il produttore è l’industria, il consumatore è il cliente.
Tipi di imprese secondo l'articolo 2195
- Industriale (produzione di beni)
- Commerciale (circolazione di beni)
- Di trasporto (di persone e merci)
- Assicurative e bancarie
- Altre attività strumentali e sussidiarie di servizi
Nell’art. 2135 viene menzionata anche l’impresa agricola, che si va ad aggiungere alle 5 imprese sopra citate.
Storia del diritto commerciale in Italia
Perché parliamo di diritto commerciale se in realtà studiamo tutte le imprese? Nel 1865 in Italia esistevano due codici:
- Il codice civile
- Il codice del commercio (relativo agli atti di commercio e al commerciante [ovvero l’imprenditore, purché non agricolo])
Questa distinzione continua a esistere in molti paesi europei (Germania, Francia). In Italia, invece, nel 1945 i due codici vengono uniti; da quel momento tutte le norme relative al commercio devono essere riferite a tutte le categorie commerciali.
Norme e leggi
Che cos’è una norma? Una norma è un comando, un’indicazione. Sono regole che disciplinano l’essere umano e che promanano dallo Stato. La norma è composta da protasi (condizione) e apodosi (sanzione).
- Se uccidi => protasi; vai in galera => apodosi.
Se la norma viene violata, si ha una sanzione, ovvero la conseguenza della violazione del precetto. La legge è la fonte della norma. Le norme sono prodotte dai seguenti atti:
- Costituzione
- Materiale (cambia solo se c’è una rivoluzione. Rappresenta la scelta fondante del paese dal punto di vista organizzativo)
- Formale (modificabile, in quanto si evolve con i tempi in base alle necessità. Si cambia con i voti in parlamento)
- Legge: fatta dal Parlamento; contiene le norme giuridiche. Per fare una legge:
- C’è un’iniziativa, il disegno di legge, assunta da un gruppo di parlamentari
- Il disegno di legge va in una commissione referente
- Viene poi portato in una delle due camere
- Viene votata la legge
- Se il testo è approvato da una delle due camere, esso viene mandato nell’altra camera
- L’altra camera legge e modifica il testo, il quale deve essere successivamente revisionato dalla prima camera
- Decreto: emanato dal Governo, quindi solo i ministri devono riunirsi. È molto più rapido nell’approvazione rispetto alla legge.
- Decreto legge (emanato in casi di estrema urgenza; deve essere approvato dal parlamento entro 60 giorni altrimenti decade. Successivamente il Parlamento dovrà trasformarlo in legge)
- Decreto legislativo (serve quando si devono emanare norme di enorme complessità [es: riforma del diritto della società]; deriva da una legge delega del Parlamento, che indica i criteri secondo i quali si deve redigere il decreto)
- Regolamenti: emanati anch’essi dal Governo.
Codice civile
Il codice civile (CC) è suddiviso in 6 libri, i quali a loro volta si dividono in titoli e questi in capi. In ogni articolo è presente la rubrica, ovvero Fonti della rappresentanza.
L’articolo si divide in commi (i rientri del paragrafo) che vengono numerati (in forma orale, non scritta).
Nozioni di diritto privato
Il potere di rappresentanza (CC: art 1387 e seguenti, libro IV)
Secondo il diritto di proprietà, "Nessuno può trasferire ad altro più di quanto abbia" (solo il titolare di un interesse può agire con effetto per questo interesse). Tuttavia, la legge prevede che l’interessato possa essere rappresentato da un’altra persona (non si tratta di un obbligo ma di una facoltà).
Il potere di rappresentanza è dunque il fenomeno nel quale (art 1388):
- Un soggetto titolare della sfera giuridica (Rappresentato o Interessato o Dominus)
- Conferisce ad un altro soggetto (Rappresentante o Procuratore) il potere di agire per proprio nome o per proprio conto, producendo effetto nella sfera giuridica del rappresentato.
Esempio: Se vai al supermercato non compri i prodotti direttamente dall’azionista dell’Esselunga, ma compri dai rappresentati degli imprenditori.
Le fonti della rappresentanza sono:
- La procura => fonte volontaria. È un atto unilaterale (in quanto proviene solo dall’interessato) e recettizio (l’atto produce effetto solo se il destinatario ne giunge a conoscenza [se il postino perdesse la dichiarazione, essa non produrrebbe effetto])
- La disposizione di legge (rappresentanza legale).
Articoli importanti per questo argomento:
- Art. 1398: "rappresentanza senza potere" => "terzo" è il soggetto estraneo al rapporto del quale si discute. È colui che compra dal rappresentante [TERZO => RAPPRESENTANTE => RAPPRESENTATO]. Se il rappresentante agisce senza poteri egli è falsus procurator. Si prende in considerazione il terzo in quanto nella sfera giuridica del rappresentato non viene prodotto alcun effetto. È molto importante conoscere il potere del procuratore perché se egli è falsus procurator, ci troviamo di fronte all’inefficacia del contratto. Inoltre, è importante dire che il terzo ha contrattato in buona fede con il rappresentante ed è proprio per questo che si parla di responsabilità.
- Art. 1392: "forma della procura"
- Art. 1393: "giustificatore dei poteri del rappresentante"
- Art. 1388: "contratto concluso dal rappresentante"
- Art. 1396: "modifica del potere di rappresentanza" => la procura conferita può essere ridotta o modificata nel suo ambito [es: Elisa chiede a Marco se le può comprare il CC, allora M chiede al libraio di mettergli da parte il CC. Poi E manda un messaggio a M in cui gli scrive che vuole un fumetto al posto del CC]. In ambito commerciale, questo articolo corrisponde con l’art. 2207: scrivere il limite della procura significa che il terzo ha l’obbligo di controllare il documento firmato dal rappresentato.
Regime della pubblicità commerciale = rendere pubblico l’atto secondo le norme viste nel registro delle imprese.
- Principio della conoscenza: i limiti sono opponibili solo se essi sono conoscibili (Art. 1393)
- Modifica non opponibile al terzo: il terzo deve prestare fede nella validità della procura. Se il limite non è opponibile vuol dire che è come se esso non esistesse per qualcuno (=/= nullo, caso in cui non c’è per chiunque).
Le implicazioni sono che il limite non vale per il terzo, ma esso vincola il rappresentante.
Il potere della rappresentanza nasce con alcuni limiti. Se questi limiti vengono superati, il contratto non ha effetto. Se invece i limiti vengono posti successivamente (e non alla stipula del contratto), il contratto ha o non ha effetto a seconda se il rappresentante è venuto a conoscenza o meno di tali limiti.
Esempio: Se M (rappresentante), pur avendo ricevuto il messaggio con la disdetta di E (rappresentato), compra comunque il CC, egli risponderà dei danni nei confronti di E, in quanto egli ha agito eccedendo nei poteri.
Rappresentanza e imprese
La rappresentanza è molto importante nel mondo dell’impresa. L’imprenditore, infatti, è in contatto con noi attraverso i suoi rappresentanti (o ausiliari, in quanto ausiliano nell’esercizio dell’impresa). Gli ausiliari svolgono il loro compito in modi diversi.
Quando entro in un supermercato e compro qualcosa, la persona a cui pago che mi dà la merce è la stessa persona a cui devo pagare quella merce? NO! Perché devo pagare ad un’altra persona? Perché la cassiera ha un potere di rappresentanza diverso da chi mi dà la merce.
Art. 2203: preposizione institoria (o rappresentanza commerciale)
Gli ausiliari possono essere di 3 tipi:
- Institore:
- Ha un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore
- Ha dei poteri prefissati dalla legge, che l’imprenditore può ridurre
- Questo tipo di rappresentanza è legale ed è la fonte dei poteri institori
- Procuratore (art. 2209): i procuratori sono una figura intermedia; sono per esempio i capireparto e non hanno gli stessi poteri dell’institore
- Commesso (art. 2210): ha un potere di rappresentanza modesto. I compiti del commesso sono quelli elencati nel suo contratto di lavoro. Se entro in un negozio, la posizione del commesso all’interno dei locali rappresenta il suo potere rappresentativo (se non c’è il cassiere, è il commesso ad incassare il denaro). Fuori dai locali, il commesso non ha poteri.
Art. 2211: deroga il commesso non può derogare alle condizioni generali e ha poteri limitati.
Art. 2212-2213 il commesso non ha una procura.
Elementi comuni agli ausiliari
- I poteri provengono dalla legge
- Sono tutti ausiliari dell’imprenditore
- La procura deve essere scritta nel registro delle imprese (SOLO per institore e procuratore)
Riassumendo
- Principio generale = solo il titolare di un interesse può agire con effetto per questo interesse
- Principio di rappresentanza = il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire per proprio nome o per proprio conto, producendo effetto nella sfera giuridica del rappresentato.
- Se il rappresentante agisce senza poteri egli è falsus procurator
- La procura può essere modificata
Il mandato
Norme giuridiche
- Norme sulla fattispecie (funge da antecedente logico per le norme che seguiranno, non c’è il comando)
- Norme precettive
- Imperative (non ammettono una deroga da parte dei privati "se uccidi vai in galera")
- Dispositive (può essere derogata dato che non si occupa di norme essenziali)
- Suppletive
Art. 1703 e seguenti: l’art. 1703 non è un comando ma una nozione.
Mandato
È un contratto. Sono presenti due parti, è un atto bilaterale. La prima parte è obbligata a compiere atti giuridici nei confronti dell’altra parte. Il mandato opera solo nell’interesse e non in nome di qualcuno.
Esempio: Se il prof dice a Elisa di accendere le luci dell’aula ogni mattina, non si tratta di un mandato perché non è un atto giuridico.
Rappresentanza
Atto unilaterale e recettizio. Non è obbligatorio ma facoltativo. Il rappresentante opera in nome e nell’interesse di qualcuno. Agire nel nome significa che ci sono effetti nella sfera giuridica, in questo caso, del rappresentante.
Nel mandato le due parti sono:
- Mandante: opera attivamente, ponendo gli atti giuridici per conto del
- Mandatario
Tipi di mandato
- Mandato con rappresentanza (Art 1704): non ci sono obblighi nei confronti dei terzi. Esso avviene per conto (ovvero nell’interesse) e in nome del mandatario.
- Mandato senza rappresentanza (Art 1705): avviene per conto ma non in nome del mandatario.
Esempio: Se E manda M a comprare il libro di diritto, M agisce per conto ma non in nome di E. Infatti, il rapporto di compravendita viene stipulato tra E e il libraio (il terzo, M, è estraneo). Tuttavia, se E ha dei problemi è M che deve sbrigarsela, in quanto egli è acquirente (Se invece M fa fare una fattura separata e la fa mandare a casa di E, è E che deve sbrigarsela).
Non importa se il libraio sa che uno dei due libri che M compra è per E, ciò che conta è la mancanza della "contemplatio domini".
Art. 1706: acquisti del mandatario
Articolo costituito da due commi:
- Se guardiamo ai beni mobili (come un libro), abbiamo due trasferimenti:
- Il primo (l’acquisto del libro) avviene per principi generali
- Il secondo non ha bisogno di un atto distinto, in quanto esso si produce automaticamente e contestualmente al primo trasferimento. Il mandante può rivendicare il bene [nel momento in cui M acquista il libro per E, esso viene trasferito ex lege a E, la quale può dichiararsi proprietaria del libro davanti a un giudice]
- Obbligo di acquisto di beni: Immobili (casa, terreno); mobili (auto).
Abbiamo due fasi:
- Il terzo è acquirente del mandatario (dunque il terzo è intestatario nei registri pubblici)
- Il bene intestato al terzo viene trasferito al mandante
Esempio: Se M acquista una casa o un’auto per conto di E, il bene viene intestato a M, il quale però ha l’obbligo di fare un secondo atto di vendita in modo tale che i beni vengano acquistati da E.
Questo trasferimento ha bisogno di un atto (su un piano documentale distinto).
Le obbligazioni
Obbligazione o Rapporto obbligatorio = vincolo giuridico in forza del quale:
- L’obbligato (o debitore) deve
- Al creditore una determinata prestazione.
Prestazione = qualunque entità suscettibile di una qualunque valutazione economica.
Ci sono diversi tipi di prestazione, come:
- Prestazione di trasporto: [es. pagando il biglietto per il treno adempi l’obbligazione pecuniaria e in cambio ricevi una prestazione]
- Mandato: il mandante è obbligato a compiere atti giuridici nei confronti dell’altra parte
Il debitore ha dovere di adempiere l’obbligazione (parliamo quindi di DEBITO) mentre il creditore ha il diritto di ricevere (parliamo quindi di CREDITO).
Debitore => creditore. È un vettore dinamico. C’è un trasferimento di ricchezza che provoca il depauperamento (impoverimento) del debitore e un arricchimento del creditore.
Il rapporto obbligatorio può nascere da un:
- Contratto
- Atto unilaterale
Il contratto
Tutto ciò che leggerai qui sotto non è presente nel libro. Si tratta della premessa al contratto di compravendita e di mutuo (art 1470 e 1813 CC).
Contratto (Art. 1321) = "ACCORDO con il quale due o più parti (di comune consenso) costituiscono, modificano o estinguono rapporti giuridici".
Art. 1325: elementi del contratto
- Le parti
- La causa: è facile confonderla con il motivo. Causa => ragione oggettiva e tipizzata (cioè applicata in situazioni uguali indipendentemente dai soggetti e dalla merce che viene scambiata).
Esempio: Perché il barista vende la brioche a Francesca? Perché in questo modo il barista guadagna 2 € e F può bere il cappuccino.
vs
Motivo => ragione intima e personale non dichiarata dal contratto. Esempio: F prende la brioche da quel barista perché lui ci mette sopra il cacao.
La causa risponde ad una domanda banale "Wofür?". Essa può essere viziata, cioè è illecita [es. compravendita di armi] => il contratto non è valido, è nullo.
Il motivo invece può essere legato al vizio. Esempio: Francesca ha comprato 20 brioches nel solito bar perché sa che il barista ci mette tanto cacao; questa volta però non è stato così. In questo caso il contratto non può essere annullato.
- L’oggetto: se l’oggetto è illecito o impossibile, il contratto non può essere stipulato. Il contratto deve contenere delle entità oggettivamente valutabili.
- La forma: è il modo in cui si manifesta il contratto. Le forme possibili sono (dalla più semplice alla più complessa):
- Forma dei fatti concludenti (facta concludentia) = fatti dai quali può desumersi una volontà in modo inequivoco;
- Forma verbale = l’accordo viene stipulato verbalmente [es. Un’ordinazione al bar o al ristorante];
- Forma scritta = il contratto viene stipulato per iscritto [es. Compilazione di un modulo online o di un contratto per l’acquisto di una macchina];
- Scrittura privata autenticata = forma scritta con sottoscrizioni autenticate dal notaio, che attribuisce fede pubblica alle firme. Nel caso in cui anche solo una delle firme è falsa, si apre una querela di falso;
- Atto pubblico = è scritto direttamente dal notaio e non dalle parti. Egli scrive quello che le parti intendono perseguire; quindi, oltre alle firme, viene autenticata anche la volontà.
La forma viene scelta dal legislatore in base all’importanza del contratto [nella costituzione delle SPA si chiede l’atto pubblico; anche nelle donazioni il sacrificio patrimoniale dei genitori deve essere consapevole e deve avvenire con l’assistenza di due testimoni].
Quando il contratto si conclude, tutti questi requisiti devono essere leciti. Il contratto deve essere perfetto. Esso si conclude in modo differente [execution agreement], a seconda che il contratto sia:
- Contratto consensuale: diventa efficace con il semplice consenso [es. "Mi fa un caffè?" "Va bene!" il contratto è concluso quando il barista accetta la mia richiesta, cioè quando il proponente ha notizia dell’accettazione.
Art. 1322: la libertà di ciascuno di noi è un valore. L’autonomia privata ci permette di stipulare qualsiasi tipo di contratto, anche se esso non è tipico (ovvero previsto dalla legislazione). Limite: l’interesse deve essere meritevole di tutela. Nella nostra libertà il contratto ha valore di legge e non può essere sciolto se non con il consenso di tutti. (questo principio corrisponde a quello della costituzione, numero 44, sull’iniziativa economica e libera).
- Contratto reale: è concluso quando
- Il proponente ha notizia dell’accettazione
- Avviene la consegna della cosa (traditio rei)
Si chiama reale perché viene dal latino RES, REI. Esempio: Il contratto di mutuo è reale in quanto si conclude solo quando la banca mi consegna i soldi, perché il consenso tra le parti non è sufficiente.
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