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Diritto commerciale - L'azienda Pag. 1
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L'AZIENDA

Art.2555 "L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'eercizio dell'impresa": tutto ciò che

l'imprednitore utilizza per esercitare l'operazione economica compone l'azienda.

I beni che componfno l'azienda possono essere sia mobili che immobili, sia materiali sia immateriali e non è

necessario che l'imprenditore sia proprietario di tali beni.

I rapporti funzionali all'esercizio non fanno parte dell'azienda, ma concorrono comunque a formare la consistenza

economica dell'azienda.

L'azienda inoltre possiede un valore proprio: l'avviamento. L'avviamento si considera come una qualità, un suo modo

d'essere. Per questo viene considerato dalla legge come il presupposto della disciplina di concorrenza, riceve tutela in

caso di circolazione d'azienda.

L'azienda può inoltre assumere varie configurazioni, da un complesso di beni elementari fino ad un impianto di alta

tecnologia. Il requisito necessario è che si tratti di un complesso produttivo.

Non è necesario che l'esercizio sia in atto. Per avere un'azienda è sufficiente che siano stati compiuti tutti gli atti di

organizzazione.

Circolazione d'azienda

Cessione d'azienda L'art.2556 c.c. richiede che il trasferimento dell'azienda sia provato per iscrito per le

imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

La legge non prevede che l'azienda debba essere trasferita nella sua unitarietà. Nulla vieta che possano essere

trasferiti solo alcuni asset dell'azienda. Tuttavia, se non è stato preso nessun accordo particolare, si deve intendere

che tutti i beni che compongono l'azienda sono soggetti al trasferimento.

A volte le parti cercano di sottrarsi agli effetti della cessione e stipulano dei contratti che hanno per oggetto i diversi

componenti dell'azienda, oppure dichiarano una compravendita di un'azienda che in realtà non esiste.

Il codice civile dunque si occupa del contratto con cui si trasferisce la proprietà o il godimento di un'azienda per le

aziende che sono soggette a registrazione attraverso l'art.2556 comma1 i contratti devono essere provati per iscritto,

comma2 tali contratti, in forma pubblca o per scrittura privata devono essere depositati per l'iscrizione nel registro

delle imprese.

Divieto di concorrenza L'art.2557 stabilisce un precetto che è volto a proteggere l'acquirente e l'alienante: la

legge stabilisce che colui che aliena un'azienda deve astenersi per 5 anni dall'iniziare una nuova immpresa che, per

l'ogetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Questo divieta vale anche

per l'azienda agricola, ma solo in relazione alle attività connesse.

Le parti possono poi apportare delle deroghe tae imposizione. Non ci sono limiti per le deroghe apposte in favore

dell'acquirente. Ci sono limiti per le deroghe contro l'alienante: non può mai essere superato il limite di 5 anni e, nel

caso in cui ci sia un'estensione della portata del divieto, questa non potrà mai essere tale da impedire all'alienante

ogni attività professionale. Queto divieto di concorrenza

viene spesso aggirato attraverso la creazione di piccole società che possono comunque sviare la clientela.

Successione nei contratti L'art.2558 stabilisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati

dall'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e il terzo acquirente ha diritto di recedere entro tre mesi da

quando ha avuto notizia, se sussiste giusta causa.

sono regole che sono volte a favorire la continuazione dell'azienda a vantaggio dell'acquirente. Vengono esclusi

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.