L'azienda
Art. 2555 "L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa": tutto ciò che l'imprenditore utilizza per esercitare l'operazione economica compone l'azienda. I beni che compongono l'azienda possono essere sia mobili che immobili, sia materiali sia immateriali e non è necessario che l'imprenditore sia proprietario di tali beni. I rapporti funzionali all'esercizio non fanno parte dell'azienda, ma concorrono comunque a formare la consistenza economica dell'azienda.
L'azienda inoltre possiede un valore proprio: l'avviamento. L'avviamento si considera come una qualità, un suo modo d'essere. Per questo viene considerato dalla legge come il presupposto della disciplina di concorrenza, riceve tutela in caso di circolazione d'azienda. L'azienda può inoltre assumere varie configurazioni, da un complesso di beni elementari fino ad un impianto di alta tecnologia. Il requisito necessario è che si tratti di un complesso produttivo. Non è necessario che l'esercizio sia in atto. Per avere un'azienda è sufficiente che siano stati compiuti tutti gli atti di organizzazione.
Circolazione d'azienda
Cessione d'azienda
L'art. 2556 c.c. richiede che il trasferimento dell'azienda sia provato per iscritto per le imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. La legge non prevede che l'azienda debba essere trasferita nella sua unitarietà. Nulla vieta che possano essere trasferiti solo alcuni asset dell'azienda. Tuttavia, se non è stato preso nessun accordo particolare, si deve intendere che tutti i beni che compongono l'azienda sono soggetti al trasferimento.
A volte le parti cercano di sottrarsi agli effetti della cessione e stipulano dei contratti che hanno per oggetto i diversi componenti dell'azienda, oppure dichiarano una compravendita di un'azienda che in realtà non esiste.
Il codice civile dunque si occupa del contratto con cui si trasferisce la proprietà o il godimento di un'azienda per le aziende che sono soggette a registrazione. Attraverso l'art. 2556 comma 1 i contratti devono essere provati per iscritto, comma 2 tali contratti, in forma pubblica o per scrittura privata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Divieto di concorrenza
L'art. 2557 stabilisce un precetto che è volto a proteggere l'acquirente e l'alienante: la legge stabilisce che colui che aliena un'azienda deve astenersi per 5 anni dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea.
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale - l'azienda
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale - l'azienda in generale e i consorzi