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L'AZIENDA
Art.2555 "L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'eercizio dell'impresa": tutto ciò che
l'imprednitore utilizza per esercitare l'operazione economica compone l'azienda.
I beni che componfno l'azienda possono essere sia mobili che immobili, sia materiali sia immateriali e non è
necessario che l'imprenditore sia proprietario di tali beni.
I rapporti funzionali all'esercizio non fanno parte dell'azienda, ma concorrono comunque a formare la consistenza
economica dell'azienda.
L'azienda inoltre possiede un valore proprio: l'avviamento. L'avviamento si considera come una qualità, un suo modo
d'essere. Per questo viene considerato dalla legge come il presupposto della disciplina di concorrenza, riceve tutela in
caso di circolazione d'azienda.
L'azienda può inoltre assumere varie configurazioni, da un complesso di beni elementari fino ad un impianto di alta
tecnologia. Il requisito necessario è che si tratti di un complesso produttivo.
Non è necesario che l'esercizio sia in atto. Per avere un'azienda è sufficiente che siano stati compiuti tutti gli atti di
organizzazione.
Circolazione d'azienda
Cessione d'azienda L'art.2556 c.c. richiede che il trasferimento dell'azienda sia provato per iscrito per le
imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
La legge non prevede che l'azienda debba essere trasferita nella sua unitarietà. Nulla vieta che possano essere
trasferiti solo alcuni asset dell'azienda. Tuttavia, se non è stato preso nessun accordo particolare, si deve intendere
che tutti i beni che compongono l'azienda sono soggetti al trasferimento.
A volte le parti cercano di sottrarsi agli effetti della cessione e stipulano dei contratti che hanno per oggetto i diversi
componenti dell'azienda, oppure dichiarano una compravendita di un'azienda che in realtà non esiste.
Il codice civile dunque si occupa del contratto con cui si trasferisce la proprietà o il godimento di un'azienda per le
aziende che sono soggette a registrazione attraverso l'art.2556 comma1 i contratti devono essere provati per iscritto,
comma2 tali contratti, in forma pubblca o per scrittura privata devono essere depositati per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
Divieto di concorrenza L'art.2557 stabilisce un precetto che è volto a proteggere l'acquirente e l'alienante: la
legge stabilisce che colui che aliena un'azienda deve astenersi per 5 anni dall'iniziare una nuova immpresa che, per
l'ogetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Questo divieta vale anche
per l'azienda agricola, ma solo in relazione alle attività connesse.
Le parti possono poi apportare delle deroghe tae imposizione. Non ci sono limiti per le deroghe apposte in favore
dell'acquirente. Ci sono limiti per le deroghe contro l'alienante: non può mai essere superato il limite di 5 anni e, nel
caso in cui ci sia un'estensione della portata del divieto, questa non potrà mai essere tale da impedire all'alienante
ogni attività professionale. Queto divieto di concorrenza
viene spesso aggirato attraverso la creazione di piccole società che possono comunque sviare la clientela.
Successione nei contratti L'art.2558 stabilisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati
dall'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e il terzo acquirente ha diritto di recedere entro tre mesi da
quando ha avuto notizia, se sussiste giusta causa.
sono regole che sono volte a favorire la continuazione dell'azienda a vantaggio dell'acquirente. Vengono esclusi