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RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, SCRITTURE CONTABILI E AZIENDA
Analizzeremo oggi lo statuto dell’imprenditore commerciale con l’eccezione delle
procedure concorsuali che vedremo più avanti, parlando molto sinteticamente di
rappresentanza commerciale ed in maniera più ampia invece sulle scritture contabili.
La rappresentanza commerciale è regolata dagli artt. 2203 e segg.! DOMANDA: Qual è
la finalità di questo gruppo di disposizioni?
RISPOSTA: La finalità è quella di dettare delle regole derogatorie della disciplina di diritto
comune (sostanzialmente della procura) volte a rendere più sicuro il traffico commerciale 1
sostanzialmente facendo discendere la rappresentanza non già da un atto formale com’è
la procura bensì dal fatto di ricoprire una carica alla quale la legge automaticamente
riconnette degli effetti di rappresentanza.
Queste regole, dunque, servono a far sì che chi nella impresa riveste un certo ruolo ha la
rappresentanza della impresa automaticamente per il fatto stesso di essere incardinato in
quel ruolo, in quella carica, il che rende più agevole l’attività all’imprenditore e più sicuro
anche il contatto con l’impresa ai terzi perché questi sanno che se hanno a che fare con
un dato soggetto quel dato soggetto ricopre una carica che comporta la possibilità di
impegnare l’impresa, di avere la rappresentanza della impresa.
Quando diciamo avere un ruolo nella impresa non è tanto importante se è dipendente o
non è dipendente, se è un lavoratore autonomo, a progetto o chissà quale altra
configurazione di tipo lavoristico, ma ciò che è importante è che vi sia una presenza
stabile all’interno della impresa che ovviamente normalmente sarà ricollegabile ad un
lavoro dipendente, tuttavia potrebbe anche essere un rapporto di lavoro autonomo di
carattere stabile.
Sono tre le figure contemplate:
1. L’INSTITORE: E’ la figura principale oltre ad essere quella intorno alla quale viene
costruita la maggior parte della disciplina della rappresentanza commerciale
(rappresentanza commerciale perché si tratta di regole sulla rappresentanza che si
applicano agli imprenditori soggetti allo statuto dell’imprenditore commerciale).
Come dicevamo, l’institore è la figura più importante ed è quella che una volta nei
manuali di diritto commerciale si diceva essere l’alter ego dell’imprenditore
(espressione oggi un po’ desueta).
ARR. 2203 (Preposizione institoria):
E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa
commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di
un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo
che nella procura sia diversamente disposto.
ART. 2204 (Poteri dell’institore):
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui
è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò
espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni
dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
DOMANDA: Chi è, allora, institore?
RISPOSTA: Certamente non ti sarà capitato di stringere la mano ad una persona
che si sia presentata come institore della impresa X, tuttavia ti sarà capitato di
incontrare il direttore generale di una impresa o il direttore di una filiale o di uno
stabilimento.
Ecco quindi che institore – tradotto in una terminologia più moderna – è chi con
funzioni apicali (cioè stando al vertice della impresa) ha la piena responsabilità
della impresa, rispondendo direttamente all’imprenditore, o di tutta l’impresa ovvero
se, come statuisce la norma, la sua preposizione (cioè il suo incardina mento nella
funzione di institore) è limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo 1
particolare della impresa (si pensi, per esempio, al direttore finanziario) allora in
quel caso non sarà il direttore generale ma sarà una figura più specifica come il
direttore o potrà anche essere un altro generale con una competenza specifica
(come accade, ad esempio, nelle grandi imprese).
L’institore, dunque, è il soggetto che o con riguardo a tutta l’impresa ovvero
relativamente ad una parte della impresa distinta sotto il profilo territoriale (una
zona, uno stabilimento) o sotto il profilo funzionale (un settore) risponde
all’imprenditore o eventualmente ad un altro institore (come nel caso in cui vi sia il
direttore generale e lui è direttore di stabilimento) avendo – come statuisce l’art.
2204 – il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio della impresa, salvo
(ex lege) alienare o ipotecare i beni immobili del proponente (cioè della impresa) e
salve le limitazioni risultanti dalla procura.
Particolarmente delicato è poi capire chi è l0institore quando l’impresa è una
impresa collettiva, quando cioè è una società, anche se in una organizzazione
sviluppata ciò è meno importante perché l’amministratore delegato avrà sempre
dei poteri espressamente confluiti dal consiglio, il direttore generale avrà indicati i
suoi poteri, insomma lì è più formalizzato, mentre nella impresa individuale, nella
impresa non societaria, è più difficile capire che ruolo viene svolto sicché questa
disciplina è più utile.
Siccome ha questa pienezza di poteri, l’institore ha altresì obblighi e responsabilità
che sono molto simili a quelli dell’imprenditore ma che naturalmente restano
distinti: già perché mentre l’imprenditore individuale fallisce l’institore non fallisce
personalmente per cui vi è sì una similitudine tuttavia non vi è un’assoluta
convergenza di responsabilità nei poteri.
ART. 2205 (Obblighi dell’institore):
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto,
insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti
l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Come vedi questa similitudine con l’imprenditore (per questa una volta si diceva
essere l’alter ego dell’imprenditore, cioè è qualcuno che è come fosse
l’imprenditore) lo porta ad avere gli obblighi pubblicitari e gli obblighi di tenuta delle
scritture contabili (che adesso vedremo) che gravano sull’imprenditore (ovviamente
se è institore limitatamente ad una sede, responsabilità ed obblighi saranno limitati
a quella sede).
Abbiamo detto iniziando la lezione che la funzione della rappresentanza
commerciale è collegare automaticamente ad un ruolo, ad una carica (carica è un
termine adatto per l’institore ma non per il commesso) delle possibilità di spendere
il nome della impresa e di impegnare l’impresa; tuttavia gli artt. 2206 e 2207
parlano della pubblicità della procura ed allora ci verrebbe da pensare che serve
comunque la pubblicità: leggiamo allora questi articoli per capire quale sia il
meccanismo.
ART. 2206 (Pubblicità della procura):
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle
imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione dell'affare. 1
La norma di cui all’art. 2206 statuisce che va depositata la procura nel registro
delle impresa: come vedi fino ad ora, pur avendo sempre insistito sulla efficacia
della iscrizione nel registro delle impresa di atti e fatti, avevamo sempre trovato
l’iscrizione di tipo soggettivo (cioè della impresa individuale o collettiva) mentre
vedi qui invece un esempio di iscrizione di un atto e cioè della procura institoria.
Sembrerebbe, quindi, che bisogna depositare necessariamente la procura
altrimenti l’institore – verrebbe da pensare – non ha i poteri di rappresentanza,
tuttavia l’art. 2206.2 statuisce che se non viene depositata la procura l’institore non
perde i poteri di rappresentanza ma, anzi, semplicemente la rappresentanza si
reputa generale e se vi sono limitazioni queste non sono opponibili ai terzi salvo la
dimostrazione che questi conoscevano queste limitazioni quando è stato concluso
!
l’affare Questo è proprio il tipico esempio di efficacia dichiarativa.
Troviamo conferma di ciò nell’art. 2207.
ART. 2207 (Modificazione e revoca della procura):
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura
devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se
la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai
terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione dell'affare.
Ecco quindi che il deposito della procura serve a rendere opponibile ai terzi
(secondo i principi della pubblicità legale) le eventuali limitazioni della procura
altrimenti l’institore si reputa essere un rappresentante generale della impresa.
Quanto abbiamo detto, dunque, è corretto: la procura serve a consentire una
limitazione della rappresentanza altrimenti automaticamente ed in via generale è
collegata alla carica.
Le altre due figure (rappresentante e commesso) sono figure più marginali;
2. IL RAPPRESENTANTE (chiamato procuratore):
ART. 2209 (Procuratori):
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad esso.
" DOMANDA: Qual è, in base a questa definizione, la natura del procuratore?
RISPOSTA: In base a questa definizione il procuratore è un soggetto che ha poteri
di compiere atti pertinenti all’esercizio della impresa tuttavia non è preposto quale
institore sicché ha dei poteri limitati per singoli atti o categorie di atti, non ha un
potere generale come l’institore, non è l’alter ego dell’impre