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Procedura per la designazione del magistrato e trattazione del procedimento
1. Il Presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa in conformità ai commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito
senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.- Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
- La sentenza è pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
- Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della sentenza.
decisione di merito.
8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.
TITOLO IV Del procedimento in camera di consiglio. Capo I - disposizioni generali
25. Forma dell'atto introduttivo e giudice competente.
1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.
26. Forma ed efficacia del provvedimento.
1.
Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.
Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.
Reclamo.
Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso.
all'organo collegiale dello stesso Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.- Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
- Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.
- Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte.
della decisione; questi,ove ne ravvisi l' opportunità, fissa udienza per l' audizione dell' istante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero,questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione diudienza in camera di consiglio.
3. Nel corso dell' udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare l' istante a depositare ulterioridocumenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l' istanza ad altrisoggetti interessati indicati dal giudice.
29. Ambito di applicazione.
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma,2343-bis, secondo comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma,2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre,in quanto compatibili, ai casi analoghi.
Sezione II - Del procedimento in confronto di più partiFissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti.
- Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.
- All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.
Pronuncia con decreto.
- In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi,
- L'udienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
- All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
- Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario.
- Ciascuna parte può, fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento.
- Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.
- Nel corso del giudizio
promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
33. Ambito di applicazione.
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500-novies, terzo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma,
delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
TITOLO V
Dell'arbitrato.
34. Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie.
- Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del