Estratto del documento

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria

(1) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega; Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002; Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I - Nuove norme di procedura

1. Ambito di applicazione

1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

  • Rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
  • Trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  • Patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
  • Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
  • Materie di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
  • Credito per le opere pubbliche.

2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate.

Titolo II - Del processo di cognizione davanti al tribunale

Capo I - Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

2. Contenuto dell'atto di citazione

1. La domanda si propone al Tribunale mediante citazione contenente:

  • Le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
  • L'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
  • La fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.

3. Costituzione dell'attore

1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.

4. Comparsa di risposta

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.

5. Forme e termini della costituzione del convenuto

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.

6. Memoria di replica dell'attore

1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.

2. Nella memoria di replica l'attore può:

  • Precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
  • Proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
  • Dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
  • Depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.

7. Repliche ulteriori

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.

2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione.

3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2.

8. Istanza di fissazione di udienza

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:

  • Dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
  • In caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
  • Dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.

2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:

  • Se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
  • Se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
  • Al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.

3. Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:

  • Se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
  • Al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente del Tribunale che, sentite le parti, provvede con decreto non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

9. Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione de

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Diritto commerciale - Appunti Pag. 1 Diritto commerciale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Appunti Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Piscitello Paolo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community