Anteprima
Vedrai una selezione di 29 pagine su 140
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 1 Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 2
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 6
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 11
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 16
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 21
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 26
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 31
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 36
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 41
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 46
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 51
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 56
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 61
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 66
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 71
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 76
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 81
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 86
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 91
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 96
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 101
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 106
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 111
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 116
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 121
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 126
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 131
Anteprima di 29 pagg. su 140.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Commerciale A A 2014 2015 Pag. 136
1 su 140
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INADEMPIMENTO DELL’UTILIZZATORE

E’ previsto che l’impresa di leasing:

 Ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di mancato pagamento di un solo canone, qualunque ne sia

l’ammontare;

 Ha diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi.

Sono queste le clausole che derogano dalla disciplina della vendita con riserva di proprietà.

La Cassazione ha distinto due sottotipi:

- il leasing di godimento

qui l’impresa di leasing può trattenere i canoni riscossi ed esigere a titolo di risarcimento i canoni ulteriori ed il prezzo di

opzione;

- il leasing traslativo

qui l’utilizzatore dovrà corrispondere un equo compenso per l’uso ed il risarcimento dei danni nella misura quantificata dal

giudice. PAGINA 41

 Leasing operativo

Anche detto leasing diretto del produttore, in questo tipo di leasing i beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore,

che si obbliga a fornire una serie di servizi collaterali.

In genere ha per oggetto beni strumentali standardizzati, la durata del contratto è più breve della vira economica del bene e i canoni

sono commisurati al suo valore di uso.

 Leasing di ritorno

Un soggetto che ha necessità di liquidità e vende beni di cui è proprietario ad una società finanziaria che ne paga il prezzo. Però al

soggetto alienante i beni servono quindi stipula un contratto di leasing concesso dalla società finanziaria.

Essa concede l’uso dei beni all’alienante dietro pagamento di canoni, con la possibilità finale di pagare il prezzo di opzione

riacquistando il bene.

È una prassi, non uno schema contrattuale predefinito dalla legge.

DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO:

Per l’art. 2744 c.c. è nullo il patto tra creditore e debitore in cui il creditore viene garantito con l’ipoteca sul bene e nel caso in cui il

debitore sia insolvente il creditore diviene proprietario del bene.

Per aggirare questo divieto si fa ricorso alla VENDITA A SCOPO DI GARANZIA: il debitore vende un bene al creditore col pegno che se il

debito viene pagato il bene torna al debitore, altrimenti, in caso di insolvenza del debitore, il bene resta al creditore.

Il leasing di ritorno è stato assimilato da parte della giurisprudenza alla vendita a scopo di garanzia. Ma in realtà nel leasing di ritorno

manca il precedente debito dell’imprenditore nei confronti della società finanziaria.

Contratto di factoring

Contratto atipico con finalità creditizie che nasce dalla necessità delle imprese di monetizzare i propri crediti.

Consente all’imprenditore di cedere i crediti che vanta nei confronti dei debitori a società di factoring.

La società di factoring provvede alla gestione (solleciti, gestione recupero, ecc) e man mano che i debitori pagano cede le somme alla

società cedente. Quest’ultima così si esonera dalla gestione dalla riscossione.

L’impresa di factoring chiede all’impresa cedente informazioni sul debitore al fine di valutare preventivamente il rischio. La società di

factoring può decidere di anticipare le somme al cedente i crediti prima della riscossione.

Per il periodo tra l’anticipazione e il momento della riscossione l’imprenditore pagherà gli interessi.

CESSIONE PRO SOLUTO > Se il debitore non paga la stessa società di factoring può accollarsi il debito, concedendo comunque le somme

all’imprenditore cedente.

La legge n. 52 del 1991 “Cessione del Credito” prevede la possibilità per l’impresa di cedere crediti propri, esistenti e futuri, ma

determinabili, ad un’altra società che provvederà alla corresponsione degli importi secondo le regole della solvibilità del debitore.

Qui però non si parla di anticipazione dei crediti, quindi questo istituto non viene assimilato al contratto di factoring.

 Quando si cede un credito la cessione va comunicata al debitore, questo è un obbligo del fornitore (imprenditore

cedente del credito). Il corrispettivo, cioè le quote versate dal debitore, verrà versato dal factor all’impresa cedente.

PAGINA 42

Cartolarizzazione dei crediti

È una variante del factoring ed è causa della crisi mondiale iniziata nel 2007.

Può verificarsi la cessione in blocco dei crediti da una impresa ad un’altra che corrisponde alla prima complessivamente la somma

corrispondente. La società acquirente recupera le somme con l’emissione di obbligazioni. Il singolo consumatore effettua una frazione

di prestito alla società sottoscrivendo obbligazioni.

La società cessionaria rimborsa le obbligazioni che ha emesso nel momento in cui riscuote i crediti acquisiti. Se i debitori saranno

solvibili gli obbligazionisti saranno soddisfatti, diversamente no.

Queste operazioni devono essere giudicate da società di rating, La cartolarizzazione è disciplinata da una legge del 1999. In America e

banche dal 2007 cominciarono a concedere mutui per le case a soggetti scarsamente solvibili.

Le banche evitano il rischio poiché cedono i crediti ottenendo subito la liquidità con operazioni di cartolarizzazione.

Le società di cartolarizzazione emettono a loro volta obbligazioni per pagare la banca. Essendo i debitori insolventi gli obbligazionisti

non sono stati rimborsati. Ciò ha creato la crisi mondiale: il fallimento delle banche, perdita di posti di lavoro, l’arresto dei

finanziamenti concessi, e altri eventi.

È da precisare che le somme ricavate da determinati crediti sono destinate solo ed esclusivamente al rimborso delle obbligazioni

emesse per pagare l’impresa cedente di quegli stessi crediti, non possono essere dirottati per soddisfare i sottoscrittori di altre

obbligazioni.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti

convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) o pagare un capitale o una rendita al verificarsi di

un evento attinente alla vita umana.

Lo scopo dell’assicurazione danni è indennitario (risarcire un soggetto dal danno subito).

Lo scopo dell’assicurazione vita non è l’elemento indennitario, ma lo scopo è previdenziale (nell’ipotesi del caso di morte, a seguito del

pagamento dei premi la compagnia corrisponderà una quota al beneficiario; ma c’è anche l’ipotesi per cui la compagnia ad una data

fissata corrisponde un capitale o una rendita al beneficiario. Qui non c’è un danno ed ecco la funzione previdenziale dell’assicurazione

vita). Questa è la nozione di contratto di assicurazione dettata dall’art. 1882 c.c.

L’assicuratore è un imprenditore che opera specifiche regole, basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i

rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione.

È infatti un contratto aleatorio il contratto isolato con cui una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a pagarmi una somma se subirò

un incendio.

Ma nel contratto di assicurazione un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei e qui si applica la legge

statistica dei grandi numeri che consente di determinare la probabilità media che un evento si verifichi.

Su tale probabilità, detta rischio medio, l’assicuratore basa il corrispettivo dovutogli (premio) dal singolo. L’insieme dei premi incassati

consente di creare un fondo patrimoniale sufficiente, se correttamente gestito, a risarcire gli assicurati che effettivamente subiranno il

sinistro.

Disciplina

Le imprese di assicurazione sono sottoposte a un penetrante controllo pubblico volto a garantire la tutela degli assicurati, il rispetto

delle regole ed una corretta e prudente gestione degli ingenti mezzi finanziari raccolti tra il pubblico con l0incasso dei premi. In

passato vigevano in materia diverse leggi speciali, oggi raccolte nel Codice delle assicurazioni private, approvato nel 2005.

Attualmente l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative per azioni e società di mutua

assicurazione. Per svolgere l’attività assicurativa è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Isvap.

Il contratto concluso con un’impresa di assicurazione non autorizzata è nullo, ma la nullità può essere fatta valere solo dall’assicurato.

Le persone che all’interno dell’impresa di assicurazione ricoprono cariche amministrative, direttive o di controllo devono possedere i

requisiti di onorabilità e professionalità, ciò vale anche per i soci che detengono partecipazioni qualificate.

Le imprese assicurative devono tenere particolari scritture contabili; sono soggette a revisione contabile obbligatoria. PAGINA 43

Sono sottoposte alla vigilanza di un apposito ente pubblico: l’Isvap che può anche predisporre commissioni straordinarie. Sono

soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione di fallimento.

Le società assicurative non possono svolgere attività diverse da quella assicurativa, nonché le operazioni connesse e strumentali e la

costituzione e gestione di forme di assistenza sanitaria e previdenziale integrative.

Dal 1979 è vietato l’esercizio cumulativo dell’assicurazione danni e dell’assicurazione vita da parte di una stessa società.

Soggetti nel contratto di assicurazione

Compagnia assicurativa;

Assicurato

Il soggetto titolare dell’interesse dedotto dal contratto, soggetto in capo al quale deve verificarsi la situazione.

Ci può essere anche il contraente che può coincidere con l’assicurato oppure no (chi stipula);

E’ anche presente la figura del beneficiario, anch’egli può coincidere con l’assicurato o no (chi otterrà il risarcimento/la rendita

o il capitale).

I tipi di assicurazione

Le assicurazioni si distinguono in due grandi categorie:

a) Assicurazione contro i danni nelle quali l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro;

b) Assicurazioni sulla vita nelle quali l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento

attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza);

La stipulazione del contratto

La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoposta dall’assicurando su moduli predisposti dall’assicuratore; questi

riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e contengono una serie di domande.

L’assicurando assume la posizione formale di proponente, in realtà è l’assicuratore a prendere l’iniziativa tramite i suoi agenti.

La proposta scritta diretta all’assicuratore, fino alla conclu

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
140 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Luisa-90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Rabito Rosaria.