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SEGNI DISTINTIVI

I segni distintivi sono usati dagli imprenditori perché consentono di individuarli sul mercato e distinguerli dagli altri imprenditori concorrenti. La ditta, l'insegna e il marchio sono i tre principali segni distintivi dell'imprenditore. Essi favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela, in quanto consentono al pubblico di distinguere tra i vari operatori economici e di operare scelte consapevoli.

Intorno ai segni distintivi finiscono perciò con ruotare diversi e confliggenti interessi. L'interesse degli imprenditori è precludere ai concorrenti l'uso di segni similari idonei a sviare la propria clientela. Non esistono però solo i segni distintivi elencati, è tuttavia possibile desumere alcuni principi comuni applicabili per analogia agli altri simboli di identificazione sul mercato. Infatti, l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma è tenuto però a...

rispettare determinate regole volte a evitare inganno e confusione sul mercato: verità, novità e capacità distintiva. Inoltre, l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi e può trasferire ad altri questi ultimi, sempre però che la loro circolazione non crei confusione.
  1. La ditta. È il nome commerciale dell'imprenditore; l'individuo come soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività d'impresa e il segno distintivo necessario, nel senso che in mancanza di diversa scelta essa coincide con il nome civile dell'imprenditore. Non è però necessario che la ditta corrisponda al nome civile, essa può essere liberamente prescelta dall'imprenditore. Nella scelta della propria ditta l'imprenditore incontra però due limiti rappresentati dal rispetto dei principi della verità e della novità. Si deve distinguere la ditta originaria
ovvero quella formata dall'imprenditore che la utilizza, dalla ditta derivata ovvero quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad un altro imprenditore insieme all'azienda. Nel primo caso essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore affinché sia soddisfatto il requisito della verità; nel secondo caso invece nessuna disposizione impone a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla col proprio cognome con la propria sigla e quindi la verità in tal caso si riduce a pura verità storica. Invece per quanto riguarda la novità significa che la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e quindi tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha quindi diritto all'uso esclusivo della stessa, chi invece successivamente adotti la ditta uguale o simile può.essere perciò costretto ad integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla e ciò anche quando la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell’imprenditore. Per le imprese commerciali trova tuttavia applicazione il criterio dellapriorità dell’iscrizione nel registro delle imprese. E lo obbligo di differenziazione può sussiste se i 2 imprenditori sono il rapporto concorrenziale fra loro il diritto all’uso esclusivo e quindi diritto relativo. La ditta è trasferibile ma solo insieme all’azienda. Se il trasferimento avviene per atto fra vivi è necessario il consenso espresso dell’alienante. 2) Il marchio. Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. È disciplinato sia dall’ordinamento nazionale, sia da quello internazionale e comunitario. Il marchio non è un segno distintivo essenziale, ma certamente il più importante per il ruolo

Il marchio svolge un ruolo fondamentale nella moderna economia industriale. Gli imprenditori affidano al marchio la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, permettendo al pubblico di riconoscere facilmente i prodotti provenienti da una determinata fonte.

I marchi possono essere classificati secondo diversi criteri. Una prima distinzione si basa sulla natura dell'attività svolta dal titolare del marchio. Esistono quindi il marchio di fabbrica e di commercio, utilizzato dal fabbricante del prodotto o dal commerciante; essendo lo stesso prodotto, possono coesistere più marchi. Vi è poi il marchio di servizio, utilizzato dalle imprese che producono servizi. Infine, c'è il marchio generale, quando l'imprenditore utilizza un solo marchio per tutti i prodotti, mentre se li differenzia, questi ultimi si dicono marchi speciali.

Il marchio può essere costituito solo da parole e può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell'imprenditore.

Inoltre può essere costituito anche o esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni o colori. Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso, però si deve trattare di una forma arbitraria la cui funzione esclusiva sia quella di consentire l'individuazione del prodotto, non possono perciò essere registrati come marchi le forme imposte dalla natura stessa del prodotto e quelle che danno un valore sostanziale al prodotto. Un tipo particolare di marchio è il marchio collettivo, non usato da colui che lo ha registrato, ma concesso in uso a produttori o commercianti consociati, questi marchi solitamente danno una garanzia. Per essere tutelato giuridicamente il marchio deve avere i requisiti di liceità, verità, originalità e novità. Non deve contenere segni contrari alla legge (liceità). Il marchio all'ordine pubblico al buon costume è altresì fatto divieto di

utilizzare come marchio l'altrui ritratto senza il consenso dell'interessato. Il consenso dell'interessato è necessario anche per poter usare come marchio il nome o lo pseudonimo di persona che ha acquistato notorietà. Vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Il principio di verità impone che il marchio sia originale e composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tanti prodotti dello stesso genere. Non possono essere utilizzati come marchi le denominazioni generiche del prodotto o servizio, le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente. E infine è possibile usare come marchio denominazioni generiche o

parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso. non è nuovo se è già utilizzato comunque (Novità) Un marchio infine simile ad uno già utilizzato. Il titolare di un marchio rispondente ai requisiti di validità indicati ha diritto all'uso esclusivo dello stesso. La tutela del marchio il contenuto del diritto sono però sensibilmente diversi a seconda che il marchio sia stato meno registrato presso l'ufficio Italiano brevetti e marchi, istituito presso il ministero dello sviluppo economico. La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale quale Il diritto che sia l'effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti. di esclusiva sul marchio registrato copre poi non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. La tutela del marchio registrato non impedisce

però chealtro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tuttodiversi. La rigorosa applicazione di tale regola si differenzia però per quanto riguarda i marchi celebri, dotati di forte capacità attrattiva e suggestiva. L'uso di tali marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci del tutto diverse, oltre a costituire usurpazione dell'altrui fama può produzione. Perciò si facilmente determinare equivoci sulla fonte reale di è avvertita l'esigenza di estendere l'ambito di tutela dei marchi celebri impedendo l'uso degli stessi anche per prodotti non affini.

Il diritto di esclusiva decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'ufficio brevetti. Il titolare di un marchio registrato è perciò tutelato ancor prima che inizia ad utilizzarlo e quindi anche nella fase di lancio pubblicitario. La registrazione è nazionale, però si può estendere anche in

Ambito internazionale attraverso la registrazione presso l'organizzazione mondiale per la proprietà industriale di Ginevra. Dura 10 anni ed è però rinnovabile per un numero illimitato di volte sempre con efficacia decennale. La registrazione nazionale è perpetua quindi salvo non sia successivamente dichiarata la nullità del marchio per difetto originario o non sopravvenga una causa di decadenza quale la volgarizzazione del marchio. Infatti ciò che lo stesso è divenuto nel commercio denominazione generica di quel dato prodotto. Il marchio, se questo diritto viene registrato, è tutelato civilmente e penalmente. Se questo diritto viene lesato si può promuovere contro il concorrente l'azione di contraffazione volta ad ottenere l'inibitoria alla continuazione degli atti lesivi e la rimozione degli effetti degli stessi. Resta fermo il diritto del titolare del marchio al risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa e può inoltre chiedere

La restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante. L'ordinamento però tutela anche chi ha chiuso un marchio senza registrarlo, ma si tratta di una tutela sensibilmente minore. Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda quindi sull'uso di fatto dello stesso e sull'effettivo grado di notorietà raggiunto.

In particolare, il titolare di un marchio registrato con notorietà locale non potrà impedire ad altro imprenditore di usare di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale. Inoltre, non potrà inoltre impedire che un concorrente registri lo stesso marchio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Milladrosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Blandini Antonio.