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Il diritto commerciale

Il diritto commerciale si divide in due grandi branche:

  • Il diritto dell’imprenditore (persona fisica)
  • Il diritto delle società (impresa collettiva)

Il sistema giuridico italiano

Il sistema giuridico italiano determina gli obblighi, i limiti e le funzioni dell’imprenditore. Nel diritto commerciale, obbligazioni e contratti, non sono atti che regolano i rapporti tra privati (come visto nel diritto privato), bensì sono atti che regolano l’attività dell’imprenditore (inteso come soggetto economico) e delle società. Il diritto commerciale, o diritto privato delle imprese, è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e che regola l’attività e gli atti dell’impresa.

Le imprese, soprattutto le grandi imprese, sono dei centri di potere economico, dei luoghi in cui avviene la formazione delle decisioni che coinvolgono la vita dell’intera collettività e che concorrono quindi a definire l’equilibrio sociale e globale della nazione.

Definizione di impresa

Il codice civile non presenta alcuna definizione specifica della parola “impresa”, mentre definisce in maniera chiara e precisa i requisiti dell’imprenditore e i suoi limiti (art. 2082 cc).

Art 2082 cc: Imprenditore

Comma 1: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Tipi di imprenditori

Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditore in base a tre diversi criteri:

  • Oggetto dell’impresa: sulla base del tipo di attività che essi svolgono possiamo distinguere:
    • Imprenditore agricolo: vedi art. 2135 cc;
    • Imprenditore commerciale: vedi art. 2195 cc;
  • Dimensione dell’impresa: in base alla dimensione dell’impresa si distinguono
    • Piccoli imprenditori: vedi art. 2083 cc;
    • Imprenditori medio-grandi;
  • Natura del soggetto che esercita l’attività di impresa: sulla base della natura del soggetto che esercita l’attività di impresa si distinguono:
    • Imprese individuali: l’imprenditore individuale è colui che svolge la sua attività all’interno di una propria ditta. Può essere coadiuvato da altri soggetti ma egli è l'unico responsabile e partecipa al rischio di impresa con tutto il suo patrimonio;
    • Imprese collettive: si ha un’impresa collettiva (o impresa costituita in forma di società) quando più soggetti (consociati) decidono di svolgere in maniera congiunta un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e di servizi (principio dell’alterità soggettiva);
    • Imprese pubbliche

Impresa e società

Impresa e società sono nozioni differenti. Entrambe svolgono attività finalizzate alla produzione e allo scambio di beni o servizi ma la società lo fa in maniera collettiva (più consociati congiuntamente svolgono l’attività di impresa). La società è una persona giuridica e per questo la responsabilità dei suoi atti ricade sulla società stessa (e non sui singoli soci), mentre nel caso dell’impresa è l’imprenditore (la persona fisica) ad essere centro di imputazione dei rapporti attivi e passivi e ad assumere su sé stesso il rischio di impresa, ovvero il rischio che i costi sopportati per l’attività di impresa non siano coperti dai ricavi conseguiti.

L’imprenditore, in quanto persona fisica che svolge l’attività di impresa, partecipa al rischio di impresa con tutto il suo patrimonio.

Nozione di imprenditore

L’art. 2082 cc definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Questa nozione traccia la linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo. Il succitato articolo, quindi, suggerisce che l’impresa è un’attività (serie coordinata di atti), caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) e da organizzazione, economicità, professionalità. Ovviamente sono indispensabili anche l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (c.d. scopo di lucro), la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti, la liceità dell’attività svolta.

Bisogna comunque tenere presente che anche l’attività di impresa illecita (contrabbando di sigarette, di stupefacenti, attività bancarie svolte senza il consenso delle autorità governative e della banca centrale) può dar luogo comunque al compimento di atti validi e leciti (anche se la natura illecita dell’attività determina la nullità o l’annullabilità degli atti stipulati dall’imprenditore).

Elementi essenziali per la qualificazione dell’imprenditore

  • Professionalità

    L’attività svolta dall’imprenditore dev’essere professionale, ovvero dev’essere svolta abitualmente e non occasionalmente, cioè è necessario che l’impresa sia inserita in modo stabile nella realtà economica. Questo, tuttavia, non implica che l’attività debba essere svolta, per forza, in modo continuativo e senza alcun tipo di interruzione: infatti per le attività cicliche o stagionali (es. rifugi alpini, stabilimenti balneari) per essere qualificati come imprenditori è sufficiente che l’attività venga ripetuta con costanza. Inoltre, è importante tenere presente che la professionalità non implica esclusività, cioè che l’attività svolta sia l’unica o la principale (è imprenditore anche l’impiegato che, collateralmente alla sua attività principale, gestisce un negozio).

    *Se è vero che di regola le imprese operano per il mercato (destinano cioè allo scambio i beni o servizi prodotti), non può senz’altro escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (c.d. impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è, infatti, richiesta da alcun dato legislativo. I liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori.

  • Economicità dell’attività svolta

    Caratteristica fondamentale dell’attività di impresa è l’economicità, ovvero la sua capacità di ottenere, nel lungo periodo, profitti. Chiaramente nessun imprenditore che avvia un’attività può essere certo che questa, in futuro, sarà profittevole, tuttavia è quello a cui egli deve ambire (di fatto non può essere considerato imprenditore colui che produce beni o servizi che vengono scambiati gratuitamente o ad un “prezzo politico” che non rispetta il valore di mercato del bene o del servizio).

    Infatti, per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Tuttavia, affinché l’attività possa dirsi economica non è essenziale che essa sia caratterizzata anche da scopo di lucro (intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale; si pensi per esempio alle imprese pubbliche che nonostante debbano operare secondo criteri di economicità non mirano all’ottenimento di un profitto). Quindi, requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

    Scopo di lucro oggettivo: (= metodo economico). Lo scopo di lucro oggettivo consiste nel perseguimento del criterio di economicità della gestione. È lo scopo tipicamente perseguito dall’imprenditore, il quale punta a far sì che costi e ricavi siano almeno in pareggio;

    Scopo di lucro soggettivo: si ha scopo di lucro soggettivo quando il soggetto (l’imprenditore) svolge l’attività di impresa unicamente al fine di percepire l’utile. Questo è lo scopo tipicamente perseguito dai soci, i quali ambiscono a ricavare dalla partecipazione al capitale sociale un utile.

  • Organizzazione

    Creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali (macchinari, locali, materie prime, ..). Ogni bene (mobile o immobile) che viene utilizzato all’interno dell’organizzazione dell’attività di impresa dev’essere strumentale allo svolgimento della stessa e quindi dev’essere funzionale alla produzione del bene o servizio che l’impresa intende realizzare.

    Un’attività produttiva per dirsi organizzata in forma di impresa non è necessario che includa la presenza di prestazioni lavorative altrui (da parte di soggetti subordinati all’imprenditore); infatti è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il proprio capitale e il proprio lavoro (esistono piccole imprese in cui l’organizzazione è minimale e si basa solo sul lavoro dell’imprenditore ed eventualmente dei familiari; si pensi, per esempio, ad una piccola gioielleria).

    L’imprenditore è sia colui che ha un apparato organizzativo complesso, ma anche nell’ipotesi in cui manchi tale apparato in quanto l’attività vinee svolta dall’imprenditore medesimo o con l’ausilio di pochi soggetti a favore dell’imprenditore stesso (generalmente famigliari).

  • L’attività produttiva

    L’impresa è attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Non è tuttavia considerata impresa ogni attività di mero godimento, ossia ogni attività che non dà luogo alla produzione di beni o di servizi (quindi, per esempio, il soggetto proprietario di un bene immobile che lo concede in locazione ad un terzo a fronte del pagamento di un canone non può essere definito imprenditore).

Categorie di imprenditori

  • Imprenditore agricolo

    L’imprenditore agricolo non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese (salvo una deroga per le società), non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e non è assoggettabile al fallimento e altre procedure concorsuali. È soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l’esercizio dell’agricoltura. Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

    Art. 2135 cc: Imprenditore Agricolo

    Comma 1: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”

    Comma 2: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

    Comma 3: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

    Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

    • Attività agricole essenziali (produzione di specie vegetali ed animali, anche se compiuta con metodiche che escludono lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti);
    • Attività agricole per connessione.

    Quando si parla di “attività connesse” si fa riferimento ad attività accessorie all’attività principale. Affinché una determinata attività possa considerarsi connessa è necessaria la presenza di due elementi:

    • Connessione oggettiva: è necessario che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale.
    • Connessione soggettiva: si intende che vi deve essere un’identità soggettiva tra chi esercita l’attività principale e abbia la qualifica di imprenditore agricolo e chi esercita quella per connessione; il soggetto che esercita l’attività connessa dev’essere imprenditore agricolo e quindi deve svolgere un’attività coerente con quella connessa. (Per esempio, chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui è imprenditore commerciale e lo stesso vale per il viticoltore che produce formaggio. È, invece, imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino).

    • Imprenditore commerciale

      È detto imprenditore commerciale chi svolge le attività riportate all’articolo 2195 del Codice civile.

      Art. 2195 cc: Imprenditori soggetti a registrazione

      Comma 1: “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

      • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
      • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
      • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
      • Un'attività bancaria o assicurativa;
      • Altre attività ausiliarie delle precedenti”.

      È, quindi, considerato imprenditore commerciale chi svolge attività nel campo dell’industria (1), del commercio (2; ci si riferisce ad attività di compravendita di beni), dei trasporti (3; attività di trasporto di cose o di persone), attività bancarie e assicurative (4) ed altre attività ausiliarie (5; si fa riferimento ad attività ausiliarie alle precedenti quali agenzie, attività di mediazione, di spedizione, di pubblicità).

      Fondamentale distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale è l’impossibilità del primo di fallire (egli non è soggetto a procedure concorsuali a differenza dell’imprenditore commerciale). Altra differenza è la forma di pubblicità cui sono soggetti: infatti, mentre nel caso dell’imprenditore commerciale la pubblicità degli atti (nei pubblici registri) ha natura dichiarativa (quindi tutti gli atti da lui compiuti vengono resi opponibili nei confronti di terzi), nel caso dell’imprenditore agricolo la pubblicità degli atti prende la forma di pubblicità notizia, la quale ha esclusivamente natura informativa e non rende gli atti opponibili a terzi.

    • Piccolo imprenditore

      La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di classificazione degli imprenditori. Mentre la definizione di piccolo imprenditore è presente all’articolo 2083 cc, quella di imprenditore medio-grande non esiste (è residuale).

      Art. 2083 cc: Piccoli imprenditori

      Comma I: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

      L’attività del piccolo imprenditore è svolta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Si ha una piccola impresa quando:

      • L’imprenditore presta il proprio lavoro all’interno dell’impresa;
      • Il lavoro dell’imprenditore e degli eventuali familiari prevale sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa (non viene considerato piccolo imprenditore colui che investe grandi capitali all’interno dell’impresa anche se non si avvale di alcun collaboratore);
      • La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve intendersi in senso qualitativo-funzionale (e non meramente quantitativa): è necessario, cioè, che l’apporto personale dell’imprenditore e dei suoi familiari abbia un rilievo preminente rispetto all’organizzazione dell’impresa (il loro lavoro deve caratterizzare i beni o servizi che producono).

      Nonostante il piccolo imprenditore sia sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore egli è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (come detto precedentemente per l’imprenditore agricolo). L’art. 2083 cc, però, non è l’unica norma di riferimento per l’individuazione e a qualificazione del piccolo imprenditore; ad essa va affiancato l’art.1 legge fallimentare.

      Questo articolo stabilisce che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori con i seguenti requisiti:

      • Aver avuto un attivo patrimoniale non superiore ad euro trecentomila
      • Aver realizzato ricavi lordi per un ammontare non superiore ad euro duecentomila
      • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.

      Il superamento anche di un solo dei limiti dimensionali non permette di qualificare l’imprenditore come piccolo imprenditore.

    L'impresa societaria

    Le società sono le forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività d’impresa. Esistono due tipi di società:

    • Società di persone
    • Società di capitali
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraaamarc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.
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