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Che cos'è l'impresa?

L’impresa è un’attività di carattere produttivo di nuova ricchezza. L’impresa configura un tipo di produzione industriale ed è per vocazione naturale rivolta al mercato.

Produzione industriale e produzione artigianale

La produzione industriale è diversa dalla produzione artigianale:

  • Produzione industriale = apparato produttivo strutturato che richiede ingenti investimenti e che assicura volumi elevati di produzione.
  • Produzione artigianale = è incapace di superare certi livelli di produzione.

Regolamentazione dell'impresa

Il diritto regola il fenomeno dell’impresa all’articolo 2082: "È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

Oggetto della definizione è l’imprenditore, ma siccome la sua nozione è determinata per relationem all’attività svolta è corretto affermare che la norma definisce l’impresa.

Elementi costitutivi dell'impresa

  • Il primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di un’attività, non quindi di un singolo atto, ma in una pluralità concatenata di atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
  • Questa attività deve essere economica, svolta con metodo economico, consentendo almeno la copertura dei costi con i ricavi (si escludono quindi dall’area giuridica di impresa tutte quelle attività svolte istituzionalmente in perdita come la beneficenza).
  • L’impresa deve essere inoltre esercitata in modo professionale, quindi l’attività deve essere svolta in maniera abituale (non occasionale) e deve essere caratterizzata da stabilità.
  • L’impresa deve essere un’attività organizzata, ciò implica la costituzione di un apposito apparato produttivo.

Regime delle imprese

Alle imprese si applica il regime contenuto nello "Statuto generale dell’impresa", che contiene:

  • La disciplina sulla concorrenza sleale;
  • La disciplina sui segni distintivi;
  • Norme sparse del Codice Civile di rilievo modesto.

Tipologie di imprese

L’impresa si può articolare:

  • Sul piano dell’oggetto dell’attività esercitata = impresa agricola e impresa commerciale;
  • Sul piano delle dimensioni dell’attività = piccola impresa e impresa medio-grande (a quest’ultima si applicano le norme contenute nello statuto dell’impresa commerciale medio-grande).

Accanto ai sottoinsiemi di imprenditore agricolo e commerciale, vi è una terza categoria, gli imprenditori civili. Le imprese civili sono tutte quelle attività che non hanno ad oggetto la cura o lo sviluppo di un ciclo biologico e tutte quelle che non implicano una trasformazione.

L'impresa agricola

Articolo 2135:

  • 1° comma = è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, selvicoltura (= coltivazione dei boschi).
  • 2° comma = attività di cura o sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale. Queste attività possono o non possono utilizzare il fondo. (Il secondo comma tiene conto del progresso tecnologico)

Le attività agricole essenziali sono diverse dalle attività agricole per connessione. Si reputano connesse alcune attività che in sé agricole non sono ma che se svolte da chi esercita un’attività agricola essenziale sono giuridicamente assorbite da questa. Devono essere inoltre svolte utilizzando i frutti che derivano dall’attività principale.

Il legislatore vuole favorire l’imprenditore agricolo, in quanto esso corre più rischi (rischio di mercato + rischio legato all’imprevedibilità dei fattori climatici).

L'impresa commerciale

Articolo 2195: Devono iscriversi al registro delle imprese gli imprenditori che svolgono le seguenti attività:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • Attività di trasporto per terra, acqua o aria
  • Attività bancaria o assicurativa
  • Altre attività ausiliarie alle precedenti

Questo elenco non è in grado di coprire tutti i tipi di impresa, quindi ci si pone quindi il problema del significato del termine "industriale", il quale implica una trasformazione che però crea problemi con alcuni tipi di imprese che non sono agricole, ma che non rientrano nella definizione di industriale. Queste imprese vengono quindi classificate come imprese civili (es. attività estrattive).

Statuto dell’impresa commerciale medio-grande

Si divide nei seguenti capitoli:

  • Assoggettamento al fallimento
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili
  • Pubblicità commerciale
  • Rappresentanza commerciale

1. Assoggettamento al fallimento

Articolo 2740: "Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" Il creditore può (tramite una procedura di esecuzione forzata) far vendere in un’asta giuridica i beni del debitore e farsi assegnare il ricavato della vendita fino al soddisfacimento del suo credito. Se il debitore è nullatenente, il creditore non può fare nulla, solo aspettare e sperare che il debitore ottenga beni tramite i quali soddisfare il proprio debito.

Articolo 2741:

  • Esempio = ci sono più creditori insoddisfatti, ma il debitore possiede un solo bene non sufficiente a soddisfare tutti i creditori e nemmeno uno di essi.
  • "Ottiene il ricavato della vendita, il creditore che avvia per primo il procedimento giuridico. Gli altri creditori devono insinuarsi (per tempo), in modo da ottenere la divisione della somma. Se non riescono ad insinuarsi nel procedimento esecutivo, i creditori non avranno poi modo di ottenere il proprio denaro."

Gli articoli 2740 e 2741 vengono applicati ai privati, mentre per l’imprenditore vi è il fallimento. Il procedimento esecutivo va a coprire l’intero patrimonio dell’imprenditore. È una procedura universale, è cioè attivata al servizio di tutti i creditori esistenti in quel dato momento. La procedura viene portata avanti dal curatore fallimentare, il quale ha il compito di individuare tutti i beni del debitore e farli vendere; deve inoltre individuare tutti i creditori. Il curatore fallimentare è nominato dal tribunale. (Il fallimento è dichiarato quando il debitore non è in grado di pagare regolarmente i propri debiti, ossia alla loro naturale scadenza e usando metodi normali di pagamento)

2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili sono uno strumento imprescindibile per un esercizio ordinato dell’attività imprenditoriale ed è per questo che oggi quest’obbligo viene considerato come superato, in quanto ogni serio imprenditore tiene spontaneamente le scritture contabili. Le scritture si dividono in obbligatorie e facoltative:

  • Le scritture obbligatorie a loro volta si suddividono in imprescindibili (libro giornale e libro degli inventari) e obbligatorie solo in alcuni casi (necessarie solo per alcuni tipi di attività, alla luce della natura e della dimensione dell’attività).

Libro giornale = deve indicare in ordine cronologico tutte le operazioni relative all’impresa.

Libro degli inventari = è una scrittura periodica, che indica le attività e le passività sia aziendali che extraziendali in un dato momento. Si chiude con il bilancio (il quale però non è soggetto all’obbligo di essere reso pubblico, eccetto per le S.p.a.).

Se l’imprenditore non tiene le scritture, non scatta subito una sanzione, poiché queste sono interne all’azienda e non vi è l’obbligo di renderle note. È possibile capire se l’impresa tiene le scritture contabili solo in caso di fallimento. Se ciò dovesse avvenire e si dovesse scoprire la non tenuta delle scritture contabili, l’imprenditore verrebbe incriminato per bancarotta fraudolenta. Le scritture contabili possono essere utilizzate in giudizio come mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute:

  • Contro l’imprenditore = fanno sempre prova anche se non regolarmente tenute.
  • A favore dell’imprenditore = possono farne prova solo se ricorrono i seguenti presupposti:
    • le scritture devono essere tenute correttamente;
    • l’oggetto della contesa deve riguardare l’attività d’impresa;
    • la controparte deve essere un imprenditore con l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

3. Pubblicità commerciale

I sistemi di pubblicità sono veicoli di informazioni al pubblico.

Registro delle imprese: venne istituito nel 1993. È una forma di pubblicità legale. Il registro è aggiornato su base telematica e viene aggiornato dalle Camere di Commercio. I dati sono forniti dalle singole imprese. Hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese tutti gli imprenditori indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dell’attività esercitata.

Articolo 2196: I dati da comunicare sono:

  • Le generalità dell’imprenditore
  • Il nome dell’attività d’impresa (= la ditta)
  • L’oggetto dell’impresa (= contenuto dell’attività imprenditoriale + settore merceologico)
  • La sede dell’impresa
  • Le generalità di institori e procuratori (= collaboratori dell’imprenditore con poteri amministrativi)

Articolo 2193, Efficacia dell’iscrizione: "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta."

  • 1° Comma: i dati si presumono nati ai terzi in via assoluta
  • 2° Comma: se i dati richiesti non vengono iscritti, non sono opponibili ai terzi a meno che l’imprenditore non sia in grado di dimostrare che il terzo ne fosse venuto a conoscenza per altra via.

4. La rappresentanza commerciale

Rappresentanza significa agire in nome e per conto del rappresentato. Si è reso necessario creare il fenomeno della rappresentanza commerciale in quanto essa nel mondo imprenditoriale è molto comune e di conseguenza il legislatore ha cercato di semplificarla. A differenza della rappresentanza comune, nella rappresentanza commerciale non è più necessaria una procura.

Si ritiene che alcuni collaboratori dell’imprenditore abbiano poteri rappresentativi per il solo fatto di ricoprire un certo ruolo all’interno dell’impresa.

Vengono individuate 3 categorie di collaboratori con poteri rappresentativi:

  • Institore (art. 2203) = è colui che è posto al vertice della struttura piramidale (sopra di lui vi è solo l’imprenditore stesso). Viene considerato institore anche colui che è preposto ad una sede secondaria dell’impresa o ad un ramo particolare dell’impresa. Può sostituire l’imprenditore nel compimento di tutti gli atti riguardanti l’impresa, salvo il trasferimento di beni immateriali e la costituzione di diritti reali su beni mobili (perché vengono considerati atti di straordinaria amministrazione).
  • Procuratore = sono soggetti che si trovano a metà della piramide aziendale e sono responsabili dei singoli uffici. Hanno il potere di compiere gli atti che riguardano il proprio ufficio. Si tratta di funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in ambito limitato.
  • Commesso = sono i collaboratori meramente esecutivi dell’imprenditore che si trovano alla base della piramide e lavorano a contatto con il pubblico. I loro poteri di rappresentanza comprendono il compimento degli atti cui sono incaricati. Possono compiere le operazioni più banali (es. la riscossione del prezzo).

L’imprenditore può modificare (diminuendo o aumentando) il perimetro dei poteri rappresentativi di queste tre figure. Questa modifica deve avvenire tramite un’apposita procura, la quale per essere opponibile ai terzi va iscritta nel registro delle imprese. Per quanto riguarda i commessi invece, eventuali modifiche non dovranno essere iscritte nel registro delle imprese, ma dovranno essere rese note ai terzi in maniera adeguata.

Questa disciplina è però venuta male per vari motivi:

  • Le posizioni all’interno dell’impresa oggi giorno non sono così nitide;
  • Dato che il legislatore ha permesso all’imprenditore di modificare i poteri di rappresentanza, il terzo per essere sicuro dovrebbe consultare il registro delle imprese.

Questa disciplina che doveva favorire sia l’imprenditore che i suoi terzi, finisce per favorire solo l’imprenditore.

Statuto dell’imprenditore agricolo

Si individua per sottrazione rispetto allo statuto dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e non ha l’obbligo di tenere le scritture contabili. All’imprenditore agricolo non si applica la disciplina della rappresentanza commerciale. Dal 2000 in poi, anche l’imprenditore agricolo ha l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese. Le differenze tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo si stanno assottigliando sempre di più.

Piccola impresa (Micro impresa)

Articolo 2083: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."

Al piccolo imprenditore non si applicano le norme dello Statuto dell’imprenditore commerciale (è quindi esonerato dalla pubblicità commerciale, non ha l’obbligo di tenere le scritture contabili e non è soggetto al fallimento). Questa norma presenta numerosi elementi di incertezza:

  • Il legislatore fa riferimento alla famiglia, ma nel Codice Civile vi sono varie descrizioni di famiglia (va considerata solo la famiglia intesa come genitori e figli o va allargata anche a zii, ecc.?)
  • Verso quali fattori va paragonata la prevalenza del lavoro dell’imprenditore o della famiglia? (rispetto al lavoro altrui o rispetto a tutti gli altri fattori?)
  • La norma pretende di fissare definitivamente la nozione di piccolo imprenditore.

In realtà questa norma costituisce un relitto storico e questo articolo non trova più l’applicazione. Il legislatore ha preferito dettare a seconda dei casi nozioni particolari di piccola impresa.

L'inizio e la fine dell'impresa

Momento iniziale

  • Società di capitali = secondo un criterio di natura formale, l’inizio dell’impresa coincide con la sua iscrizione nel registro delle imprese (l’iscrizione assume, oltre al ruolo di pubblicità dichiarativa, anche un ruolo costitutivo).
  • Imprese individuali = si utilizza un criterio di natura sostanziale. Bisogna cioè verificare se nella realtà esiste una situazione classificabile come impresa. Per avere un’impresa è necessario avere una pluralità di atti singoli, ma ci si domanda quanti ne servono.

Si è giunti alla conclusione che non ha senso utilizzare un criterio quantitativo, ma secondo una teoria è necessario distinguere:

  • Atti di organizzazione (atti necessari a creare l’apparato produttivo dell’azienda)
  • Atti della organizzazione (il primo atto d’esercizio costituisce l’inizio dell’impresa)

Questa teoria porta però a due inconvenienti:

  • Gli atti spesso si mischiano tra loro
  • Si rischia di posticipare troppo la possibilità di applicare lo Statuto dell’imprenditore

Questa teoria non è quindi accettabile. Si applica una teoria secondo cui l’inizio dell’impresa ha nel momento in cui attraversa un’analisi empirica si possono individuare una pluralità di atti che determinano un disegno imprenditoriale.

Momento finale

  • Società di capitali = si utilizza un criterio formale secondo cui l’attività d’impresa cessa nel momento in cui l’impresa viene cancellata dal registro delle imprese.
  • Imprese individuali = si utilizza un criterio sostanziale secondo cui la fine dell’impresa coincide con lo sfaldamento dell’intera struttura produttiva.

Illeicità

L’impresa si considera illecita se il suo svolgimento è vietato dalla legge (es: vendita di cocaina). Ci si chiede se sia giusto applicare la disciplina delle imprese anche alla impresa illecita:

  • Non applicarla alle imprese illecite = la conseguenza sarebbe che chi svolge un’attività lecita corre il rischio di fallimento, mentre chi svolge un’attività illecita non fallirebbe.
  • Applicarla alle imprese illecite = ciò porterebbe ad un esito paradossale.

Soluzione: l’impresa illecita viene sottoposta allo statuto dell’impresa ma con un criterio selettivo. Si applicano solo le norme di rigore ma non quelle protettive.

L'imputazione dell'impresa

È necessario individuare il soggetto al quale riferire l’attività imprenditoriale, il quale sarà legittimato ad appropriarsi del surplus oppure (nel caso in cui le cose vadano male) sarà tenuto a pagare i creditori. Il criterio generale del diritto privato è quello della spendita del nome, in

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AG_unicatt di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.
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