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Estratto del documento

S.R.L.

Sono state pensate dal legislatore con l'intenzione di mettere a disposizione degli operatori di piccole-medie imprese uno strumento in grado di dare i benefici delle S.p.A. ma con meno obblighi.

La soggettività giuridica è diversa dalla personalità giuridica:

  • Soggettività giuridica = attitudine ad essere centro di imputazione di attività giuridica. Viene riconosciuta a tutte le società.
  • Personalità giuridica = funzione del beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Una s.a.s. ha soggettività giuridica? Si. Una s.a.s. ha personalità giuridica? No, non gode del beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Una s.p.a. ha soggettività e personalità giuridica? Si.

I conferimenti:

Art. 2247 cc apporti (=risorse di carattere patrimoniale) che i soci mettono a disposizione della società. Vanno a formare il capitale sociale.

I soci, qualora lo ritenessero opportuno, potranno...

elargire ulteriori risorse alla società che saranno però considerate a fondo perduto (questo nel caso in cui non ci sia un aumento di capitale sociale). Nella società di persone i conferimenti possono avere come oggetto le entità più diverse: Conferimento in denaro - Conferimento in natura beni mobili o immobili; - beni immateriali (brevetti); - crediti; - opere (=attività lavorativa finalizzata alla creazione di un'entità nuova. Implica un'attività di lavoro e potrà considerarsi adempiuta quando verrà ad esistenza la cosa nuova); - servizi. Nella S.p.A. non sono ammessi i conferimenti d'opera e di servizi. In generale, il legislatore mostra preferenza per i conferimenti in denaro, poiché sono quelli meno problematici, difatti avendo il denaro un valore intrinseco, questi tipi di conferimenti non pongono problemi sulla valutazione dell'entità conferita.con il pagamento delle quote residue entro un termine stabilito. Per quanto riguarda i conferimenti in natura, è necessario valutare correttamente il valore del bene. Questo può rappresentare un problema, poiché non esiste un modo univoco per determinare tale valore. I conferimenti di opera e di servizi sono ancora più problematici, in quanto non sono ancora stati effettuati e potrebbero subire variazioni nel corso del tempo. Ciò potrebbe creare una situazione di incertezza per il socio. Per evitare tali situazioni, il legislatore ha vietato questi tipi di conferimenti nella S.p.A. Secondo l'articolo 2342, nel caso in cui l'atto costitutivo non specifichi diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. Tuttavia, i conferimenti in denaro non devono necessariamente essere pagati integralmente all'atto della stipulazione dell'atto costitutivo. Al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, il socio è tenuto a versare almeno il 25% dell'importo dovuto. Il restante importo sarà quindi pagato successivamente, entro un termine stabilito, per completare il conferimento.nel giudizio di valutazione. La perizia deve essere allegata all'atto costitutivo della società. Fase 2: Una volta acquisita la perizia, il socio può procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo. Durante questa fase, il bene immobile viene trasferito alla società. Fase 3: Dopo la stipulazione dell'atto costitutivo, il socio deve effettuare il versamento del valore del bene immobile conferito. Questo importo deve essere liberato immediatamente e depositato sul conto bancario della società. Fase 4: Il conto bancario della società viene bloccato fino all'iscrizione della società nel registro delle imprese. Solo dopo l'iscrizione, la società può utilizzare i fondi depositati sul conto. È importante seguire tutte queste fasi per garantire la corretta valutazione e conferimento di un bene immobile nella società.

(=la terzietà), in quanto non vi è rapporto tra il socio e l'esperto. La perizia va poi allegata all'atto costitutivo. Dopo ciò la società potrà essere iscritta.

Fase 2: Nei 180 giorni successivi all'iscrizione, gli amministratori della società saranno tenuti a eseguire un controllo sulla congruità della stima eseguita dall'esperto. L'esito di questo controllo può portare a diversi scenari. Gli amministratori potrebbero ritenere che il bene abbia un valore superiore a quello stimato, che il valore sia congruo oppure che il valore sia minore rispetto a quello attribuito dall'esperto. In quest'ultimo caso è necessario valutare l'entità di questa differenza. Se il valore attribuito dagli amministratori risulterà si inferiore, ma in misura non superiore a 1/5, il legislatore non impone l'assunzione di alcun provvedimento poiché essendo entità prive di oggettività,

è normale che vi sia un discostamento tra varie stime. Quando invece la differenza supera 1/5 non è però più possibile parlare di fisiologica discrezionalità e il legislatore offre dunque 3 possibilità:

  1. Si chiede al socio di versare la differenza;
  2. Si eliminano le azioni corrispondenti alla differenza tra il peggior valore dell’esperto e il migliore dell’amministratore (= il socio perde dunque pero all’interno della società);
  3. Il socio può recedere dalla società e se possibile gli viene consentito di recuperare il bene conferito o se ciò non è possibile gli viene consentito di uscire dalla società e ricavare l’equivalente del bene conferito.

Perché si consente al socio di decidere unilateralmente di svincolarsi dal contratto?

Perché la valutazione è stata effettuata da un esperto nominato dal tribunale, di conseguenza il socio non ha colpe.

24Il capitale sociale

nelle S.p.A. Assolve anche ad una funzione organizzativa. Difatti la quota di capitale sottoscritta dal socio costituisce anche l'unità di misura del suo peso all'interno della società. Questo fino al 2003, quando esisteva un vincolo di rigorosa proporzionalità tra misura del conferimento e numero di azioni assegnate.

Dal 2003 in poi però questa funzione si è un po' offuscata. Difatti il legislatore ha introdotto una nuova possibilità; per favorire la partecipazione di soci molto importanti ha permesso che l'assegnazione del numero di azioni non debba essere direttamente proporzionale al conferimento.

Il valore complessivo delle azioni deve però essere pari al valore del capitale sociale sottoscritto.

Vi saranno soci che riceveranno meno azioni rispetto a quelle che gli spettano, questi soci saranno però disposti a sacrificarsi per far si che un certo socio entri nella compagine azionaria.

Nelle S.p.A. vi è

Inoltre, la regola del capitale sociale minimo di 50.000 euro (questa regola vale anche per le S.r.l. dove il capitale sociale minimo è fissato a 10.000 euro. Nonostante ciò, il legislatore ammette S.r.l. con capitale tra 1 e 9.999 euro).

Qual è la funzione del capitale sociale minimo? Sono state formulate numerose ipotesi:

Questa somma serve a creare un cuscinetto a disposizione dei creditori della società. Tale ipotesi è però stata criticata in quanto 50.000 euro non sono un gran cuscinetto.

Funzione di carattere produttivo: il capitale sociale minimo serve per dotare la società dei mezzi necessari per avviare l'attività. Critiche: non ha senso che ci sia una soglia minima uguale per tutte le S.p.A. indipendentemente dalle dimensioni e dai tipi di società.

Il capitale sociale minimo serve per individuare una soglia di attenzione. Difatti:

  • Se la società incorre in perdite che restano confinate ad

1/3 del capitale sociale, allora si parla di perdite non gravi. - Se la società incorre in perdite che intaccano il capitale sociale in misura superiore ad 1/3 allora si parla di perdite gravi. Il legislatore impone agli amministratori di convocare un'assemblea dei soci per informarli della situazione e per suggerire dei rimedi. Fatto ciò, alla società viene concesso un anno di tempo per cercare di riparare il danno. - Se le perdite intaccano il capitale sociale in misura superiore ad 1/3 e lo riducono al di sotto della misura legale si parla di perdite gravissime. Il capitale sociale concorre dunque con perdite gravi ad indicare una situazione di criticità che richiede l'assunzione immediata di provvedimenti. Quali: Ricapitalizzazione della società (i soci devono effettuare nuovi conferimenti per raggiungere almeno il livello di capitale sociale minimo) Trasformazione della società in una società più semplice.

Scioglimento della società:

  1. Le azioni

In linea generale la partecipazione di un socio è commisurata al conferimento. Da ciò derivano 2 conseguenze:

  1. le partecipazioni sono diverse (sono entità non standardizzate)
  2. il numero delle partecipazioni dipenderà dal numero di soci

Nelle S.p.A. vi è però l'esigenza di avere partecipazioni standardizzate, poiché rendono più agevole avere un mercato secondario e rendono anche più facile il disinvestimento.

Nascono le azioni (valore nominale = ammontare del conferimento necessario per coprire la singola azione)

Il numero delle azioni viene determinato sulla base di un criterio astratto-matematico.

Nelle S.p.A. a fronte di un maggiore conferimento non si otterrà un'unica partecipazione più elevata, ma un numero superiore di singole azioni.

Il numero delle azioni è però indipendente dal numero dei soci.

L'azione viene assegnata a

fronte di un conferimento. Nel momento in cui il socio sottoscrive il contratto, ha l'obbligo di versare il 25% del conferimento ne segue dunque un debito di conferimento.

Azione = unità minima di partecipazione. Indica un insieme di diritti, poteri e obblighi che derivano dalla partecipazione alla società.

A seconda del loro contenuto i diritti riferiti alle azioni si possono distinguere in 3 categorie:

Diritti/poteri patrimoniali = riguardano il ritorno finanziario dell'investimento effettuato:

  • sottoscrivendo o acquistando le azioni
  • Diritto agli utili (anche se sarebbe preferibile parlare di aspettativa agli utili, in quanto non è certo che al termine dell'esercizio vi siano utili distribuibili e non è nemmeno certo che l'assemblea deliberi per la distribuzione dell'eventuale utile)
  • Diritto alla quota di liquidazione (in caso di scioglimento della società)

Diritti/poteri amministrativi =

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AG_unicatt di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.