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CONSORZIO
Vi sono due distinzioni. Uno per il tipo di attività e un altro per quanto riguarda
le modalità di svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda il tipo di attività che svolge il consorzio è un modo di
disciplinare la concorrenza tra le imprese partecipanti al consorzio. L’art. 2603
c.c. spiega che le varie imprese si mettono d’accordo per limitare la produzione
di un determinato bene dividendosi le aree ecc…. È un accordo anti
concorrenziale fra le imprese appartenenti al consorzio, ma questa è
un’eccezione alla normativa anti trust? Se viola la normativa anti trust è
un’intesa vietata.
Quali sono le intese vietate? Quelle che hanno l’effetto di influenzare,
modificare, alterare il mercato in modo rilevante.
La misura rilevante con cui viene modificato il mercato conta. Se è un consorzio
fra piccoli produttori che decidono di gestire meglio le loro imprese a fronte di
grandi produttori che hanno quote di mercato rilevanti, l’impatto non ci
sarebbe.
L’altro tipo di consorzio è quello costituito da più imprese per lo svolgimento in
comune di determinate attività o fasi della propria impresa.
Es: ci sono alcune imprese e ognuna di esse ha bisogna di un centro elettronico
per la gestione delle paghe dei dipendenti. Al posto che crearsi ognuno il
proprio centro informatico, se ne crea uno che gestisce la parte informatica di
varie imprese. Sarebbe possibile unirsi e organizzarsi attraverso un contratto di
consorzio. Questo ci dà l’idea di chi possono essere i partecipanti ad un
consorzio, cioè gli imprenditori. Il consorzio è quindi un contratto in cui può
partecipare solo un imprenditore. Fino alla riforma del 1976 la legge prevedeva
che dovesse trattarsi di imprenditori che svolgevano la stessa attività. Con il
1976 è stata riformata la disciplina ed oggi non è più previsto ciò.
In realtà nella disciplina, che si tratti di consorzio in funzione concorrenziale o
per la gestione in comune di alcune parti della propria attività di impresa, non
ci sono differenze nella disciplina.
Ci sono differenze per quanto riguarda le modalità con le quali il consorzio
gestisce la sua attività.
Ci sono consorzi che svolgono la loro attività all’esterno (es: consorzio
d’acquisto). Si organizza un ufficio acquisti comune che si rivolge al mercato
chiedendo tutto quello che serve alle varie imprese. Un consorzio di questo
genere che ha funzionato piuttosto bene era destinato all’acquisto di quote di
energia elettrica ed era un consorzio che metteva insieme varie imprese
metallurgiche nel bresciano.
Qual è la differenza fondamentale nella disciplina? Mentre il consorzio con
attività interna deve gestire i rapporti fra i consorziati, il consorzio con attività
esterna deve sempre gestire i rapporti tra i consorziati ma in più ha anche una
disciplina per quanto riguarda i rapporti fra l’ufficio e i terzi e fra i consorziati e
l’ufficio.
Il consorzio è un contratto formale, è quindi necessaria la forma scritta (art.
2603). Il consorzio deve contenere anche degli elementi che riguardano la
gestione in comune di qualcosa, cioè:
- Le parti
- L’oggetto: che attività svolge il consorzio
- La durata: è previsto dall’art. 2603 ma non è strettamente necessario
perché se la durata non viene indicata si prevede che esso duri 10 anni.
Deroga all’art. 2596? Si ritiene di sì. Quindi non si applica il limite dei 5
anni se stimo parlando di un consorzio.
- Obblighi di ciascun consorziato e i diritti: tipicamente, destinare alcune
risorse al consorzio attraverso la creazione di un fondo consortile.
- Possibilità di recesso
- Modalità di adesione/ammissione di nuovi consorziati: in realtà
esso è facoltativo. Se non dice nulla in relazione a ciò, è opportuno
modificare il contratto (con l’unanimità dei contraenti).
- Una sede
- Gli organi del consorzio ed i relativi poteri
Il consorzio è un contratto di durata e tendenzialmente aperto, quindi di solito
si prevede il meccanismo di adesione.
Problema abbiamo un contratto di consorzio e uno degli imprenditore che è
parte del contratto trasferisce la propria azienda. Con il trasferimento il nuovo
acquirente subentra nel contratto 8° meno che dopo 3 mesi decide di recedere
ma con giusta causa). È prevista la possibilità nel contratto di un patto
contrario, cioè il contratto può prevedere che nel caso di trasferimento
d’azienda, l’acquirente non subentra nel consorzio. Se non si prevede, il
contratto è aperto e l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Vi è un meccanismo per cui gli altri consorziati possono opporsi al subentro ma
il termine è abbreviato: non è 3 mesi ma 1 mese dalla cessione dell’azienda.
L’art. 2609 comma 1, parlando del recesso, dice: “nei casi di recesso previsti
dal contratto la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si
accresce proporzionalmente a quella degli altri”.
Es: c’è un consorzio di 11 consorziati e ognuno contribuisce al fondo consortile.
Uno recede e le quote di ciascuno diventano al 10%. Nel momento del recesso,
nel fondo consortile abbiamo non utilizzati 1100 euro. L’accrescimento riguarda
anche il fondo consortile? Meglio, io 11esimo consorziato che me ne vado,
lascio anche il mio 1/11 del mio fondo consortile o lo riprendo? Riprendo
sempre e in ogni caso la quota data al fondo consortile, anche se non faccio più
parte del consorzio per inadempimento, perché comunque pagherò un
risarcimento del danno ma la quota del fondo torna nelle mie mani.
Ci sono due tipi di decisioni che possono giocare nel consorzio:
1. Riguarda la vita del consorzio, eventuali modifiche del contratto:
qui le decisioni vengono prese all’unanimità;
2. Riguardano l’operatività del consorzio: la gestione del consorzio, in
assenza di previsioni contrattuali, tendenzialmente dovrebbe
essere all’unanimità, ma il legislatore ha introdotto il principio
maggioritario. Se non ci sono previsioni specifiche diverse, le
operazioni gestionali del consorziente sono prese a maggioranza
dai consorziati.
Casi di scioglimento dei consorziati:
Volontà unanime di tutti i consorziati : può avvenire anche a
maggioranza ma solo in un caso particolare, cioè nel caso in cui vi sia
una giusta causa di scioglimento;
Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale : l’attività che quel
consorzio si riprometteva diventa illegale;
Scadenza del termine : se non prorogo il termine (all’unanimità) il
consorzio si scioglie;
Raggiungimento dello scopo ;
Causa di scioglimento prevista dal contratto;
Provvedimento dell’autorità governativa.
CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
Questo consorzio svolge lui stesso un’attività di impresa.
Es: c’è un ufficio addetto ai rapporti con i terzi che va sul mercato e acquista
tubi per i telai delle biciclette.
La prima conseguenza del fatto che siamo di fronte ad un’attività di impresa
riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre è prevista la forma
scritta.
Bisognerà tenere le scritture contabili (es: bilancio).
Dovrà prevedere le cariche sociali e le funzioni degli organi.
Per evitare problemi ai terzi è prevista la rappresentanza processuale passiva,
cioè chi può essere citato in giudizio tra gli organi in consorzio. Essi sono il
presidente e il direttore generale, anche se non hanno alcun potere di
rappresentanza.
Ci deve essere un fondo consortile, in relazione ai vari contributi che i
consorziati fanno. Starà ai terzi valutare se e come operare nel consorzio in
funzione della consistenza del fondo consortile.
Tipicamente il consorzio agisce per quote a favore dei consorziati. Può capitare
che un consorziato dica all’ufficio del consorzio che lavora con i terzi di aver
bisogno di una quota maggiore, ad esempio, di tubi. Il consorzio opera
esclusivamente a favore di uno dei consorziati.
Per quello che il consorzio fa per un consorziato, risponde il consorziato
medesimo in solido con il fondo consortile. Se non paga il consorziato paga il
fondo consortile. Resta inteso che il consorzio avrà la possibilità di agire nei
confronti del consorziato inadempiente in quanto è un suo inadempimento.
“In caso di insolvenza nei
Quello che crea problemi interpretativi è l’art. 2615:
rapporti tra i consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti in
proporzione delle quote”.
Es: il consorzio ha eseguito una prestazione nei confronti di un consorziato, che
però fallisce. Abbiamo la previsione che c’è una responsabilità solidale del
fondo consortile. Abbiamo diverse ipotesi:
- Il fondo consortile paga, il terzo è soddisfatto, subentra la legge, si
ripartiscono le quote e si reintegra il fondo;
- Il fondo consortile in quel momento non è sufficiente per pagare il debito.
In questo caso il debito si ripartisce fra i consorziati la perdita derivante
dal fondo consortile. Altri dicono che può essere fatta valere dal terzo
soddisfatto non agendo direttamente nei confronti dei consorziati ma
chiedendo che i consorziati reintegrino il fondo consortile che poi paghi il
terzo.
La tesi maggioritaria in dottrina è quella di ricostituire il fondo consortile in
modo tale da permettere al terzo di soddisfarsi.
Due altre forme associative:
1. ATI (Associazione Temporanea di Imprese): si verifica tipicamente negli
appalti pubblici. diverse imprese partecipano dando il loro progetto con i
relativi costi. Normalmente non c’è una sola impresa in grado di gestire
tutte le fasi di un progetto articolato, allora si organizza un contratto, cioè
l’ATI. Il contenuto del contratto è normalmente dettato dalle regole
dell’appalto. Normalmente l’ente appaltante vuole avere a che fare con
una impresa. i profili più rilevanti riguardano:
- La rappresentanza dell’associazione, data alla società capofila;
- Il potere di contrattazione della società capofila;
- Le prestazioni che ciascuna impresa coinvolta nel contratto deve
adempiere;
- La responsabilità di ciascuna impresa partecipante nell’ambito
dell’impresa che deve essere svolta.
È un contratto tipico il cui contenuto è condizionato dalle regole stabilite
dall’appaltante.
2. GEIE (Gruppo Europeo di Interesse