Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 200
Diritto commerciale Pag. 1 Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale Pag. 41
1 su 200
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONSORZIO

Vi sono due distinzioni. Uno per il tipo di attività e un altro per quanto riguarda

le modalità di svolgimento dell’attività.

Per quanto riguarda il tipo di attività che svolge il consorzio è un modo di

disciplinare la concorrenza tra le imprese partecipanti al consorzio. L’art. 2603

c.c. spiega che le varie imprese si mettono d’accordo per limitare la produzione

di un determinato bene dividendosi le aree ecc…. È un accordo anti

concorrenziale fra le imprese appartenenti al consorzio, ma questa è

un’eccezione alla normativa anti trust? Se viola la normativa anti trust è

un’intesa vietata.

Quali sono le intese vietate? Quelle che hanno l’effetto di influenzare,

modificare, alterare il mercato in modo rilevante.

La misura rilevante con cui viene modificato il mercato conta. Se è un consorzio

fra piccoli produttori che decidono di gestire meglio le loro imprese a fronte di

grandi produttori che hanno quote di mercato rilevanti, l’impatto non ci

sarebbe.

L’altro tipo di consorzio è quello costituito da più imprese per lo svolgimento in

comune di determinate attività o fasi della propria impresa.

Es: ci sono alcune imprese e ognuna di esse ha bisogna di un centro elettronico

per la gestione delle paghe dei dipendenti. Al posto che crearsi ognuno il

proprio centro informatico, se ne crea uno che gestisce la parte informatica di

varie imprese. Sarebbe possibile unirsi e organizzarsi attraverso un contratto di

consorzio. Questo ci dà l’idea di chi possono essere i partecipanti ad un

consorzio, cioè gli imprenditori. Il consorzio è quindi un contratto in cui può

partecipare solo un imprenditore. Fino alla riforma del 1976 la legge prevedeva

che dovesse trattarsi di imprenditori che svolgevano la stessa attività. Con il

1976 è stata riformata la disciplina ed oggi non è più previsto ciò.

In realtà nella disciplina, che si tratti di consorzio in funzione concorrenziale o

per la gestione in comune di alcune parti della propria attività di impresa, non

ci sono differenze nella disciplina.

Ci sono differenze per quanto riguarda le modalità con le quali il consorzio

gestisce la sua attività.

Ci sono consorzi che svolgono la loro attività all’esterno (es: consorzio

d’acquisto). Si organizza un ufficio acquisti comune che si rivolge al mercato

chiedendo tutto quello che serve alle varie imprese. Un consorzio di questo

genere che ha funzionato piuttosto bene era destinato all’acquisto di quote di

energia elettrica ed era un consorzio che metteva insieme varie imprese

metallurgiche nel bresciano.

Qual è la differenza fondamentale nella disciplina? Mentre il consorzio con

attività interna deve gestire i rapporti fra i consorziati, il consorzio con attività

esterna deve sempre gestire i rapporti tra i consorziati ma in più ha anche una

disciplina per quanto riguarda i rapporti fra l’ufficio e i terzi e fra i consorziati e

l’ufficio.

Il consorzio è un contratto formale, è quindi necessaria la forma scritta (art.

2603). Il consorzio deve contenere anche degli elementi che riguardano la

gestione in comune di qualcosa, cioè:

- Le parti

- L’oggetto: che attività svolge il consorzio

- La durata: è previsto dall’art. 2603 ma non è strettamente necessario

perché se la durata non viene indicata si prevede che esso duri 10 anni.

Deroga all’art. 2596? Si ritiene di sì. Quindi non si applica il limite dei 5

anni se stimo parlando di un consorzio.

- Obblighi di ciascun consorziato e i diritti: tipicamente, destinare alcune

risorse al consorzio attraverso la creazione di un fondo consortile.

- Possibilità di recesso

- Modalità di adesione/ammissione di nuovi consorziati: in realtà

esso è facoltativo. Se non dice nulla in relazione a ciò, è opportuno

modificare il contratto (con l’unanimità dei contraenti).

- Una sede

- Gli organi del consorzio ed i relativi poteri

Il consorzio è un contratto di durata e tendenzialmente aperto, quindi di solito

si prevede il meccanismo di adesione.

Problema abbiamo un contratto di consorzio e uno degli imprenditore che è

parte del contratto trasferisce la propria azienda. Con il trasferimento il nuovo

acquirente subentra nel contratto 8° meno che dopo 3 mesi decide di recedere

ma con giusta causa). È prevista la possibilità nel contratto di un patto

contrario, cioè il contratto può prevedere che nel caso di trasferimento

d’azienda, l’acquirente non subentra nel consorzio. Se non si prevede, il

contratto è aperto e l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Vi è un meccanismo per cui gli altri consorziati possono opporsi al subentro ma

il termine è abbreviato: non è 3 mesi ma 1 mese dalla cessione dell’azienda.

L’art. 2609 comma 1, parlando del recesso, dice: “nei casi di recesso previsti

dal contratto la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si

accresce proporzionalmente a quella degli altri”.

Es: c’è un consorzio di 11 consorziati e ognuno contribuisce al fondo consortile.

Uno recede e le quote di ciascuno diventano al 10%. Nel momento del recesso,

nel fondo consortile abbiamo non utilizzati 1100 euro. L’accrescimento riguarda

anche il fondo consortile? Meglio, io 11esimo consorziato che me ne vado,

lascio anche il mio 1/11 del mio fondo consortile o lo riprendo? Riprendo

sempre e in ogni caso la quota data al fondo consortile, anche se non faccio più

parte del consorzio per inadempimento, perché comunque pagherò un

risarcimento del danno ma la quota del fondo torna nelle mie mani.

Ci sono due tipi di decisioni che possono giocare nel consorzio:

1. Riguarda la vita del consorzio, eventuali modifiche del contratto:

qui le decisioni vengono prese all’unanimità;

2. Riguardano l’operatività del consorzio: la gestione del consorzio, in

assenza di previsioni contrattuali, tendenzialmente dovrebbe

essere all’unanimità, ma il legislatore ha introdotto il principio

maggioritario. Se non ci sono previsioni specifiche diverse, le

operazioni gestionali del consorziente sono prese a maggioranza

dai consorziati.

Casi di scioglimento dei consorziati:

Volontà unanime di tutti i consorziati : può avvenire anche a

 maggioranza ma solo in un caso particolare, cioè nel caso in cui vi sia

una giusta causa di scioglimento;

Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale : l’attività che quel

 consorzio si riprometteva diventa illegale;

Scadenza del termine : se non prorogo il termine (all’unanimità) il

 consorzio si scioglie;

Raggiungimento dello scopo ;

 Causa di scioglimento prevista dal contratto;

 Provvedimento dell’autorità governativa.

CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA

Questo consorzio svolge lui stesso un’attività di impresa.

Es: c’è un ufficio addetto ai rapporti con i terzi che va sul mercato e acquista

tubi per i telai delle biciclette.

La prima conseguenza del fatto che siamo di fronte ad un’attività di impresa

riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre è prevista la forma

scritta.

Bisognerà tenere le scritture contabili (es: bilancio).

Dovrà prevedere le cariche sociali e le funzioni degli organi.

Per evitare problemi ai terzi è prevista la rappresentanza processuale passiva,

cioè chi può essere citato in giudizio tra gli organi in consorzio. Essi sono il

presidente e il direttore generale, anche se non hanno alcun potere di

rappresentanza.

Ci deve essere un fondo consortile, in relazione ai vari contributi che i

consorziati fanno. Starà ai terzi valutare se e come operare nel consorzio in

funzione della consistenza del fondo consortile.

Tipicamente il consorzio agisce per quote a favore dei consorziati. Può capitare

che un consorziato dica all’ufficio del consorzio che lavora con i terzi di aver

bisogno di una quota maggiore, ad esempio, di tubi. Il consorzio opera

esclusivamente a favore di uno dei consorziati.

Per quello che il consorzio fa per un consorziato, risponde il consorziato

medesimo in solido con il fondo consortile. Se non paga il consorziato paga il

fondo consortile. Resta inteso che il consorzio avrà la possibilità di agire nei

confronti del consorziato inadempiente in quanto è un suo inadempimento.

“In caso di insolvenza nei

Quello che crea problemi interpretativi è l’art. 2615:

rapporti tra i consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti in

proporzione delle quote”.

Es: il consorzio ha eseguito una prestazione nei confronti di un consorziato, che

però fallisce. Abbiamo la previsione che c’è una responsabilità solidale del

fondo consortile. Abbiamo diverse ipotesi:

- Il fondo consortile paga, il terzo è soddisfatto, subentra la legge, si

ripartiscono le quote e si reintegra il fondo;

- Il fondo consortile in quel momento non è sufficiente per pagare il debito.

In questo caso il debito si ripartisce fra i consorziati la perdita derivante

dal fondo consortile. Altri dicono che può essere fatta valere dal terzo

soddisfatto non agendo direttamente nei confronti dei consorziati ma

chiedendo che i consorziati reintegrino il fondo consortile che poi paghi il

terzo.

La tesi maggioritaria in dottrina è quella di ricostituire il fondo consortile in

modo tale da permettere al terzo di soddisfarsi.

Due altre forme associative:

1. ATI (Associazione Temporanea di Imprese): si verifica tipicamente negli

appalti pubblici. diverse imprese partecipano dando il loro progetto con i

relativi costi. Normalmente non c’è una sola impresa in grado di gestire

tutte le fasi di un progetto articolato, allora si organizza un contratto, cioè

l’ATI. Il contenuto del contratto è normalmente dettato dalle regole

dell’appalto. Normalmente l’ente appaltante vuole avere a che fare con

una impresa. i profili più rilevanti riguardano:

- La rappresentanza dell’associazione, data alla società capofila;

- Il potere di contrattazione della società capofila;

- Le prestazioni che ciascuna impresa coinvolta nel contratto deve

adempiere;

- La responsabilità di ciascuna impresa partecipante nell’ambito

dell’impresa che deve essere svolta.

È un contratto tipico il cui contenuto è condizionato dalle regole stabilite

dall’appaltante.

2. GEIE (Gruppo Europeo di Interesse

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
200 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Casella Paolo.