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Diritto commerciale

- IMPRENDITORE

L’imprenditore è un soggetto per il quale si applica una disciplina particolare, lo

Statuto generale dell’imprenditore e dell’imprenditore commerciale.

Statuto generale comprende:

- Disposizioni sull’impresa in generale;

- Azienda;

- Segni distintivi e opere d’ingegno;

- Concorrenza sleale;

- Consorzi;

- Antitrust;

- Pubblicità legale e iscrizione nel registro delle imprese.

Stuto imprenditore commerciale comprende:

- Scritture contabili;

- Rappresentanza commerciale;

- Procedure commerciali.

L’imprenditore commerciale è chi esercita professionalmente una attività economica al

fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.

Gli elementi dell’imprenditore:

- Attività economica;

- Produzione o scambio di beni e servizi;

- Organizzazione;

- Professionalità.

Attività economica:

- È un insieme di atti finalizzati al compimento di un medesimo scopo.

- Se l’impresa in sé è lecita e svolge alcuni atti in sé illegali viene ugualmente

qualificato come imprenditore.

- Se l’imprese svolge attività in sé illecita anche se alcuni attivi possono essere

leciti, l’imprenditore non può avvalersi di disposizioni favorevoli.

Economicità:

- L’attività dev’essere remunerativa, cioè in grado di coprire i costi con i ricavi;

- Non è necessario lo scopo di lucro;

- Non è un imprenditore chi esercita un’attività di erogazione, come gli enti

pubblici, dove l’attività non è economica e viene coperta dalla fiscalità generale.

Organizzazione:

- C’è organizzazione di fattori produttivi oltre all’attività dell’imprenditore (lavoro

e capitale);

- Distingue dall’imprenditore il lavoro autonomo i liberi professionisti non sono

imprenditori e le libere professioni non sono imprese ma se pezzi di questa

attività rientrano in organizzazioni terze organizzate in forma d’impresa allora

vengono applicate le norme sull’imprenditore.

Professionalità:

- Deve esserci attività abituale;

- È professionale anche l’attività stagionale.

I criteri di imputazione dell’attività d’impresa e dell’imprenditore occulto:

- Si usa il criterio formale della spendita del nome, cioè è imprenditore il soggetto

nel cui nome viene svolta l’attività quindi il prestanome è imprenditore, mentre

l’imprenditore occulto è solo un mandante.

- CATEGORIE IMPRENDITORE

Categorie di imprenditori:

- In funzione dell’attività svolta, imprenditore agricolo o commerciali;

- In funzione del tipo di soggetto, imprese private o pubbliche;

- In funzione della dimensione, imprenditori piccoli e non piccoli.

In funzione dell’attività svolta:

Imprenditore commerciale:

C’è l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese se esercitano:

- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

- Attività di trasporto per terra, aria o acqua;

- Attività assicurativa e bancaria;

- Altre attività ausiliare a quelle precedenti.

Imprenditore agricolo:

Sono attività agricole essenziali:

- Coltivazione del fondo, selvicoltura (boschi), allevamento di animali;

- Le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase.

Sono attività agricole per connessione:

- Se c’è connessione soggettiva (lo stesso soggetto che svolge attività agricola

essenziale);

- Se c’è connessione oggettiva; manipolazione, conservazione ecc., che abbia ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricola essenziale;

fornitura di beni e servizi mediante utilizzo prevalente di risorse impiegate

prevalentemente in attività agricola essenziali (agriturismo).

Quindi tutti gli imprenditori non agricoli sono imprenditori commerciali.

Piccolo imprenditore sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale,

organizzata, prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L’elemento essenziale è la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia sugli altri

fattori produttivi.

L’impresa familiare:

- Non è necessariamente una “piccola impresa”;

- Viene introdotta con la riforma di famiglia del 1975.

Sono attribuiti ai membri della famiglia che lavorano costantemente nella famiglia o

nell’impresa dei diritti patrimoniali e gestionali.

In funzione della natura del soggetto:

Impresa pubblica sono enti inquadrati nelle organizzazioni corporative, sono:

- Enti di diritto pubblico il cui scopo è la gestione di attività d’impresa;

- Si applicano le norme dell’imprenditore;

- Non si applicano le procedure di fallimento e altre concorsuali.

Lo Stato può partecipare in imprese come Rai.

Impresa organo:

- Sono attività d’impresa svolte direttamente da un ente pubblico ma lo scopo

principale è ancillare ai fini dell’ente;

- Si applicano le norme sull’imprenditore, salvo altre disposizioni, vi è l’esonero

dall’iscrizione nel registro delle imprese, da procedure concorsuali, e altre

norme non elencate si applicano anche se la Cassazione del 1988 afferma che

non si applicano.

- INIZIO E FINE IMPRESA

Inizio dell’impresa:

- Fondamentale è l’esercizio effettivo di attività d’impresa quindi l’impresa può

iniziare anche prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.

- La fase organizzativa è sufficiente attività d’impresa per affermare che l’attività

è iniziata;

- Se la fase organizzativa manca, la ripetizione nel tempo di atti di impresa

omogenei e coordinati rende certo che si tratti di attività professionalmente

esercitata.

Fine dell’impresa:

- La qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività,

cioè con la chiusura della liquidazione.

- Gli avvisi al pubblico, cancellazione da albi e registri, l’iscrizione della

cessazione nel registro delle imprese non determinano di per sé la perdita della

qualità di imprenditore.

- Secondo la legge fallimentare l’imprenditore commerciale può essere dichiarato

fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.

- PUBBLICITA’

Pubblicità legale si deve iscrivere nel registro delle imprese l’imprenditore

commerciale. Imprese agricole dal 2001 pubblicità “legale”. Piccole imprese 

pubblicità notizia. Società semplici pubblicità notizia.

La pubblicità legale è l’iscrizione dell’impresa e di atti e fatti dell’impresa con effetti

stabiliti dalla legge mentre la pubblicità notizia è l’iscrizione nel registro delle imprese

senza che la legge colleghi degli effetti, ma per far sì che queste informazioni siano

rese accessibili a terzi interessati.

Il registro delle imprese è diviso in due sezioni:

- Sezione ordinaria, che comprende imprenditori commerciali, società

commerciali, consorzi con attività esterna, GEIE con sede in Italia, Enti pubblici

economici, Società con sede amministrativa o oggetto in Italia;

- Sezione speciale, che comprende imprenditore agricoli individuali, piccoli

imprenditori, società semplici, imprenditori artigiani, e le società tra avvocati.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato che deposita gli atti, presso il

registro, di propria volontà. L’ufficio del registro deve procedere al vaglio di regolarità

formale (cioè se mancano dei documenti).

Si può decidere la cancellazione d’ufficio qualora sussistano elementi oggettivi tali per

cui i requisiti dell’iscrizione non esistano più.

Efficacia dell’iscrizione:

- Pubblicità dichiarativa (più diffusa), l’essere iscritto o non iscritto produce effetti

sui terzi,

è efficacia positiva quando l’atto iscritto è opponibile ai terzi cioè per legge è

considerato come conosciuto da chiunque, è efficacia negativa, quando un atto

o fatto viene omesso dall’iscrizione, e non è opponibile ai terzi, cioè non è

considerato per legge conosciuto ai terzi a meno che l’imprenditore non

dimostri che i terzi erano a conoscenza dell’atto o fatto non iscritto;

- Pubblicità con effetti costituivi (solo in casi tassativi);

- Pubblicità con effetti normativi (per l’applicazione di un determinato regime

giuridico come snc).

L’imprenditore commerciale deve redigere le scritture contabili obbligatorie:

- Libro giornale e degli inventari;

- E le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni

dell’impresa.

Se regolarmente tenute queste sono un mezzo di prova per l’esistenza di crediti tanto

a favore quanto contro l’imprenditore.

- RAPPRESENTANZA

L’imprenditore si avvale di ausiliari e la collaborazione può riguardare anche la

conclusione di affari con terzi per conto dell’imprenditore.

Affinché l’incaricato possa agire in nome e per conto dell’interessato è necessario

l’espresso conferimento del potere di rappresentanza con la procura.

Il falsus procurator è inefficacie e il terzo non può vantare diritti nei confronti del

imprenditore ma può chiedere risarcimento al falsus procurator.

Le figure alle quali sono attribuite rappresentanza “speciale” per far sì che i contratti

siano più certi e per semplificare il commercio al mercato sono:

- Institore (più importante), direttore generale dell’impresa di cui il titolare non si

occupa. Ha potere di rappresentanza anche se l’imprenditore non ha conferito

una procura questo perché è stato messo a capo di un’attività d’impresa dal

titolare. Questa rappresentanza ha un potere generale, spendere il nome

dell’imprenditore, stipulare contratti ma non può vendere o ipotecare i beni

dell’azienda per i quali serve la procura espressa.

La procura deve essere depositata nel registro altrimenti è generale e le

limitazioni sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al

momento del contratto.

Per modificare o limitare i poteri dell’institore è necessario l’iscrizione nel

registro delle imprese.

In caso di mancata spendita del nome l’institore è personalmente obbligato e il

terzo contraente può agire contro l’imprenditore per atti pertinenti all’esercizio

dell’impresa.

- Procuratore, è un direttore di un ramo di azienda, al quale vengono attribuiti

poteri generale ma relativi solo alla filiale, e vengono applicati i principi e i limiti

dell’institore.

- Commessi, sono ausiliari subordinati ai quali sono affidate mansioni esecutive e

materiali che li pongono in contatto con i terzi. Non possono esigere il prezzo di

merci di cui non facciano consegna, né fare sconti o dilazioni, non possono

derogare alle condizioni stabilite dal contratto, e se preposti alla vendita non

possono esigere il prezzo fuori dai locali stessi.

Possono fallire gli imprenditori e gli imprenditori commerciali. Sono esclusi dal

fallimento i liberi professionisti, lavoratori autonomi, enti pubblici economici,

imprenditori agricoli.

L’imprenditore commerciale è esentato dal fallimento se contemporaneamente:

- Attivo patrimoniale superiore 300mila euro;

- Ricavi lordi superiori a 200mila euro;

- Debiti superiori a 500mila euro.

Imprenditore è il soggetto che svolge l’attività d’impresa. Impresa è l’attività svolta

dall’imprenditore. Azienda per il codice civile “il complesso dei beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

AVVIAMENTO è la capacità di creare nuova ricchezza:

- Soggettivo, riguarda la persona dell’imprenditore, grazie alle sue abilità (non

può essere ceduto);

- Oggettivo, che può essere ceduto, riguarda il complesso dei mezzi di

produzione, più rilevante per le imprese di grosse dimensioni.

- CESSIONE D’AZIENDA

La disciplina d’azienda è diversa dalla disciplina della cessione dei singoli beni. Il

problema è distinguere tra cessione d’azienda e cessione dei singoli beni.

La disciplina del trasferimento di azienda si applica anche al “ramo d’azienda” –

purché dotato di autonomia organizzativa e ai fini della cessione non è necessario

individuare tutti i singoli beni.

Forma del contratto di cessione d’azienda:

- forma prevista per la cessione di ogni singolo bene (non c’è una norma

unitaria);

per le sole imprese commerciali è necessaria la prova scritta.

Divieto di concorrenza:

- Il cedente, per cinque anni dal trasferimento, non può iniziare una nuova

impresa che “per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la

clientela dell'azienda ceduta”.

Le parti possono prevedere per contratto un divieto di concorrenza più ampio purché

non impedisca ogni attività professionale dell'alienante durata massima cinque anni

dal trasferimento (Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è

stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento).

Pubblicità cessione d’azienda:

- forma pubblica o scrittura privata autenticata;

- deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni;

- riguarda tutte le imprese;

- risolve i conflitti tra più acquirenti della stessa azienda, riguardo alla proprietà di

beni mobili presenti nell’azienda;

- l’efficacia verso i terzi dipende dall’efficacia della pubblicità (dichiarativa o

notizia, a seconda del soggetto).

Successione nei contratti aziendali:

Se non stabilito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati

per la stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere

entro tre mesi per “giusta causa” dalla notizia del trasferimento.

Non serve il consenso del contraente ceduto per la cessione dei contratti non

personali. Le parti possono escludere singoli contratti, purché non siano essenziali a

qualificare il complesso di beni come un’“azienda”.

Per “Contratti aziendali personali” si applica la disciplina di diritto comune e quindi

serve il consenso del terzo contraente.

Per i contratti di lavoro, c’è la successione dell’acquirente nei rapporti di lavoro e nei

contratti collettivi di medesimo livello, inderogabilmente.

Cessione dei crediti aziendali:

- c’è opponibilità ad altri acquirenti dell’azienda e ai creditori dell’alienante dal

momento dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese;

- c’è opponibilità al debitor

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoorla97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..
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