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REGOLA GENERALE;
2. Nelle imprese commerciali:
Obbligo integrazione spetta a chi ha registrato
successivamente;
Il primo utilizzatore della ditta può opporre la priorità al
secondo utilizzatore, che abbia iscritto prima, se prova che il
secondo conosceva effettivamente il preuso (applicazione
dell’efficacia negativa della pubblicità).
La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, quindi non si può
comprare il nome senza comprare i macchinari, ecc… ma si può comprare un’azienda
senza ditta.
In caso di mancata iscrizione della cessione d’azienda e ditta, il cedente continua a
rispondere verso i terzi (come garante) per le obbligazioni dell’acquirente che in buona
fede hanno ignorato il trasferimento;
Trasferimento dell’azienda tra vivi la ditta passa all’acquirente solo col consenso
dell’alienante.
Trasferimento dell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette all’erede salva
diversa disposizione testamentaria.
- INSEGNA
Insegna (lettere, colori, forma) è un segno distintivo dei locali dell’imprenditore e c’è
l’obbligo di modificarla se usata già da altro imprenditore e se idonea a creare
confusione tenuto conto di contiguità territoriale.
C’è il diritto all’uso esclusivo (non può essere registrata), e il preuso è l’unico criterio
per risolvere il conflitto tra insegne confondibili e c’è cessione assieme all’azienda (ma
possono essere escluse).
- MARCHIO
Il marchio identifica i prodotti o i servizi dell’imprenditore:
- Circolazione del marchio è indipendente dall’azienda e non indica la
provenienza del prodotto ma le caratteristiche.
È un segno che possa essere rappresentato graficamente e in grado di distinguere i
prodotti o servizi di un’impresa.
Non possono essere usati come marchio segni idonei a ingannare il pubblico (es: su
provenienza geografica, natura, qualità dei prodotti).
Principio generale estraneità del marchio al prodotto, non registrabili innovazioni di
prodotto, ma solo “segni” esteriori che identificano il prodotto.
Tipi di marchi:
- Marchi Generali (es: “Piaggio”);
- Marchi Specifici (es: “Vespa”).
Registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Requisiti di validità del marchio:
- Novità, il segno non deve essere già noto come marchio, ditta, denominazione,
ragione sociale, se comporta rischio di confusione;
- Originalità:
1. Descrizione del prodotto deve renderlo originale;
2. Non è ammesso un marchio generico (a meno che l’uso del segno
non lo distingua).
- Liceità: 1. Non può essere contrario a legge, ordine pubblico, buon costume;
2. Non può violare diritto all’uso del marchio di un altro imprenditore.
- Verità, vietato usare il marchio in maniera ingannevole.
Chi registra il marchio in maniera regolare (c. requisiti) e in buona fede ottiene il diritto
esclusivo all’uso del marchio. Il beneficiario può impedire a chiunque di porre in
commercio o pubblicizzare prodotti o servizi identici con un marchio identico, prodotti
affini con marchio identico, quando creano confusione tra il pubblico.
Marchio celebre il diritto all’uso esclusivo si estende anche ai prodotti non affini, se
l’uso consente di trarre vantaggio indebitamente dalla rinomanza del marchio.
Marchio di fatto uso di un marchio senza registrazione:
- Legata all’uso concreto del marchio e alla sua estensione geografica, non
riguarda prodotti affini.
In caso di registrazione successiva (da parte di altro imprenditore) c’è il diritto
all’uso nei limiti dell’uso effettivo precedente. Però il marchio successivo non è
“nuovo” se il marchio usato in precedenza ha una notorietà.
- Non c’è tutela con azione di contraffazione, ma solo per concorrenza sleale.
Principio di unità dei segni distintivi il diritto all’uso esclusivo esclude che altri usino
il medesimo segno come altro segno distintivo (ditta, insegna, ragione sociale ecc.).
Durata: 10 anni – rinnovabile un numero illimitato di volte.
- BREVETTI
Brevetti industriali diritto all’uso esclusivo ventennale per “invenzioni” con
applicazioni industriali una volta registrato.
Il Titolare è:
- L’inventore;
- Invenzione del dipendente:
1. Se è oggetto del lavoro l’invenzione spetta al datore di lavoro;
2. Se è invenzione occasionale del dipendente, l’invenzione è del
datore di lavoro e ha diritto a un premio il lavoratore;
3. Se è invenzione del dipendente senza attinenza col rapporto di
lavoro spetta al datore di lavoro scegliere se lasciarla al dipendente
o no.
Oggetto di brevetti:
- Invenzioni di procedimento, riguardano il meccanismo di produzione di
prodotti già esistenti;
- Invenzioni di prodotto, riguardano la produzione di nuovi prodotti;
- Invenzioni d’uso, riguardano modalità innovative di usare macchinari o
prodotti già esistenti.
Requisiti di brevettabilità:
- Materialità dell’invenzione, cioè deve concretizzarsi in un qualcosa di
fisicamente percepibile;
- Non sono brevettabili scoperte, teorie scientifiche, software e metodi
terapeutici;
- Industrialità, cioè l’oggetto è suscettibile di produzione in serie;
- Novità, non è stato ancora divulgato;
- Originalità, non è evidente dallo stato attuale della tecnica;
- Liceità.
Effetti del brevetto:
- Utilizzo economico esclusivo per 20 anni non rinnovabili, crea quindi un
incentivo privato a investire in ricerca;
- Possibile cedere la licenza d’uso sul brevetto in via esclusiva;
- C’è l’onere di attuare e commercializzare il brevetto in misura sufficiente alle
esigenze del paese;
- Se dopo tre anni non è rispettato la licenza è a favore di chi ne faccia
richiesta.
Brevetti per utilità modelli che conferiscono particolare efficacia o comodità di
applicazione a macchine, parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere
ma riguardano solo aspetti formali.
- CONCORRENZA
Limiti contrattuali della concorrenza:
- Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto ed è
valido se circoscritto a una determinata zona o attività e non può eccedere la
durata di 5 anni. legale
Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio ha l’obbligo di contrattare
con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la
parità di trattamento. chiunque:
Compie atti di concorrenza sleale
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione (anche senza dolo e
colpa) con nomi e segni distintivi legittimamente usati da altri; anche se non
brevettati; imitazione servile.
- Diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente
idonei a determinarne il discredito;
- Si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- Utilizzo di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare le aziende, attraverso storno di
dipendenti, dumping e vendite sottocosto o boicottaggio (colpita da azione
di responsabilità del concorrente o dall’anti-trust).
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione, e dà gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
L’azione può essere promossa anche dall’associazione professionale il cui interesse sia
leso dagli atti di concorrenza sleale.
Risarcimento del danno se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o
colpa, l’autore è tenuto al risarcimento del danno.
Come forma di risarcimento del danno può essere disposta la pubblicazione della
sentenza. Accertati gli atti di concorrenza sleale la colpa si presume.
- CONSORZIO
Consorzio tra imprenditori è un contratto con cui più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di fasi delle rispettive
imprese ma le imprese rimangono distinte.
Consorzi anticoncorrenziali patto che limita la concorrenza, ci sono controlli
antimonopolio (avviene in agricoltura, dove ci si impegna a limitare la produzione).
Consorzio di coordinamento strumento di cooperazione tra imprese che serve a
ridurre i costi di gestione mettendo in comune fasi dell’impresa (come tesoreria).
Consorzi con sola attività interna regolano esclusivamente i rapporti reciproci fra i
consorziati e svolgono un controllo su quanto convenuto fra gli stessi.
Consorzi destinati a svolgere attività esterna è prevista l’istituzione di un ufficio
comune, dove sono svolte attività verso terzi nell’interesse della cooperazione
interaziendale.
Il contratto del consorzio in principio era solo tra imprenditori, ma le leggi speciali
consentono anche tra altri soggetti (es. enti pubblici o di ricerca). La forma deve
essere scritta a pena di nullità.
Contenuto obbligatorio:
- l’oggetto del consorzio;
- gli obblighi assunti dai consorziati (eventuali conferimenti).
Durata se non specificato è previsto 10 anni. Nel caso di consorzi per il
“contingentamento” il contratto deve indicare le quote per ogni singolo consorziato o
criteri per la loro determinazione.
Sono possibili nuove ammissioni con contratto aperto, ma il contratto deve
predeterminare le condizioni di entrata.
In caso di trasferimento di azienda l’acquirente dell’azienda subentra in modo
automatico, ma è possibile l’esclusione per giusta causa.
Le cause di scioglimento del contratto per il singolo consorziato devono essere
indicate dal contratto stesso per volontà del consorziato (recesso), per volontà degli
altri consorziati (esclusione).
Scioglimento del consorzio c’è per cause ex lege e cause indicate dal contratto.
Organizzazione del consorzio assemblea, che ha funzioni deliberative ed è
composto da tutti i consorziati.
Funziona a maggioranza mentre le modifiche del contratto sono deliberate
all’unanimità. E’ possibile l’impugnazione delle delibere entro 30 giorni.
Vi è un organo gestionale che ha un’autonomia contrattuale e svolge una funzione di
controllo.
I consorzi esterni sono i consorzi che svolgono attività con i terzi