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GRUPPI DI SOCIETA’
Aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti ma
assoggettate ad una direzione unitaria, in quanto sono sotto l’influenza dominante di
una sola società (capogruppo o madre) che le controlla per perseguire un interesse di
gruppo.
Nei gruppi ad un’unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese
sotto il profilo giuridico.
Le strutture posso essere di vario tipo:
Gruppi a catena: A controlla B che controlla C
Gruppi stellari o a raggiera: A controlla tutte le altre società
L’ordinamento favorisce i gruppi di società in quanto rispondono ad esigenze di
razionalizzazione e maggior efficienza del sistema produttivo, da qui nascono
numerosi interventi legislativi.
La presenza di gruppi di società sollecita una specifica disciplina che si articola in 3
esigenze:
1. Assicurare un’adeguata informazione sui collegamenti, sui rapporti economici e
sulla situazione patrimoniale
2. Evitare che gli intrecci alterino l’integrità patrimoniale o il corretto
funzionamento della società
3. Evitare che le scelte operative delle società pregiudichino le aspettative di chi fa
affidamento esclusivamente sul patrimonio.
Non vi era una disciplina nel 1942, anche oggi vengono disciplinate dalle norme sul
controllo societario.
Società controllata: (art 2359 cc) società che si trova sotto l’influenza dominante di
un'altra società.
Il controllo può assumere diverse forme:
Azionario di diritto: l’atra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
o nell’assemblea ordinaria.
Azionario di fatto: l’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare virtù
o di particolari vincoli contrattuali con essa.
E’ nullo il contratto secondo il quale una società si obbliga ad agire secondo
ordini anche se le arrecano pregiudizio.
Controllo azionario indiretto: voti spettanti a società controllare, a società
o fiduciarie e a persona interposta.
Società collegate: un’altra società esercita un influenza notevole, non dominante.
Divieti delle società controllate: ridimensionano i pericoli di alterazione dell’integrità
patrimoniale delle controllante:
Divieto per gli organi amministrativi e di controllo e per i dipendenti di
o rappresentare i soci della controllante nelle assemblee
Ineleggibilità a sindaci della controllante a coloro che sono legati alle società
o controllate
o
Disciplina: si presume che l’attività di direzione e di coordinamento è esercitata dalle
società tenute alla redazione del bilancio.
Si applica anche ai gruppi parietetici: controllo con contratto con le società medesime
o di clausole nei loro statuti, contratto in cui le società si impegnano a formarsi in una
direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità.
Informazione: apposita sezione nel registro delle imprese sia per controllate che
controllante.
Informazione contabile di gruppo > in sede di redazione del bilancio, obblighi di
informazione contabile, copia dell’ultimo bilancio della controllante e riepiloghi della
società patrimoniale delle controllate devono essere depositati nella sede della
controllante.
Bilancio consolidato: un bilancio che non permette di conoscere la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
Questa disciplina informativa è stata arricchita per le società quotate con la riforma
del 1998, gli amministratori sono inoltre sono tenuti a informare l’organo di controllo
sull’attività svolta.
Società off-shore > multinazionali con ramificazioni in stati che non garantiscono
trasparenza societaria, per beneficiare del più favorevole trattamento fiscale che gli
Stati riservano alle imprese.
La nuova disciplina ha demandato al Ministero della giustizia di individuale gli Stati che
non garantiscono la trasparenza societaria; le società italiane quotate o con strumenti
finanziari diffusi dal pubblico legate con rapporto di controllo con società aventi sedi in
tali stati devono rispettare una serie di obblighi informativi in sede di bilancio.
Lo stato può dare limiti alle società se gli Stati risultano a giudizio del Ministero della
Giustizia presentano carenze particolarmente gravi; per il controllo alla Consob sono
attribuiti poteri d’indagine.
Tutela dei soci e dei creditori: aggiunti dalla riforma del 2003, per votare atti
vantaggiosi per il gruppo ,a pregiudizievoli per il proprio patrimonio, resta fermo il
principio della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società
del gruppo, ciò porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le
obbligazioni assunte dalle controllare, tuttavia comporta anche che la capogruppo non
può imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi
delle controllate.
La riforma del 2003 legittima il perseguimento dell’interesse du gruppo e allo stesso
tempo introduce strumenti di tutela per gli azionisti di minoranza e dei creditori.
Le decisioni delle società controllate devono essere motivate e devono essere
o previsti eventuali danni.
Controllo die finanziamenti dl la capogruppo alle controllate al fine di evitare un
o eccessivo indebitamento
La capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle
o controllate per i danni causati dal fatto che le società si sono attenute alle
direttive del gruppo lesive del proprio patrimonio
I soggetti responsabili sono i soggetti giuridici collettivi che detengono le
partecipazioni sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale, coloro che
abbiamo preso pare al fatto lesivo, sia coloro che ne abbiamo consapevolmente tratto
beneficio.
Un’ulteriore novità del 2003 è il diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad
attività di direzione, quando la capogruppo delibera una trasformazione che comporta
il mutamento dello scopo sociale o dell’oggetto sociale.
Gruppo insolvente: l’attuale disciplina prevede che, dichiarata insolvente è
sottoposta ad amministrazione straordinaria un impresa di un gruppo, alla stessa
procedura sono sottoposte tutte le alte imprese.
L’omogeneità dl l procedure non incide sull’autonomia patrimoniale in quanto è
sempre necessario un distinto accertamento dello stato di insolvenza delle singole
società.
Sono previste determinate norme volte ad assicurare la reintegrazione del patrimonio
delle società figlie e a consentire il ristoro dei danni:
allungamento dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari
Denunzia al tribunale: per gravi irregolarità nei confronti di amministratori e
sindaci di altre società non assoggettate alla procedura
In caso di direzione unitaria, gli amministrazioni di tale direzione rispondono in
solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da
questi cagionati alla società stessa
Lettere di Patronage: fonti di responsabilità della capogruppo, dichiarazioni delle
capogruppo diffusi soprattutto nelle prassi di gruppi internazionali.
Il contenuto non è omogeneo, può contenere la presenza di una partecipazione di
controllo o dichiarazioni più impegnative (quali esercitare tutta la sua influenza perché
la controllata faccia nere alle sue obbligazioni).
AMMINISTRAZIONE
La riforma del 2003 ha previsto 3 sistemi:
Sistema tradizionale: organo amministrativo e collegio sindacale (entrambi di
nomina assembleare), controllo contabile esterno
Sistema dualistico: (tedesco), consiglio di sorveglianza e un consiglio di
gestione.
Sistema monistico: (inglese), consiglio di amministrazione con funzioni di
gestione e controllo + comitato controllo sulla gestione a suo interno.
Struttura: le società non quotate possano avere sia un amministratore unico sia una
pluralità di amministrazioni (consiglio), le società quotate devono avere invece
un’amministrazione pluri-personale.
Il consiglio può essere articolato al suo interno con la creazione di organi delegati >
comitato esecutivo e amministratori delegati.
Funzioni: gli amministratori sono l’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione
dell’impresa ed a essi spetta compiere le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale.
Potere gestorio: deliberano sugli argomenti attinenti alla gestione della società
Potere di rappresentanza: hanno la rappresentanza generale della società, e
potere di manifestare all’esterno la volontà dell’impresa
Impulso all’attività dell’assemblea, la convocano e ne fissano l’ordine del giorno
Curano la tenuta dei libri contabili, devono recidere annualmente il progetto di
bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Adottare e attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la
commissione di reati
I poteri sono inderogabili, in quanto sono investiti per legge e in posizione di formale
autonomia; del l’adempimento dei loro doveri essi sono personalmente responsabili
civilmente.
Ripartizioni di competenza tra assemblea e amministratori coordinata da due
disposizioni
art 2364: assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni tu eventualmente
o richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori
2380bis: la gestione spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
o compiono le operazioni necessarie
La competenza gestoria dell’assemblea ha carattere limitato e specifico, sussistenza
solo per gli atti espressamente previsti dalla legge.
La competenza gestoria degli amministratori ha invece carattere generale e sussiste
per tutti gli atti che non sono riservati all’assemblea.
Gli amministratori hanno ampi poteri decisionali, di poteri propri ed esercitabili in
piena autonomia, l’assemblea anno può imporre direttive vincolanti e gli
amministratori non sono obbligato a sottoporre alla preventiva approvazione
dell’assemblea le loro iniziative.
La competenza degli amministratori cessa e lascia spazio all’assemblea quando si
tratta di modifica dell’oggetto sociale.
Modello statutario: carattere inderogabile, lo statuto può prevedere l’autorizzazione
dell’assemblea che tuttavia non può sostituirsi agli amministratori, questa
approvazione non esonera dalla responsabilità civile e penale.
Nomina: i primi dallo statuto, poi dall’assemblea ordinaria.
Lo statuto può riservare ai posse