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LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI NELLE S.P.A.
Limiti legali
I casi più importanti sono quelli:
- delle azioni liberate con conferimenti in natura che, fin quando non sia completa la
procedura di controllo della valutazione, sono inalienabili;
- delle azioni con prestazioni accessorie il cui trasferimento è subordinato al consenso
degli amministratori;
- delle azioni di società fiduciarie e di revisione che sono trasferibili solo con il
consenso degli amministratori.
Limiti convenzionali
Qualora le azioni siano nominative o non siano state emesse lo statuto può:
- vietarne il trasferimento per un periodo non superiore a 5 anni;
- sottoporre il trasferimento delle azioni a particolari condizioni. 32
Oltre a questi limiti, la società può stabilirne altri attraverso le clausole:
Le clausole di gradimento
Subordinano il trasferimento delle azioni al gradimento di organi sociali o di altri soci.
Tali clausole possono essere di due specie:
- di gradimento non mero, esse richiedono il possesso di determinati requisiti da parte
del soggetto per essere socio
- di mero gradimento, secondo cui l’organo deputato che rilascia il “gradimento” non
deve motivare il rifiuto al trasferimento della quota. Tuttavia esse sono efficaci solo se
prevedono un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure il
diritto di recesso dell’alienante.
Le clausole di prelazione
Clausola che impone al socio, che intende vendere le azioni, di offrirle
preventivamente (in prelazione) agli altri soci e di preferire ai terzi a parità di
condizioni. Per evitare opportunismi, sono le clausole a fissare i meccanismi di
determinazione del prezzo della prelazione.
Le clausole di riscatto
Sono le clausole che, ricorrendo determinate condizioni, consentono alla società stessa
oppure ad alcuni dei soci la facoltà di riscattare le azioni di un altro socio.
OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI: SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E TRADING
Può apparire assurdo che una s.p.a. divenga socia di sé stessa.
Si tratta tuttavia di una operazione che può avere connotazioni positive.
La sottoscrizione
-Viene vietata la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società.
Se la società potesse sottoscrivere azioni proprie, il capitale sociale sarebbe fittizio in
quanto la società sarebbe destinataria di un conferimento proveniente non da terzi,
ma da sé stessa. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o dagli
amministratori (sono comunque esclusi coloro che dimostrino di essere esenti da
colpa).
-Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non per
autorizzazione dell’assemblea.
-Divieto di sottoscrivere azioni proprie in sede costituzione/ aumento di capitale
-Vietata è anche la sottoscrizione reciproca tra due società: gli effetti distorsivi sono,
infatti, assolutamente identici a quelli dell’auto sottoscrizione. 33
L’acquisto e il trading
Diverso dal caso della sottoscrizione è quello dell’acquisto di azioni proprie.
Non si tratta qui di mercato primario e di esecuzione dei conferimenti, ma di mercato
secondario nel quale si scambiano partecipazioni per le quali il conferimento è già
stato effettuato.
Si comprende perciò che in questa ipotesi al divieto si sostituisca una libertà
condizionata che opera su due livelli:
-al momento dell’acquisto;
-per le azioni proprie che la società abbia in portafoglio.
I limiti della SPA all’acquisto di azioni proprie
Una SPA può acquistare azioni proprie solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- l’acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
- possono essere acquistate solo azioni interamente liberate
- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea
- in nessun caso, il valore nominale delle azioni può eccedere 1/10 del capitale sociale.
La sanzione per l’acquisto di azioni proprie in violazione delle condizioni appena viste
non è l’invalidità, ma l’obbligo di rivenderle entro 1 anno dal loro acquisto. In
mancanza deve procedersi al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale.
Le azioni con limitazione al voto
E’ possibile che lo statuto consenta la creazione di azioni:
- senza diritto di voto;
- con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
- con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative
- divieto di voto plurimo (1 azione = 1 voto)
- azioni correlate: quelle azioni che la società può emettere correlate ai risultati
dell’attività sociale in un determinato settore.
Per evitare uno sfruttamento eccessivo dell’effetto leva, il valore delle azioni a voto
escluso o limitato non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. 34
LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono titoli di credito di massa al portatore o nominativi, per il cui
tramite la SPA può raccogliere denaro a titolo di mutuo. Ce ne sono di diverse
tipologie e sono:
1. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: quando il diritto da parte degli obbligazionisti
alla restituzione del capitale e degli interessi, può essere subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della società
2. OBBLIGAZIONI A PREMIO: nelle quali per i portatori sono previsti, oltre al
normale rendimento, bonus ulteriori assegnati a seguito di sorteggio.
3. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI: è data facoltà all’obbligazionista, nei
tempi e modi predeterminati nel regolamento, di “convertire” il proprio credito
in azioni della società che ha emesso l’obbligazione (c.d. metodo diretto) o di
altra società (c.d. metodo indiretto)
4. OBBLIGAZIONI CON WARRANT: l’obbligazionista, rimanendo tale, ha la facoltà
di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra.
Con la sottoscrizione dell’obbligazione si versa una determinata quantità di denaro alla
società e si consegue il diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli
interessi secondo quanto stabilito nel contratto sottostante all’emissione (regolamento
del prestito obbligazionario).
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI
L’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni, spetta alla competenza
dell’assemblea in sede straordinaria.
La conversione è un diritto che spetta individualmente ai possessori delle obbligazioni
e avviene nel seguente modo:
-nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle
azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre
precedente;
-entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel
registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
La conversione può essere in azioni della stessa società emittente (c.d. metodo
diretto) oppure di altra società (c.d. metodo indiretto, in questo caso no modifica del
capitale sociale).
Importante è il rapporto di cambio, cioè quante azioni spetteranno per ciascuna
obbligazione qualora l’obbligazionista decida di convertirle. Si tratta di un rapporto che
viene fissato nel regolamento del prestito obbligazionario. 35
COMPETENZA E LIMITI DI EMISSIONE DELLE AZIONI
Salvo che lo statuto non assegni la relativa competenza all’assemblea, l’emissione di
obbligazioni è decisa dagli amministratori. Le obbligazioni possono essere emesse
sotto la pari.
Le obbligazioni possono emettersi solo per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato (c.d. limite quantitativo all’emissione).
Tale limite può essere superato in alcune ipotesi:
- se le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà
della società, sino a del valore degli immobili medesimi.
⅔
- se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
L’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEGLI AZIONISTI
È prevista per gli obbligazionisti un’organizzazione di gruppo basata sulla presenza di
un’assemblea e di un rappresentante comune.
Il rappresentante: può essere tra le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei
servizi di investimento e le società fiduciarie. Sono ineleggibili gli amministratori, i
sindaci e i dipendenti della società debitrice.
L’ assemblea delibera su: -nomina/revoca rappresentante comune
-modificazioni delle condizioni del prestito
-sulla costituzione di un fondo spese etc.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
La scarsa disciplina legislativa che riguarda gli strumenti finanziari partecipativi si basa
sui seguenti punti fondamentali:
- in base all’art. 2346-6 c.c. la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o di servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea;
- ai sensi dell’art. 2349-2 c.c. l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione
ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi da
azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea;
- l’art. 2351-5 c.c. prevede che gli strumenti finanziari possono essere dotati del
diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare che sia a essi
riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco;
- l’art. 2376 c.c. prevede le assemblee speciali dei possessori “di strumenti finanziari
che conferiscono diritti amministrativi”.
Una ricostruzione di queste norme può dare le seguenti indicazioni:
- richiede l’esecuzione di un apporto da parte del sottoscrittore; 36
- l’apporto può consistere in denaro, crediti, beni in natura, in prestazioni d’opera o di
servizi;
- gli apporti eseguiti a fronte di strumenti finanziari non vengono imputati a capitale e
i loro sottoscrittori non acquistano la qualità di soci;
- ciò peraltro non esclude che tali apporti possano essere caratterizzati dal rischio
d’impresa anche per il capitale;