L’IMPRENDITORE
La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Il
codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di
selezione:
-L’OGGETTO DELL’IMPRESA: determina la distinzione fra imprenditore agricolo e
imprenditore commerciale
-LA DIMENSIONE DELL’IMPRESA : determina la distinzione tra la figura del
piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande
-LA NATURA DEL SOGGETTO CHE ESERCITA L’IMPRESA: determina la
distinzione fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa
pubblica.
STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE: regola tutte le tipologie di
imprenditori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche
e private. Lo statuto generale dell'imprenditore comprende la disciplina dell'azienda e
dei caratteri distintivi, la disciplina e tutela della concorrenza e dei consorzi e infine la
disciplina delle opere dell'ingegno.
ART. 2082:
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”
Gli elementi che qualificano l’imprenditore, sono quindi (non può mancarne neanche
uno):
-professionalità: esercizio abituale e non occasionale di una data attività
produttiva, importante è la continuità. La professionalità non implica però che l’attività
imprenditoriale debba essere svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le
attività cicliche o stagionali è sufficiente il costante ripetersi di attività d’impresa
secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività (es. struttura balneare). La
professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica o
principale. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico
affare. Il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando, per la sua
rilevanza economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e
l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non
coordinato dei singoli atti economici.
-economicità: idoneo a coprire i costi con i ricavi, escludendo tutte le attività svolte
in perdita (es. beneficienza).
-organizzazione: coordinamento dei fattori della produzione.
-un’attività di produzione o di scambio di beni o servizi: serie coordinata
di atti tra loro collegati da un fine unitario. 1
LE PROFESSIONI INTELETTUALI: Esistono attività produttive per le quali la
qualifica imprenditoriale è esclusa è questo il caso delle professioni intellettuali. Le
disposizioni in tema di impresa, si applicano alle professioni intellettuali quando
l’attività professionale è inserita in un’attività più complessa, di per sé qualificabile
come impresa (es. il chirurgo titolare di una clinica).
SPENDITA DEL NOME: un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato
compiuto. Se colui che compie l’atto non dichiara di agire in nome di un altro, si
ritiene che egli abbia agito in nome proprio e l’atto gli è imputato; se invece, spende il
nome di un altro soggetto, l’atto sarà imputato a quest’ultimo solo se il
rappresentante ha il potere di compiere atti in suo nome. Imprenditore è quindi colui
che materialmente svolge l’attività qualora non lo faccia in nome d’altri.
es. Attività riconducibile ad Aldo, ma esercitata da Giovanni in nome proprio, l’impresa
è imputata a quest’ultimo (Giovanni).
IMPRESA ILLECITA: è imprenditore chi esercita un’impresa anche se in violazione
di un obbligo; le conseguenze dell’illiceità non si riservano sul piano della
qualificazione dell’attività, ma sul piano dell’inadempimento dell’obbligo violato.
L’impresa illecita è un’attività contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al
buon costume. Terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando
l’attività di impresa è illecita, basta non fossero consapevoli dell’illiceità. È pacifico che
il titolare di una impresa illegale è esposto al fallimento, non potrà però avanzare le
pretese del titolare di un’azienda. Principio generale: nessuno può avvantaggiarsi del
proprio illecito. Impresa illecita ci può essere in mancanza di autorizzazione
eventualmente richieste dalla legge (es. banche), o facente parte di attività criminose
(es. sfruttamento della prostituzione).
IMPRESA OCCULTA: imprenditore occulto (o indiretto) è un imprenditore che non
agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un prestanome. In tale modo
riesce a compiere l'attività d'impresa pur non apparendo come colui che la esercita.
Questa figura, creata dalla giurisprudenza, permette di associare l'imprenditore
occulto al fallimento, in quanto obbligato in solido col prestanome, pur non avendone i
requisiti formali. Tra imprenditore occulto e imprenditore apparente giuridicamente c'è
un contratto di mandato senza rappresentanza. L'imprenditore occulto mette i soldi
per l'attività d'impresa, prende le decisioni aziendali e incassa gli utili, l'imprenditore
apparente, esegue le decisioni e viene pagato con una somma fissa mensile. Al
fallimento possono avanzare richieste di credito solo coloro che hanno crediti verso il
dominus, non quelli che li hanno verso il prestanome.
SOCIETA’ DI COMODO: la veste di prestanome è assunta da una società. 2
CAPACITA’ PER L’ESERCIZIO D’IMPRESA: La regola fondamentale sull’esercizio
dell’impresa da parte di soggetti legalmente incapaci di agire (minorenni e interdetti)
oppure con capacità soggetta a limitazioni (inabilitati e minori emancipati), è quella
per cui, salvo il caso del minore emancipato, non può essere intrapresa una nuova
attività, ma può solo continuarsi un’impresa precedente (per esempio, iniziata
dall’interdetto prima dell’interdizione o ereditata dal minore) qualora il tribunale,
rilasci una specifica autorizzazione. L’autorizzazione ha una valenza generale, nel
senso che il genitore, il tutore o il soggetto inabilitato può compiere gli atti pertinenti
all’esercizio dell’impresa senza bisogno di richiedere volta a volta autorizzazioni
specifiche. Nel caso dell’esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la
qualità di imprenditore godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze
negative sul piano patrimoniale, ivi compreso il fallimento.
INIZIO E FINE DELL’IMPRESA
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’: si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività e
si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione. L’acquisto o la perdita delle qualità
d’imprenditore si ricollega a dati formali quali l’iscrizione o la cancellazione del
soggetto dal registro delle imprese.
INIZIO: sufficiente il compimento di una serie coordinata di atti di organizzazione (non
serve si sia già instaurato un rapporto con il primo cliente):
PERSONE FISICHE: principio di effettività
SOCIETA’: costituzione
CESSAZIONE: coincide con la dissoluzione dell’apparato aziendale, quindi con
l’effettivo compimento della liquidazione. Per le società, cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI
SCOPO: individuare la disciplina
IN BASE ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA: commerciale/agricola
SOGGETTIVA (chi la esercita?): persone fisiche/società/enti pubblici
DIMENSIONALE: criteri diversi a seconda della finalità
CLASSIFICAZIONE DI DIRITTO SPECIALE: impresa artigianale o impresa sociale
PICCOLO IMPRENDITORE:
ART. 2083:
“Colui che esercita un’attività d’impresa organizzata in prevalenza con proprio lavoro e
dei proprio famigliari”
E sono:
-coltivatori diretti del fondo solo se c’è prevalenza del lavoro proprio
-artigiani sugli altri fattori della produzione
-piccoli commercianti 3
Il piccolo imprenditore deve iscriversi nel registro delle imprese e deve tenere le
scritture contabili.
IMPRENDITORE AGRICOLO:
ART.2135:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”
Le attività agricole si dividono in:
-essenziali: -coltivazione di un fondo
-allevamento di animali di qualsiasi specie
-tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.
-connesse: -attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali
-attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata.
Imprenditore agricolo è parificato all’imprenditore ittico.
Imprenditore non soggetto al fallimento, ma soggetto a doppio rischio: il rischio a cui
è sottoposta ogni azienda e il rischio di eventuali eventi atmosferici che possono
influire in modo pesante sulla resa dell’attività agricola.
IMPRESA FAMILIARE:
-è sempre un’impresa individuale (non collettivo)
-i familiari hanno alcuni diritti verso colui al quale è imputata l’impresa, ma non ne
diventano soci, quindi se il familiare/imprenditore viola i loro diritti, ciò resta senza
conseguenze
-tutela dei membri della famiglia attraverso il mantenimento economico
IMPRESA CONIUGALE: gestita da entrambi i coniugi in comunione legale 4
ARTIGIANI:
L’elemento che caratterizza l’impresa artigiana è proprio l’attività che svolge
l’artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l’impresa ma deve lavorare
personalmente “nel processo produttivo e in misura prevalente” nella produzione, cioè
di una persona che “con le sue mani” crea il prodotto, quasi fosse un artista.
Limite dimensionale dell’impresa artigiana: fino a 40 persone.
FALLIMENTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE:
La legge fallimentare ha introdotto un sistema di individuazione del piccolo
imprenditore, ai fini della sottoposizione al fallimento.
Il fallimento però non può essere sempre richiesto, ma è necessario, che sussistano
due presupposti uno soggettivo e l'altro oggettivo.
(PRESUPPOSTO SOGGETTIVO): è quello di essere imprenditore commerciale.
Non sono soggetti a fallimento gli imprenditori che dimostrano il possesso congiunto
dei seguenti requisiti:
1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento
(o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
2) aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro al
momento dell’esame della richiesta di fallimento.
(PRESUPPOSTO OGGETTIVO): è dato dalla condizione di insolvenza, ossia quando, a
seguito di inadempimenti o di altri fatti esterni, il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ossia a mezzo denaro, assegni,
cambiali). L'imprenditore si trova in stato di insolvenza quando non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
IMPRENDITORE COMMERCIALE:
ART. 2195:
Gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 5
Sono tutti commerciali gli imprenditori non agricoli.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Obbligo di tenere le scritture contabili
IMPRENDITORI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
-SEZIONE ORDINARIA: -Imprenditori individuali non piccoli
-imprenditori commerciali non piccoli
-tutte le società (eccetto le semplici)
-società estere con sede in Italia
-enti pubblici che svolgono attività d’impresa
-reti di imprese
-SEZIONE SPECIALE: -imprenditori ittici o agricoli
-società tra professionisti, tra avvocati
-società semplici
-società start-up
-piccoli imprenditori commerciali
-imprese sociali
-imprese artigiane
Obbligo d’iscrizione entro 30gg dall’inizio dell’impresa.
Prima di effettuare un’iscrizione, l’ufficio deve procedere a un controllo di regolarità
formale, ossia accertare che l’atto/fatto, rientri tra quelli di cui la legge richieda
l’iscrizione.
EFFETTI DELLA PUBBLICITA’ O EFFETTI DELL’ISCRIZIONE
-PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: -l’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi anche se non
ne erano a conoscenza
-se la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non
può opporre il fatto o l’atto non iscritto ai terzi, “a
meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto
conoscenza”.
-PUBBLICITA’ NOTIZIA: per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione
speciale, la pubblicità non ha valore dichiarativo, ma
solo di notizia (non rende, cioè, l’atto o il fatto di per
sé opponibile ai terzi in virtù della semplice iscrizione),
tranne per l’imprenditore agricolo.
-PUBBLICITA’ COSTITUTIVA: per l’atto costitutivo di società di capitali l’iscrizione ha
effetto costitutivo. 6
SCRITTURE CONTABILI
È nell’interesse dell’imprenditore istituire un apparato amministrativo contabile che gli
consenta di sapere in modo veloce se, come e dove abbia guadagnato o perso
La tenuta di un’ordinata contabilità e della documentazione relativa all’attività svolta
serve, anche a proteggere interessi ulteriori rispetto a quelli dell’imprenditore.
Il fondamento dell’obbligo consiste nell’esigenza, in caso di dissesto dell’impresa, di
ricostruire a posteriori cause della crisi ed eventuali beneficiari di atti di distrazione.
Tanto è vero che la mancata o la disordinata tenuta della contabilità può, in caso di
fallimento, essere severamente punita: la bancarotta, a seconda dei casi, semplice o
fraudolenta.
SOGGETTI OBBLIGATI: le scritture contabili sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti
all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Obbligatoriamente, qualsiasi imprenditore commerciale non piccolo e qualsiasi società
commerciale devono tenere:
-il libro giornale: indica in ordine cronologico tutte le operazioni attive e passive
relative all’impresa;
-il libro degli inventari: sono fotografie dello stato dell’impresa, devono essere redatti
all’inizio dell’impresa, nonché alla chiusura di ogni esercizio annuale con il bilancio.
L’inventario consiste nell’indicazione e valutazione delle attività e delle passività
dell’imprenditore.
-le altre scritture contabili: che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa (per esempio il libro mastro).
MODALITÀ DI TENUTA
I libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; devono
essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità; non si possono fare
abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che
le parole cancellate siano leggibili.
Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. 7
EFFICACIA PROBATORIA
Le scritture contabili possono essere usate in giudizio come mezzo di prova sia a
favore che contro l’imprenditore che le ha tenute.
CONTRO A FAVORE
1. Fanno sempre prova, anche se 1. Che le scritture siano
non regolarmente tenute, chi regolarmente tenute.
vuole utilizzarle in proprio favore
non può scinderne il contenuto. 2. Che la lite sia con un altro
imprenditore.
2. Per rispettare il diritto
dell’imprenditore alla riservatezza 3. Che la controversia concerna
della propria documentazione rapporti inerenti all’esercizio
contabile, il giudice può disporre dell’impresa.
solo l’esibizione di singole scritture
contabili, solo per estrarne le
registrazioni concernenti la
controversia.
3. Soltanto in tre ipotesi il giudice
può ordinare la comunicazione di
tutte le scritture contabili: nelle
controversie relative allo
scioglimento delle società, alla
comunione dei beni e alla
successione per causa di morte.
I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE
L'imprenditore nello svolgimento della sua attività si avvale quasi sempre dell'opera di
altri soggetti, collaborazione spesso necessaria per realizzare quella attività
organizzata di capitale e lavoro. Troviamo:
1.INSTITORE: preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale oppure di
una sede secondaria. E&
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