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specifica: SE NON IN FORZA DI PROCURA SPECIALE PER SINGOLI
AFFARI. Non perde il beneficio se opera con una procura speciale per singoli
affari. (Vedere privato con riferimento procura generale) Cosa significa? Affari
è diverso da atti. Quali sono i singoli affari? La procura speciale può avere
per oggetto il compimento di più atti, affare deve intendersi come un insieme di
atti, nella condizione che gli atti rientranti nella procura speciale, siano tra loro
funzionalmente collegati per la realizzazione dell'affare.
Esempio 1: la società in accomandita è titolare di un conto corrente bancario,
viene data all'accomandante la procura ad operare sul conto (versamenti,
prelievi, bonifici, addebiti), sono diversi atti, perde il beneficio della
responsabilità limitata? No, perché tutti quegli atti spendibili con riferimento al
conto corrente sono funzionalmente collegati tra loro. È vero sono singoli atti,
ma costituiscono l'insieme dell'affare gestione conto corrente.
Esempio 2: formazione del listino dei prezzi, comporta una serie di atti,
verifica magazzino, concorrenza; siamo comunque di fronte ad una procura
speciale, sempre affari tra loro collegati.
Nella realtà dei fatti l'accomandante è l'imprenditore della società, è lui il
dominus, vuole avere le redini del comando, in protezione dalla responsabilità
illimitata e quindi in riparo
dal fallimento. È un gestore occulto, che apparentemente agisce al riparo, si fa
conferire dal socio accomandatario diverse procure speciali e riesce ad
operare tranquillamente sul mercato, certo è una finzione, tutte le procure
speciali sommate insieme formano una procura generale illecitamente messa
insieme. La giurisprudenza è intervenuta nei confronti dell'accomandante,
revocando il beneficio della responsabilità limitata.
Art 2320 ultimo comma il socio accomandante ha comunque un ampio potere
di gestione, comunicazione bilancio, verifica stato patrimoniale e conto
economico, consultazione dei vari libri; ma quest'ultimo lo può approvare?
Sembrerebbe che non possa approvarlo. Alcuni ritengono che l'accomandante
non abbia diritto ad approvare il bilancio (Galgano), il diritto di approvare il
bilancio sarebbe un atto di gestione, ovviamente precluso all'accomandante,
sarebbe una violazione del divieto di immistione.
Secondo la prevalente dottrina e gran parte della giurisprudenza, il socio
accomandante ha diritto ad approvare il bilancio, non perdendo il beneficio
della responsabilità limitata, perché non è un atto di gestione. Fondatezza di
questa tesi, con riferimento alla società di capitali, l'amministrazione spetta
solo agli amministratori ma uno dei poteri dell'assemblea ordinaria è proprio
l'approvazione del bilancio di esercizio. È l'assemblea dei soci che approva
anche senza potere di gestione. Si evince dalla disciplina delle società di
capitali che l'approvazione del bilancio non è un atto di amministrazione.
Si può ritenere che il diritto dell'accomandante di approvare il bilancio emerga
proprio dal 2320, a cosa serve dire che il socio ha diritto di comunicazione
annuale del bilancio, lo stesso sulla consulta dei libri. Il socio ha comunque
diritto alle informazioni, ciò è strumentale, funzionale all'esercizio di approvare
il bilancio.
Nelle società per azioni le informazioni sono funzionali al diritto di voto, lo
stesso qui nell'articolo 2320.
Il socio mantiene il beneficio della responsabilità limitata anche approvando il
bilancio, in quanto esercita il diritto di informazione.
Società di capitali
Affonda le sue radici nella compagnia delle Indie poi successivamente nella
società anonima. È un soggetto giuridico distinto dalle persone, munito di
autonomia patrimoniale.
Le regole nascono con il mercato di borsa nel 1694 come punto di incontro
della domanda e dell'offerta. La compagnia delle indie nasce come soggetto di
diritto pubblico, con una patente regia. Vi è oggi, ancora il riferimento ad alcune
società di capitali, infatti l'impresa bancaria, assicurativa, di intermediazione
finanziaria possono esercitare le attività solo in forza di un'autorizzazione
rilasciata da: Isvap, Consip, consob, Banca d'Italia).
Le società di persone sono soggetti di diritto con autonomia patrimoniale e
responsabilità illimitata per i soci illimitatamente responsabili; nelle società di
capitali invece la struttura è quella propria della persona giuridica di diritto
privato. (Richiamo alla Persona Giuridica di Diritto Privato). È un soggetto che
risponde solo con il suo patrimonio delle obbligazioni sociali, il capitale viene
diviso in azioni per le S.P.A e in quote per le S.R.L.
La società è un soggetto distinto dai soci, i patrimoni dei soci sono totalmente
insensibili alle vicende della società per azioni, mai potrà accadere che il
fallimento di società per azioni possa essere esteso ai soci, ha inoltre una
struttura divisa in organi, con l'assoluta impossibilità di traslare la
responsabilità da un organo sociale ad un altro. L'assemblea ad esempio,
dopo la riforma del 2003 non potrà appropriarsi di funzioni degli altri organi,
come il consiglio di amministrazione. Linea di confine netta tra competenze
di un organo rispetto agli altri. (Assemblea, organo gestorio, organo di
controllo [collegio sindacale])
La norma che introduce la disciplina delle società per azioni è:
Art 2325 "Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società". Le obbligazioni sono ovviamente garantite; ad esempio una banca
potrebbe richiedere ad un socio di prestare idonea garanzia, il socio risponderà
come datore di ipoteca se si tratta di ipoteca, pegno o a titolo fideiussorio. È
semplicemente un fatto di garanzia.
Vi è un caso in cui il socio risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali, ne
parla il 2° comma, "in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui le obbligazioni sono appartenute ad una sola
persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fino a quando non sia attuata
la pubblicità..."
Occorrono dei requisiti:
Risponderà solo la società se in stato di insolvenza
• L'unico socio non risponde illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, ma
• di quelle maturate in capo alla società, nel periodo in cui lui detiene l'intero
capitale sociale.
Oggi con la possibilità di costituzione della società per azioni, da uno o più
soci, se l'unico socio rimane socio per tutta la vita della società risponderà
delle obbligazioni sociali ma se l'intero capitale sociale è nelle mani di un unico
socio, unico azionista limitato nel tempo, risponderà delle obbligazioni solo per
quel l'arco di tempo.
Oppure ancora società per azioni insolvente, nelle mani di un unico socio e il
socio non risponde illimitatamente. La responsabilità illimitata in caso di
insolvenza per l'unico azionista e per le obbligazioni sociali, è una sorta di
punizione per il socio azionista qualora non adempia gli obblighi dell'art 2325.
L'unico azionista si sottrae alla responsabilità illimitata se ha provveduto a
• effettuare per intero
il versamento del capitale sottoscritto , non solo il 25 %
previsto dalla legge.
{capitale interamente versato e sottoscritto}
Se l'unico azionista ha provveduto alla pubblicità per qui a registro imprese
• deve risultare che quella società è nelle mani di un unico socio [Art. 2362].
È vero che è ammessa la responsabilità di un unico socio, ma è anche vero
che l'unico socio/ azionista si sottrae alla responsabilità illimitata adempiendo a
questi due obblighi.
Art 2325 BIS norma introdotta nel 2003. Distingue le società che fanno e non
fanno ricorso al capitale di rischio. Se una società ha azioni negoziate in
mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico si applicano le norme della
società per azioni di diritto comune, del codice civile se in quanto non siano in
contrasto con le norme di diritto speciale art 101 e 102 del testo unico della
finanza (TUF). In tutte le società per azioni una minoranza qualificata può
sostituirsi alla maggioranza in caso di inerzia contro amministratori infedeli.
La società per azioni opera nel mercato con un nome proprio, denominazione
sociale; con l'obbligo dell'indicazione societaria. Nelle società di capitale, il
capitale sociale deve avere un minimo legale, e devono essere effettuati i
conferimenti almeno di pari cifra del capitale sociale. Con la riforma dell'Agosto
2014, il legislatore, in controtendenza rispetto al resto dell'Europa, ha previsto
una riduzione del capitale sociale da 120.000 a 50.000 euro.
Esistono tutta una serie di norme a tutela del capitale sociale.
Regola il processo di nascita di una società per azioni, non è la volontà dei soci
a far nascere la società, ma nasce nel momento in cui due o più soci effettuano
il conferimento. Nelle società di persone la società non viene ad esistenza con
l'annotazione della società, nasce nel momento in cui la volontà dei soci viene
ad esistenza, comprovata da un atto costitutivo. Nelle società di capitali, la
venuta ad esistenza si snoda attraverso un percorso previsto dalla legge:
atto costitutivo (atto pubblico notarile). La società comunque non è ancora
• venuta ad esistenza, per quanto riguarda le obbligazioni tra l'atto costitutivo
e l'iscrizione al registro imprese, delle obbligazioni risponderanno i singoli
soci, solo in quel l'arco temporale.
atto costitutivo rogato per atto pubblico notarile è iscritto a registro
• imprese (per le società
di capitali, la pubblicità è costitutiva) [per le società di persone è
semplicemente dichiarativa]. Negli anni '70 esisteva anche una fase
intermedia: il giudizio di omologa. La sua funzione era quella di verificare che
l'atto costitutivo contenesse tutti gli elementi dell'art 2328, oggi non esiste più
questo giudizio, ci si rivolge al tribunale solo per contrasti tra i soci e il notaio.
Le funzioni che erano del giudice dell'omologa sono state sostituite al notaio,
quindi non solo recepisce le volontà dei soci, ma in più ha una funzione di
controllo, se viene meno a questo suo obbligo rischia il