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Diritto commerciale

Differenze tra i due codici

Prima del 1942 esistevano due tipologie di codici: del commercio e civile poi inglobati nel codice civile. Ad esempio, esistevano due tipologie di vendita: vendita civile e vendita commerciale. Nella vendita civilistica il compratore non aveva dei vincoli, in caso di vizi, poteva esercitare l’azione risarcitoria. Nel codice del commercio, quando una parte era un commerciante o imprenditore, la possibilità di eccepire il vizio era ristretta a soli 8 giorni, pena la decadenza dell'azione risarcitoria. Quando i due codici vennero inglobati (art. 1460), vendita commerciale vinse sulla vendita civilistica.

Altro esempio è la nullità dei contratti (art. 1418), contratto nullo se è fuori dalle norme imperative. Le ragioni dell'impresa vincono su quelle civilistiche. Contratto nullo non è sanabile, mentre il contratto di società accertato come nullo è sanabile e produce effetti, gli effetti prodotti valgono verso i terzi, anche qui le ragioni commerciali prevalgono su quelle civilistiche. Altri casi in cui si sostituisce la norma commercialistica.

Molti istituti del diritto privato e commerciale, rimangono uguali nei secoli (servitù prediali, enfiteusi), questo perché non sono cambiate le esigenze economiche, lo stesso vale per l'usufrutto e l'abitazione; la realtà imprenditoriale e dell'impresa evolvono nel tempo. Nel diritto romano, non esisteva il diritto commerciale esistevano gli schiavi e i liberti.

Evoluzione del diritto commerciale

Il diritto commerciale si forma con le scoperte geografiche, con la formazione delle città e con l'emergere della classe dei mercanti. Lo scheletro normativo delle SPA, è quello della creazione della Compagnia delle Indie. Il diritto commerciale muta nel tempo, perché cambiano le condizioni di fare l'imprenditore, di fare impresa e via via si adattano nel tempo.

Art. 2135 "imprenditore agricolo" vedremo la differenza tra il nuovo e l'ex articolo. La mutata norma giuridica trova giustificazione nel fatto che è cambiato il modo in cui si fa attività agricola. Si era imprenditore agricolo se si aveva uno stretto legame con l’attività di coltura del fondo. Oggi la figura è cambiata. Esempio: coltivazioni di fiori e frutta; prima del nuovo art. 2135, l'imprenditore non poteva essere qualificato come imprenditore agricolo ma solo commerciale; esisteva la connessione con il fondo agricolo. Ora lo scenario è mutato, la connessione con il fondo è saltata, anche la coltivazione di fiori e frutta rientra nella categoria di imprenditore agricolo.

L'imprenditore commerciale è soggetto a fallimento, quello agricolo NO. Le norme che regolano gli affari economici fanno riferimento a realtà presenti sul mercato. Società per azioni, a responsabilità limitata sono realmente presenti sul mercato. Alcune norme si riferiscono a società che non fanno riferimento alla realtà, ma che contengono elementi generali e astratti che non hanno una realtà specifica, un esempio è il piccolo imprenditore, coltivatore del fondo.

Il codice civile e l'imprenditore

Nel codice civile è presente una norma art. 2082, che contiene una definizione generale e astratta dell'imprenditore, che non corrisponde però ad una figura specifica, nella realtà economica non esiste. Quest'articolo ha una funzione strumentale, è la norma che indica gli elementi che se sussistono, costituiscono in generale un imprenditore (piccolo, grande, agricolo, commerciale). La funzione è quella di contenere gli elementi identificatori dell'imprenditore, senza aggettivi, se sussistono questi elementi potrà essere agricolo, commerciale...

Ha inoltre una funzione indicativa, serve a distinguere la funzione di imprenditore da altre attività economiche, esercitate da altri soggetti, anche se attività che procurano ricchezza, non possono essere categorizzate come imprenditore (avvocato, commercialista, coloro che sono iscritti all'albo, anche se esercitano la professione per trarre un guadagno) è diversa la natura economica.

Norma immutata dal 1942, identifica delle realtà di imprenditori che non esistevano allora, ad esempio le holding, società finanziarie, di intermediazione mobiliare. Per essere imprenditore bisogna avere tutti gli elementi chiarificatori: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi."

Art 2247 è la norma contenitore, riferita alle società poi potrà essere di persone, di capitali. "È imprenditore chi esercita"; chi è un soggetto giuridico, non vi è una limitazione a persone giuridiche o fisiche. Società in nome collettivo, accomandita semplice, non sono persone giuridiche.... Inoltre non si riferisce solo a soggetti di diritto privato, ma si riferisce anche a soggetti di diritto pubblico.

"Un'attività economica"; norma che va interpretata anche in negativo chi è imprenditore e chi non. Esempi: locazione appartamento. Riconducibile anche a chi non può essere visto come imprenditore. Attività esercitata dall'imprenditore come attività di trasformazione, produce ricchezza attraverso un ciclo produttivo, attraverso lavoro, attività che va a trasformare un bene in un altro. La fabbrica è un esempio, l'imprenditore organizza tutti i fattori della produzione e trasforma la ricchezza in altri beni. Rifacendoci all'esempio sul canone di locazione, possiamo ora dire che ciò che si guadagna è un reddito non un profitto; il professionista vende un servizio intellettuale, non si impiegano fattori produttivi, non vi è trasformazione.

"Professionalmente un'attività economica organizzata"; se non vi è organizzazione e professionalità non si è imprenditori, ci si riferirà ad altre attività economiche. Professionalità: non si riferisce all'attività di un ingegnere, del professionista in generale ma esercizio dell'attività economica organizzata continuamente, con continuità, nel tempo, esercizio dopo esercizio. Ad esempio: un solo appalto di costruzione, ricchezza immediata; ciò non significa essere imprenditori. Organizzata: soggetto agente che organizza i fattori di produzione.

Strettamente connesso all'art. 2082 è l'art. 2555 (azienda): "l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Attività di impresa è sinonimo di attività economica organizzata con riferimento al 2082. Imprenditore, impresa, azienda hanno ciascuno un significato specifico.

  • Imprenditore: soggetto agente, persona fisica, giuridica, soggetto di diritto pubblico e/o privato, colui che esercita un'attività economica nel tempo in modo organizzato.
  • Impresa: esercizio professionale.
  • Azienda: complesso di beni (magazzino, immobili, semilavorati, macchinari...).
  • Ditta: segno distintivo, nome con il quale l'imprenditore individuale esercita l'attività economica.

"Al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"; i beni devono essere destinati al mercato, tutta la norma è proiettata ad un obiettivo, lo scambio di beni e servizi. Esempio: proprietario di un fondo, impiego lavoro di terzi, scambio i prodotti con gli amici, il raccolto NON È destinato al mercato, lo faccio per un mio bisogno. Nel caso io non riesca a pagare i lavoratori posso essere dichiarato fallito? No, si è un imprenditore.

Infine, obiettivo di proseguire un profitto, guadagno da un'attività economica è un elemento che va a connotare un imprenditore? Sussistono gli altri elementi ma non il profitto si è imprenditori? Nell'Art. 2147, del contratto di società c'è il riferimento al profitto. Nell'Art. 2082 non vi è apparentemente riferimento al profitto, in realtà attraverso la parola Scambio, si ha un richiamo al contratto di Vendita. La vendita prevede lo scambio del diritto di proprietà contro il pagamento di un costo. Esiste quindi il riferimento all'utile.

Tipologie di imprenditori

Imprenditori che esistono nella realtà: piccolo imprenditore art.2083, imprenditore agricolo art. 2135 e commerciale. Nel codice manca una norma dell'imprenditore commerciale. È possibile ricostruire una nozione di imprenditore commerciale? Perché il legislatore non l'ha disciplinato? Si arriva a capire chi è imprenditore commerciale attraverso la comparazione, lo è chi risponde all'art.2082, quando non è piccolo imprenditore, non è imprenditore agricolo, in quanto esercita una delle attività esercitate Nell'art 2195. È commerciale se risponde al 2082, non esercita il 2083 e il 2135 ma esercita una delle attività dell'art 2195. Da qui si arriva alla definizione di imprenditore commerciale.

I piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli si riferiscono a realtà chiuse nel tempo, per l'imprenditore commerciale non sarebbe stato così, si avrebbe cristallizzato nella realtà economica, una realtà in continua evoluzione. Ad esempio: una holding, che ha come unico scopo il controllo di altre società, non esercita quindi attività economiche. Non avendo i requisiti dell'Art 2082 e del 2195 non sarebbe un'imprenditore commerciale, quindi se insolvente non può fallire. Oggi dottrina e giurisprudenza pensano che le holding siano degli imprenditori commerciali anche se non esercitano direttamente attività commerciale, perché esercitano attività di impresa tramite società controllate, per cui oggi può fallire se insolvente. Sono imprenditori commerciali anche se non hanno i requisiti del 2082 e del 2195. Il codice del 1942 è un codice liberista, aperto al mercato. Art. 1322, "autonomia contrattuale", le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti stabiliti dalla legge. Richiamo ai contratti tipici (Vendita) e a quelli Atipici. In più le parti possono concludere contratti che non siano di quelli prestabiliti, purché siano meritevoli di tutela. Anche questa è una norma di carattere generale, è possibile ricondurre nell'ordinamento contratti oscuri all'ordinamento. Non è così per i diritti reali e minori, sono chiusi. Per questo l'imprenditore commerciale non può essere racchiuso in una vera e propria definizione, è assoggettato a norme elastiche.

Piccolo imprenditore

Qualificato secondo quanto dispone l'art. 2083, articolo che porta a grandi dibattiti di giurisprudenza e dottrina; ragione pragmatica, non è soggetto allo statuto dell'imprenditore commerciale, ad esempio solo a lui si applicano le norme della concorrenza sleale, delle scritture contabili, ora se vuole accedere ad un finanziamento bancario deve produrre libri giornali e mastri ai fini del bilancio in forma libera. Il vero punto della discussione è che solo all'imprenditore commerciale si applica il diritto fallimentare.

Quindi il piccolo imprenditore fallisce o no? Nel 1942 si è risolto questo problema, con l'art. 1 della legge fallimentare: fallisce l’imprenditore che abbia quei requisiti. Si individua quindi il soggetto fallibile, non si pone più il problema se fallisce o no il piccolo imprenditore, se ha i requisiti di fallibilità dell’Art. 1 legge fallimentare. Il piccolo imprenditore può avere una linea di credito agevolato o no, quindi è indispensabile capire CHI è un piccolo imprenditore.

2083 "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale e organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". La norma contiene un elenco di piccoli imprenditori, non dà una definizione né di artigiano, né di coltivatore, né di commerciante ma rinvia alle leggi speciali. (Studiare solo artigiano). Quante sono le categorie di piccolo imprenditore? Ricollegando l'articolo ad altre norme e ai lavori preparatori, le categorie di piccolo imprenditore sono 3. Il resto dell'articolo ha una funzione di circoscrivere le categorie di piccolo imprenditore richiamato dall'articolo. Non tutti gli artigiani, coltivatori del fondo, piccoli commercianti sono piccoli imprenditori, lo so SOLO SE esercitano l’attività in maniera propria o con il lavoro della loro famiglia.

Esempio: il piccolo commerciante (latte e pane) SARÀ piccolo imprenditore solo se esercita l’attività con lavoro proprio e della sua famiglia. Quindi l'ultima parte dell'articolo indica l'elemento distintivo, interpretativo usato per distinguere le categorie di piccolo imprenditore. Non indica una quarta fattispecie, ma è, semplicemente, un criterio. (Prevalenza) L'art 2083. non dà, tuttavia, una definizione di artigiano. Esiste una legge specifica (legge Agosto 1985), che ha sostituito una precedente legge del 1956 sulla materia.

La legge del 1956 negava la classicità dell'artigiano, dall'orafo, si pensava che da qualsiasi artigiano non dovessero uscire due prodotti uguali (Es: stufe di castellamonte). Dal '56 all'85 si cambia il modo di fare impresa, anche l'artigianato evolve. Nel 1985 entra in vigore una nuova legge, si ammette che è impresa artigiana anche chi fa prodotti in serie (maglie, scarpe), sparisce il concetto di "pezzo unico", con la possibilità di avere un numero di dipendenti superiori a 35, non contando gli apprendisti e i portatori di handicap. (Prima dei requisiti dell'Art. 1 della legge fallimentare, chi non era iscritto all'albo delle imprese artigiane poteva venire dichiarato fallito, per quelli iscritti no.)

Imprenditore agricolo

Prevista nel codice civile all'art. 2135 "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" Attività connesse sono le attività secondarie di trasformazione e vendita dei prodotti. Es. allevamento dei bachi da seta, tipica attività secondaria. L'elemento che caratterizzava il vecchio articolo era lo sfruttamento della terra, non solo per produrre i beni del campo, frutteto ma anche l'allenamento del bestiame. Prima anche chi produceva in serra non veniva considerato imprenditore agricolo. Era anche destinatario del rischio natura.

Poi l'articolo mutò, grazie all'avanzamento tecnologico, nel 1997-1998. Entrò in vigore un nuovo articolo, che ha il pregio di dilatare la categoria di imprenditore agricolo. È sempre non fallibile. L'allenamento in vasche dei pesci, l'agricoltura in serra, prima non riconosciute, oggi vengono ricondotte alle fattispecie dell'imprenditore agricolo. La norma si articola in 3 commi: individuazione delle attività agricole, chiarificazione di ciascuna, quali sono le attività connesse.

Imprenditore agricolo: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (non più allevamento di bestiame ma di animali), secondo comma, cura e sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale. La connessione con il fondo non è più un elemento qualificante, la norma nella sua parte finale dice: che usano o possono usare il fondo, le acque salmastre e marine.

Sostituzione allevamento bestiame in animale, un tempo per bestiame si intendevano bovini, caprini, suini, ovini; oggi si intende qualsiasi essere vivente diverso dall'uomo. Esempio: allevamento lombrichi, prima non era presente oggi viene disciplinata come attività agricola, cavalli da corsa, cani di razza, animali da pelliccia, vivaisti. Trasformata anche la nozione di attività connesse (manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione esercitate dall'imprenditore se in relazione dei prodotti del suolo) Esempio: parmalat e Cirio reperiscono le materie da terzi=non sono imprenditori agricoli.

L'ultima parte disciplina le attività agro-turistiche, se l'impresa agro-turistica mantiene il contatto con il suolo, e l'attività prevalente è quella dell'impresa agricola, allora è davvero un imprenditore agricolo. Perché l'attività turistica è secondaria a quella agraria.

Inizio e fine dell'impresa / Regimi di pubblicità

Articolo che disciplina la registrazione nel registro delle imprese. Ha funzione di portare a conoscenza dei terzi, è una pubblicità dichiarativa, tutto ciò che è richiamato è opponibile ai terzi.

Esempio 1: Nelle società di persone tutti i soci possono amministrare la società, ma possono decidere se amministrare insieme o in maniera disgiunta. I soci dopo aver annotato a registro delle imprese che amministrano congiuntamente, tra di loro possono convenire a una opzione diversa, possono mettersi d'accordo e decidere che solo uno di loro amministra la società. Quando un terzo fa vantare un credito vs la società, gli altri soci potrebbero togliersi e non pagare un debito della società, ma è un accordo interno DIVERSO da ciò che è annotato al registro delle imprese, quindi l'atto impegna la società.

Esempio 2: tutti amministrano congiuntamente, poi cambiano idea solo uno amministra, questa decisione la iscrivono al registro delle imprese, risulterà quindi la modifica. Un terzo stipula un contratto con firma di un amministratore precedente, si presenta alla società, vantando un credito, ma non può...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliacapraro94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Di Chio Giuseppe.
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