DIRITTO COMMERCIALE
Il mercato è un elemento fondamentale nel diritto commerciale. Il mercato è il
luogo in cui si realizza lo scambio, luogo in cui il produttore incontra il
consumatore, dove domanda e offerta si incontrano.
L’Italia sposa un modello economica fondato sull’economia di mercato (art 41
Cost.)
Il mercato talvolta è inteso come una comunità (oggi anche virtuale),
un’organizzazione vera e propria (è il caso dei mercati finanziari). Il mercato è
anche un insieme di regole, regole da seguire per poter operare sul mercato.
Noi possiamo accedere sui mercati caratterizzati da regole (mercati
regolamentati). Sono regole che rendono trasparente ed efficiente il mercato.
Oggi i mercati sono complessi a causa della internazionalizzazione degli
scambi. Sono ormai diventati mercati senza frontiere territoriali. Questa
internazionalizzazione è dovuta a tecnologia, miglioramenti nei trasporti e
nella logistica.
La vera globalizzazione però si è verificata quando sono scomparsi gli
ostacoli giuridici (dazi, tasse, dogane, controlli, autorizzazioni). La potenza
del mercato fa saltare tutte queste barriere giuridiche alla circolazione dei
beni, servizi e persone. Il mercato si allarga ulteriormente attraverso la
nascita di alcune organizzazioni (WTO: i cui trattati servono a sradicare le
barriere tra tutti i paesi aderenti)
Si arriva così finalmente ad un mercato globale. In questa sistema economica
resta protagonista principale l’impresa, intesa come fenomeno di colui che
utilizza fattori produttivi per esercitare attività economica per produrre beni e
servizi da scambiare sul mercato.
SISTEMI GIURIDICI
All’interno del diritto privato esistono due profili: diritto civile e diritto
commerciale.
Il diritto civile è un sistema incentrato sul diritto di proprietà e che dà regole
attraverso le quali si acquista la proprietà, si assegna la proprietà, si gode
della proprietà e si dispone dell’oggetto di proprietà. Il diritto civile si sviluppa
ai tempi dei romani, cioè quando la ricchezza era fatta da immobili, terreni e
quando il sistema era ancora basato sull’economia agricola. Arriva il
momento in cui il diritto civile si deve confrontare con le esigenze dei traffici
commerciali. È con la fine del medioevo che esplode il traffico dei
commerciali: ci sono esigenze diverse rispetto a prima. Ci vogliono regole
che sappiano gestire un percorso che va dalla produzione alla ricerca di
mercati in cui scambiare i prodotti. Nasce l’esigenza di definire regole
destinate ai commerci che hanno finalità diverse dal diritto civile. Qui
l’obiettivo è l’efficienza dei traffici commerciali, sono regole che proteggono i
creditori: coloro che fanno un finanziamento o che accettano un pagamento
rateizzato o differito.
Diritto commerciale -> protegge il credito
Diritto fallimentare -> protegge i creditori (è un diritto che rientra nel diritto
commerciale e che fa in modo che tutti i creditori siano trattati allo stesso
modo in caso di fallimento di un’impresa)
I traffici commerciali sono in continua evoluzione e sfornano continuamente
nuove esigenze. Il diritto commerciale è quindi un diritto in continua
evoluzione.
Il diritto commerciale presuppone la scelta di un sistema economico. In un
modello di economia di mercato assume rilievo il diritto commerciale che ha
principalmente due obiettivi:
Disciplinare i rapporti economici
1) Disciplinare l’attività di impresa
2)
Caratteristiche del diritto commerciale moderno:
La specialità delle norme di diritto commerciale rispetto a quelle del
1) diritto civile. Si applicano non a tutti i consociati ma solo agli
imprenditori e soggetti connessi
È un diritto votato all’uniformità internazionale, è un diritto che deve
2) cercare di essere più simile possibile ai diritti commerciali degli altri
stati, deve creare regole simili al contesto internazionale. Non si tratta di
una omogeneizzazione bensì di una armonizzazione (ogni singolo stato
mantiene la propria sovranità ma sono leggi armonizzate con quelle
degli altri paesi)
È un diritto in continua evoluzione
3)
I commercianti sono i veri motori del cambiamento (alla fine del medioevo).
Non appena il commercio risorge, si sviluppa questo diritto del commercio, un
diritto che ha proprie fonti speciali e disciplinato da soggetti speciali: nasce la
giurisprudenza mercantile. Obiettivo: tutelare il credito e proteggere gli
scambi.
Napoleone è il primo a distinguere il codice commerciale da quello del codice
civile. Sono codici che disciplinano i commerci. Ne nostro ordinamento, nel
1942, Il diritto commerciale è stato ricollocato nel codice civile e vi è il
passaggio da una disciplina degli atti di commercio e scompaiono i riferimenti
ai commercianti. Il diritto commerciale impiantato nel codice civile trova
fondamento nell’imprenditore. Il diritto commerciale, anche se nel codice
civile (libro V), mantiene le sue peculiarità e in alcuni casi ha anche
influenzato il diritto civile. Con il codice del 1942 si passa ad un diritto basato
sulla figura di imprenditore. Scompare la figura di commerciante e
scompaiono gli atti di commercio. Il diritto commerciale inoltre è influenzato
dal diritto comunitario (dall’UE).
Il sistema europeo ha portato alla comunitarizzazione del diritto commerciale
attraverso il processo di armonizzazione (non omogeneizzazione). Il nostro
parlamento traduce in legge le direttive dell’UE. Ogni stato è invitato a
privatizzare le proprie imprese, lo stato non può alterare la concorrenza sul
mercato. Si avvia così un processo di privatizzazione: dare a queste imprese
la forma di n’impresa privata seguita poi da una privatizzazione sostanziale
nel momento in cui le azioni di queste Spa vengono collocate sul mercato.
FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Si pone un problema di carattere politico: fino a che punto di può chiedere ad
uno stato di limitare la sua sovranità? C’è conflitto tra esigenze di flessibilità
delle regole applicate sui mercati con i principi che uno stato sovrano vuole
applicare. Gli stati difendono tale sovranità solo in alcune aree (tributaria).
Hanno rinunciato in materia di diritto societario e altre branche del diritto
commerciale ma su alcuni aspetti non lo faranno mai (es: ambito fiscale)
Fonti pubbliche: le esigenze di flessibilità imposte dal mercato impongono un
constante rinnovamento del diritto commerciale, servono regole che
funzionano ma che possono essere rinnovate. Per questo motivo non
possono essere in mano alla legislazione dello stato italiano che non
permette cambiamenti rapidi. Bisogna cambiare il modo di produzione delle
leggi in questo ambito. Lo si fa attraverso un sistema misto: il parlamento e il
governo stabiliscono i principi di fondo di una disciplina per poi delegare altre
autorità amministrative e di controllo di riempire tale cornice con normative di
dettaglio. Queste autorità sono più esperte in questo campo ma anche più
efficienti e rapide a modificare tali regole.
Fonti private: sono le regole che si danno i privati, cioè da gruppi di operatori
economici. Accanto a queste nuove tecniche di produzione normativa si
stanno diffondendo anche queste leggi private. Sono le stesse società
quotate che si danno delle normative per poi decidere di auto applicarle.
Accanto a queste discipline di fonti pubbliche e private oggi assumono
importanza le soft law: disciplina che non promana da uno stato ma che lo
stato è incentivato ad adottare.
Esempio: dopo la crisi del 2008 c’è un problema di come gestire la
situazione. Servivano regole uguali ma gli stati non volevano perdere la
sovranità. Assumono quindi importanza gli organismi fatti da esperti e
consulenti. Questi organismi elaborarono delle regole non riconosciute dagli
stati. Questi però, rendendosi conto che era necessario adottare tali regole
per superare la crisi, le adottano sena rinunciare alla propria sovranità.
Leggi del parlamento e della Costituzione -> regolamenti d’Italia (CONSOB)
-> fonti private -> organizzazioni le quali cercano di fare regole uniformi per i
contratti internazionali che non sono imposti a nessuno e poi lasciano libertà
ai privati di adottarle volontariamente.
Nel sistema dei traffici commerciali il creditore è posto al centro. Se il
meccanismo del credito non fosse tutelato il sistema imprenditoriale si
arresterebbe perché sono pochi gli imprenditori che possono autofinanziare
la propria attività di impresa.
È un sistema di regole che protegge i creditori, tutti devono essere trattati
nello stesso modo, l’imprenditore deve massimizzare il valore della sua
impresa.
Diritto commerciale è pensato per favorire il fenomeno della globalizzazione
dei mercati ma prima ancora per la creazione di spazi economici (UE). Tutto il
sistema delle regole nazionali risente del processo di armonizzazione che
viene favorito dalle direttive comunitarie, strumenti che rendono il diritto
commerciale un diritto in continua evoluzione, un diritto che non ha solo una
matrice nazionale ma una configurazione armonica a livello di UE. È un diritto
ispirato ad una logica sovranazionale. Questo perché deve recepire le
mutevoli esigenze del mercato.
Non si crea quindi un diritto commerciale attraverso il tradizionale processo
legislativo (processo molto lungo attraverso il parlamento). Il parlamento si
limita a stabilire regole cornice e affida ad autorità specializzate (CONSOB,
Banca d’Italia) il compito di intervenire con regolamenti che attuano quei
principi definiti a livello comunitario.
Accanto a questo sistema che ruota intorno alle fonti pubbliche (legislatore
comunitario, parlamento italiano e altre autorità) vi è sempre maggiore spazio
alle fonti private. Sono quelle che gli stessi operatori economici si danno:
sono regole che vengono fuori dalla prassi dai contratti. Accanto a queste
norme di fonte privata vi sono anche i principi di soft law, stabilite da
organismi che non sono organi o istituzioni di uno stato ma sono organismi
internazionali (in cui siedono specialisti di ogni stato) che non hanno
legittimazione per fare una legge. Operano per conto loro alla ricerca di
regole elaborate in contesti particolari sulle quali vi è un consenso da tutti gli
stati. Queste sono rese vincolanti dal comportamento degli stati che le fanno
proprie senza che vi sia alcuna coercizione.
Nozioni e categorie di imprese (sezione 2)
L’impresa è un’organizzazione di fattori produttivi (capitale, lavoro) messi a
frutto da un soggetto per conseguire un profitto dalla sua attività. L’impresa,
come fenomeno, ha una serie di profili giuridici.
Non si trova nell’ambito del c.c. una vera definizione di impresa. Ci sono una
serie di riferimenti all’impresa ma non troviamo alcuna definizione. Il codice
infatti non ha voluto definire l’impresa ma ha piuttosto definito l’imprenditore,
cioè il soggetto che esercita l’attività di impresa allo scopo di produrre bene e
servii destinati allo scambio.
L’impresa è il profilo oggettivo di questa definizione mentre l’imprenditore è il
profilo soggettivo di essa. La differenza c’è tra la definizione di
impresa/imprenditore usata nel diritto commerciale rispetto ad altri diritti.
La nozione di imprenditore si trova nell’art. 2082 c.c.: “è un imprenditore chi
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni e servizi”
In questa norma ci sono dei requisiti che ci permettono di stabilire chi è un
imprenditore e di conseguenza si applica ad esso il diritto commerciale (tutto
o in parte). Questa definizione ci dà una prospettiva soggettiva e temporale
dell’imprenditore. Soggettiva perché ci dice quali elementi qualificano un
imprenditore. Temporale perché la norma ci dice che è imprenditore “chi
esercita” cioè chi esercita in quel momento l’attività economica, non chi la ha
esercitata o la eserciterà in futuro.
La stessa legge tende a darci dei criteri attraverso i quali gli imprenditori
possono essere classificati in diverse categorie e stabilire quindi quale
disciplina commerciale è applicabile.
Lo statuto generale dell’imprenditore invece viene applicato a tutti coloro che
rientrano nella categoria definita all’art 2082 c.c.
La nozione di impresa nel codice:
è una nozione che esprime diversi requisiti dell’imprenditore: l’attività, che sia
una attività di produzione e scambio di beni o servizi, il fatto che sia esercitata
con un criterio economica, che ci sia una professionalità nello svolgimento
della stessa e che sia una attività organizzata.
ATTIVITÀ: come pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e
1) finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo. (ci deve essere
un collegamento tra questi atti perché funzionalmente finalizzati al
perseguimento di un determinato obiettivo che è la produzione o lo
scambio di beni e servizi. Non deve essere una attività di mero di
godimento il che non produce alcuna ricchezza. Questa non è l’attività
che svolge l’imprenditore il quale invece svolge un’attività produttiva.
PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI: questa attività produttiva deve poi
2) destinare al mercato ciò che produce
ECONOMICITÀ: è un criterio che è basilare nella nozione di
3) imprenditore, l’imprenditore nell’esercizio dell’attività di
produzione/scambio di beni e servizi: opera per permettere che i ricavi
coprano almeno i costi. Se cosi non è non si può considerare attività di
impresa.
PROFESSIONALITÀ: è una modalità di esercizio dell’attività economica
4) di produzione o scambio di beni o servizi. Deve essere un’attività stabile
anche se non si svolge giornalmente. Non va intesa come dote
professionale del soggetto. (es: attività stagionale che però è svolta tutti
gli anni, come “l’officina del gelato”)
ORGANIZZAZIONE: è un qualche cosa che risente della visione
5) economica dell’impresa. L’imprenditore organizza i fattori produttivi
utilizzati nell’attività (capitale, personale, materie prime, impianti ecc)
Per il lavoratore autonomi (idraulico, antennista, consulente) anche se
ci sono dei minimi fattori produttivi manca l’elemento della supremazia
gerarchica che ha l’imprenditore nei confronti dei fattori produttivi.
Altri requisiti: liceità dell’impresa. Nell’art 2082 non troviamo alcun riferimento
alla liceità dell’impresa. Anche se si svolge un’attività illecita si è considerati
imprenditori. Questo fenomeno dell’impresa illecita deve essere gestita senza
toccare la figura dell’imprenditore. Quando ci troviamo di fronte a un’impresa
illecita dobbiamo chiederci il profilo di illiceità. Ci sono 2 categorie:
IMPRESA ILLEGALE: l’imprenditore che ha tutti i requisiti del 2082 si
1) trova a svolgere un’attività per la quale è richiesta un’autorizzazione ma
questa non ce l’ha. Se svolgo l’attività sena autorizzazione svolgo
un’impresa illegale. Quel soggetto è comunque a tutti gli effetti un
imprenditore, si applica quindi la disciplina commerciale, anche nei
confronti dei terzi che in buona fede hanno trattato con quel soggetto.
Si applicheranno ad esso delle sanzioni amministrative previste per chi
non ha i requisiti per svolgere una attività.
IMPRESA IMMORALE: è il caso in cui l’imprenditore nello svolgimento
2) della sua attività viola delle norme imperative di ordine pubblico, di buon
costume ecc. (es: raffina droga). Questo imprenditore immorale sarà
sottoposto a un giudizio penale con eventuale condanna penale, per
quanto riguarda l’attività economica invece, siccome ci sono stati terzi
che in buona fede hanno avuto rapporti con lui, questi vanno protetti
quindi si applica la disciplina dell’imprenditore commerciale sfavorevole
all’imprenditore e posta nell’interesse dei terzi he in buona fede hanno
operato con quell’imprenditore. Si applicherà quindi la disciplina del
fallimento perché a protezione dei terzi ma non si applicheranno le
discipline a favore dell’imprenditore. Pur essendoci un elemento
criminoso (impresa immorale) quel soggetto continua ad essere
qualificato come un imprenditore.
Perché il soggetto sia considerato imprenditore l’impresa non deve essere
necessariamente lecita.
Dalla nozione dell’art 2082 sono escluse tutte quelle professioni intellettuali
(commercialisti, avvocati, consulenti). Questi svolgono un’attività, lo fa in
modo professionale, produce un servizio (soddisfa tutti i requisiti) ma non è
considerato un imprenditore perché il sistema ha fatto una scelta: coloro che
svolgono una professione intellettuale sono un qualcosa di diverso dagli
imprenditori perché in questo caso si forma un rapporto fiduciario tra il
professionista e il cliente. Diventa un rapporto in cui prevalgono non più
logiche di tipo economico ma logiche di tipo personale.
Ci sono però alcune eccezioni: caso in cui l’attività del professionista (ad
esempio un medico) è solo una parte dei fattori produttivi che ci troviamo di
fronte. È il caso di una serie di esami svolti presso un ospedale.
Nella nozione del 2082 rientrano tutti i tipi di imprenditori. Si parla di categorie
di imprese, statuto dell’imprenditore generale e di statuti sp
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.