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IL FINANZIAMENTO
A differenza dello scambio, non consiste in una prestazione reciproca di
prestazioni (sinallagma). Il finanziamento è una prestazione unilaterale
(anche se poi in futuro il denaro viene rimborsato) che esegue il finanziatore,
che ha ad oggetto tipicamente denaro ma non si può escludere che abbia ad
oggetto dei beni diversi. Il finanziatore maturerà un diritto a vedersi restituire
la somma di denaro prestato al decorso di una certa durata e se è un
finanziamento a titolo oneroso, egli potrà pretendere anche il pagamento di
un interesse. Esistono anche finanziamenti a titolo gratuito (no interesse). Ci
sono finanziamento speciali in cui il finanziatore rinuncia anche al rimborso,
totale o parziale, di ciò che ha prestato.
Nella determinazione dell’interesse, le parti no sono completamente libere. In
un qualunque contratto le parti sono più o meno libere. La misura degli
interessi però non è integralmente soggetta alla discrezionalità delle parti. Ci
sono dei limiti che hanno dei tetti massimi il cui superamento determina una
illegittimità dell’interesse dovuto, una sanzione civilistica e, in casi più gravi,
una sanzione penale (reato di usura).
Il finanziamento è un apporto tipicamente di denaro ma non necessariamente
nella forma del prestito. Questo apporto, spesso, viene eseguito
dall’imprenditore o dai soci ma non con l’intento di vedersi rimborsare tale
somma, bensì con l’intento di un investimento nel rischio di impresa (capitale
di rischio: rimborsati solo nel momento in cui la società dovesse sciogliersi).
Il capitale di credito invece è quello che viene prestato all’impresa con
l’impegno di quest’ultima di rimborsarlo al prestatore.
Questa distinzione incide sulla classificazione dei finanziamenti. Il capitale di
credito potrebbe essere fornito non solo da banche ma anche dai soci stessi.
In questo caso ci deve essere il rimborso da parte dell’impresa ai soci. I soci
potrebbero adottare questa forma per evitare di immettere capitale di rischio:
il problema è che ci potrebbero essere delle società sotto finanziate. Laddove
apparisse che questo credito da parte dei soci è stato fatto solo per evitare di
essere esposti al rischio di impresa, questo capitale deve essere trattato
come se fosse capitale di rischio (quindi prima si rimborsano i creditori terzi).
Il finanziamento nella forma di prestito può essere fatto attraverso strumenti
non convenzionali:
Lo sono le obbligazioni (titoli di debito emessi dall’impresa). Questi titoli
• vengono sottoscritti da terzi i quali alla scadenza pretenderanno il
rimborso del capitale prestato maggiorato di una quota di interessi.
Finanziamento sul mercato dei capitali dove ci sono grandi quantità di
• liquidità. Lo fa emettendo nuove azioni o emettendo strumenti finanziari
di altro tipo.
L’investitore deve avere la possibilità di capire il grado di rischio. Le azioni
presentano un rischio maggiore rispetto alle obbligazioni. Quando un’impresa
è in difficoltà, gli stessi creditori rischieranno di vedere rimborsato solo in
parte, o perduto in modo integrale, il prestito fatto.
IL FINANZIAMENTO BANCARIO
Deve essere una componente importante del finanziamento delle imprese ma
non può continuare ad essere la componente principale.
modalità principali:
Finanziamenti erogati dalle banche
• Finanziamento parabancario (erogato da società espressione del
• sistema bancario le quali forniscono un finanziamento funzionale a
determinate esigenze dell’attività d’impresa)
Entrambi presuppongono l’esistenza di un contratto tra banca e impresa:
contratti bancari ai quali la legge dedica delle regole speciali.
Nei contratti bancari la legge impone particolari condizioni contrattuali nei
rapporti tra banche e imprese principalmente dirette ad assicurare la
trasparenza. La legge vuole assicurare all’impresa determinate precauzioni.
Ci vuole un’adeguata pubblicità. Molte di queste condizioni vessatorie devono
essere doppiamente sottoscritte dall’imprenditore. Altra protezione è il fatto
che nelle clausole nei contratti bancari non sono ammessi semplici rinvii: non
si possono lasciare i beneficiari in condizioni di incertezza. Tutto questo deve
risultare da contratti scritti che devono essere non solo sottoscritti da
entrambi ma anche consegnati all’imprenditore.
La banca può variare unilateralmente il contratto (ius variandi) solo con
approvazione del cliente.
Molte operazioni bancarie hanno in comune una cosa: avvengono attraverso
il conto corrente. Il conto corrente è una modalità di regolamento dei rapporti
bancari in cui le varie movimentazioni sono continuamente annotate su un
conto tenuto dalla banca.
Il conto corrente bancario è un contratto atipico sul quale si vanno ad
innestare tutti i contratti di credito in cui si regolano operazioni di prelievo e di
versamento sui conti correnti di inseriscono i calcoli degli interessi (passivi e
attivi). Interesse passivo è molto più pesante dell’interesse attivo.
L’estratto conto serve per contestare eventuali errori (molto raro) oppure per
verificare eventuali frodi.
Il recesso è uno strumento nelle mani delle banche.
I CONTRATTI DI CREDITO
Bisogna per prima cosa considerare se ho esigenze a breve o a medio-lungo
periodo.
Dopodiché posso trovare l’operazione bancaria più adeguata.
Tra le operazioni a breve vi è l’apertura di credito.
È un contratto consensuale con la quale la banca si impegna a mantenere a
disposizione una certa somma per un determinato periodo. Laddove il fido
fosse sconfinato andrà ad applicare interesse moratori più elevati o imporre il
rientro immediato. Nell’apertura semplice si preleva e dopo ad una certa
scadenza quei soldi devono essere rimborsati, non possono essere prelevati
nuovamente.
Spesso questa operazione viene ad essere assoggettata ad un obbligo di
garanzia che può consistere in titoli di Stato o di altri strumenti. Spesso le
aperture di credito sono senza garanzia.
La banca può recedere da tale contratto obbligando il cliente a restituire la
somma immediatamente. Se è a tempo indeterminato la banca può recedere
solo per giusta causa (salvo patto contrario), se è a tempo determinato la
banca non può recedere quando vuole. Molto spesso le banche riescono a
prevedere termini di recesso molto brevi.
Altro tipo di finanziamento bancario è l’anticipazione bancaria: anche questo
è un contratto consensuale e la banca eroga un finanziamento di medio
termine che però viene erogato a fronte di una garanzia (merci o titoli dati in
pegno). L’estinzione coincide con la scadenza del prestito eseguito. Non si ha
una disciplina per cui si può versare e prelevare più di una volta come
nell’apertura di credito.
Altra operazione è lo sconto bancario: la banca anticipa l’ammontare di un
credito non ancora scaduto previa deduzione di un interesse. Es:
L’imprenditore è creditore di un terzo. Il terzo si è però impegnato alla fine del
mese di giugno quindi l’imprenditore riceverà i soldi a giungo. Con uno sconto
pari all’interesse dovuto a questa attualizzazione del credito e al rischio che si
assume la banca, ho il vantaggio di avere i soldi subito. Si realizza quindi uno
smobilizzo di una ricchezza a favore dell’imprenditore. Tipicamente la
cessione avviene a titolo pro solvendo: la banca accetta di scontare il credito
ma a condizione che questo credito venga pagato. Se il terzo non pagasse, la
banca tornerà dall’imprenditore e chiederà di rimborsarle l’importo che le
aveva pagato. Diverso è il caso della cessione pro soluto: la banca si prende
il rischio che il terzo non paghi (in questo caso la banca chiederà di più per lo
sconto).
Accanto a queste forme tipiche, ve ne sono una grande quantità tipicamente
legate alla funzione del finanziamento stesso: è ciò che accade con i
finanziamenti speciali. In tutti in questi casi le somme vengono messe a
disposizione ma con il vincolo di utilizzarle con quello scopo. Per esempio il
mutuo fondiario (tipicamente utilizzato per l’acquisto di un immobile sul quale
grava una garanzia). Vi sono poi i crediti speciali e crediti con agevolazioni.
Molte di queste operazioni di credito corrispondono a una pretesa da parte
della banca di avere una garanzia. Tipicamente queste garanzie sono
strutturate con forme omogenee. Forma di garanzia tipica è la fideiussione
omnibus: l’imprenditore è socio di una società e questa chiede un
finanziamento ma la banca chiede una garanzia. Quel socio mette a
disposizione il proprio patrimonio laddove la società non fosse in grado di
rimborsare il finanziamento. Questo si può fare solo se l’oggetto è
determinabile. Deve esserci anche un tetto massimo che rappresenta al
massimo esposizione di quel socio.
Esistono poi altri contratti di garanzia finanziaria:
pegno (omnibus quando ha ad oggetto qualsiasi bene, anche il denaro;
irregolare quando il pegno ha ad oggetto dei denari o titoli; rotativo che
consente di sostituire i beni in garanzia).
Le lettere di patronage l’imprenditore non dà una vera e propria garanzia (è
molto debole) ma si impegna generando un affidamento da parte della banca
sul fatto che faccia si che il debitore paghi.
Ci sono poi garanzie che la banca fornisce a favore dell’impresa. Per
esempio un’impresa partecipa ad una gare d’appalto: l’imprenditore svolgerà
una serie di lavori ma il committente vuole che sia la banca a garantire a
favore dell’impresa. Questo avviene con alcune forme contrattuali precise:
contratto autonomo di garanzia con il quale una banca assicura un terzo,
qualsiasi cosa faccia l’imprenditore, la banca procede al rimborso al terzo.
Sarà poi la banca ad andare a cercarli all’imprenditore.
L’accettazione bancaria: è il caso in cui la banca paga per conto
dell’imprenditore prendendosi una garanzia sulle merci che l’imprenditore
deve ricevere. Talvolta questo accade senza che le merci siano state oggetto
di una vera e propria garanzia a favore della banca. È come se la banca si
rendesse responsabile di un pagamento che l’imprenditore deve effettuare a
un terzo.
Credito documentario è una forma di garanzia importante nell’ambito del
diritto del commercio internazionale. Documento sul quale risulta che una tale
quantità di prodotto è stata consegnata. La banca accetta di eseguire il