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5.03

nel 2001 societa' di capitali hanno superato le societa' di

persone. il fenomeno imprenditoriale riguarda ancora per la

maggiore persone fisiche.

srl e' il ripo societario piu' utilizzatodagli imprenditori

italiani

fenomeno crescente (terzo settore) costituito da soggetti che non

sono in forma di persona fisica: consorzi e associazioni

al legislatore tendenzialmente non interessa la dimensione

dell'impresa, non c'e' correlazione tra dimensione dell'impresa e

forma giuridica interessata. l'unica ecceazione e' il modello

della coperativa, in cui i modelli societari organizzativi

variano in relazione alla dimensione.

piu' cresce di dimensione l'impresa piu' ha un organizzazione

complessa, e cresce anche la complessita' della struttura in

termini giuridici. forma meno complessa di organizzazione

imprenditoriale e' la persona fisica, poi societa' di persone,

societa' di capitali, cooperative.

tra le persone fisiche la categoria principale sono le

microimprese.

tra le grande imprese (lavoratori>250, differenziazione secondo

direttive europee) la quota principale e' data dalle spa

DIVERSE NOZIONI DI IMPRESA

nozione: termine giuridico che permette di determinare il confine

di una disciplina.(disciplina=statuto)

diverse nozioni di imprenditori a cui corrispondono diverse

discipline (es: nozione valevole per applicare una certa imposta

e relative disciplina dell'imposta)

pluralita' di nozioni nel codice civile, di cuiuna generale

(2082)

pluralita' di nozioni in leggi spciali italiane

pluralita' di nozioni nel diritto UE, anche se v'e' ne una

generale (derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea)

il legislatore del 1942 mette in piedi una disciplina

dell'impresa pensata principalmente per un imprenditore

commerciale che sia non piccolo. ha utilizzato le nozioni di

piccolo imprenditore e imprenditore agricolo per esentarli dalla

disciplina piu' complessa dell'imprenditore commerciale non

piccolo.

il codice civile distingue le imprese/gli imprenditori sulla base

dei seguenti criteri:

- tipo di attivita' svolta (commerciale e agricola, anche

civile?)

- dimensione impresa(piccolca vs non piccola)

- natura dell'imprenditore (persona fisica vs entre, soggetto di

diritto privato vs soggetto di diritto pubblico)

NOZIONE GENERALE DI IMPRESA

2082 definisce l'imprenditore indicando che cose e' un'impresa

l'imprsa e; un'attivita' con certe caratterisitche.

definizione e' impernata su due piani:

- funzionale (il fine e' l'esericizio di un'attivita' produttiva)

e

- organizzativo (cioe' le modalita' di esercizio dell'attivita':

economica, organizzata e professionale)

rilevanza di dati esclusivamente oggettivi(irrilevanza

dell'intenzione dell'agente).

un'attivita' e' qualificabile come impresa se e':

- un'attivita': insieme di atti funzionalmente collegati ad un

fine comune

- produttiva (di un'utilita' che prima non c'era); non di mero

godimento (affittacamere la cui attivita' e ottenere la massima

remunerazione dai beni di cui e' proprietario, non aumenta

un'utilita' ma usa al meglio i suoi beni, vs residence in cui

l'oggetto dello scambio e' un servizio piu' aritcolato oltra

all'affitto e fa si che chi lo gestisce e' qualificabile come

imprenditore); attivita' con bene produttivo (terreno agricolo,

posso affittarlo ad un coltivatore agricolo e il proprietario non

e' considerato imprenditore, lo diventa se utilizza il terreno e

svolge un'attivita') o con denaro (lo si spende soltanto o

attraverso esso si esercita' un'attivita' produttiva?)

- professionale=non occasionale; non sinonimo di esclusivita' odi

continuita' (es: attivita' stagionali), bensi' di abitualita'

(possibile unico affare) e si stabilita' (cioe' di non

occasionalita')

- organizzata; caratteristica che connota l'attivita' sul piano

dei mezzi per svolgerla, il titolare dell'attivita' deve aver

organizzato (anche inmodo intangibile, cfr. l'attivita' via

internet) i mezzi di produzione (lavoro e/o capitale)

(eterorganizzazione); se lo stesso si limita ad un'attivita'

esecutiva (autorganizzazione; es. idraulico che viene con

valigetta di attrezzi e non ha un furgone, un'apprendista, un

magazzino; o imbianchino), lavoratore autonomo (2222: attivita'

solo con lavoro proprio; il prevalentemente si riferisce

all'autorganizzazione; es:utensilio computer)

-economica; caratteristica che connota l'attivita' sul iano della

modalita' per svolgerla; non metodo lucrativo (es:imprese

pubblicheo nonprofit), non attivita' di erogazione ( i prezzi

sono fissati es ante per non coprire i costi; es. ente di

beneficenza o associazione di volontairato), ma metodo

economico(avendo come obiettivo almeno la parita' di bilancio;

attivita' che nel tempo possamantenersi in equilibrio economico e

finanziario). Attivita' ove i prezzi-ricavo non coprono i costi

di produzione, ma un terzo (di solito ente pubblico) se e'

impegnato ex ante a coprire differenza (es: voucher, contributi

consortili: collaborazione tra imprenditori, e' un contratto che

unisce piu' imprenditori per svolgere un'attivita' economica di

interesse di tutti, in base al contratto di consorzio se ci sono

delle perdite si impegnano a coprire le perdite e in questo caso

il consorzio e' qualificabile come imprenditore; cooperativa

sociale che ha come attivita' l'assistenza agli anziani: anziani

pagano prezzo per l'assistenza che pero' non copre il costo

dell'operatore, ma ho una convenzione con il comune che so prima

di iniziare il servizio e ho programmato-->ci troviamo di fronte

ad un impresa)

non garantisce che l'attivita' sia svolta in modo che a fine

esercizio i ricavi coprano i costi. chiudere ogni anno in

pareggio non garantisce pero'la continuita, in quanto richiede

generalmente investimenti.

un azienda di erogazione svolge un attivita' con organizzazione

dei fattori per cui nel momento in cui parte l'attivita' posso

prevedere che chiuda in perdita (associazione di volontariato, di

beneficenza)

IMPRESA PER CONTO PROPRIO

sono un imprenditore anche se non do' i beni o servizi al

mercato?

Attivita' la cui produzione non e' destinata al mercato (ma, ad

es, ai membri della famiglia del titolare dell'attivita' o ai

memebri dell'ente titolare dell'attivita', come un consorzio o

una cooperativa) e' comunque un impresa nel momento in cui ha le

caratteristiche enunciate nell'art 2082

Per integrare la fattiscpecie impresa sono irrilevanti elementi

soggettivi del titolare dell'attvita' e,nel

caso di specie,. la volonta di quest'ultimodi destinarel'oggetto

della prudizone almercato.

IMPRESA ILLECITA

illiceita' dell'attivita' e illiceita' dei singoli atti

Impresa illegale: imrpesa in se' legittima ma esercitata contro

lex(es. banca senza autorizzazione). Impresa immorale: impresa in

se' illegittima (es: prostituzione). Impresa mafiosa: impresa

lecita, ma esericitata con intenti criminosi (es: per riciclare

denaro sporco). Norme a tutela imprenditore (per lo piu' parte

diritto industriale): nonsi applicano (principio: da

comportamento illecito non possono derivare effetti favorevoli

autore dell'illecito). Norme a tutela creditori si applicano (es.

fallimento impresa illecita), essendovi impresa.

PROFESSIONI INTELLETTUALI

tendenza a far crascere l'organizzazione (modello anglosassone,

studi associati di commercialisti e avvocati)

chi offre un'opera intellettuale, quella che ha come componente

principale l'utilizzo dei neuroni del prestatore di lavoro. (cfr.

farmacista, ha perso qualifica di attivita' intellettuale perche'

attivita' non e' formata principalmente da un'attivita

intellettuale ma e' piu' simile ad un'attivita' di commerciante)

e di personalita' nell'esecuzione dell'opera (2232, o anche

dirigere e controllare l'attivita' dei suoi ausiliari nel caso di

commercialista che affida l'attivita' ad un ausiliario)

art 2229 e seguenti: delle professioni intellettuali

avviene con stipula di contratto d'opera intellettuale

Disciplina delle professioni intellettuali collocata all'interno

della disciplina del lavoro autonomo (tit.III,libro V c.c.)

attivita' produttiva non organizzata (autorganizzazione e 2222)

2238.2 es:il medico che gestisce una clinica, l'ingegnere che

opera in una societa' di engineering

l'ingegnere e' un imprenditore perche' l'attivita' intellettuale

e' solo un pezzo del servizio che offre

per i professionisti intellettuali non vale l'rt 2082

la disciplina delle professioni intellettuali costituisce un

provilegio, nella misura in cui ;e esenta dalla disciplina

dell'imprsa, anche quando la loro attivita' ha tutte le

caratteristiche per essere sussunta nel 2082?

abolite tariffe professionali nel 2012

le societa' tra pofessionist (cfr. rapporto tra impresa e

societa')

L'IMPRESA SECONDO IL DIRITTO UE

nozione comunitaria d'impresa, serve per delimitare l'ambito di

applicazione della disciplina comunitaria

rilevanza della nozione di TFUE: es. 101-109(concorrenza); 49

(diritto di stabilimento)

art 1.4 l. 287/1990: nozione UE vale anche per applicazione

disciplina italiana su concorrenza. l'interpretazione delle norme

della legge vanno interpretate come le interpreterebbe

l'ordinamento della comunita' europea, ossia utilizzando la

nozione di impresa propria dell'ordinamento UE e non italiano.

intese=accordi o pratiche concordate tra imprese. ma cosa intende

per impresa?

Il ruolo chiave della Corte di Giustizia nel determinare la

nozione comunitaria di impresa.

Componente essenziale della nozione:l'attivita' economica

(criterio discretivo basato non sul soggetto, ma sull'attivita'

svolta)

concetto di attivita' economica e' vicino al concetto di metodo

economico (per diritto dell'unione europea commercialista ed

avvocato sono imprenditori)

Rapporto tra nozione c.c. e diritto UE

puo' essere un' impresa anche sel'attivita' e' occazionale

(invece che professionale come nel cc) , un'attivita' esercitata

esclusivamente conil alvoro del titolare (diversa dal 2222, ora

art 3.2 d'lgs 30/2006) o un'attivita' intellettuale (diverso da

2238 cc)

IMPRESA AGRICOLA E COMMERCIALE 9.03

Al momento dell'approvazione del Codice Civile nel 1942

l'agricoltura era il settore dominante. Da qui la necessita' di

individuare due differenti nozioni per delimitare diversi set di

regole.

La maggior parte delle norme si riferisce all'imprenditore

commerciale (individuale = persona fisica) non piccolo. Il

legislatore esonera l'imprenditore agricolo da alcune norme, come

incentivo in ragione del maggior rischio che l'imprenditore

agricolo si assume:

- rischio imprenditoriale, vale anche per l'impresa commerciale e

riguarda il rischio di svolgere l'attivita' in perdita

(ricavi<costi)

- rischio legato alla natura, sapere se conviene produrre in base

alle condizioni/richieste del mercato.

ART 2135 - IMPRENDITORE AGRICOLO

Dal 1942 al 2001:

comm1, attivita' essenzialmente agricola

"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla

coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del

bestiame e attivita' connesse"

Fondo e bestiame sono necessariamente collegati dal terreno; chi

alleva usando per nutrire il bestiame quello che almeno in parte

produce dal proprio fondo e' imprenditore agricolo. E' necessaria

una correlazione con cio' che aggiunge il rischio (il terreno).

E' da notare che la nozione di bestiame non comprende tutti gli

animali (pesce, lombrichi)

comm2, attivita' per connessione agricola (es: caseificio che

produce e vende formaggio)

"Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o

all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano

nell'esercizio normale dell'agricoltura"

La trasformazione e l'alienazione (vendita) non sono attivita'

agricole ma lo diventano se connesse all'attivita' del primo

comma.

Normale intende relativo allo spazio e al tempo, aggiunge

incertezza.

Dopo il 2001:

comm1: "E' imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti

attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di

animali e attivita' connesse"

comm2: "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animalisi intendono le attivita' dirette alla cura

e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria

del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano

o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,

salmastre o marine."

Il secondo comma offre l'interpretaz

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher max.titze di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Porta Salvatore.
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