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Proprietà Intellettuale

Si intende la disciplina rivolta a tutelare la conoscenza nei casi in cui l'ordinamento ritenga opportuno il riconoscimento di un diritto di esclusiva. Si fa riferimento alla disciplina del diritto d'autore, dei brevetti e dei marchi. Possiamo usare l'espressione di proprietà intellettuale per riferirci a tutti i beni immateriali.

La conoscenza è uno dei beni tipici dell'azienda contemporanea:

  • Conoscenze dei lavoratori: le varie peculiarità dei lavoratori che apportano benefici all'impresa;
  • Innovazione di sistemi organizzativi: la conoscenza decennale di fornitori e clienti scelti e sezionati che va oltre ai meri contratti e costituisce un valore aziendale, ma anche software, algoritmi e tecniche di marketing;
  • Conoscenza incorporata nei prodotti e nei servizi dell'azienda.

L'azienda trova sempre di più nella conoscenza un elemento decisivo, ma quindi la conoscenza è un bene in senso

giuridico? La conoscenza ha una caratteristica speciale, mentre una benetangibile per sua natura è suscettibile di proprietà esclusiva, di appropriazione, la conoscenza ha invece una qualità opposta, è inevitabilmente portata alla condivisione. La conoscenza è suscettibile di molteplici operazioni. La conoscenza è soggetta al Free Riding, cioè il suo utilizzo da parte di qualcun altro che non ha contribuito alla sua realizzazione, l'uomo come ha gestito questo problema? Come protegge la conoscenza? Innanzitutto, la protezione di ciò è tardiva, arriva solo nel '400 con la nascita dei privilegi librari a Venezia, anche se la creatività e la conoscenza umana sono antiche come il mondo. Come mai quindi l'ordinamento giuridico è intervenuto così tardi? Questo perché la conoscenza era meno fruibile, era un fenomeno di nicchia e non c'era il rischio che qualcuno rubasse.

Un'opera ecc., il concetto di proprietà intellettuale, infatti, nasce nel '400 proprio grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg e nasce proprio a Venezia perché lì le imprese librarie investono sulla stampa e la repubblica si trova nella necessità di introdurre i privilegi librari, che erano diritti di esclusiva e però erano dati all'imprenditore non ancora all'autore, anche perché all'inizio non c'era il problema dell'autore visto che si stampavano i vecchi classici. L'ordinamento protegge la conoscenza dallo sfruttamento indebito tramite il diritto di proprietà, si inserisce quindi l'assoluzione della proprietà all'azienda. Fino al XVIII Secolo questo tema è regolato dal diritto dell'impresa e si basa su scelte discrezionali dell'autorità, era lo stato a decidere se qualcuno meritasse un monopolio sulla sua invenzione.

è una concessione dell'autorità, con la regina Anna in Inghilterra nasce invece il diritto d'autore, prima quindi sono diritti di concessione, per le imprese, per poi diventare diritti soggettivi degli autori. I beni tangibili sono regolati da una di appartenenza proprietaria, sono assoggettabili a diritto di proprietà, la conoscenza invece è assoggettabile a diritto di proprietà solo quando l'ordinamento interviene specificamente ad assoggettarla alla proprietà, in casi specifici, di default la conoscenza è libera. Come mai? Perché chiunque potrebbe rivendicare un'idea, chiunque potrebbe rivendicare uno scudo di alius, mentre invece maggiore è l'accesso alla conoscenza e maggiore è la possibilità di creare, di migliorare e di avanzare. Prevale l'interesse di garantire il libero accesso alla conoscenza pregressa. La libertà della conoscenza si

Può sintetizzare con pubblico dominio, che non è soggetto di diritti di esclusiva. Il diritto d'autore è valido fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Fin tanto che una cosa è soggetta a diritto d'autore è soggetta a diritti di esclusiva quindi a monopolio e quindi sta al titolare del diritto scegline i prezzi, una volta che invece il diritto cade in pubblico dominio (dopo 70 anni dalla morte), finisce anche il monopolio e c'è la concorrenza e i prezzi vengono scelti dal mercato visto che non c'è più l'esclusiva.

Il legislatore interviene per tutelare la conoscenza e la creatività tramite i diritti di esclusiva, quindi diritti di proprietà (diritto d'autore e brevetto ad esempio), ma anche introducendo anche dei limiti, come quello temporale (70 dopo la morte) e anche il fatto che la tutela non si estende all'idea.

Il Diritto d'Autore

tutela le opere dell'ingegno, che sono tutte le opere di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, teatro e cinematografia, tale diritto si basa sui concetti di novità e originalità. Non c'è bisogno di un momento burocratico, la fattispecie costitutiva è data dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Esistono dei sistemi di registrazione formale dei diritti d'autore come il deposito dell'inedito presso la SIAE oppure il registro dei software, nel caso poi si debba provare di essere titolare di quel diritto d'autore, infatti quando la depositi ci metti la data, è però una prova relativa, valida fino a prova contraria, l'iscrizione in questi depositi però non è una fattispecie costitutiva però, come già detto, il diritto nasce con la creazione dell'opera. L'espressione dell'opera è tutelata dal

diritto d'autore, mainvece l'idea che sta alla base dell'opera è libera e non tutelata. Oltre alla forma esterna però, che è l'espressione dell'opera, esiste anche l'idea interna che non è espressione e non è neanche l'idea libera non tutelabile, è quindi parte del diritto d'autore, da questo concetto nasce l'idea di tutela del personaggio, anche tutto il mondo de gadget ecc. è tutta forma interna. Tutto ciò è un retaggio dell'accademico Kauler. Tutto quello che è aldi fuori del diritto d'autore non può essere contraffatto.

Il contenuto del dritto d'autore, il titolare ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera ha dei diritti di riproduzione economica:

  • Comunicazione al pubblico presente;
  • Comunicazione al pubblico distante;
  • Distribuzione.

Questi diritti quindi si possono anche vendere o affittare, si dain affitto il diritto di riproduzione.

mentre si può vendere un diritto di trasformazione dell'opera o di comunicazione attraverso la televisione o altro. 31 | P a g .Il Brevetto Ius escludendi alius. È l'oggetto di uno La fattispecie costitutiva ci pone davanti all'ufficio brevetti, infatti, a differenza del diritto d'autore, la sua fattispecie costitutiva è il deposito della domanda di brevetto, è una concessione amministrativa. Il brevetto di norma è nazionale, ma, ad esempio, esiste anche quello europeo. Senza domanda di deposito non nasce alcun diritto, cosa opposta al diritto d'autore, il fatto quindi di divulgarlo prima della domanda di deposito crea una situazione giuridica particolare, non favorevole all'inventore: anche per il brevetto sono necessari i requisiti di novità ed originalità, quindi poiché vi sia la tutela il brevetto deve distinguersi da tutto ciò che è stato immesso nel pubblico dominio e se appunto lo

Divulghi prima della domanda di brevetto non è più per forza di cose una novità, poiché lo immetti nel pubblico dominio. La divulgazione però deve essere fatta ad un gruppo di persone che siano in grado di comprendere l'idea, se ad esempio un ingegnere espone la sua idea su un'intelligenza artificiale ad un gruppo ristretto di letterati che non ne capiscono di quell'argomento, ciò non conta come divulgazione.

L'oggetto della tutela del brevetto è la soluzione ad un problema tecnico, che sia, come già detto, originale e nuova. L'oggetto del brevetto è quindi una conoscenza che risolva un problema tecnico.

Mentre il diritto d'autore tutela un'espressione artistica, il brevetto tutela un'idea utile. Sempre a differenza del diritto d'autore, il brevetto tutela specificamente l'idea, anche per questo probabilmente la fattispecie costitutiva è il deposito. Il perimetro dell'esclusività brevettuale,

afferendo ad un'idea e portando con sé qualsiasi espressione concreta, ha un impatto anticoncorrenziale maggiore del diritto d'autore. Il brevetto ha una durata di 20 anni dal deposito della domanda. I requisiti per il brevetto, sanciti dall'art. 46 C.P.I., sono: - Novità: l'invenzione deve essere considerata nuova, cioè quando non ha un antecedente identico nello stato dell'arte, considerando come stato della tecnica tutto ciò che è reso accessibile al pubblico nel territorio statale o estero prima della data del deposito della domanda, tramite qualsiasi mezzo. - Attività Inventiva: un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente allo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 46, questi documenti non sono presi in considerazione perl'apprezzamento dell'attività inventiva; Industrialità: sancita dall'art. 51. l'invenzione deve essere suscettibile ad essere costruita in modo identico a quello descritto, in modo stabile ed industriale. Ciò serve per poter escludere dal brevetto soluzioni che hanno solo utilità tecnica, ma non novità industriali (come lo stile libero). Nel caso di invenzioni riguardanti procedimenti microbiologici per quanto riguarda la descrizione si deve fare riferimento alle norme previste dall'art. 162. Sufficiente Descrizione: nella domanda devono presentarsi anche la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad un esperto del settore di riprodurla.
Dettagli
A.A. 2020-2021
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher username20003010 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ottolia Andrea.