DIRITTO COMMERCIALE I
STRUTTURA DEL CORSO
- Impresa, azienda e proprietà intellettuale (= soggetto che opera nel mercato ed i beni di cui si
serve il soggetto).
- Società (amministrazione di società, trasferimento di quote, liquidazione, capite sociale ecc.)
INTRODUZIONE: EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale si occupa dell’impresa, che diviene il soggetto principale della vita
contemporanea arrivando a governare i rapporti interpersonali ed i modi di comunicazione.
Il diritto commerciale è quella parte dell’ordinamento giuridico che regola l’attività dell’impresa,
sia come soggetto sia come oggetto di investimento sia come protagonista del mercato e della
concorrenza. concetti pre-
L’imprenditore e l’impresa sono dei fenomeni che esistono prima del diritto, sono
giuridici.
Nella Roma antica esistevano molte realtà imprenditoriali nella forma soprattutto dei commerci ed
esistevano prima ancora, presso i Greci ed i Fenici; più di recente, dopo l’epoca carolingia, i
commerci hanno una grande fioritura tra 1100 e 1300 ed in quel periodo il diritto inizia ad
occuparsi della disciplina dell’impresa. L’ordinamento giuridico si interessa di un fenomeno della
vita reale perché è un fenomeno che diventa così importante da incidere su interessi rilevanti e
meritevoli di tutela. lex mercatoria,
Tra 1000 e 1300 si forma la cioè il diritto dei mercanti che hanno l’esigenza di
svolgere la propria attività con regole più flessibili del diritto civile classico e quindi formano una
serie di regole spontanee e private con cui regolare i loro rapporti —> nascono delle prassi prima
prive di ordine e poi, nel corso del tempo, sistemate dalla prima dottrina, in particolare Baldo degli
Ubaldi scrive la prima summa sul diritto commerciale nel 1360 mentre si trova a Perugia.
Progressivamente la lex mercatoria inventa nuovi istituiti che non sono disciplinati in maniera
unilaterale dallo stato perché lo stato non esiste, ma vengono inventati dai mercati.
Nel 1235 viene distrutto dai Saraceni il fondaco di Ceuta e la Repubblica di Genova non ha le
risorse per riconquistarlo e ri-attrezzare l’amministrazione e tutte le attività del luogo, allora una
serie di mercanti genovesi propongono di finanziare loro volontariamente l’attività anche dei
servizi pubblici del fondaco sotto la concessione monopolistica della Repubblica, traendone
profitto: questa è la c.d. “maona”, primo esempio di aggregazione volontaria di capitale.
Un altro esempio di creazione volontaria di istituti del diritto commerciale è la “commenda” (—>
commenda di Pre = palazzo che conteneva una delle commende), l’antesegnano nella lex
mercatoria della società della comandita semplice, cioè quando un soggetto capitalista fornisce il
capitale necessario per un’iniziativa ed un soggetto in grado, per esempio, di andare per mare
parte per eseguire l’attività.
titoli di credito proprietà intellettuale
Anche i nascono dalla lex mercatoria, così come anche la
nasce nel 1300.
La lex mercatoria è il primo momento in cui il diritto si occupa di impresa, attraverso l’iniziativa
spontanea: è un grande laboratorio di diritto commerciale.
Conoscere il modo in cui la materia era trattata insegna a relativizzare il diritto, che è uno
strumento per realizzare certi interessi: il diritto non è statico, quindi anche il diritto come è oggi
cambierà e relativizzare può aiutare a prevedere il futuro.
stati nazionali
Mano a mano che si consolidano gli si occupano della lex mercatoria ed iniziano a
far sì che i giudici la applichino, ma solo ai mercanti: vi sono norme che si applicano ai mercanti
ed altre ai non mercanti. Codici:
Questo continua anche con i il Codice di commercio napoleonico ed il Codice di
commercio italiano del 1882 sono solo per i mercanti.
Per esempio: il contratto di vendita civilistica è soggetto a delle formalità, che vengono meno nella
vendita commerciale; la cambiale è strutturata per semplificarne la circolazione e riguarda solo i
mercanti. Codice del 1942:
Questa duplicazione finisce con il vi è un unico sistema regolatorio di atti civili e
di commercio, avviene l’unificazione del diritto commerciale e civile.
Da un lato è una commercializzazione del diritto privato, dall’altro si mantiene una divisione.
La colonizzazione del diritto civile da parte del diritto commerciale, che si compie con
criteri di semplicità, certezza del diritto affidamento del
l’unificazione, consiste nel fatto che i e
terzo (tipici del Codice di commercio) si estendono a tutto il diritto privato e istituti di diritto
commerciale diventano paradigmi generali degli istituti del diritto privato —> estensione del diritto
commerciale e dei suoi principi a tutto il diritto privato.
distinzione:
Ma nonostante l’unificazione, permane una netta molte norme di diritto privato (di cui
poi il diritto commerciale è una branca) rimangono esclusivamente riferibili all’imprenditore, cioè
all’interno del diritto privato commercializzato alcune norme sono solo per il fenomeno
dell’impresa —> l’art. 2082 esiste perché nonostante l’unificazione permangono norme riferibili
definizione di imprenditore
solo all’impresa, quindi la non è la definizione di una realtà
ontologica pre-giuridica ma identifica il perimetro di applicazione di una disciplina che rimane ad
hoc: dove si soddisfano le condizioni di esistenza dell’imprenditore, là si applica la disciplina
speciale.
Esiste una disciplina speciale perché:
- esigenze di semplicità
permangono nei traffici giuridici
Per esempio: nella successione dei contratti in caso di cessione di azienda il trasferimento è
automatico.
- valore organizzativo
l’impresa è vista dall’ordinamento come un importante per la società, che
va preservato poiché ci sono competenze, lavoratori, conoscenze intellettuali, materiali ecc. e
tutti questi elementi sono un valore meritevole di tutela diverso rispetto ad altri beni
Per esempio: la disciplina sugli obblighi di non concorrenza a carico del cedente dell’impresa
impedisce di svolgere un’attività concorrenziale per 5 anni, perché l’ordinamento vuole tutelare il
valore dell’azienda ceduta e far sì che chi la vende non possa subito riprodurla impoverendola.
- tutela dei terzi creditori ed investitori
vi sono esigenze peculiari di
La disciplina dell’impresa prevede per i soggetti che operano con un’attività di impresa peculiari
regole, volte a tutelare i terzi, di trasparenza dell’attività di impresa sugli elementi costitutivi con la
pubblicazione nel registro dell’imprese e sulla situazione patrimoniale attraverso regole di
conoscibilità e certezza del bilancio e del capitale sociale.
Hepstein identifica la natura di imposta alle regole: le regole sono costi, sono una tassazione
indiretta (la corrente detta “new institutional economics” spiega che più la società è complessa,
meno si basa sulla fiducia, più ha bisogno di regole e più produce costi di transazione) quindi le
regole sulla trasparenza impongono costi di transazione; più l’impresa è grande più è in grado di
bilanciamento tra la tutela
sostenerli, quindi il diritto commerciale è un percorso di
dell’affidamento dei terzi e l’iniziativa economica perciò le società di persone sono meno
onerate di regole sulla trasparenza rispetto alle società di capitali, alle s.r.l., alle s.p.a. e alle
società quotate. nuova lex mercatoria
Oggi siamo in epoca di nel senso che siamo tornati all’autoregolazione:
sempre di più le imprese sono produttrici di normative di categoria auto prodotte.
Per esempio: nel commercio del gas c’è un’associazione di categoria che prepara i modelli
contrattuali e questa è una forma di lex mercatoria poiché vi è una tale complessità nei mercati
europei che se si dovessero adottare dei sistemi non standardizzati no sarebbe semplice, allora si
adotta un sistema volontaristico; la fuoriuscita del diritto di impresa dai confini nazionali perché le
parti decidono di usare la legge di un altro stato, quindi una decisione volontaria sulla regolazione
del rapporto in base all’efficienza del sistema giudiziario; istituti che nascono dalla prassi o
dall’estero e poi recepiti dall’ordinamento.
La differenza è che oggi esiste lo Stato, quindi bisogna conoscere le nome cogenti e vedere
quanto è lo spazio di libertà.
DOVE
Art. 14 preleggi: distingue tra norme eccezionali e norme speciali.
Art. 810 e segg. c.c.: norme sui contratti e sulla proprietà.
Art. 230bis c.c.: impresa familiare.
Norme in materia di successione riguardo alla morte del socio nella società di persone.
Norme sul mandato.
Libro VI c.c.: tutela dei diritti.
Libro V c.c.: “Del lavoro”.
Ospita in gran parte la disciplina del diritto commerciale.
Il titolo originario doveva essere “Del lavoro e dell’impresa”, poi solo “Del lavoro” perché
nell’ideologia del 1942 dare come titolo il lavoro significava valorizzare il fatto che l’impresa fosse
è lo strumento di
uno strumento per perseguire interessi immanenti come il lavoro: l’impresa
garanzia per gli interessi dei lavoratori
non per interessi privati ma nel mercato, di cui l’impresa
è solo un tassello —> l’impresa è strumentale all’interesse del mercato, dello Stato, dei lavoratori:
questa concezione ricompare nella Costituzione repubblicana, caratterizzata dalla socialità (anche
l’art. 1 Cost. ha il lavoro come obiettivo a cui funzionalizzare gli interessi privati) ed è quindi
armoniosa con il libro V.
Queste matrici culturali fanno parte dell’istituzionalismo, dove l’impresa è vista come
un’istituzione che persegue l’interesse non solo privato ma anche pubblico, ed il corollario di
questa teoria sono tutte le norme della disciplina commerciale che limitano l’autonomia privata in
favore dell’interesse pubblico.
Per esempio: nella cessione di azienda l’acquirente è soggetto ai debiti che risultano dalle
scritture contabili per garantire la certezza del diritto, a cui però fa eccezione la regola per cui
l’acquirente può essere chiamato a rispondere dei debiti da lavoro dipendente anche se non
risultano dalla scrittura contabile perché l’impresa ha un onere visto che è un’istituzione che serve
a garantire le funzioni più generali rispetto al solo interesse egoistico.
teoria contrattualistica,
Alla teoria istituzionalista si oppone la che valorizza la dimensione
privata dell’impresa e secondo cui l’impresa e la società sono una rete di contratti e niente di più.
Per esempio: società di battelli sul Reno, in cui tra i soci nasce un contrasto tra chi vuole
distribuire gli utili tra i soci e chi vuole reinvestirli nella società per migliorarne il funzionamento.
interessi di chi?
Il dritto commerciale persegue gli Solo dei soci con delle scelte sulla base
dell’autonomia contrattuale o anche altri interessi che limitano l’autonomia?
Inoltre la disciplina delle società regola, per esempio, i modi di trasferimento di una quota
societaria, ma non è detto che un'operazione corretta dal punto di vista commerciale lo sia dal
diritto tributario,
punto vista del che rappresenta un livello ulteriore con cui fare i conti.
IMPRENDITORE
Art. 2082: E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
di produzione e scambio di beni e servizi.
E’ il momento di ingresso nel diritto positivo, chiamato diritto commerciale, e ne delimita
l’applicazione. figura personificata,
Fa riferimento ad una che può corrispondere sia ad una persona fisica
(impresa individuale) sia ad una società (impresa collettiva, in cui gli imprenditori sono i soci anche
se non tecnicamente) che è un soggetto giuridico quindi un’impresa.
Questa definizione non è unica e unilaterale per via del fenomeno del pluralismo ordinamentale,
questa vale per il diritto commerciale italiano.
Il diritto europeo non sempre coincide con il diritto privato commerciale nazionale: per esempio, in
materia di diritto antitrust si considera il gruppo in complesso secondo il diritto dell’UE.
Requisiti dell’imprenditore come soggetto giuridico:
- professionalità;
- attività economica;
- produzione e scambio di beni e servizi;
- organizzazione.
STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE
Si applica la disciplina del c.d. “Statuto generale dell’imprenditore”, composto da 4 elementi:
- disciplina dell’azienda (art. 2555 e segg.);
Attiene all’universalità di beni che è strumentale all’attività di imprenditore, quindi l’azienda si
pone rispetto all’imprenditore in un rapporto di strumentalità: l’azienda è un’universalità di beni e
l’imprenditore è un soggetto giuridico (“impresa” è un termine ambiguo perché è sinonimo sia di
azienda sia di imprenditore).
- segni istitutivi (art. 2563 e segg.), da integrare con la disciplina delle opere dell’ingegno (legge
n. 633/1941) e la disciplina delle invenzioni e dei segreti (d.lgs. n. 30/2005);
I segni riguardano i beni materiali che identificano il nome commerciale dell’imprenditore ed
includono i segni che si usano per designare i prodotti dell’impresa: l’impresa può avere una ditta
e poi dare un marchio per tutti i diversi modelli che produce.
Discorso diverso per le opere dell’ingegno e le invenzioni perché i titolari possono essere non
imprenditori: di fatto afferiscono all’impresa solitamente, ma non vi è nessun impedimento che un
non imprenditore sia titolare di essi.
- disciplina della concorrenza, divisa in concorrenza sleale (art. 2598 e segg.) e antitrust (legge
n. 287/1990);
La concorrenza fa riferimento a due discipline molto diverse, si divide in due branche:
concorrenza sleale, che si riferisce alla tutela dei concorrenti contro gli atti di slealtà
commerciale pertanto è una disciplina speciale in ambito di responsabilità civile (il nostro
ordinamento si basa sul “non bisogna creare un danno ingiusto”) perché introduce una
responsabilità dell’impresa nei confronti dell’impresa concorrente per gli atti di slealtà
disciplina antitrust
commerciale; invece, la non tutela i concorrenti ma la concorrenza ovvero
l’assetto concorrenziale del mercato e si può dire che l’anti trust faccia parte di quelle branche del
diritto destinate a preservare una struttura (per esempio, la disciplina del diritto ambienta che
tutela l’assetto ecologico o la disciplina dei beni culturali destinato a tutelare gli assetti culturali).
- disciplina dei consorzi (art. 2602 e segg.);
Si riferiscono alle aggregazioni realizzate da più imprenditori per perseguire una finalità di
maggiore utilità. E’ una struttura contrattuale tipizzata dall’ordinamento, una forma tipizzata di
aggregazione tra imprese.
Queste quattro discipline si applicano quando ci troviamo di fronte ad un imprenditore con le
caratteristiche dell’art. 2082.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Lo “Statuto dell’imprenditore commerciale” comprende 4 discipline/sistemi di norme:
- tenuta delle scritture contabili (art. 2214 e segg.)
Attengono agli obblighi di tenuta dei documenti contabili, che quindi si riferiscono alla situazione
patrimoniale dell’impresa, incluso il bilancio di esercizio.
- sottoesposizione a procedure concorsuali (legge fallimentare n. 267/1942)
Riguarda le procedure che si attivano in caso di insolvenza dell’impresa: procedura di fallimento e
altre. Hanno come obiettivo principale la c.d. “parcondicio creditorum”, cioè quando l’impresa è in
situazione di sofferenza finanziaria, entrano in gioco le procedure per tutelare il creditore.
- rappresentanza commerciale con le figure dell’institore, del procuratore e dei commessi (art.
2204 e segg.)
Include le regole che identificano i diritti di rappresentanza dei collaboratori dell’imprenditore, che
sono determinati ex lege (per semplicità) oppure l’imprenditore può stabilire regole volontarie di
identificazione e di come i collaboratori siano mandatari dell’impresa.
- registro delle imprese (art. 2188)
E’ un sistema che rende pubblica una serie di atti con diversi gradi di trasparenza.
Anche queste si applicano ad un imprenditore, ma le precedenti a tutti gli imprenditori, mentre per
queste è necessaria la qualifica di imprenditore commerciale: è necessario svolgere un’attività
commerciale non piccola. Le società sono sempre soggette a queste norme a prescindere (e
quindi anche allo statuto generale).
REQUISITI
- finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi
L’attività deve essere
La produzione di beni indica che l’imprenditore utilizza materie prime o componenti per realizzare
un bene, invece la fornitura di servizi attiene alle prestazioni di fare.
Questi due diversi tipi di attività si rivolgono al mercato attraverso contratti, uno di vendita e l’altro
contratti
di prestazione di fare, che corrispondono a due paradigmi contrattuali: il primo attiene ai
ad effetti reali, contratti ad effetti obbligatori.
il secondo ai Talvolta il confine non è così netto:
esiste una forma di circolazione della ricchezza che si realizza attraverso IOT (= intern
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Diritto Commerciale
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Schemi Diritto commerciale 1
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Diritto Commerciale - parte 1
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Diritto commerciale - parte 1