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Pubblicità e trascrizione (cfr. CAP. II)
Art. 1376 c.c. Contratto con effetti reali. - Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Art. 2644. Effetti della trascrizione. - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto (c. 2666) alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore.
quantunquel'acquisto risalga a data anteriore.efficacia dichiarativa della trascrizione- principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione
Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione. — Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita
Nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
i contratti di anticresi;
le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
Facoltà di Giurisprudenza - anno acc. 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
le sentenze che operano la costituzione,
Il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Art. 2645. Altri atti soggetti a trascrizione. — Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi. (atti relativi a beni mobili registrati cfr. artt. 2683, 2684, 2685 c.c.)
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Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
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Cass. civ., sez. III, 04/11/2002, n.15393 Ai sensi dell'art. 2644 c.c., l'istituto della trascrizione è un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa. Mass. Giur. It., 2002
Cass. civ., sez. II, 20/04/2001,
n.5894La nullità dell'atto di trasferimento di un bene immobile, derivante dall'incommerciabilità del bene medesimo perché demaniale, preclude l'applicabilità del principio della sequenza delle trascrizioni sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 2644 c.c.
Mass. Giur. It., 2001Cass. civ., sez. II, 16/01/1987, n.294La trascrizione disciplinata dagli art. 2643 segg. c. c., a tutela della buona fede e dei diritti dei terzi, ha la mera funzione legale di assicurare la priorità del diritto effettivamente acquisito e trascritto, ma non dà vita al diritto ove esso non esista, né attribuisce validità ed efficacia al negozio che ne sia privo; pertanto, la trascrizione di un atto di vendita immobiliare non è di ostacolo alla dimostrazione che esso sia simulato.
Mass. Giur. It., 1987Cass. civ., sez. II, 05/07/1996, n.6152 La trascrizione attua una forma di pubblicità a tutela della circolazione dei beni,
finalizzata alla soluzione di conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sulla validità e sull'efficacia dell'atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti (...). Mass.Giur. It., 1996 Facoltà di Giurisprudenza - anno acc. 2007/2008Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo- continuità delle trascrizioni
2650. Continuità delle trascrizioni. — Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto (c. 2655, 2688).
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore
dell'alienante e quella a favore del condividente (c. 2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio (att. c. 225, 229).
Trascrizione degli acquisti mortis causa
Art. 2648. Accettazione di eredità e acquisto di legato. — 1. Si devono trascrivere (c. 2660ss.) l'accettazione dell'eredità (c. 470 ss., 4842) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto (c. 649).
2. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico (c. 2699) ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata (c. 2703) o accertata giudizialmente.
3. Se il chiamato ha compiuto uno
degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (c. 476 ss.), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
4. La trascrizione dell'acquisto del legato (c. 649) si opera sulla base di un estratto autentico del testamento (att. c. 225, 228).
Cass. civ., 04/05/1985, n.2800 La trascrizione degli acquisti mortis causa e delle divisioni è prevista ai fini della continuità delle trascrizioni e non per risolvere l'eventuale conflitto tra l'erede o il legatario l'acquirente dal de cuius.
Trascrizione degli acquisti a titolo originario
Art. 2651. Trascrizione di sentenze. — 1. Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione (c. 2934 ss.) o acquistato per usucapione (c. 1158 ss.) (1) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1,
2 e 4 dell'art. 2643(c. 941, 946, 954, 970, 1014, 1073).
Cass. civ., 29/04/1982, n.2717
La sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto perusucapione del diritto di servitù ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso e, pertanto, la trascrizione di detta sentenza non ricade nella disciplina dell'art. 2644, n. 14c. c., bensì in quella dell'art. 2651 dello stesso codice per il quale la trascrizione ha funzione di mera pubblicità-notizia ed è, quindi, priva di efficacia sostanziale.