Facoltà di giurisprudenza - anno accademico 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
Pubblicità e trascrizione
(cfr. CAP. II)
Principio consensualistico
Art. 1376 c.c. Contratto con effetti reali. — Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Principio di opponibilità
Art. 2644. Effetti della trascrizione. — Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto (c. 2666) alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. Efficacia dichiarativa della trascrizione.
Principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione
Art. 2643. Atti soggetti a trascrizione. — Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
- I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.
- I contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta.
- I contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
- I contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione.
- Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti.
- I provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente.
- Gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.
- I contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni.
- Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni.
- I contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata.
- Gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente.
- I contratti di anticresi.
- Le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti.
- Le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Art. 2645. Altri atti soggetti a trascrizione. — Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.