Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto civile - trascrizione costitutiva Pag. 1 Diritto civile - trascrizione costitutiva Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile - trascrizione costitutiva Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

2913. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato. – 1. Non hanno effetto (c. 27471) in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri (c. 815, 1153, 2693; att. c. 245).

2914. Alienazione anteriore al pignoramento. – 1. Non hanno effetto (c. 27471) in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

  1. le alienazioni di beni immobili (c. 812) o di beni mobili iscritti in pubblici registri (c. 815), che siano state trascritte successivamente al pignoramento (c. 1707, 2644, 2684, 2693);
  2. le cessioni di crediti (c. 1260 ss.) che siano state notificate (c. 1265) al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  3. le alienazioni di...

universalità di mobili (c. 816) che non abbiano data certa (c. 2704);

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa (c. 2704).

2915. Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati. — 1. Non hanno effetto (c. 27471) in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità (c. 169, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (c. 2647, 2649, 2685, 2687, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (c. 2704) anteriore al pignoramento.

2. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (c. 2652, 2653),

se sono trascritti successivamente al pignoramento.

2916. Ipoteche e privilegi. — 1. Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto (c. 27471):

  1. delle ipoteche (c. 2808 ss.), anche se giudiziali (c. 2818 ss.), iscritte dopo il pignoramento;
  2. dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione (c. 2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento;
  3. dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo- Trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili

Art. 671 c.p.c. Sequestro conservativo. — Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo (c. 1463 , 27647 , 2769, 2793) di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute (c. 2905 s.), nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (p.c.

513 ss., 545, 558).

Art. 679 c.p.c. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili. — Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione (c. 2672, 2693) del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (c. 2663; att. p.c. 1562). Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559.

Art. 2693 c.c.. Trascrizione del pignoramento e del sequestro. — Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (p. c. 671 ss.) per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento (p. c. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Art. 2906. Effetti. — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento (c. 2843,

2913 ss.). Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (c. 2693, 27422; att. c. 245).

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo - Costituzione del fondo patrimoniale

Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale. — 1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (c. 1350, 2647, 2699), o un terzo, anche per testamento (c. 587, 26473), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili (c. 812) o mobili iscritti in pubblici registri (c. 815), o titoli di credito (c. 1992 ss.), a far fronte ai bisogni della famiglia (att. c. 32).

2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

3. La costituzione

può essere fatta anche durante il matrimonio.

4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (c. 2021 ss., 2024).

2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. — 1. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale (c. 167 ss.), le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi (c. 210), gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione (c. 191 ss.), gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c, d, e ed f dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

2. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare (1) o risultano esclusi dalla

comunione tra i coniugi.

3. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte (c. 1624 , 1633 , 1634 , 2685) (2).

Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. — 1. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (c. 326) (1).

Facoltà di Giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo- Trascrizione degli atti di destinazione

2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. — Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati,

Per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo (1).

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.