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Facoltà di giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione costitutiva (cfr. Cap. II)

Trascrizione del pignoramento immobiliare

Art. 2693. Trascrizione del pignoramento e del sequestro. — 1. Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Art. 518 c.p.c. Forma del pignoramento. — L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale (p.c. 126, 523), nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto (att. p.c. 161). Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione (att. p.c. 165).

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione (1).

Art. 555 c.p.c. Forma del pignoramento. — Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione (c. 2672) di un atto (att. p.c.170) nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato (c. 2826), i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autenticata dell'atto con le note di trascrizione (c. 2659) al competente conservatore dei registri immobiliari (c. 2663), che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note (c. 2664).

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra (p.c. 557).

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

2913. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato. — 1. Non hanno effetto (c. 27471) in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri (c. 815, 1153, 2693; att. c. 245).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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