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Facoltà di giurisprudenza (anno acc. 2007/2008)

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Trascrizione ad efficacia c.d. sanante

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):

  • Le domande dirette a far dichiarare la nullità (c. 1422) o a far pronunziare l'annullamento (c. 1445) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione (c. 2665).

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (c. 1445; att. c. 227) (1).

Cfr. Bianca, Diritto civile, Il contratto, p. 589

“Deve escludersi che la trascrizione abbia effetto sanante quando essa concorre, assieme al decorso del tempo, a salvaguardare l’acquirente di buona fede contro le azioni di nullità o di annullamento del titolo dell’alienante o dei suoi danti causa. Precisamente, le sentenze di nullità o di annullamento per causa diversa dall’incapacità legale non sono opponibili al terzo acquirente di buona fede (che abbia trascritto il suo titolo) se le relative domande giudiziali siano state trascritte dopo 5 anni dalla trascrizione dell’atto impugnato (2652, n.6). Qui la trascrizione non sana l’atto impugnato ma essa concorre a creare un efficace titolo di acquisto, in quanto si accompagna alla buona fede dell’acquirente. La tutela dell’acquirente trova fondamento nella sua buona fede e nell’affidamento creato dall’assenza, per oltre cinque anni dalla trascrizione, di domande di invalidità contro l’alienante e i suoi danti causa.”

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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