Art. 1655. Nozione.
1. L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro.
La definizione rigorosa dell’appalto evidenzia la raggiunta autonomia concettuale di questa
fattispecie, nonché il definitivo distaccamento dalla locatio operis.
La differenza principale tra la locatio operarum e la locatio operis faceva perno sul tipo di
prestazione resa dal debitore di lavoro: nel primo caso il debitore si obbligava
semplicemente a fornire una data quantità di lavoro, energie lavorative, indipendentemente
dal risultato; nel secondo era il risultato concreto a formare l’oggetto dell’obbligazione
contrattuale, a nulla rilevando la mole di lavoro necessaria per compierlo. L’appalto, in
quanto contratto di risultato, veniva, dunque, inizialmente inquadrato in questa categoria.
LA CAUSA
La definizione generale di appalto non si limita alla mera enunciazione delle prestazioni
essenziali oggetto del rapporto, ma ha espressamente individuato ulteriori tratti tipizzanti la
prestazione dell’appaltatore:
-Organizzazione dei mezzi necessarici si intende riferire ad una organizzazione dei
mezzi produttivi a struttura imprenditoriale. Il c. d’appalto, infatti, per l’importanza
dell’opera o del servizio, presuppone la disponibilità in capo all’appaltatore di un ampio
complesso di mezzi produttivi, nonché l’impiego del lavoro di altri soggetti assunti al di
1
fuori del nucleo familiare .
-Gestione a proprio rischionon basta che una persona incaricata di una prestazione
assuma l’onere di provvedere per un compenso globale all’assunzione ed al pagamento del
personale ausiliario, ma è necessario che l’appaltatore agisca in nome proprio ed a proprio
rischio e pericolo, con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari e senza vincolo di
dipendenza nei confronti del committente. Il rischio di cui parla la norma non è il c.d.
“rischio tecnico”, ma è il solo “rischio economico”, ossia il rischio sopportato per
l’estrinseca eventualità che fatti imprevisti rendano più onerosa la sua prestazione.
L’appaltatore, dunque, in sede di organizzazione ed esecuzione dei lavori, dovrà sopportare
quei danni che provengano da forza maggiore o che possono essere a lui imputati per
cattiva organizzazione o per infelice scelta dei suoi ausiliari, come: il rischio di
impossibilità dell’opus, il rischio di perimento o deterioramento dell’opera, il rischio di
variabilità del costo di produzione a fronte dell’invariabilità del corrispettivo.
APPALTO E…
-Contratto d’operaciò che distingue i due tipi di contratto è l’entità dei mezzi utilizzata
per conseguire il risultato promesso: l’appalto presuppone l’esistenza di una
organizzazione a carattere imprenditoriale con prevalente impiego di lavoro subordinato; il
c. d’opera si svolge, invece, mediante il lavoro prevalentemente proprio dell’assuntore e
dei membri della sua famiglia, non assumendo rilevanza, ai fini della distinzione, il tipo di
prestazione che le parti si impegnano a fornire. Fa eccezione il c. d’opera intellettuale: in
1 Il requisito dell’organizzazione imprenditoriale, più che dal dettato dell’art. 1655 è desumibile da un’analisi comparativa della
norma con gli artt. 2222 – 2082 – 2083 c.c., dai quali è lecito desumere che mentre il contratto d’opera va abbinato con il
modello organizzativo previsto dall’art. 2083 (che fornisce la nozione di piccolo imprenditore), per converso l’appalto si
ricollega alla nozione di medio – grande imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. 1
rapporto alla peculiarità della prestazione che ne forma oggetto, non può mai configurarsi
come appalto, anche se a prestazione venga eseguita mediante un’organizzazione
d’impresa.
-C. di lavoro subordinatocon questo contratto il prestatore di lavoro si obbliga, mediante
retribuzione, a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, al quale spettano la responsabilità e
il rischio dell’impresa stessa. La distinzione dunque poggia sull’oggetto (compimento di
opera/servizio nell’appalto e prestazione di energie lavorative nel lav. sub.) e sul rapporto
contrattuale stesso (nel lav. sub. la gestione e l’organizzazione spettano al creditore,
nell’appalto al debitore).
Decisivo, poi per decidere di quel tipo di contratto si tratti è il sussistere o meno
dell’elemento della collaborazione o della subordinazione: la prima ricorre quando taluno
pone le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico al servizio dell’impresa altrui,
venendo a far parte dell’organizzazione tecnica e amministrativa della stessa, la seconda,
invece, quando il prestatore è addirittura assoggettato alle direttive dell’impresa.
-Pseudoappaltoricorre quando, sotto lo schema di un falso appalto, l’appaltatore si limita
ad assumere, dirigere e retribuire la manodopera, impiegando le attrezzature e i capitali
fornitigli dal committente, in modo tale che quest’ultimo possa conseguire le prestazioni di
lavoro per la propria attività d’impresa, facendo figurare i lavoratori come dipendenti dello
pseudoappaltatore, a carico del quale vengono riversati gli obblighi e gli oneri inerenti al
rapporto di lavoro subordinato.
-Contratto di venditai due tipi contrattuali assolvono a diverse funzioni economico –
sociali. L’appalto genera obbligazione di fare, la vendita è caratterizzata da una semplice
obbligazione di trasferire la proprietà e di consegnare la cosa. La qualificazione negoziale
diventa ardua nel momento in cui l’obbligazione di facere, tipica dell’appalto, e quella di
dare, tipica della vendita, coesistano. La giurisprudenza ha individuato quale valido
parametro qualificatorio quello della prevalenza nella fattispecie della materia o del lavoro,
ovvero dell’una o dell’altra obbligazione, cui conseguirà l’applicazione di un differente
regime normativo. Diversamente, la giurisprudenza della Suprema Corte fa riferimento alla
prevalenza che l’intento delle parti ha dato all’uno o all’altro elemento, desumibile spesso
oltre che dalle dichiarazioni, dalla particolare situazione in cui esse si sono trovate ad agire,
dalla loro intenzione e dal comportamento abituale delle parti.
-Somministrazionementre l’oggetto del contratto d’appalto è un facere, l’oggetto del c.
di somministrazione consiste in un dare, dal momento che l’oggetto del negozio è
costituito da prestazioni periodiche continuative di cose, con l’avvertenza che il dare non
deve essere inteso nel senso restrittivo di trasferimento di proprietà, in senso ampio e
comprensivo anche della dazione in uso. Al confine tra appalto e somministrazione si
colloca il catering, contratto con cui un imprenditore si obbliga, verso il corrispettivo di un
prezzo, ad approvvigionare l’altra parte di pasti pronti per essere consumati.
-Locazionela differenza va rinvenuta nel fatto che mentre nella locazione prevale
l’obbligo di dare, mentre nell’appalto quello di fare. A volte la prassi può presentare
fattispecie ibride (es. contratto di servizio telefonico + godimento dell’apparecchio): in tali
casi va applicato il principio dell’assorbimento perché quell’attribuzione di godimento
rimane una prestazione accessoria e non può influire sulla determinazione della natura
giuridica del contratto. 2
-Mandatoil mandato ex art. 1703 c.c. è il contratto con cui una parte si obbliga a
compiere per conto dell’altra uno o più atti giuridici. La differenza risiede proprio nel fatto
che mentre la prestazione del mandante si esplica in un’attività deliberativa o negoziale
(cioè in atti di formazione e manifestazione della volontà), quella dell’appaltatore ha per
oggetto un’attività meramente esecutiva, rivolta al compimento di un’opera. Il committente
può comunque affidare all’appaltatore anche il compimento di attività giuridiche accessorie
(es. contratti di lavoro con operai, locazione di cose ecc.), ma gli effetti di tali attività non
incidono direttamente nella sfera giuridica del committente, collocandosi esclusivamente e
definitivamente nell’ambito giuridico dell’appaltatore.
Inoltre, nel mandato manca ogni idea di speculazione e di rischio per il mandatario,
caratteristiche proprie dell’appalto.
-C. di trasportomentre l’appalto ha ad oggetto qualsiasi tipo di opera o servizi, il c. di
trasporto ha ad oggetto un risultato di lavoro tipico e individuato, consistente nel
trasferimento verso corrispettivo di persone o cose da un luogo all’altro.
-C. di agenziaconsiste nell’accordo mediante il quale una parte assume stabilmente
l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata. Il criterio differenziale va individuato in rapporto alla
diversità di oggetto e di funzione dei due negozi: l’appalto è caratterizzato dall’autonomia
del lavoro diretto al compimento di un’opera o di un servizio, l’agenzia è caratterizzata
dallo svolgimento, a rischio dell’agente, di una attività economica organizzata ed
autonoma, concretatesi in un risultato di lavoro, vincolata al committente da uno stabile
rapporto di collaborazione e diretta a promuovere, per conto dell’altra parte, la conclusione
di contratti.
-Engineeringè un contratto atipico, riconducibile alla categoria dell’appalto. Una parte si
obbliga nei confronti dell’altra ad elaborare un progetto di natura architettonica,
industriale, urbanistica, ed eventualmente a realizzarlo (o a realizzarne uno elaborato da
altra impresa) provvedendo anche, se così pattuito, a compiere attività accessorie di
assistenza tecnica, verso un corrispettivo di una somma di denaro, eventualmente integrata
da royalties o da altre forme di partecipazioni agli utili derivanti dall’attività
imprenditoriale avviata a seguito della realizzazione del progetto.
Il contratto può dunque essere diversificato a seconda dell’utilità promessa dalla società di
ingegneria nelle fattispecie del consulting engineering (l’impresa elabora un progetto) e del
commercial engineering (l’impresa controlla e cura lo svolgimento di un progetto).
-Lavoro “in economia”si ha quando chi ha bisogno di un’opera/servizio si fa egli stesso
organizzatore dei lavori, coordinandone e dirigendone direttamente l’esecuzione,
acquistando i materiali e procurandosi le necessarie prestazioni di lavoroil costo
dell’opera coincide con l’ammontare delle spese effettivamente sostenute.
-Cottimosi tratta di una sottospecie della locazione d’opera, la quale, al pari del c.
d’opera, si differenzia dall’appalto per la mancanza dell’elemento dell’impresa. Si ha
retribuzione a cottimo nel lavoro subordinato qualora il corrispettivo sia determinato in
anticipo, globalmente ed invariabilmente, in proporzione alla misura di energie lavorative
spiegate in una data unità di tempo. La differenza con l’appalto a forfait risiede nel caso
che nella retribuzione a cottimo la mercede viene sempre calcolata in proporzione ad una
data quantità di lavoro, mentre nell’appalto assume rilevanza preminente, ai fini della
determinazione del prezzo, il valore del risultato da conseguire. 3
-Fornituraai fini della distinzione deve guardarsi alla prevalenza della prestazione di
dare su quella di fare o viceversa.
-Subfornituradue sottospecie: nella subfornitura di lavorazione il subfornitore si obbliga
ad effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal
committente; nella subfornitura di prodotto si impegna a fornire prodotti o servizi destinati
ad essere incorporati o utilizzati nell’attività economica del committente o nella produzione
di un bene complesso. Il tratto distintivo risiede nel profilo economico del subfornitore,
contemplato come imprenditore medio – piccolo che presta prodotti o servizi non
intellettuali, non destinati alla immediata fruizione dei terzi e non suscettibili di arrecare
un’utilità autonoma, dovendo invece essere inseriti e impiegati nell’attività industriale di
un’altra impresa di maggiori dimensioni. La disciplina della subfornitura, quindi, risulta
applicabile anche ai contratti d’appalto allorché l’appaltatore, pur conservando l’autonoma
organizzazione di mezzi e la gestione a proprio rischio, si trovi in una situazione di
soggezione tecnica o comunque operi sulla base di cognizioni tecniche o tecnologiche a lui
fornite dal committente.
-Appalto “a regìa”la direzione dei lavori spetta al committente, dal quale l’assuntore di
essi riceve il rimborso integrale di tutte le spese incontrate su ordinazione del committente
stesso, sia per l’acquisto del materiale che per il pagamento della manodopera e di
quant’altro occorra. Si tratta di un sistema che priva l’assuntore non solo dei rischi inerenti
all’impresa, ma anche della sua autonomia rispetto al committente. Il sistema a regia lascia
a carico dell’imprenditore le alee di carattere tecnico-organizzativo, mentre elimina quelle
di carattere commerciale che vengono trasferite all’amministrazione.
L’ACCORDO
L’appalto è un contratto consensuale che si perfeziona secondo le regole del diritto
comune: ex art. 1326 c.c. si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte. Il momento perfezionativo dipende così dal
raggiungimento di un completo accordo tra appaltatore e committente che tocca non solo
gli elementi essenziali, ma anche quelli secondari ed accessori, nonché tutte le modalità di
esecuzione.
La conclusione dell’accordo può essere preceduta da trattative, con la predisposizione di
capitolati o dalla stipulazione di un preliminare d’appalto, avente l’effetto creativo di un
vincolo obbligatorio in ordine alla stipulazione entro un termine prestabilito del contratto
2
definitivo .
L’appalto può anche essere concluso a mezzo di rappresentante. Il negozio con cui viene
conferita la rappresentanza volontaria è la procura, in forza della quale, ex art. 1388 c.c., il
rappresentante stipula il contratto in nome e per conto del rappresentato, con effetti diretti
nella sfera giuridica di quest’ultimo. Tuttavia, qualora la persona rappresentata sia
l’appaltatore, la stipulazione sarà considerata automaticamente come un atto di
straordinaria amministrazione, con la conseguenza che dovrà essere rilasciato un mandato
3
speciale ; se invece ad essere rappresentato è il committente, il conferimento di un mandato
speciale sarà necessario solo allorché l’appalto si dovesse configurate come un atto di
straordinaria amministrazione; in caso contrario sarà sufficiente un mandato generale.
2 Nel caso in cui la parte rifiuti di concludere il contratto definitivo l’unico rimedio esperibile è il risarcimento dei danni, non
essendo possibile il ricorso alla sentenza costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto
3 L’appalto costituisce atto di ordinaria amministrazione per il committente se l’opera o il servizio commessi si riferiscono alla
conservazione del patrimonio e nel pagamento del corrispettivo viene impiegato il reddito di quest’ultimo. 4
Poiché il contratto d’appalto non è soggetto a rigore di forme e poiché ex artt. 1392 ss. c.c.
la procura deve seguire il regime formale del contratto che il rappresentante deve
concludere, tanto la procura, quanto il mandato, non richiedono la forma scritta né ad
probationem né ad substantiam. I SOGGETTI
Parti del contratto sono: il committente (ossia colui che richiede l’esecuzione dell’opus) e
l’appaltatore (che assume l’obbligazione di eseguirla). Può trattarsi sia di persone fisiche,
4
sia di persone giuridiche .
Per la conclusione del contratto è sufficiente la normale capacità di agire di diritto privato,
che si acquista con il compimento della maggiore età, purchè non intervenga una sentenza
5
di interdizione o di inabilitazione .
-Joint Venturespesso può capitare che l’impegno organizzativo, finanziario e
progettuale, sono così elevati e complessi che il singolo imprenditore ha interesse a cercare
sul mercato altri partners, realizzando così un’integrazione di risorse. Gli imprenditori
prescelti, che hanno deciso di operare in una joint venture, stipuleranno tra loro un
contratto di j.v. nel quale stabiliscono gli obiettivi comuni e le modalità della loro
collaborazione. In tal caso, dunque, ben lungi dall’avviare la costituzione di una persona
giuridica o di una organizzazione ulteriore e diversa rispetto alle singole organizzazioni dei
partecipanti, si limiteranno unicamente a disciplinare e coordinare l’attività che i singoli
coventurers dovranno porre in essere per la realizzazione dell’obiettivo comune
(l’esecuzione dell’appalto) ed a delineare le modalità di gestione del rapporto nei confronti
del committente.
La prima forma giuridica che può essere utilizzata per realizzare una collaborazione
occasionale e temporanea tra più imprenditori è la società di fatto unius negotii. È tuttavia
difficile che gli imprenditori vogliano costituire un patrimonio comune ed esercitare attività
in comune ed assumersi il rischio di eventuali conseguenze societarie (
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