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,INOLTRE, APPLICARE L’ART. 2049 C.C. “RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI
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COMMITTENTI”. quindi per l’inadempimento contrattuale verso i terzi ad opera del
subappaltatore(per i contratti che quindi il subappaltatore ha stipulato con i terzi ) ,
risponderà solo quest’ultimo.
3) sul subappaltatore soltanto grava una eventuale responsabilità penale, che sappiamo
essere sempre personale, per i reati da esso stesso commessi
A differenza della cessione dell’appalto, inoltre, il subappalto è concepibile che sia
concluso solo dall’appaltatore, e non anche dal committente.
È questione di fatto, cioè di interpretazione della volontà delle parti e di tutti gli obiettivi
del caso concreto, lo stabilire di volta in volta se si abbia cessione di o subappalto. In
mancanza di altri elementi di giudizio più precisi, tuttavia, possono far propendere per la
cessione le circostanze che nel nuovo accordo siano state trasferite tutte le clausole del
primo appalto, e che il terzo si sia posto in contatto diretto con il committente. Si può
invece propendere per il subappalto nel caso opposto.
Potrebbe però accadere che le differenze siano solo di contenuto e quindi non decisive per
escludere che si tratti di cessione. Nel caso in cui manchino indizi specifici, o comunque se
la questione rimane dubbia, nonostante il tentativo di interpretare la volontà delle parti,
allora SEMBRA PIù CORRETTO AMMETTERE IL SUBAPPALTO.
Nel nostro ordinamento il subappalto è ion linea di massima vietato. La legge stabilisce che
se manca l’autorizzazione, il contratto di appalto è nullo. Ma questa è solo una nullità
relativa , che può cioè essere fatta valere solo dal committente perché nel suo interesse è
disposta. Ciò implica che il committente può arrestare l’ingerenza nei lavori da parte del
subappaltatore. Tuttavia per chiedere il risarcimento del danno non basta LA SOLA
INGERENZA, ma è necessario che il DANNO SI SIA VERIFICATO. Quando il danno si
verifica l’appaltatore risponde per colpa contrattuale, ossia per violazione del contratto di
appalto.
L’autorizzazione del committente può essere data non solo con apposito e separato atto in
vista di un determinato subappalto, ma anche preventivamente e genericamente
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nell’originario contratto. Può essere data oralmente ed anche tacitamente .
E ancora, nel subappalto si può fissare un termine, che può essere più breve di quello
dell’appalto, ma non più lungo. Non occorre che l’autorizzazione del committente si
estenda anche a queste modalità diverse di contenuto: infatti il subappalto è uguale
all’appalto solo come tipo di contratto, e nel suo contenuto concreto possono essere
introdotte differenze rispetto all’appalto, purchè non INCOMPATIBILI con quest’ultimo.
Ad esempio il subappalto può essere totale o parziale (cioè riguardante solo una parte
dell’opera). In quest’ultimo caso, naturalmente i suoi effetti si verificano solo per la parte
subappaltata. Naturalmente se l’appaltatore non ottiene l’autorizzazione, anche solo per un
parziale subappalto, dovrà esso stesso provvedere con la sua impresa all’esecuzione di
quelle parti che avrebbe voluto dare in subappalto, perché accessorie o speciali dell’opera,
che quindi esulavano dalla sua ordinaria attività di impresa.
QUINDI RIASSUMEDO: l’autorizzazione del committente si deve estendere anche
12 Non è, tuttavia, autorizzazione tacita il semplice silenzio, cioè se il committente (a conoscenza dell’ingerenza di un terzo
nell’appalto) non si sia opposto. 11
alle diversità di contenuto solo quando esse siano in contrasto con il contenuto
dell’appalto.
È da notare, inoltre, che pur applicando al subappalto la normativa relativa all’appalto,
alcune disposizioni non sono compatibili con esso. Ad esempio gli articoli 1667,
1668(questi subiscono delle influenze e modifiche nell’applicazione in caso di subappalto
data la natura di sub-contratto rispetto al rapporto committente-appaltatore).
Le problematiche sorgono in relazione alle questioni processuali. Sembrerebbe ovvio che
anche in caso di subappalto dovrebbero essere risolti problemi come interesse ad agire,
poteri di chiamata in causa, rapporti tra giudicati, utilizzando i concetti tipici del diritto
processuale.
Al contrario si parla frequentemente di una carenza di interesse ad agire in responsabilità
da parte dell’appaltatore verso il subappaltatore, prima che il committente denunci
all’appaltatore l’esistenza di difformità o vizi dell’opera.
Nelle ipotesi qui esaminate delle azioni di garanzia previste per l’appalto il problema
dell’interesse ad agire non si pone in quanto già scontato nel tipo di azione (di condanna,
risarcitoria, costitutiva). È sufficiente che l’appaltatore- attore agisca in responsabilità ex
art. 1667, 1668 contro il sub appaltatore: cosi facendo infatti si afferma soggetto contraente
del subappalto e con ciò legittimato ad causam. (il fatto poi che l’appaltatore abbia subito
un danno o meno non inciderà sull’interesse ad agire ma semmai sulla fondatezza della
domanda).
In secondo luogo si parla con sospetto di una tesi che ci dice che l’azione di responsabilità
da l’appalt. contro il subappal. Presuppone un giudicato di condanna dell’appaltatore verso
il committente. Perche tesi sospettosa?
--Perché in primis da per scontato l’identità o la coincidenza di contenuto e di oggetto tra il
contratto di appalto e quello di sub appalto cosa che urta con l’autonomia da tutti
attribuita al contratto di subappalto rispetto all’appalto.
--Qualora il legislatore avesse voluto condizionare in qualche modo azioni o sentenze
relative a rapporti diversi, ma connessi, lo avrebbe fatto espressamente ed a chiare lettere
ed entro ben precisi limiti. L’esempio per eccellenza del fatto che il legislatore se avesse
voluto dar rilevanza processuale e sostanziale a tale legame l’avrebbe previsto è l’art.
1595 il locatore ha azione diretta contro il subconduttore per tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto di sublocazione e la nullità o la risoluzione del contratto di locazione
hanno effetto nei confronti del subconduttore e la sentenza tra locatore e conduttore ha
effetto anche verso il subconduttore.
Art. 1657. Determinazione del corrispettivo
1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il
modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli
usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Il prezzo può venire determinato con modi e prezzi vari: può essere determinato, ossia può
esserne fissato l’ammontare già al momento di conclusione del contratto, oppure può
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rimanere semplicemente determinabile, ossia può essere determinato solo il mezzo, il
criterio con cui in seguito ne verrà stabilito l’ammontare. I criteri di determinabilità sono
quanto mai vari: nessun limite speciale è posto dalla legge e le parti possono stabilire
qualsiasi criterio, purchè lo stesso sia certo, determinato ed idoneo ad assolvere alla sua
funzione e non contrasti norme proibitive. Tuttavia, anche se le parti non hanno indicato
alcun criterio ed anche se mancano tariffe ed usi al riguardo il contratto non è nullo: la
determinazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti, sarà effettuata dal giudice, non
essendo richiesta neppure la semplice determinabilità.
Il prezzo può essere:
- A) fissato preventivamentesi tratta dei c.d. appalti a corpo o a forfait;
fissato al momento della conclusione del contratto globalmente, cioè per tutta l’opera o
servizio e di regola invariabilmente. La normale invariabilità del prezzo richiede che
negli appalti a corpo anche l’opera sia già determinata, anche nelle dimensioni, di modo
che l’appaltatore sappia regolarsi al momento della fissazione del prezzo e non rimanga
esposto a sorprese.
Ma la determinatezza può avere vari gradi. Negli appalti a forfait non essendo
necessario un vero e proprio progetto occorrano maggior rigore e precisione per la
determinazione dell’opera è ammissibile però che particolarità dell’opera siano
precisate in un momento successivo con accordi integrativi. In questo caso ci si chiede
se:
--il contratto d’appalto debba ritenersi perfezionato già con l’originaria manifestazione
di volontà contrattuale in questo caso il prezzo convenuto non può più essere
modificato
-- il contratto debba ritenersi perfezionato solo al momento degli accordi integrativi
in questo caso anche l’originario prezzo non era definitivo e perciò si può chiedere una
modifica con il perfezionamento del contratto.
N.B. in ogni caso si è fuori dal caso delle variazioni, quindi non si applica l’art. 1659.
- B) stabilito per ogni unità di misura di cui si componga l’opera appalti a prezzi
unitari o a misura. Il prezzo globale in tal caso si avrà solo alla fine dei lavori,
moltiplicando il prezzo base per il numero delle unità di misura che in definitiva
hanno composto l’opera; se un’ opera complessiva è scomponibile in frazioni può
accadere che vengano pattuiti più tipi di prezzi unitari, ognuno x ciascun genere di
lavoro. Altre volte però si mantiene un prezzo base unico calcolato sulla media di
quelli che avrebbero dovuto essere vari prezzi unitari
- mistoin parte a corpo e in parte a misura; oppure può accadere che accanto al prezzo
fatto, si faccia una esplicita riserva di liquidazione finale dei conti;
nel caso concreto possono aversi interferenze anche più sensibili fra i due
sistemi. Può accadere che l’esecuzione dell’opera avvenga a prezzi unitari, ma con la
clausola che il costo finale dell’opera non possa oltrepassare in alcun modo una
determinata somma.
In pratica non è sempre agevole stabilire se si tratti di appalto a corpo o a misura: ad
es. può accadere che il prezzo non venga esplicitamente determinato in un’unica
cifra globale, ma si determinino le dimensioni dell’opera e il prezzo unitario. Allora
se risulta che per volontà delle parti, o per necessità naturale delle cose, le
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dimensioni dell’opera sono invariabili e se, d’altra parte, vi è un unico tipo di prezzo
unitario, si può anche arrivare a dire che l’appalto in realtà è a corpo.
Due ca