Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 69
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 1 Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 69.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Iudica, libro consigliato L'Appalto Pag. 66
1 su 69
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

,INOLTRE, APPLICARE L’ART. 2049 C.C. “RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI

10

COMMITTENTI”. quindi per l’inadempimento contrattuale verso i terzi ad opera del

subappaltatore(per i contratti che quindi il subappaltatore ha stipulato con i terzi ) ,

risponderà solo quest’ultimo.

3) sul subappaltatore soltanto grava una eventuale responsabilità penale, che sappiamo

essere sempre personale, per i reati da esso stesso commessi

A differenza della cessione dell’appalto, inoltre, il subappalto è concepibile che sia

concluso solo dall’appaltatore, e non anche dal committente.

È questione di fatto, cioè di interpretazione della volontà delle parti e di tutti gli obiettivi

del caso concreto, lo stabilire di volta in volta se si abbia cessione di o subappalto. In

mancanza di altri elementi di giudizio più precisi, tuttavia, possono far propendere per la

cessione le circostanze che nel nuovo accordo siano state trasferite tutte le clausole del

primo appalto, e che il terzo si sia posto in contatto diretto con il committente. Si può

invece propendere per il subappalto nel caso opposto.

Potrebbe però accadere che le differenze siano solo di contenuto e quindi non decisive per

escludere che si tratti di cessione. Nel caso in cui manchino indizi specifici, o comunque se

la questione rimane dubbia, nonostante il tentativo di interpretare la volontà delle parti,

allora SEMBRA PIù CORRETTO AMMETTERE IL SUBAPPALTO.

Nel nostro ordinamento il subappalto è ion linea di massima vietato. La legge stabilisce che

se manca l’autorizzazione, il contratto di appalto è nullo. Ma questa è solo una nullità

relativa , che può cioè essere fatta valere solo dal committente perché nel suo interesse è

disposta. Ciò implica che il committente può arrestare l’ingerenza nei lavori da parte del

subappaltatore. Tuttavia per chiedere il risarcimento del danno non basta LA SOLA

INGERENZA, ma è necessario che il DANNO SI SIA VERIFICATO. Quando il danno si

verifica l’appaltatore risponde per colpa contrattuale, ossia per violazione del contratto di

appalto.

L’autorizzazione del committente può essere data non solo con apposito e separato atto in

vista di un determinato subappalto, ma anche preventivamente e genericamente

12

nell’originario contratto. Può essere data oralmente ed anche tacitamente .

E ancora, nel subappalto si può fissare un termine, che può essere più breve di quello

dell’appalto, ma non più lungo. Non occorre che l’autorizzazione del committente si

estenda anche a queste modalità diverse di contenuto: infatti il subappalto è uguale

all’appalto solo come tipo di contratto, e nel suo contenuto concreto possono essere

introdotte differenze rispetto all’appalto, purchè non INCOMPATIBILI con quest’ultimo.

Ad esempio il subappalto può essere totale o parziale (cioè riguardante solo una parte

dell’opera). In quest’ultimo caso, naturalmente i suoi effetti si verificano solo per la parte

subappaltata. Naturalmente se l’appaltatore non ottiene l’autorizzazione, anche solo per un

parziale subappalto, dovrà esso stesso provvedere con la sua impresa all’esecuzione di

quelle parti che avrebbe voluto dare in subappalto, perché accessorie o speciali dell’opera,

che quindi esulavano dalla sua ordinaria attività di impresa.

QUINDI RIASSUMEDO: l’autorizzazione del committente si deve estendere anche

12 Non è, tuttavia, autorizzazione tacita il semplice silenzio, cioè se il committente (a conoscenza dell’ingerenza di un terzo

nell’appalto) non si sia opposto. 11

alle diversità di contenuto solo quando esse siano in contrasto con il contenuto

dell’appalto.

È da notare, inoltre, che pur applicando al subappalto la normativa relativa all’appalto,

alcune disposizioni non sono compatibili con esso. Ad esempio gli articoli 1667,

1668(questi subiscono delle influenze e modifiche nell’applicazione in caso di subappalto

data la natura di sub-contratto rispetto al rapporto committente-appaltatore).

Le problematiche sorgono in relazione alle questioni processuali. Sembrerebbe ovvio che

anche in caso di subappalto dovrebbero essere risolti problemi come interesse ad agire,

poteri di chiamata in causa, rapporti tra giudicati, utilizzando i concetti tipici del diritto

processuale.

Al contrario si parla frequentemente di una carenza di interesse ad agire in responsabilità

da parte dell’appaltatore verso il subappaltatore, prima che il committente denunci

all’appaltatore l’esistenza di difformità o vizi dell’opera.

Nelle ipotesi qui esaminate delle azioni di garanzia previste per l’appalto il problema

dell’interesse ad agire non si pone in quanto già scontato nel tipo di azione (di condanna,

risarcitoria, costitutiva). È sufficiente che l’appaltatore- attore agisca in responsabilità ex

art. 1667, 1668 contro il sub appaltatore: cosi facendo infatti si afferma soggetto contraente

del subappalto e con ciò legittimato ad causam. (il fatto poi che l’appaltatore abbia subito

un danno o meno non inciderà sull’interesse ad agire ma semmai sulla fondatezza della

domanda).

In secondo luogo si parla con sospetto di una tesi che ci dice che l’azione di responsabilità

da l’appalt. contro il subappal. Presuppone un giudicato di condanna dell’appaltatore verso

il committente. Perche tesi sospettosa?

--Perché in primis da per scontato l’identità o la coincidenza di contenuto e di oggetto tra il

contratto di appalto e quello di sub appalto cosa che urta con l’autonomia da tutti

attribuita al contratto di subappalto rispetto all’appalto.

--Qualora il legislatore avesse voluto condizionare in qualche modo azioni o sentenze

relative a rapporti diversi, ma connessi, lo avrebbe fatto espressamente ed a chiare lettere

ed entro ben precisi limiti. L’esempio per eccellenza del fatto che il legislatore se avesse

voluto dar rilevanza processuale e sostanziale a tale legame l’avrebbe previsto è l’art.

1595 il locatore ha azione diretta contro il subconduttore per tutte le obbligazioni

nascenti dal contratto di sublocazione e la nullità o la risoluzione del contratto di locazione

hanno effetto nei confronti del subconduttore e la sentenza tra locatore e conduttore ha

effetto anche verso il subconduttore.

Art. 1657. Determinazione del corrispettivo

1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il

modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli

usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Il prezzo può venire determinato con modi e prezzi vari: può essere determinato, ossia può

esserne fissato l’ammontare già al momento di conclusione del contratto, oppure può

12

rimanere semplicemente determinabile, ossia può essere determinato solo il mezzo, il

criterio con cui in seguito ne verrà stabilito l’ammontare. I criteri di determinabilità sono

quanto mai vari: nessun limite speciale è posto dalla legge e le parti possono stabilire

qualsiasi criterio, purchè lo stesso sia certo, determinato ed idoneo ad assolvere alla sua

funzione e non contrasti norme proibitive. Tuttavia, anche se le parti non hanno indicato

alcun criterio ed anche se mancano tariffe ed usi al riguardo il contratto non è nullo: la

determinazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti, sarà effettuata dal giudice, non

essendo richiesta neppure la semplice determinabilità.

Il prezzo può essere:

- A) fissato preventivamentesi tratta dei c.d. appalti a corpo o a forfait;

fissato al momento della conclusione del contratto globalmente, cioè per tutta l’opera o

servizio e di regola invariabilmente. La normale invariabilità del prezzo richiede che

negli appalti a corpo anche l’opera sia già determinata, anche nelle dimensioni, di modo

che l’appaltatore sappia regolarsi al momento della fissazione del prezzo e non rimanga

esposto a sorprese.

Ma la determinatezza può avere vari gradi. Negli appalti a forfait non essendo

necessario un vero e proprio progetto occorrano maggior rigore e precisione per la

determinazione dell’opera è ammissibile però che particolarità dell’opera siano

precisate in un momento successivo con accordi integrativi. In questo caso ci si chiede

se:

--il contratto d’appalto debba ritenersi perfezionato già con l’originaria manifestazione

di volontà contrattuale in questo caso il prezzo convenuto non può più essere

modificato

-- il contratto debba ritenersi perfezionato solo al momento degli accordi integrativi

in questo caso anche l’originario prezzo non era definitivo e perciò si può chiedere una

modifica con il perfezionamento del contratto.

N.B. in ogni caso si è fuori dal caso delle variazioni, quindi non si applica l’art. 1659.

- B) stabilito per ogni unità di misura di cui si componga l’opera appalti a prezzi

unitari o a misura. Il prezzo globale in tal caso si avrà solo alla fine dei lavori,

moltiplicando il prezzo base per il numero delle unità di misura che in definitiva

hanno composto l’opera; se un’ opera complessiva è scomponibile in frazioni può

accadere che vengano pattuiti più tipi di prezzi unitari, ognuno x ciascun genere di

lavoro. Altre volte però si mantiene un prezzo base unico calcolato sulla media di

quelli che avrebbero dovuto essere vari prezzi unitari

- mistoin parte a corpo e in parte a misura; oppure può accadere che accanto al prezzo

fatto, si faccia una esplicita riserva di liquidazione finale dei conti;

nel caso concreto possono aversi interferenze anche più sensibili fra i due

sistemi. Può accadere che l’esecuzione dell’opera avvenga a prezzi unitari, ma con la

clausola che il costo finale dell’opera non possa oltrepassare in alcun modo una

determinata somma.

In pratica non è sempre agevole stabilire se si tratti di appalto a corpo o a misura: ad

es. può accadere che il prezzo non venga esplicitamente determinato in un’unica

cifra globale, ma si determinino le dimensioni dell’opera e il prezzo unitario. Allora

se risulta che per volontà delle parti, o per necessità naturale delle cose, le

13

dimensioni dell’opera sono invariabili e se, d’altra parte, vi è un unico tipo di prezzo

unitario, si può anche arrivare a dire che l’appalto in realtà è a corpo.

Due ca

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
69 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Iudica Giovanni.