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Facoltà di giurisprudenza

anno acc. 2007/2008

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Pegno

(Cfr. Cap. 4)

2784. Nozione. — Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un

terzo per il debitore (att. c. 237).

Possono essere dati in pegno

i beni mobili (c. 812) ,

le universalità di mobili (c. 816),

i crediti

e altri diritti aventi per oggetto beni mobili (c. 813). 1

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pegno di beni mobili

2786. Costituzione. — Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del

documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (c. 1997, 2014) (1).

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o

possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia

nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

2787. Prelazione del creditore pignoratizio. — Il creditore ha diritto di farsi pagare con

prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (c. 2744, 2911).

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del

creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila [euro 2,58], la prelazione

non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga

sufficiente indicazione del credito e della cosa (c. 2704, 2800, 28061).

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati,

compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può

essere accertata con ogni mezzo di prova (att. c. 237).

******

Cass. civ., sez. I, 19/11/2002, n.16261

In tema di pegno, dal combinato disposto degli art. 2786, comma 1, e 2787, comma 3, c.c. si

evince che la garanzia reale "de qua" è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la

sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l'atto scritto contenente

l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini

della prelazione, vale a dire dell'opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore

di pegno. Ne consegue che della mancanza dell'atto scritto - non dando essa luogo a nullità, bensì a

mera inopponibilità (ossia inefficacia relativa) - è inibito il rilievo di ufficio, e la relativa eccezione

(in senso stretto) può essere sollevata soltanto con l'osservanza, a pena di decadenza, delle norme

stabilite dall'art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), e dunque non per la

prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Cass. civ., sez. I, 27/08/1998, n.8517

Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine

dall'accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la

sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con

la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la

volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da

garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il

completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad

esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore.

Mass. Giur. It., 1998 2

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Cass. civ., sez. I, 11/08/1998, n.7871 pegno omnibus

La apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento

"ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore" oltre

alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benchè affetta da nullità

per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma 3, c.c., non travolge ipso facto la efficacia della

prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente

indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi

funzionali alla individuazione della "essenzialità" o meno della singola pattuizione al fine di

dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata

(interpretazione della volontà delle parti; ricostruzione oggettiva della perdurante utilità del negozio

dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza al mantenimento del

contratto da parte dell'interessato), pervenga alla conclusione che la singola convenzione

rappresenti null'altro che una clausola di stile (attesane, tra l'altro, la predisposizione a stampa), la

cui nullità parziale non si comunica all'intero negozio. L'apprezzamento in proposito formulato, se

adeguatamente e razionalmente motivato, non è censurabile da parte del giudice di legittimità.

Mass. Giur. It., 1998 3

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pegno di crediti

2800. Condizioni della prelazione. — Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se

non quando

il pegno risulta da atto scritto

e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata

da questo accettata con scrittura avente data certa (c. 1265 , 2704).

2801. Consegna del documento. — Se il credito costituito in pegno risulta da un

documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

2802. Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche. — Il creditore pignoratizio è

tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone

l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale (c. 19983 , 2791). Egli

è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

2803. Riscossione del credito dato in pegno. — Il creditore pignoratizio è tenuto a

riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o

altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito

d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto,

il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue

ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può

farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.

2804. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno. — Il creditore pignoratizio non

soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito

ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (c. 2798, 2928).

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art.

2797.

2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno. — Il debitore del

credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero

contro il proprio creditore (c. 1250, 1254).

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può

opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente (c. 12431) .

2807. Norme applicabili al pegno di crediti. — Per tutto ciò che non è regolato nella

presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente 4

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Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n.10990

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in mancanza di un certificato individuale,

autonomo e separato, costituisce un credito e non un titolo di credito nei confronti del fondo stesso,

giacché il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione, né può circolare

limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, e l'investitore acquisisce soltanto un diritto

di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di

restituirgli il valore delle quote di partecipazione; pertanto, deve ritenersi legittimo il pegno

costituito sulla quota di partecipazione al fondo secondo la disciplina prevista per il pegno di

crediti dall'art. 2800 c.c. Mass. Giur. It., 2003 5

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pegno di diritti diversi dai crediti

2806. Pegno di diritti diversi dai crediti. — Il pegno di diritti diversi dai crediti si

costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo

il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

pegno di titoli di credito

1997. Efficacia dei vincoli sul credito. — Il pegno (c. 2786 ss. ), il sequestro (p. c. 670

ss.), il pignoramento (p. c. 491 ss.) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di

credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo (c.

2014, 2024 ss.).

- titoli al portatore

2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore. — Il trasferimento del titolo

al portatore (c. 2410) si opera con la consegna del titolo (c. 1376 , 1994).

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato

in base alla presentazione del titolo (c. 1992).

-titoli all’ordine

2008. Legittimazione del possessore. — Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato

all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (c. 1992; l.

camb. 20; l. ass. 22).

2014. Girata a titolo di pegno. — Se alla girata è apposta una clausola che importa

costituzione di pegno (c. 2786), il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la

girata da lui fatta vale solo come girata per procura (l. camb. 23).

L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti

personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito

intenzionalmente a danno dell'emittente (c. 19932 , 2026; l. camb. 23).

- titoli nominativi

2021. Legittimazione del possessore. — Il possessore di un titolo nominativo è legittimato

all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore

contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente (c. 1992).

2022. Trasferimento. — Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante

l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio

di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare (c. 1376 ). Del rilascio deve essere fatta

annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un

nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di

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disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il

rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto

mediante atto autentico (c. 19992 , 2024).

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità

dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da

responsabilità, salvo il caso di colpa (nav. 4643 , 9623).

2024. Vincoli sul credito. — Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti

dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel

registro (c. 1674 , 1997).

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

2026. Pegno. — La costituzione in pegno (c. 2786) di un titolo nominativo può farsi

anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra

equivalente (c. 2014).

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per

procura (c. 2013, 2014). ******

Cass. civ., sez. I, 23/10/1998, n.10526

Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante

spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia "erga omnes" del vincolo sul

diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 c.c.). Trattandosi di titoli all'ordine, la

legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una

serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far

riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art

2003 c.c. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla

girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art.

2021 c.c., per i titoli nominativi). Ciò significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli

cambiari, la validità della girata dev'essere ragguagliata alla normativa degli art. 15 ss. della legge

sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata

con clausola "valuta in garanzia", "valuta in pegno", od altra che al pegno faccia riferimento. Infatti

il trasferimento del possesso del titolo al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve

pienamente alla funzione di palesare ai terzi l'indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire

una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere cd. pieno della girata,

e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario - creditore pignoratizio, affidato

ad un pactum fiduciae del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco),

mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata

dalla disciplina sulla "certezza" della data (art. 2787, comma 3, c.c.) ai fini dell'opponibilità del

vincolo. Mass. Giur. It., 1998

Cass. civ., sez. I, 19/03/2004, n.5561

Il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno bene può ritenersi soddisfatto, in

caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e

dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriori specificazioni di tutti

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gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflua, rispetto all'interesse

tutelato. Guida al Diritto, 2004, 18, 63 8

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pegno di titoli dematerializzati

Art. 87 d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 )

87. Vinc

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.
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