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Il patto di rotatività nel contratto di pegno

Il patto di rotatività con il quale si prevede, sin dall'origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità, ma per il relativo valore economico, dà luogo alla formazione di una fattispecie progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori pattuizioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno.

Cass. civ., sez. I, 27/09/1999, n.10685

La compatibilità tra continuità del rapporto di garanzia e natura reale del contratto di pegno, quando deriva dalla convenzione con la quale le parti previdero la possibilità di sostituirne l'oggetto senza estinzione del precedente rapporto, rende la surrogazione reale dell'oggetto del pegno conforme al diritto positivo che prevede il c.d.

Patto di rotatività in virtù del quale è possibile fin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico.

Facoltà di giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo- obblighi del creditore

2790. Conservazione della cosa e spese relative. — Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (c. 1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (c. 1218 ss., 1760, 1780).

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

2792. Divieto di uso e disposizione della cosa. — Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa (c. 1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il

godimento.In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

2793. Sequestro della cosa. — Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (c. 2905; p. c. 670 ss.).

2794. Restituzione della cosa. — Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati (c. 2799) il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (c. 1849, 1962). Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Facoltà di giurisprudenza anno acc. 2007/2008

Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo- diritti del creditore

2787. Prelazione del creditore pignoratizio. — Il

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (c. 2744, 2911). La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila [euro 2,58], la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (c. 2704, 2800, 28061). Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova (att. c. 237).

2788. Prelazione per il credito degli interessi. — La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento (p. c. 492, 518) o, in mancanza di questo (p. c. 502), alla data della notificazione del precetto (p. c.

  1. 479 ss.). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale (c.1284), fino alla data della vendita (c. 2796).
  2. 2796. Vendita della cosa. — Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente (c.2744; p. c. 502).
  3. 2797. Forme della vendita. — Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
  4. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto (p. c. 534 ss.), o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente (c. 1515), a mezzo di

persona autorizzata a tali atti (att. c. 83). Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 166 (ora 163-bis) del codice di procedura civile (c. 18501). Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

2798. Assegnazione della cosa in pagamento. — Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento (c. 2925 ss.; p. c. 505 ss.) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (c. 2744, 2803).

2795. Vendita anticipata. — Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi,

previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa (p. c. 502). Facoltà di giurisprudenza anno acc. 2007/2008 Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il

deposito del prezzo (p.c. 530).2791. Pegno di cosa fruttifera. — Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvopatto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (c. 821), imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.2789. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio. — Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (c.1168 ss.), può anche esercitare l'azione di rivendicazione (c. 948 ss.), se questa spetta al costituente. 15Facoltà di giurisprudenzaanno acc. 2007/2008Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo2799. Indivisibilità del pegno. — Il pegno è indivisibile (c. 28092) e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.Cass. civ., sez. I, 05/07/2000, n.8970Il principio di indivisibilità del pegno,

contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito - non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. 16 Facoltà di giurisprudenza anno acc. 2007/2008 Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo

Ipoteca 2808. Costituzione ed effetti dell'ipoteca. — L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo (c. 2868 ss.) e si costituisce (c. 1376)

mediante iscrizione nei registri immobiliari (<c. 2827 ss.>). L'ipoteca è legale (<c. 2817>), giudiziale (<c. 2818 ss.>) o volontaria (<c. 2821 ss.>) (<1>). <2809>. Specialità e indivisibilità dell'ipoteca. — L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile (<c. 2799>) e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (<c. 8533>). <2810>. Oggetto dell'ipoteca. — Sono capaci d'ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (<c. 812, 817>); 2) l'usufrutto dei beni stessi (<c. 326, 978 ss., 2814>); 3) il diritto di superficie (<c. 952 ss.>); 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico (<c. 957 ss.>). Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (<nav. 565 ss.>), gli aeromobili (<nav. 1027>)
  1. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale (c. 2779) (1).
  2. Miglioramenti e accessioni. — L'ipoteca si estende ai miglioramenti (c. 975, 985), nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (c. 934 ss.) dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge (c. 2804, 2816, 2864, 28733).

Cass. civ., sez. II, 03/04/2000, n.3997

Il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto.

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A.A. 2012-2013
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Nuzzo Mario.