Facoltà di giurisprudenza
anno acc. 2007/2008
Diritto civile progredito – Prof. Mario Nuzzo
Pegno
(Cfr. Cap. 4)
2784. Nozione. — Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un
terzo per il debitore (att. c. 237).
Possono essere dati in pegno
i beni mobili (c. 812) ,
le universalità di mobili (c. 816),
i crediti
e altri diritti aventi per oggetto beni mobili (c. 813). 1
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pegno di beni mobili
2786. Costituzione. — Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del
documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (c. 1997, 2014) (1).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o
possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia
nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
2787. Prelazione del creditore pignoratizio. — Il creditore ha diritto di farsi pagare con
prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (c. 2744, 2911).
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del
creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila [euro 2,58], la prelazione
non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga
sufficiente indicazione del credito e della cosa (c. 2704, 2800, 28061).
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati,
compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può
essere accertata con ogni mezzo di prova (att. c. 237).
******
Cass. civ., sez. I, 19/11/2002, n.16261
In tema di pegno, dal combinato disposto degli art. 2786, comma 1, e 2787, comma 3, c.c. si
evince che la garanzia reale "de qua" è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la
sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l'atto scritto contenente
l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini
della prelazione, vale a dire dell'opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore
di pegno. Ne consegue che della mancanza dell'atto scritto - non dando essa luogo a nullità, bensì a
mera inopponibilità (ossia inefficacia relativa) - è inibito il rilievo di ufficio, e la relativa eccezione
(in senso stretto) può essere sollevata soltanto con l'osservanza, a pena di decadenza, delle norme
stabilite dall'art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), e dunque non per la
prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Cass. civ., sez. I, 27/08/1998, n.8517
Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine
dall'accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la
sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con
la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la
volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da
garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il
completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad
esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore.
Mass. Giur. It., 1998 2
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Cass. civ., sez. I, 11/08/1998, n.7871 pegno omnibus
La apposizione, ad un contratto di pegno, di una clausola contenente un generico riferimento
"ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore" oltre
alla puntuale indicazione di quello per il quale il pegno risulti convenuto, benchè affetta da nullità
per contrarietà al disposto dell'art. 2787, comma 3, c.c., non travolge ipso facto la efficacia della
prelazione pignoratizia anche con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente
indicato nel contratto qualora il giudice di merito, in applicazione di tutti i parametri interpretativi
funzionali alla individuazione della "essenzialità" o meno della singola pattuizione al fine di
dichiarare la nullità dell'intero atto ovvero solo quella, parziale, della clausola viziata
(interpretazione della volontà delle parti; ricostruzione oggettiva della perdurante utilità del negozio
dopo la rimozione della clausola nulla; mancata prova della inesistenza al mantenimento del
contratto da parte dell'interessato), pervenga alla conclusione che la singola convenzione
rappresenti null'altro che una clausola di stile (attesane, tra l'altro, la predisposizione a stampa), la
cui nullità parziale non si comunica all'intero negozio. L'apprezzamento in proposito formulato, se
adeguatamente e razionalmente motivato, non è censurabile da parte del giudice di legittimità.
Mass. Giur. It., 1998 3
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pegno di crediti
2800. Condizioni della prelazione. — Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se
non quando
il pegno risulta da atto scritto
e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata
da questo accettata con scrittura avente data certa (c. 1265 , 2704).
2801. Consegna del documento. — Se il credito costituito in pegno risulta da un
documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
2802. Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche. — Il creditore pignoratizio è
tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone
l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale (c. 19983 , 2791). Egli
è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
2803. Riscossione del credito dato in pegno. — Il creditore pignoratizio è tenuto a
riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o
altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito
d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto,
il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue
ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può
farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
2804. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno. — Il creditore pignoratizio non
soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito
ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (c. 2798, 2928).
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art.
2797.
2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno. — Il debitore del
credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero
contro il proprio creditore (c. 1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può
opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente (c. 12431) .
2807. Norme applicabili al pegno di crediti. — Per tutto ciò che non è regolato nella
presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente 4
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Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n.10990
La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in mancanza di un certificato individuale,
autonomo e separato, costituisce un credito e non un titolo di credito nei confronti del fondo stesso,
giacché il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione, né può circolare
limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, e l'investitore acquisisce soltanto un diritto
di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di
restituirgli il valore delle quote di partecipazione; pertanto, deve ritenersi legittimo il pegno
costituito sulla quota di partecipazione al fondo secondo la disciplina prevista per il pegno di
crediti dall'art. 2800 c.c. Mass. Giur. It., 2003 5
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pegno di diritti diversi dai crediti
2806. Pegno di diritti diversi dai crediti. — Il pegno di diritti diversi dai crediti si
costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo
il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
pegno di titoli di credito
1997. Efficacia dei vincoli sul credito. — Il pegno (c. 2786 ss. ), il sequestro (p. c. 670
ss.), il pignoramento (p. c. 491 ss.) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di
credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo (c.
2014, 2024 ss.).
- titoli al portatore
2003. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore. — Il trasferimento del titolo
al portatore (c. 2410) si opera con la consegna del titolo (c. 1376 , 1994).
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato
in base alla presentazione del titolo (c. 1992).
-titoli all’ordine
2008. Legittimazione del possessore. — Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (c. 1992; l.
camb. 20; l. ass. 22).
2014. Girata a titolo di pegno. — Se alla girata è apposta una clausola che importa
costituzione di pegno (c. 2786), il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la
girata da lui fatta vale solo come girata per procura (l. camb. 23).
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti
personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito
intenzionalmente a danno dell'emittente (c. 19932 , 2026; l. camb. 23).
- titoli nominativi
2021. Legittimazione del possessore. — Il possessore di un titolo nominativo è legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore
contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente (c. 1992).
2022. Trasferimento. — Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante
l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio
di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare (c. 1376 ). Del rilascio deve essere fatta
annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un
nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di
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disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il
rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto
mediante atto autentico (c. 19992 , 2024).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità
dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da
responsabilità, salvo il caso di colpa (nav. 4643 , 9623).
2024. Vincoli sul credito. — Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti
dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel
registro (c. 1674 , 1997).
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
2026. Pegno. — La costituzione in pegno (c. 2786) di un titolo nominativo può farsi
anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra
equivalente (c. 2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per
procura (c. 2013, 2014). ******
Cass. civ., sez. I, 23/10/1998, n.10526
Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante
spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia "erga omnes" del vincolo sul
diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 c.c.). Trattandosi di titoli all'ordine, la
legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una
serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far
riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art
2003 c.c. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla
girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art.
2021 c.c., per i titoli nominativi). Ciò significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli
cambiari, la validità della girata dev'essere ragguagliata alla normativa degli art. 15 ss. della legge
sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata
con clausola "valuta in garanzia", "valuta in pegno", od altra che al pegno faccia riferimento. Infatti
il trasferimento del possesso del titolo al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve
pienamente alla funzione di palesare ai terzi l'indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire
una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere cd. pieno della girata,
e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario - creditore pignoratizio, affidato
ad un pactum fiduciae del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco),
mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata
dalla disciplina sulla "certezza" della data (art. 2787, comma 3, c.c.) ai fini dell'opponibilità del
vincolo. Mass. Giur. It., 1998
Cass. civ., sez. I, 19/03/2004, n.5561
Il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno bene può ritenersi soddisfatto, in
caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e
dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriori specificazioni di tutti
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gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflua, rispetto all'interesse
tutelato. Guida al Diritto, 2004, 18, 63 8
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pegno di titoli dematerializzati
Art. 87 d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 )
87. Vinc
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Diritto privato - pegno
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Lezioni 14 e 15 (responsabilità patrimoniale responsabilità extracontrattuale cause legittime di prelazione pegno …
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Diritto privato - ipoteca
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Concetto di ipoteca nel diritto privato