Nesso di causalità
L'altro elemento dell'illecito è il nesso di causalità, vale a dire il collegamento tra l'azione e l'evento dannoso. Il giudizio di responsabilità accolla l'obbligo di risarcimento al soggetto che con il suo comportamento ha provocato il danno o al soggetto che si ritiene responsabile per la posizione che riveste (il proprietario per esempio) o ancora al soggetto che, avendo partecipato alla creazione delle circostanze che hanno causato il danno, si ritiene possa essere accollato l'obbligo.
Il nesso di causalità assolve diverse funzioni: permette la ricostruzione degli eventi e il collegamento tra danno e responsabile, e fa sì che si possa selezionare l'area dei danni risarcibili. Dal punto di vista normativo, non vi è nel codice una disciplina articolata: il legislatore si limita a due tecniche, quella della presupposizione e del rinvio. Presuppone cioè che l’interprete conosca la nozione di causalità quando vengono utilizzate espressioni come cagionare, causare, cagionato, prodotto, derivato. E rinvia agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. per il risarcimento. Rinvio non esaustivo in quanto queste disposizioni presuppongono che sia già stato individuato il responsabile.
La dottrina e la giurisprudenza hanno operato altro rinvio agli articoli 40 e 41 del codice penale. Questa concezione penalistica ha influenzato dottrina e giurisprudenza civili anche se le differenze concettuali e pratiche tra illecito civile e penale sono svariate. Sulla nozione di causalità incide anche la descrizione dei regimi di responsabilità: adottando il sistema del doppio binario, si devono costruire due diverse nozioni, una riferita all’attività diretta, l’altra all’attività d’impresa. Se si accoglie il modello articolato, conviene adottare una nozione unica.
Di responsabilità e causalità
Modello doppio binario
Questo problema è stato affrontato dal Trimarchi. In sintesi, egli ritiene che vi sono tre criteri per definire l'ambito di operatività del nesso causale e cioè:
- La responsabilità copre i danni che, anche se causati da attività coperte da responsabilità oggettiva, siano realizzazione dei rischi ai quali la vittima sarebbe stata comunque esposta.
- La responsabilità copre il nuovo rischio tipicamente creatosi attraverso una particolare descrizione del rischio o degli incidenti.
- La responsabilità non si estende agli eventi dannosi la cui gravità sia sproporzionata al rischio tipico relativo all'attività in questione.
Così l'inevitabilità dell'evento non delimita la responsabilità.
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Diritto penale - Il nesso di causalità
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Diritto penale - nesso di causalità
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Diritto penale - il nesso causale nei reati omissivi
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Diritto Privato - il nesso causale